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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22490/2026

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rte d'appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.Letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 18 aprile 2026, con cui hainsistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza delG.U.P. del Tribunale di Roma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui contestato al capoc) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato non doversi procedere nei confrontidello stesso per il reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione, edha rideterminato la pena a lui inflitta per la residua imputazione sub b), per la quale èstato ritenuto penalmente responsabile, a titolo di extraneus concorrente nel reato, peraver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societàfinanziamenti di importo complessivo pari ad euro 500.000 nonché cinque fidi bancari,dai quali residuava uno scoperto pari ad euro 247.236, e ciò dopo aver incrementatofittiziamente il volume d’affari della società fallita simulando operazioni commercialiinesistenti al fine di ottenere tali finanziamenti, e mandando i conti correnti della societàin sofferenza causando il dissesto della stessa, atteso che i finanziamenti sarebberostati restituiti solo in parte mentre le somme corrisposte sarebbero state distratte infavore di varie persone fisiche e giuridiche, tra cui lo stesso ricorrente, in assenza digiustificazione causale.2.

Il ricorso per cassazione si compone di due motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 216 e 223 legge fall., poiché a seguito della modifica del titolodi concorso nel reato, originariamente contestato al [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenutoamministratore di fatto e successivamente imputato a titolo di concorsodell’extraneus, la Corte avrebbe dovuto analiticamente riportare le ragioni del 2riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato per ogni condottacontestata, al fine di verificare l’efficienza causale del contributo a lui attribuito ela sua consapevolezza soggettiva di concorrere con l’intraneus alla produzionedell’evento fallimentare, laddove si sarebbe invece limitata a riportare lecontestazioni ascritte all’amministratore di fatto ritenendole provate.

Ciòtroverebbe conferma nell’illogica motivazione resa a riguardo del capo a)dell’imputazione, poiché in relazione all’emissione di false fatture ivi contestatala Corte avrebbe affermato che non emergerebbero prove evidenti diinsussistenza del reato solo in base alla qualifica del ricorrente, ignorandoperaltro il compendio probatorio allegato che dimostrerebbe l’assenza di alcunruolo del ricorrente nella falsa fatturazione.

La Corte avrebbe inoltre omesso dimotivare logicamente e di individuare le condotte concorsuali del [OSCURATO:PERSONA] nelle 31ipotesi distrattive a lui contestate e non analiticamente analizzate, continuando asostenere una responsabilità da posizione come se il ricorrente fosse ancoraaccusato di essere amministratore di fatto della fallita.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale evizio di motivazione in relazione al diniego della concessione delle attenuantigeneriche, poiché i precedenti penali in ragione dei quali è stato fondatoconsistono in realtà in due sentenze di patteggiamento estinte ad ogni effettopenale ai sensi dell’art. 445, comma 3, cod. proc. pen., che non potrebberodunque assumere valore di precedente penale né costituire l’unico fondamentodel diniego delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato, con effetto assorbente sul secondo.2.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «E' configurabile il concorso nelreato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condottarealizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzoconcorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore indissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa»(Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409; Sez. 5, n. 2501 del 01/12/1998, dep.1999, Francina, Rv. 212729), e precisato che « Il dolo del concorrente "extraneus" nel reatoproprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto aquella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento delpatrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenzadel dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo dellarappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, n.4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017,Bolzoni, Rv. 271123).

E in applicazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto configurabile ilconcorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 216 L.F. nella condotta del soggetto che ricevesomme di denaro, provenienti dalla società poi fallita, in mancanza di titolo giustificativo (Sez.5, n. 2298 del 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089), sempre che sia riscontrata l'attivitàtipica di almeno un intraneus (prevista dall'imputazione), l'influenza causale sul verificarsi delfatto della condotta dell'extraneus e la consapevolezza da parte di questi della qualifica delsoggetto intraneus.A riguardo, in particolare, del concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta impropria pereffetto di operazioni dolose, ascrivibile all’amministratore della società, si è sottolineato che ilcontributo causalmente rilevante, apportato dal consiglio del professionista estraneo, deveessere tale da risultare decisivo per le scelte dell’amministratore (Sez.5, n. 37101 del15/06/2022, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283597) e che l’elemento soggettivo dell’extraneus èconfigurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinanoper le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia volutocausare un danno ai creditori medesimi (Sez.5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932;Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini e altro, Rv. 252315; Sez. 5, n. 41333 del 27/10/2006,Tisi e altro, Rv. 235766).amministrazione di fatto della società fallita al ricorrente e ne ha invece riconosciuto laresponsabilità come concorrente esterno nei fatti ascritti a capo b), tanto in relazione allarealizzazione delle operazioni dolose consistite nell’artificiosa creazione del virtuoso volumed’affari societario attraverso il confezionamento di fatture per operazioni inesistenti, dapresentare agli istituti finanziari allo scopo di riscuotere credito; quanto per ciò che concerne ladistrazione degli ingenti importi, erogati a titolo di finanziamento, a favore proprio, di personeindicate come amministratori occulti della fallita e di una pletora di soggetti terzi, in assenza disottostante giustificazione economica.

