CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3~4a le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 novembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 21 gennaio 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva disposto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. il controllo auditivo dei colloqui visivi della detenuta per la durata di mesi tre. Il Tribunale di sorveglianza, premettendo l'inesistenza di uno specifico rimedio giurisdizionale volto a sindacare il provvedimento adottato nel caso di specie dal Magistrato di sorveglianza, ha evidenziato che l'unico sindacato consentito (la verifica del rispetto della doppia riserva di legge ex art. 15 Cost.) fosse stato eseguito. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis, 41-bis, comma 2-quater, lett. b), e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata omesso di esprimersi in merito al reclamo, unico rimedio giurisdizionale esperibile nel caso di specie. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che l'interessata aveva lamentato la divulgazione delle conversazioni intervenute tra la stessa e i familiari, impropriamente trasfuse nel decreto di proroga del regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. del 5 settembre 2019, pur essendo il loro contenuto immune da rilievi in punto di pericolosità. Tale circostanza, pertanto, avrebbe determinato una grave violazione del diritto alla libertà e segretezza delle conversazioni della detenuta, garantito anche dall'art. 15 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Giova in diritto premettere che, sebbene i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritto soggettivi siano sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al Magistrato di sorveglianza e sebbene viga un divieto di controllo auditivo dei colloqui dei detenuti con i congiunti e altri visitatori, volto a garantire la riservatezza del contenuto di detti colloqui, la ricorrente non si confronta con il fatto che la stessa fosse sottoposta al regime speciale differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., nel quale si applica la regola più restrittiva in tema di colloqui visivi e telefonici. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire come sia illegittima per vizio logico della motivazione, nonché per violazione di legge, l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza disapplichi il provvedimento ministeriale emesso in applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., limitativo del numero e della durata dei colloqui visivi del detenuto con i familiari, sotto lo specifico profilo che esso non sarebbe giustificato da esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 49274 del 12/11/2004, Paviglianiti, Rv. 230702). Dallo stesso tenore letterale dell'art. 41-bis Ord. pen., pertanto, si rinviene che la detenuta ha diritto a un colloquio, ma con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, sebbene previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, come avvenuto nel caso in esame, nel quale l'ascolto auditivo dei colloqui era stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell