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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12531/2022

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153 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 1978; avverso la ordinanza n. 606/2020 SIGE della Corte di appello di Napoli del 22 luglio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 22 luglio 2021, ha rigettato la istanza di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa in data 12 maggio 2017 dal Tribunale di Napoli nord e con la quale [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 800.000,00 di multa, presentata dal predetto [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha rilevato che la istanza di rescissione era stata sviluppata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base della affermazione che, essendo egli residente da tempo in Germania, non aveva avuto alcuna notizia, pur a fronte della regolarità formale delle notificazioni riguardanti la celebrazione del giudizio in questione - giudizio che si era svolto nella sua assenza - della pendenza del giudizio stesso; tanto premesso la predetta Corte, richiamati i prevalenti orientamenti giudiziari in punto di requisiti necessari per la rescissione del giudicato, ha osservato che, allorchè era emersa la notitia criminis in relazione al quale poi il [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a procedimento penale e condannato alla pena sopraindicata, egli, in data 10 marzo 2015, aveva dichiarato di eleggere domicilio in un certo luogo, riservando ad una successiva indicazione la nomina di un difensore fiduciario.

Nessuna modificazione di tale elezione di domicilio essendo stata comunicata dal [OSCURATO:PERSONA], i successivi atti venivano gli inviati presso tale domicilio, ove essi erano, peraltro, ricevuti da persone che dichiaravano di essere stretti congiunti del destinatario dei medesimi.

Aggiungeva la Corte territoriale che, a seguito di emissione del decreto che disponeva il giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche provveduto a nominare un proprio difensore fiduciario.

Sulla base dei dati riportati, non sussistendo alcun dubbio, ad avviso della Corte, sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei tempi e dei luoghi di celebrazione del processo a suo carico e che, pertanto, correttamente il giudizio, essendosi egli disinteressato di esso, era stato celebrato in sua assenza, senza che peraltro questi abbia allegato alcuna ragione di forza maggiore che gli avrebbe potuto impedire di partecipare ad esso, la istanza di rescissione del giudicato era stata rigettata.

Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha, in primo luogo, osservato che quello non aveva operato alcuna elezione di domicilio avendo fatto una mera dichiarazione di domicilio e che lo stesso non aveva mai nominato un proprio difensore fiduciario.

Ha, altresì, rilevato la difesa del ricorrente il fatto che nella ordinanza impugnata non si dà conto della esistenza di una serie di relazioni di tentata notificazione da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] già da tempo si era trasferito in Germania.

Aggiunge la difesa del ricorrente che ai fini della corretta dichiarazione di assenza dal processo dell'imputato non è sufficiente che gli atti siano stati a lui regolarmente notificati, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che egli ne sia venuto ad effettiva conoscenza.

Sul punto la ordinanza impugnata non ha fornito sicuri elementi dimostrativi, di tal che essa deve essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato manifestamente infondato e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato, conseguentemente, inammissibile.

Come è noto - e come è stato, d'altra parte, espressamente precisato dal legislatore processuale allorchè ha introdotto, a seguito della entrata in vigore dell'art. 1, comma 71, della legge n. 103 del 2017 con il quale è stato disciplinato il particolare mezzo di impugnazione straordinario in questione, l'art. 629-bis cod. proc. pen., - costituisce presupposto necessario per la rescissione del giudicato la dimostrazione da parte del richiedente che la sua assenza dal processo celebrato nei suoi confronti ed in esito ,a quale è scaturita la sua condanna sia stata dovuta ad "una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".

Nel senso che precede il [OSCURATO:PERSONA] ha inteso dimostrare tale sua incolpevole ignoranza allegando la circostanza che le notificazioni del processo celebrato a suo carico non erano andate a buon fine in quanto lo stesso, al momento della loro esecuzione, già era da tempo emigrato in Germania, a nulla rilevando il dato, segnalato nella ordinanza impugnata, reiettiva della sua istanza di rescissione del giudicato, che questi avesse dichiarato (e non eletto, come erroneamente segnalato dalla Corte di appello di Napoli) domicilio nel luogo ove, inutilmente erano state tentate le notificazioni relative al processo in esito al quale si era formato il giudicato rescindendo.Così ricostruiti i temi della decisione da assumere, rileva il Collegio che la confusione in cui sarebbe caduto il giudice del merito, nel ritenere che la indicazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] di un luogo ove eseguire le successive notificazioni fosse una "elezione di domicilio" laddove la stessa era invece una "dichiarazione", è fattore del tutto irrilevante (così come si vedrà è altrettanto irrilevante l'eventuale sussistenza di un altro errore in merito alla avvenuta nomina di un difensore fiduciario).

