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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09458/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della L [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e, riqualificata l'impugnazione del Procuratore Generale come ricorso per cassazione, dichiararsi lo stesso inammissibile e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza d'appello impugnata, e, per l'effetto, previa conversione dell'originaria impugnazione in ricorso per Cassazione, dichiararlo inammissibile, confermando la sentenza assolutoria emessa dal GIP del Tribunale di Bergamo n. 22/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale riforma della sentenza pronun- ciata dal GIP del Tribunale di Bergamo, impugnata dal locale Procuratore Generale, la assolveva dal reato di cui all'articolo 189 co. 6 cod. strada perché non punibile ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen..

Il GIP presso il Tribunale di Bergamo con sentenza del 13/1/2021, pronun- ciando a seguito di richiesta del P.M. di decreto penale di condanna per i reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 cod. strada, commessi a Suisio il 12/7/2020, aveva assolto l'imputata ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. viola- zione di legge in relazione agli artt. 129, 459 comma 3 e 568 cod. proc. pen.

Il PG ricorrente si duole che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado, emessa del GIP di Bergamo, fosse stata pronun- ciata all'esito di giudizio abbreviato mentre, in realtà, si trattava di sentenza emessa ex art.129 cod. proc. pen. ai sensi dell'articolo 459 co. 3 cod. proc. pen.

Di conseguenza la sentenza era inappellabile e impugnabile solo con ricorso per cassazione.

Vengono richiamate sul punto le sentenze di questa Corte a Sez.

Un. n. 43055/2010, Rv. 248378 e Sez. 5 n. 13905 del 8/2/2017, Rv. 269597.

Viene, altresì, evidenziato l'interesse all'impugnazione, sul rilievo che il PG contrasta entrambe le decisioni assolutorie dei due giudici di merito, richiamando l'atto di appello, nel quale si era rilevata la mancanza e illogicità della motivazione del provvedimento di assoluzione dell'imputata.

Si lamenta l'inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131bis cod. pen. con riferimento al reato di cui all'articolo 189 co. 6 cod. strada, tenuto conto dell'atteggiamento non collaborativo e della mancata resipiscenza della Racinello, che, dopo avere ammesso i fatti, negava lo scontro giustificando il proprio silenzio con lo spavento per l'aggressione verbale subita dalla persona of- fesa.

L'imputata si rifiutava anche di fornire le proprie generalità e i propri docu- menti.

Il PG chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento di legge.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

2. In primis, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e l'atto d'appello del PG convertito in ricorso per cassazione, come peraltro richiesto dal Procuratore generale appellante in sede di requisitoria nel giudizio di appello.

Ciò ritenendo il Collegio di aderire all'indirizzo di questa Corte (vedasi Sez. 5 n.13905 del 8/272017, Rv 269597) secondo cui "va annullata senza rinvio la sen- tenza del giudice d'appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame con- tro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso." Costituisce peraltro ius receptum che "la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione." (Sez.

Un. n. 43055 del 30/9/2010 rv 248378 Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015 Rv. 262705 - 01).

3. Quanto all'atto di impugnazione in questione, lo stesso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, il GIP di Bergamo ha escluso la sussistenza del reato sulla scorta di una argomentata rico- struzione del fatto fondata su plurime prove dichiarative.

In sentenza si dà atto che il teste Longhi ha dichiarato che, richiesto alla per- sona offesa Corbetta se avesse bisogno di aiuto, ne aveva avuto una risposta ne- gativa.

E il teste Diliberto ha dichiarato che l'imputata non si è allontanata dal luogo del sinistro non prima di dieci minuti, durante i quali è rimasta in piedi ac- canto al suo motociclo.

Il GIP ha quindi ritenuto che, stando alle dichiarazioni dello stesso Corbetta, questi non avesse bisogno d'aiuto, ciò che rileva ai sensi del settimo comma dell'art. 189 cod. strada.

