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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2018

Cassazione n. 16799/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2999/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 343/2018 pubblicata il23/07/2018, R.G. n. 870/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 343/2018 la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame di KCS [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva accolto la domanda degli originari ricorrenti (operatrici socio sanitari – OSS) diretta a ottenere, in relazione alla qualifica posseduta e alle mansioni svolte, l'inquadramento nel superiore livello C2 del CCNL di settore con decorrenza 1.1.2009, con la condanna della Cooperativa al pagamento delle differenze retributive conseguenti;

2. in particolare, la Corte territoriale – trascrivendo, in parte, un proprio precedente (sentenza n. 243 del 2017) concernente l’esegesi sia delle disposizioni del nuovo CCNL che hanno introdotto, dall’1.1.2009, una nuova classificazione del personale sia dell’Accordo della [OSCURATO:PERSONA] del 22.2.2001 –ha precisato che la norma contrattuale e l’Accordo richiedevano, per l’inquadramento nel livello preteso dai lavoratori (C2, e a differenza del livello inferiore C1 di operatore socio-sanitario) il possesso della qualifica di OSS e lo svolgimento di attività in servizi e strutture socio- sanitarie; hanno, poi, rilevato che era circostanza pacifica lo svolgimento, da parte degli originari ricorrenti, delle mansioni di “igiene personale degli ospiti, vestizione, cambio biancheria, somministrazione pasti, rifacimento letti e riordino stanze, mobilizzazione degli ospiti”, che le risultanze istruttorie dimostravano, altresì, l’ulteriore attività di rimozione garze dalle piaghe e sostituzione, disinfettazione, tutte attività svolte in un contesto socio-sanitario, ove gli OSS assicuravano una continuità e collaborazione con il personale infermieristico; ricorrevano, dunque, i requisiti richiesti dalla clausola contrattuale per l’inquadramento degli originari ricorrenti nel livello C2;

2. nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione KCS con due motivi, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso, con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] che sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., la cooperativa sociale ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.

Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore munito di procura generale.

Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2999/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 343/2018 pubblicata il23/07/2018, R.G. n. 870/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 343/2018 la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame di KCS [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva accolto la domanda degli originari ricorrenti (operatrici socio sanitari – OSS) diretta a ottenere, in relazione alla qualifica posseduta e alle mansioni svolte, l'inquadramento nel superiore livello C2 del CCNL di settore con decorrenza 1.1.2009, con la condanna della Cooperativa al pagamento delle differenze retributive conseguenti; 2. in particolare, la Corte territoriale – trascrivendo, in parte, un proprio precedente (sentenza n. 243 del 2017) concernente l’esegesi sia delle disposizioni del nuovo CCNL che hanno introdotto, dall’1.1.2009, una nuova classificazione del personale sia dell’Accordo della [OSCURATO:PERSONA] del 22.2.2001 –ha precisato che la norma contrattuale e l’Accordo richiedevano, per l’inquadramento nel livello preteso dai lavoratori (C2, e a differenza del livello inferiore C1 di operatore socio-sanitario) il possesso della qualifica di OSS e lo svolgimento di attività in servizi e strutture socio- sanitarie; hanno, poi, rilevato che era circostanza pacifica lo svolgimento, da parte degli originari ricorrenti, delle mansioni di “igiene personale degli ospiti, vestizione, cambio biancheria, somministrazione pasti, rifacimento letti e riordino stanze, mobilizzazione degli ospiti”, che le risultanze istruttorie dimostravano, altresì, l’ulteriore attività di rimozione garze dalle piaghe e sostituzione, disinfettazione, tutte attività svolte in un contesto socio-sanitario, ove gli OSS assicuravano una continuità e collaborazione con il personale infermieristico; ricorrevano, dunque, i requisiti richiesti dalla clausola contrattuale per l’inquadramento degli originari ricorrenti nel livello C2; 2. nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione KCS con due motivi, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso, con esclusione di [OSCURATO:PERSONA] che sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., la cooperativa sociale ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore munito di procura generale. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla s
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