Infatti, la differenza fra il primo atto, l'elezione di domicilio, ed il secondo, la dichiarazione di domicilio, è che lo quello ha un contenuto espressivo di una volontà indirizzata nel senso di istituire ex novo un determinato luogo quale centro di riferimento di determinati interessi del soggetto optante, individuando al contempo nelle persone fisiche ivi operanti gli individui, che diversamente sarebbero estranei alla sfera di interessi collegata al destinatario dell'atto, legittimati alla ricezione delle comunicazioni indirizzate a tale soggetto; esso ha, pertanto un contenuto di carattere schiettamente negoziale in quanto espressivo, secondo la tradizionale definizione, comune ad ogni aspetto della dogmatica del diritto, del RechtsgesWt, dell'atto negoziale come una dichiarazione di volontà, destinata ad avere, in conformità alle previsioni normativa, effetti giuridici.

La seconda tipologia di atto, cioè la dichiarazione di domicilio ha, invece, natura di atto meramente ricognitivo di una situazione preesistente, avente ad oggetto la reale materialità del domicilio del dichiarante (così: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 novembre 2003, n. 46037).

La circostanza che le notificazioni cui la ordinanza impugnata fa riferimento siano state comunque eseguite presso il recapito che era stato indicato dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione della esecuzione di una perquisizione anche personale che aveva riguardato l'odierno ricorrente e dalla quale era scaturito il sequestro del tabacchi. lavorati esteri di cui al processo ed alla condanna patita dal [OSCURATO:PERSONA], è fattore che rende del tutto priva di significato la eventuale imprecisione definitoria in cui sarebbe caduta la Corte partenopea.

Così come è irrilevante che il [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno nominato un difensore fiduciario, posto che le notificazioni in questione non sono state eseguite presso il professionista ma direttamente presso il domicilio dichiarato.

Tanto considerato si rileva che costituisce un fattore del tutto inadeguato, ai fini della affermazione della natura incolpevole della ignoranza della celebrazione del processo, la sopravvenuta inidoneità sostanziale della dichiarazione di domicilio laddove la stessa sia dovuta al fatto che il dichiarante si sia allontanato da esso senza fornire alcuna ulteriore indicazione alla Autorità che aveva ricevuto la originaria indicazione.

Come, infatti, questa Corte ha affermato e ribadito, con rilievi che sono tuttora convintamente condivisi, in tema di rescissione del giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato, quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio (Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 novembre 2015, n. 45329); tale indirizzo non solo è stato, significativamente, confermato anche nel caso in cui la assenza del soggetto dal domicilio eletto (o dichiarato) non sia stata frutto di una sua scelta, ma sia stata dovuta alla applicazione in danno della persona medesima di una misura privativa della libertà che gli abbia imposto di allontanarsi dal luogo indicato, laddove questi abbia, negligentemente omesso di informare, l'Autorità procedente di tale fatto sopravvenuto (Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 maggio 2016, n. 21069).

E' stato, peraltro, ritenuto fattore ostativo al positivo esperimento del procedimento di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. anche il fatto che - come verificatosi nella presente fattispecie nella quale l'avviso di conclusione delle indagini a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stato materialmente notificato tramite consegna a mani di persona rinvenuta presso il domicilio indicato e qualificatasi quale zia dell'attuale ricorrente mentre il decreto che ha disposto il giudizio in danno del medesimo [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato tramite consegna, presso il domicilio indicato, a persona generalizzata come la madre del destinatario - la notifica di plurimi atti del procedimento e del processo sia avvenuta a mani di familiare capace e convivente e sia stata regolarmente eseguita presso il domicilio dell'imputato, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di modalità informative idonee a dimostrare, con certezza, la conoscenza del procedimento e del processo, legittimando il giudice a procedere in assenza dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 ottobre 2019, n. 40495).