La decisione impugnata ha richiamato, invero, la vestedi ragioniere commercialista del ricorrente, descritto come coadiutore dei coimputati nellarealizzazione di condotte illecite, “ispiratore di una articolata operazione, consistita nel faraumentare il volume di affari della società grazie ai finanziamenti ottenuti fingendo di averespletato prestazioni in favore di diverse aziende, salvo poi dirottare i denari ottenuti dallecasse sociali, in tal modo causando alla FREELANCE un grosso debito che ne ha cagionato ilfallimento”; ed ha rimarcato come egli abbia incamerato considerevoli risorse liquide,provenienti dai conti correnti della società e, sia pure in un periodo diverso dal perimetrotemporale indicato nel capo d’imputazione, da quello del [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto“testa di legno”, prosciolto dalle accuse per non aver commesso il fatto dalla sentenza diprimo grado. 4Gli è però che, una volta respinta l’assegnazione al ricorrente del ruolo di amministratore difatto, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire compiutamente e nel dettaglio, per nonincorrere in salti logici, in base a quali specifici elementi di prova, tratti dagli atti delprocedimento, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito un effettivo e consapevole contributo causale alcompimento e all’utilizzo delle manipolazioni contabili prima, e dei singoli atti didepauperamento patrimoniale, poi, tali da consentire di configurarne una compartecipazionenei reati propri degli amministratori occulti, indicati in Anelli e [OSCURATO:PERSONA].

E ciò tanto più che ladifesa ha prodotto un contratto di consulenza e le parcelle apparentemente comprovanti laregolarità delle prestazioni rese, la cui affidabilità intrinseca, al di là di rilievi formali digenericità espositiva, non è stata oggetto di appagante confutazione, con particolareriferimento al dato della sproporzione tra quanto pattuito, quanto realizzato nell’interesse dellasocietà e quanto introitato a titolo di onorari; e che i destinatari della pluralità delle fatture peroperazioni inesistenti contestate nel capo a) dell’editto accusatorio, oggetto di declaratoria diestinzione del reato per prescrizione, nonché, in gran parte, beneficiari delle somme distrattedi cui a capo b), hanno negato di conoscere il ricorrente.Di pregnante valenza sono indubbiamente le dichiarazioni rese al curatore fallimentaredall’allora coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che ne ha fatto oggetto di denuncia penale, v. pag. 4sentenza di primo grado), ritenuto sin dal processo di primo grado privo di poteri gestori, cheha riferito di aver firmato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interi carnet di assegni in bianco, ealtri documenti bancari come bonifici e assegni, ma la sentenza impugnata non si è curata dievidenziarne gli indispensabili riscontri estrinseci, dal momento che le dichiarazioni assuntedal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., se reseda un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento oin separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova chene confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez.5, n.20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819; conf. in motivazione, Sez.5, n. 17828 del09/02/2023, Caserta, Rv. 284589); e in ogni caso difetta una soddisfacente enunciazione, chefinisce per inficiare la logicità intrinseca della struttura espositiva della sentenza, delle ragioniche inducono ad attribuire alla responsabilità del ricorrente entrambi i segmenti delle condottecontestate in concorso materiale, ovvero il reato di cui all’art. 223, comma 2 n. 2 e il reato dicui all’art. 216, comma primo, n. 1 l.f.3.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio per rinnovato esame adaltra sezione della Corte d’appello di Roma.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di 5appello di Roma.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.Letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 18 aprile 2026, con cui hainsistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza delG.U.P. del Tribunale di Roma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui contestato al capoc) per non aver commesso il fatto, ha dichiarato non doversi procedere nei confrontidello stesso per il reato di cui al capo a) perché estinto per intervenuta prescrizione, edha rideterminato la pena a lui inflitta per la residua imputazione sub b), per la quale èstato ritenuto penalmente responsabile, a titolo di extraneus concorrente nel reato, peraver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societàfinanziamenti di importo complessivo pari ad euro 500.000 nonché cinque fidi bancari,dai quali residuava uno scoperto pari ad euro 247.236, e ciò dopo aver incrementatofittiziamente il volume d’affari della società fallita simulando operazioni commercialiinesistenti al fine di ottenere tali finanziamenti, e mandando i conti correnti della societàin sofferenza causando il dissesto della stessa, atteso che i finanziamenti sarebberostati restituiti solo in parte mentre le somme corrisposte sarebbero state distratte infavore di varie persone fisiche e giuridiche, tra cui lo stesso ricorrente, in assenza digiustificazione causale.2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 216 e 223 legge fall., poiché a seguito della modifica del titolodi concorso nel reato, originariamente contestato al [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenutoamministratore di fatto e successivamente imputato a titolo di concorsodell’extraneus, la Corte avrebbe dovuto analiticamente riportare le ragioni del 2riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato per ogni condottacontestata, al fine di verificare l’efficienza causale del contributo a lui attribuito ela sua consapevolezza soggettiva di concorrere con l’intraneus alla produzionedell’evento fallimentare, laddove si sarebbe invece limitata a riportare lecontestazioni ascritte all’amministratore di fatto ritenendole provate. Ciòtroverebbe conferma nell’illogica motivazione resa a riguardo del capo a)dell’imputazione, poiché in relazione all’emissione di false fatture ivi contestatala Corte avrebbe affermato che non emergerebbero prove evidenti diinsussistenza del reato solo in base alla qualifica del ricorrente, ignorandoperaltro il compendio probatorio allegato che dimostrerebbe l’assenza di alcunruolo del ricorrente nella falsa fatturazione. La Corte avrebbe inoltre omesso dimotivare logicamente e di individuare le condotte concorsuali del [OSCURATO:PERSONA] nelle 31ipotesi distrattive a lui contestate e non analiticamente analizzate, continuando asostenere una responsabilità da posizione come se il ricorrente fosse ancoraaccusato di essere amministratore di fatto della fallita.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale evizio di motivazione in relazione al diniego della concessione delle attenuantigeneriche, poiché i precedenti penali in ragione dei quali è stato fondatoconsistono in realtà in due sentenze di patteggiamento estinte ad ogni effettopenale ai sensi dell’art. 445, comma 3, cod. proc. pen., che non potrebberodunque assumere valore di precedente penale né costituire l’unico fondamentodel diniego delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo di ricorso è fondato, con effetto assorbente sul secondo.2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «E' configurabile il concorso nelreato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condottarealizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzoconcorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore indissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa»(Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409; Sez. 5, n. 2501 del 01/12/1998, dep.1999, Francina, Rv. 212729), e precisato che « Il dolo del concorrente "extraneus" nel reatoproprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto aquella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento delpatrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenzadel dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo dellarappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, n.4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017,Bolzoni, Rv. 271123). E in applicazione di tali principi, questa Corte ha ritenuto configurabile ilconcorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 216 L.F. nella condotta del soggetto che ricevesomme di denaro, provenienti dalla società poi fallita, in mancanza di titolo giustificativo (Sez.5, n. 2298 del 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089), sempre che sia riscontrata l'attivitàtipica di almeno un intraneus (prevista dall'imputazione), l'influenza causale sul verificarsi delfatto della condotta dell'extraneus e la consapevolezza da parte di questi della qualifica delsoggetto intraneus.A riguardo, in particolare, del concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta impropria pereffetto di operazioni dolose, ascrivibile all’amministratore della società, si è sottolineato che ilcontributo causalmente rilevante, apportato dal consiglio del professionista estraneo, deveessere tale da risultare decisivo per le scelte dell’amministratore (Sez.5, n. 37101 del15/06/2022, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283597) e che l’elemento soggettivo dell’extraneus èconfigurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinanoper le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia volutocausare un danno ai creditori medesimi (Sez.5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932;Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini e altro, Rv. 252315; Sez. 5, n. 41333 del 27/10/2006,Tisi e altro, Rv. 235766).amministrazione di fatto della società fallita al ricorrente e ne ha invece riconosciuto laresponsabilità come concorrente esterno nei fatti ascritti a capo b), tanto in relazione allarealizzazione delle operazioni dolose consistite nell’artificiosa creazione del virtuoso volumed’affari societario attraverso il confezionamento di fatture per operazioni inesistenti, dapresentare agli istituti finanziari allo scopo di riscuotere credito; quanto per ciò che concerne ladistrazione degli ingenti importi, erogati a titolo di finanziamento, a favore proprio, di personeindicate come amministratori occulti della fallita e di una pletora di soggetti terzi, in assenza disottostante giustificazione economica. La decisione impugnata ha richiamato, invero, la vestedi ragioniere commercialista del ricorrente, descritto come coadiutore dei coimputati nellarealizzazione di condotte illecite, “ispiratore di una articolata operazione, consistita nel faraumentare il volume di affari della società grazie ai finanziamenti ottenuti fingendo di averespletato prestazioni in favore di diverse aziende, salvo poi dirottare i denari ottenuti dallecasse sociali, in tal modo causando alla FREELANCE un grosso debito che ne ha cagionato ilfallimento”; ed ha rimarcato come egli abbia incamerato considerevoli risorse liquide,provenienti dai conti correnti della società e, sia pure in un periodo diverso dal perimetrotemporale indicato nel capo d’imputazione, da quello del [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto“testa di legno”, prosciolto dalle accuse per non aver commesso il fatto dalla sentenza diprimo grado. 4Gli è però che, una volta respinta l’assegnazione al ricorrente del ruolo di amministratore difatto, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire compiutamente e nel dettaglio, per nonincorrere in salti logici, in base a quali specifici elementi di prova, tratti dagli atti delprocedimento, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito un effettivo e consapevole contributo causale alcompimento e all’utilizzo delle manipolazioni contabili prima, e dei singoli atti didepauperamento patrimoniale, poi, tali da consentire di configurarne una compartecipazionenei reati propri degli amministratori occulti, indicati in Anelli e [OSCURATO:PERSONA]. E ciò tanto più che ladifesa ha prodotto un contratto di consulenza e le parcelle apparentemente comprovanti laregolarità delle prestazioni rese, la cui affidabilità intrinseca, al di là di rilievi formali digenericità espositiva, non è stata oggetto di appagante confutazione, con particolareriferimento al dato della sproporzione tra quanto pattuito, quanto realizzato nell’interesse dellasocietà e quanto introitato a titolo di onorari; e che i destinatari della pluralità delle fatture peroperazioni inesistenti contestate nel capo a) dell’editto accusatorio, oggetto di declaratoria diestinzione del reato per prescrizione, nonché, in gran parte, beneficiari delle somme distrattedi cui a capo b), hanno negato di conoscere il ricorrente.Di pregnante valenza sono indubbiamente le dichiarazioni rese al curatore fallimentaredall’allora coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che ne ha fatto oggetto di denuncia penale, v. pag. 4sentenza di primo grado), ritenuto sin dal processo di primo grado privo di poteri gestori, cheha riferito di aver firmato, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interi carnet di assegni in bianco, ealtri documenti bancari come bonifici e assegni, ma la sentenza impugnata non si è curata dievidenziarne gli indispensabili riscontri estrinseci, dal momento che le dichiarazioni assuntedal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., se reseda un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento oin separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova chene confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez.5, n.20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819; conf. in motivazione, Sez.5, n. 17828 del09/02/2023, Caserta, Rv. 284589); e in ogni caso difetta una soddisfacente enunciazione, chefinisce per inficiare la logicità intrinseca della struttura espositiva della sentenza, delle ragioniche inducono ad attribuire alla responsabilità del ricorrente entrambi i segmenti delle condottecontestate in concorso materiale, ovvero il reato di cui all’art. 223, comma 2 n. 2 e il reato dicui all’art. 216, comma primo, n. 1 l.f.3.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio per rinnovato esame adaltra sezione della Corte d’appello di Roma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di 5appello di Roma.Così deciso in Roma, 23/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
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