Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1987
ECLI:EU:C:1987:473
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61985C0227 - IT
Avviso legale importante
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61985C0227
Conclusioni dell'avvocato generale Mancini del 10 novembre 1987. - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] 227, 228, 229 E 230/85.
raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00001
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
1 . Il 2 febbraio 1982, pronunciandosi sui ricorsi promossi dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee nelle cause 68/81, 69/81, 70/81 e 71/81 ( Racc . 1982, pagine 153, in particolare pag . 163, 169 e 175 ), la Corte constatò che il regno del [OSCURATO:PERSONA] non aveva emanato nei termini prescritti i provvedimenti necessari a trasporre le seguenti direttive del Consiglio : n . 78/176 del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall' industria del biossido di titanio ( GU L 54, pag . 19 ); n . 75/442 del 15 luglio 1978, relativa ai rifiuti ( GU L 194, pag . 47 ); n . 75/439 del 16 giugno 1975, relativa all' eliminazione degli oli usati ( GU L 194, pag . 31 ); n . 76/403 del 6 aprile 1976, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ( GU L 108, pag . 41 ). Lo Stato convenuto era pertanto venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato .
Con quattro ricorsi introdotti il 23 luglio 1985, e da voi riuniti in un' unica causa mediante ordinanza del 9 ottobre 1985, la stessa istituzione vi chiede ora di constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha dato esecuzione alle dette sentenze, così violando l' obbligo di cui all' articolo 171 del trattato .
2 . Il governo di Bruxelles non contesta i fatti di cui la [OSCURATO:PERSONA] lo accusa; ma, come già fece nelle cause 68-71/81, li imputa agli ostacoli di ordine costituzionale che ha determinato l' entrata in vigore della legge 8 agosto 1980 . Come è noto, con questa importante riforma le regioni in cui il [OSCURATO:PERSONA] è diviso si videro trasferite in via esclusiva numerose materie e, tra di esse, quelle su cui incidono le quattro direttive . Adempiere gli obblighi posti da tali atti spettava dunque agli enti territoriali in questione; e i rispettivi organi legislativi non vi hanno ancora provveduto .
L' argomento così riassunto non ha valore . Come già affermaste nelle pronunce del 1982, le circostanze invocate dal governo belga rientrano tra le "disposizioni, prassi o situazioni" interne di cui la vostra costante giurisprudenza esclude in radice l' attitudine a "giustificare l' inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie" ( da ultimo, sentenza 12 febbraio 1987, causa 69/86, [OSCURATO:PERSONA] / Italia, Racc . pag . 773, punto 7 della motivazione ). Aggiungo che, per quanto riguarda la direttiva 78/176, quelle circostanze non sono comunque pertinenti . Nella materia regolata da tale fonte, infatti, lo Stato belga conserva una propria competenza legislativa : ciononostante, è esso stesso a riconoscere che le misure necessarie ad attuarla non sono state prese per intero .
Potrei chiudere qui . La causa, tuttavia, ha un delicato risvolto su cui mi sembra utile attirare la vostra attenzione . Il governo di Bruxelles ci ha ricordato in udienza che - diversamente dagli ordinamenti italiano ( articolo 6 decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n . 616 ) e spagnolo ( articolo 155 della costituzione ) - la legislazione belga non conferisce allo Stato il potere di obbligare le regioni ad attuare il dettato comunitario o di sostituirsi ad esse per provvedervi direttamente, nel caso di un loro perdurante ritardo .
Ora, il ritardo di cui si fa carico al [OSCURATO:PERSONA] è ormai di circa dieci anni; e ciò induce a formulare una duplice osservazione . In primo luogo va ricordato che gli obblighi imposti ai paesi membri dall' articolo 189, paragrafo 3, del trattato CEE ( raggiungere il risultato previsto dalla direttiva nei termini da essa stabiliti ) e dall' articolo 5, paragrafo 1 ( prendere i provvedimenti atti ad assicurare l' esecuzione dei doveri determinati dagli atti comunitari ), valgono indistintamente nei confronti di tutti gli organi dello stato, ivi compresi i giurisdizionali ( sentenze 10 ottobre 1984, causa 14/83, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Racc . 1984, pag . 1891, punto 26 della motivazione, e 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc . pag . 1651, punti da 51 a 53 della motivazione ); è dunque ovvio che quegli obblighi gravino anche sulle regioni quando, com' è nella nostra specie, esse siano titolari dei corrispondenti poteri .
In secondo luogo va messo in rilievo che ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 2, del trattato CEE, gli Stati devono astenersi dall' introdurre nel loro ordinamento "qualsiasi misura ( e quindi - osservo io - anche una legge di rango costituzionale ) che rischi di compromettere le realizzazioni degli scopi del (...) trattato ". In termini ancora più espliciti, ciò significa che gli Stati sono tenuti a non "pregiudicare, mediante la loro legislazione (...), l' applicazione piena e uniforme del diritto comunitario e l' efficacia degli atti di esecuzione di questo" e perciò a non "emanare o (...) mantenere in vita provvedimenti (...) che possano rendere praticamente inefficaci le (( sue )) regole" ( sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc / "Au blé vert", Raccolta 1985, pag . 1, punto 14 della motivazione ).
3 . Detto questo, non mi rimane che concludere per l' accoglimento dei ricorsi introdotti dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee . Vi propongo quindi di constatare che il regno del [OSCURATO:PERSONA], non avendo ottemperato alle sentenze della Corte 2 febbraio 1982 nelle cause 68/81, 69/81, 70/81 e 71/81, è venuto meno agli obblighi impostigli dall' articolo 171 del trattato CEE .
Ai sensi dell' articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il convenuto va condannato alle spese di giudizio .