CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 28928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11681-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d’autore Enpals R.G.N. 11681/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1221/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/11/2016 R.G.N. 667/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava dovuti in parte qua i crediti pretesi dall’Inps, successore dell’Enpals, oggetto di un avviso di addebito notificato alla [OSCURATO:PERSONA] per contributi omessi e calcolati sul compenso che la cooperativa aveva versato ad alcuni collaboratori per aver acquistato da questi i diritti d’autore relativi all’attività di arrangiatore/consulente musicale per alcune trasmissioni televisive. Riteneva la Corte che tali lavoratori dovevano essere considerati come lavoratori dello spettacolo, da iscriversi all’Enpals; in particolare, essi avevano svolto attività funzionale allo spettacolo, e rientravano perciò nel secondo gruppo dei lavoratori dello spettacolo: quelli con qualifiche professionali generiche ma che hanno svolto attività funzionale allo spettacolo. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso , Medi acoop deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in quanto i compensi percepiti da lavoratori autonomi non iscritti ad alcuna cassa previdenziale a titolo di cessione dei diritti d’autore, non vanno soggetti a contribuzione previdenziale, nemmeno alla Gestione separata istituita presso l’Inps. Cita il messaggio dell’Inps n.14712 del 2013.Con il secondo motivo di ricorso, Mediacoop deduce violazione o falsa applicazione dell’art.43, co.3 l. n.289/02. La norma escluderebbe dalla contribuzione previdenziale i compensi pagati al lavoratore dello spettacolo a titolo di cessione dei diritti d’autore quando essi non superano il 40% degli altri compensi ricevuti dal lavoratore per prestazioni riconducibili alla stessa attività. Nel caso di specie, i compensi a titolo di cessione del diritto d’autoreerano inferiori alla quota del 40%. I due motivi, che pongono la stessa questione giuridica, possono essere esaminati congiuntamente. Va premesso che nessuno dei due motivi sottopone a censura il punto della sentenza – perciò passato in giudicato interno – in cui si dà atto che i collaboratori della Mediacoop erano da considerarsi lavoratori dello spettacolo, soggetti all’iscrizione all’Enpals (poi Inps), appartenenti al secondo gruppo, ovvero , in base a Cass.21829/01, lavoratori con qualifiche professionali generiche – nel caso di specie arrangiatori/consulenti musicali per alcune trasmissioni televisive –la cui attività è però funzionale alla realizzazione di uno spettacolo. Da qui l’irrilevanza del messaggio Inps n.14712 del 2013, relativo ai lavoratori autonomi non iscritti alle casse professionali e nemmeno iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Come detto, la sentenza ha invece accertato, che i lavoratori erano da iscriversi a detto Fondo, in quanto lavoratori dello spettacolo appartenenti al secondo gruppo. Il primo motivo è quindi infondato. Allo stesso modo lo è il secondo motivo, che invoca l’art. 43, co.3 l. n.289/02.Esso dispone che: “Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenziosocontributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti allecategorie di cui all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708 , e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d’immagine e di replica,non possono eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per lequali il relativo contenzioso in essere non èdefinito alla data di entrata in vigore della presente legge”. La norma è però inconferente, poiché non si applica al caso di specie. Essa si applica infatti ai soli lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ovvero:Ora, la figura degli arrangiatori/consulenti musicali non rientra in alcuna di tali categorie, facendo invece parte del secondo gruppo di lavoratori dello spettacolo, come sopra detto. La norma speciale, finalizzata alla riduzione del contenzioso, evidentemente riguardante solo i lavoratori delle categorie nn.1-14, non può applicarsi oltre il suo ambito, e dunque resta irrilevante nel caso di specie.Ne segue la giusta affermazione, resa dalla Corte d’appello, secon