Stando poi alle dichiarazioni di Diliberto, risulta che l'im- putata si è fermata per un tempo congruo, ciò che rileva ai sensi del sesto comma della norma incriminatrice.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16/2/2022 e riqualificato l'atto di appello del Procuratore Generale del 29/1/2021 come ricorso per cassazione lo dichiara inammissibile.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della L [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e, riqualificata l'impugnazione del Procuratore Generale come ricorso per cassazione, dichiararsi lo stesso inammissibile e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza d'appello impugnata, e, per l'effetto, previa conversione dell'originaria impugnazione in ricorso per Cassazione, dichiararlo inammissibile, confermando la sentenza assolutoria emessa dal GIP del Tribunale di Bergamo n. 22/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in parziale riforma della sentenza pronun- ciata dal GIP del Tribunale di Bergamo, impugnata dal locale Procuratore Generale, la assolveva dal reato di cui all'articolo 189 co. 6 cod. strada perché non punibile ai sensi dell'articolo 131 bis cod. pen.. Il GIP presso il Tribunale di Bergamo con sentenza del 13/1/2021, pronun- ciando a seguito di richiesta del P.M. di decreto penale di condanna per i reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 cod. strada, commessi a Suisio il 12/7/2020, aveva assolto l'imputata ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. viola- zione di legge in relazione agli artt. 129, 459 comma 3 e 568 cod. proc. pen. Il PG ricorrente si duole che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado, emessa del GIP di Bergamo, fosse stata pronun- ciata all'esito di giudizio abbreviato mentre, in realtà, si trattava di sentenza emessa ex art.129 cod. proc. pen. ai sensi dell'articolo 459 co. 3 cod. proc. pen. Di conseguenza la sentenza era inappellabile e impugnabile solo con ricorso per cassazione. Vengono richiamate sul punto le sentenze di questa Corte a Sez. Un. n. 43055/2010, Rv. 248378 e Sez. 5 n. 13905 del 8/2/2017, Rv. 269597. Viene, altresì, evidenziato l'interesse all'impugnazione, sul rilievo che il PG contrasta entrambe le decisioni assolutorie dei due giudici di merito, richiamando l'atto di appello, nel quale si era rilevata la mancanza e illogicità della motivazione del provvedimento di assoluzione dell'imputata. Si lamenta l'inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131bis cod. pen. con riferimento al reato di cui all'articolo 189 co. 6 cod. strada, tenuto conto dell'atteggiamento non collaborativo e della mancata resipiscenza della Racinello, che, dopo avere ammesso i fatti, negava lo scontro giustificando il proprio silenzio con lo spavento per l'aggressione verbale subita dalla persona of- fesa. L'imputata si rifiutava anche di fornire le proprie generalità e i propri docu- menti. Il PG chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento di legge.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. 2. In primis, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e l'atto d'appello del PG convertito in ricorso per cassazione, come peraltro richiesto dal Procuratore generale appellante in sede di requisitoria nel giudizio di appello. Ciò ritenendo il Collegio di aderire all'indirizzo di questa Corte (vedasi Sez. 5 n.13905 del 8/272017, Rv 269597) secondo cui "va annullata senza rinvio la sen- tenza del giudice d'appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame con- tro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso." Costituisce peraltro ius receptum che "la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione." (Sez. Un. n. 43055 del 30/9/2010 rv 248378 Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015 Rv. 262705 - 01). 3. Quanto all'atto di impugnazione in questione, lo stesso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, il GIP di Bergamo ha escluso la sussistenza del reato sulla scorta di una argomentata rico- struzione del fatto fondata su plurime prove dichiarative. In sentenza si dà atto che il teste Longhi ha dichiarato che, richiesto alla per- sona offesa Corbetta se avesse bisogno di aiuto, ne aveva avuto una risposta ne- gativa. E il teste Diliberto ha dichiarato che l'imputata non si è allontanata dal luogo del sinistro non prima di dieci minuti, durante i quali è rimasta in piedi ac- canto al suo motociclo. Il GIP ha quindi ritenuto che, stando alle dichiarazioni dello stesso Corbetta, questi non avesse bisogno d'aiuto, ciò che rileva ai sensi del settimo comma dell'art. 189 cod. strada. Stando poi alle dichiarazioni di Diliberto, risulta che l'im- putata si è fermata per un tempo congruo, ciò che rileva ai sensi del sesto comma della norma incriminatrice. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 16/2/2022 e riqualificato l'atto di appello del Procuratore Generale del 29/1/2021 come ricorso per cassazione lo dichiara inammissibile. Co