Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16754/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], n. 79/2020 depositata il 20 luglio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente impugnava avvisi di accertamento, emessi in relazione agli anni d’imposta 2008-2012, con cui venivano recuperate a tassazione alcune movimentazioni bancarie ritenute non giustificate.

La CTP accoglieva nel merito il ricorso, mentre la CTR,adìta in sede d’appello dall’Agenzia delle entrate, accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente cioè all’anno d’imposta 2012 e per il solo Tributi-Processo- [OSCURATO:PERSONA] importo di € 500,00, compensando integralmente le spese di giudizio.

La contribuente propone ricorso in cassazione fondato su unico motivo in ragione della asserita illegittimità della compensazione delle spese, mentre l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo di controricorso.

Da ultimo la ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., ritenendo la contribuente l’erroneità della compensazione integrale delle spese in quanto non si verserebbe, nella specie , in ipotesi di reciprocità della soccombenza, avendo l’impugnazione proposta in primo grado ad oggetto cinque diverse annualità ed essendo stato ritenuto fondato l’appello solo parzialmente relativamente ad una sola d’esse.

2. Va premesso che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte in caso di reciprocità della soccombenza, o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, restando escluso che le spese possano comunque essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Nella specie oggetto del giudizio è costituito da plurime annualità d’imposta, rispetto ad una delle quali, almeno parzialmente, l’Agenzia delle entrate ha visto accolto il proprio appello rispetto alla decisione di primo grado che la vedeva integralmente soccombente.

Deve a questo punto farsi richiamo della seguente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in base alla quale In tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez.

U. n. 32061/22).

Pertanto, anche a voler considerare il giudizio come avente ad oggetto una pluralità di domande una delle quali accolta parzialmente, deve ritenersi ricorrere il requisito della reciproca soccombenza, e a quel punto, come premesso, la decisione in ordine alla totalità o parzialità della compensazione delle spese spetta al potere discrezionale del giudice del merito.

Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], n. 79/2020 depositata il 20 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente impugnava avvisi di accertamento, emessi in relazione agli anni d’imposta 2008-2012, con cui venivano recuperate a tassazione alcune movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. La CTP accoglieva nel merito il ricorso, mentre la CTR,adìta in sede d’appello dall’Agenzia delle entrate, accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente cioè all’anno d’imposta 2012 e per il solo Tributi-Processo- [OSCURATO:PERSONA] importo di € 500,00, compensando integralmente le spese di giudizio. La contribuente propone ricorso in cassazione fondato su unico motivo in ragione della asserita illegittimità della compensazione delle spese, mentre l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo la ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., ritenendo la contribuente l’erroneità della compensazione integrale delle spese in quanto non si verserebbe, nella specie , in ipotesi di reciprocità della soccombenza, avendo l’impugnazione proposta in primo grado ad oggetto cinque diverse annualità ed essendo stato ritenuto fondato l’appello solo parzialmente relativamente ad una sola d’esse. 2. Va premesso che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte in caso di reciprocità della soccombenza, o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, restando escluso che le spese possano comunque essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie oggetto del giudizio è costituito da plurime annualità d’imposta, rispetto ad una delle quali, almeno parzialmente, l’Agenzia delle entrate ha visto accolto il proprio appello rispetto alla decisione di primo grado che la vedeva integralmente soccombente. Deve a questo punto farsi richiamo della seguente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in base alla quale In tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 32061/22). Pertanto, anche a voler considerare il giudizio come avente ad oggetto una pluralità di domande una delle quali accolta parzialmente, deve ritenersi ricorrere il requisito della reciproca soccombenza, e a quel punto, come premesso, la decisione in ordine alla totalità o parzialità della compensazione delle spese spetta al potere discrezionale del giudice del merito. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 16754/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris