CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VERCELLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale, irrevocabile il 21.07.2020, subordinato al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile costituita; dato atto che la somma liquidata di 7.368,00 euro non risultava pagata alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ma che il giudice della cognizione non aveva indicato nella sentenza di condanna il termine entro cui l'obbligazione civile da reato doveva essere adempiuta, il giudice dell'esecuzione riteneva che il termine dovesse individuarsi in quello di cinque anni, decorrente dall'irrevocabilità della sentenza, stabilito dall'art. 163 cod.pen., che non era ancora scaduto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché emessa in violazione del principio di diritto per cui, in mancanza di fissazione di un termine per l'adempimento delle obbligazioni civili da reato da parte del giudice della cognizione, il termine stesso coincide col passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto per cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento del relativo obbligo, qualora non sia stato fissato nella sentenza di condanna, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (Sez. 1 n. 13776 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281059; Sez. 1 n. 23742 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279458; Sez. 1 n. 6368 del 28/01/2020, Rv. 278075; Sez. 1 n. 10867 del 16/01/2020, Rv. 278693; Sez. 5 n. 40480 del 24/06/2019, Rv. 278381); la soluzione è coerente alla natura e al contenuto dell'obbligazione il cui adempimento determina l'inizio di efficacia del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché, qualora questa consista nell'obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall'art. 1183, comma 1, cod. civ., alla stregua del quale se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (quod sine die debetur, statim debetur). Deve, di conseguenza, ritenersi superato - e comunque non condivisibile - il diverso, e più risalente, orientamento che è stato seguito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata, secondo cui il termine entro il quale deve essere adempiuta l'obbligazione civile alla quale è stato subordinato il beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., in caso di mancata fissazione da parte del giudice della cognizione, deve identificarsi nel termine finale di operatività della sospensione della pena previsto dalla stessa norma, pari a due o cinque anni a seconda che la condanna riguardi una contravvenzione oppure un delitto; del resto, il precedente giurisprudenziale invocato nel provvedimento gravato (Sez. 5 n. 9855 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, Rv. 275502) si limita ad affermare il suddetto principio in via essenzialmente incidentale, nel contesto di una sentenza di rigetto in cui la questione allora devoluta alla Corte di legittimità era quella della dedotta (quanto infondata) nullità della statuizione ex art. 165 cod.proc.pen. nella quale non era stato fissato il termine di adempimento dell'obbligo risarcitorio. 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli, che si atterrà al seguente principio di diritto: "In caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcit.orio, qualora non sia stato fissato in sentenza dal giudice della cognizione, coincide con quello del passaggio in giudicato della sentenza stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile". P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli