CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 26784/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che tutti i motivi sono meramente ripetitivi e 'di stile', tesi alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretti alla riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04); osservato che, a dimostrazione della approssimazione redazionale del ricorso, il terzo motivo, oltre che formulato in termini assolutamente vaghi, non si confronta non solo con la motivazione, ma nemmeno con l'atto di appello, tanto da formulare un motivo nuovo (sull'entità della pena) non dedotto in precedenza, esponendosi quindi alla sanzione dell'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il/ ricorsa; e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]:estensore Il