CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13502/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., si risolve nella riproposizione di una deduzione inerente al merito, assertivamente volta a prospettare una diversa valutazione, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che sulla base della ricostruzione del fatto ha escluso che potesse parlarsi di minima offensività in un caso connotato dall'indifferenza del ricorrente per il rifiuto opposto dal militare che era stato avvertito per telefono e dalla determinazione palesata dal predetto, che solo otto giorni prima si era reso responsabile di analoga violazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] \Ckiscuolo (1/4) De [OSCURATO:PERSONA] - 8 Afit 20