Il ricorso deve, alla luce degli elementi dianzi evidenziati, essere conclusivamente dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
153 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 1978; avverso la ordinanza n. 606/2020 SIGE della Corte di appello di Napoli del 22 luglio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 22 luglio 2021, ha rigettato la istanza di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa in data 12 maggio 2017 dal Tribunale di Napoli nord e con la quale [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 800.000,00 di multa, presentata dal predetto [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha rilevato che la istanza di rescissione era stata sviluppata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base della affermazione che, essendo egli residente da tempo in Germania, non aveva avuto alcuna notizia, pur a fronte della regolarità formale delle notificazioni riguardanti la celebrazione del giudizio in questione - giudizio che si era svolto nella sua assenza - della pendenza del giudizio stesso; tanto premesso la predetta Corte, richiamati i prevalenti orientamenti giudiziari in punto di requisiti necessari per la rescissione del giudicato, ha osservato che, allorchè era emersa la notitia criminis in relazione al quale poi il [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a procedimento penale e condannato alla pena sopraindicata, egli, in data 10 marzo 2015, aveva dichiarato di eleggere domicilio in un certo luogo, riservando ad una successiva indicazione la nomina di un difensore fiduciario. Nessuna modificazione di tale elezione di domicilio essendo stata comunicata dal [OSCURATO:PERSONA], i successivi atti venivano gli inviati presso tale domicilio, ove essi erano, peraltro, ricevuti da persone che dichiaravano di essere stretti congiunti del destinatario dei medesimi. Aggiungeva la Corte territoriale che, a seguito di emissione del decreto che disponeva il giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche provveduto a nominare un proprio difensore fiduciario. Sulla base dei dati riportati, non sussistendo alcun dubbio, ad avviso della Corte, sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei tempi e dei luoghi di celebrazione del processo a suo carico e che, pertanto, correttamente il giudizio, essendosi egli disinteressato di esso, era stato celebrato in sua assenza, senza che peraltro questi abbia allegato alcuna ragione di forza maggiore che gli avrebbe potuto impedire di partecipare ad esso, la istanza di rescissione del giudicato era stata rigettata. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha, in primo luogo, osservato che quello non aveva operato alcuna elezione di domicilio avendo fatto una mera dichiarazione di domicilio e che lo stesso non aveva mai nominato un proprio difensore fiduciario. Ha, altresì, rilevato la difesa del ricorrente il fatto che nella ordinanza impugnata non si dà conto della esistenza di una serie di relazioni di tentata notificazione da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] già da tempo si era trasferito in Germania. Aggiunge la difesa del ricorrente che ai fini della corretta dichiarazione di assenza dal processo dell'imputato non è sufficiente che gli atti siano stati a lui regolarmente notificati, essendo, invece, necessaria la dimostrazione che egli ne sia venuto ad effettiva conoscenza. Sul punto la ordinanza impugnata non ha fornito sicuri elementi dimostrativi, di tal che essa deve essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato manifestamente infondato e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato, conseguentemente, inammissibile. Come è noto - e come è stato, d'altra parte, espressamente precisato dal legislatore processuale allorchè ha introdotto, a seguito della entrata in vigore dell'art. 1, comma 71, della legge n. 103 del 2017 con il quale è stato disciplinato il particolare mezzo di impugnazione straordinario in questione, l'art. 629-bis cod. proc. pen., - costituisce presupposto necessario per la rescissione del giudicato la dimostrazione da parte del richiedente che la sua assenza dal processo celebrato nei suoi confronti ed in esito ,a quale è scaturita la sua condanna sia stata dovuta ad "una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Nel senso che precede il [OSCURATO:PERSONA] ha inteso dimostrare tale sua incolpevole ignoranza allegando la circostanza che le notificazioni del processo celebrato a suo carico non erano andate a buon fine in quanto lo stesso, al momento della loro esecuzione, già era da tempo emigrato in Germania, a nulla rilevando il dato, segnalato nella ordinanza impugnata, reiettiva della sua istanza di rescissione del giudicato, che questi avesse dichiarato (e non eletto, come erroneamente segnalato dalla Corte di appello di Napoli) domicilio nel luogo ove, inutilmente erano state tentate le notificazioni relative al processo in esito al quale si era formato il giudicato rescindendo.Così ricostruiti i temi della decisione da assumere, rileva il Collegio che la confusione in cui sarebbe caduto il giudice del merito, nel ritenere che la indicazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] di un luogo ove eseguire le successive notificazioni fosse una "elezione di domicilio" laddove la stessa era invece una "dichiarazione", è fattore del tutto irrilevante (così come si vedrà è altrettanto irrilevante l'eventuale sussistenza di un altro errore in merito alla avvenuta nomina di un difensore fiduciario). Infatti, la differenza fra il primo atto, l'elezione di domicilio, ed il secondo, la dichiarazione di domicilio, è che lo quello ha un contenuto espressivo di una volontà indirizzata nel senso di istituire ex novo un determinato luogo quale centro di riferimento di determinati interessi del soggetto optante, individuando al contempo nelle persone fisiche ivi operanti gli individui, che diversamente sarebbero estranei alla sfera di interessi collegata al destinatario dell'atto, legittimati alla ricezione delle comunicazioni indirizzate a tale soggetto; esso ha, pertanto un contenuto di carattere schiettamente negoziale in quanto espressivo, secondo la tradizionale definizione, comune ad ogni aspetto della dogmatica del diritto, del RechtsgesWt, dell'atto negoziale come una dichiarazione di volontà, destinata ad avere, in conformità alle previsioni normativa, effetti giuridici. La seconda tipologia di atto, cioè la dichiarazione di domicilio ha, invece, natura di atto meramente ricognitivo di una situazione preesistente, avente ad oggetto la reale materialità del domicilio del dichiarante (così: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 novembre 2003, n. 46037). La circostanza che le notificazioni cui la ordinanza impugnata fa riferimento siano state comunque eseguite presso il recapito che era stato indicato dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione della esecuzione di una perquisizione anche personale che aveva riguardato l'odierno ricorrente e dalla quale era scaturito il sequestro del tabacchi. lavorati esteri di cui al processo ed alla condanna patita dal [OSCURATO:PERSONA], è fattore che rende del tutto priva di significato la eventuale imprecisione definitoria in cui sarebbe caduta la Corte partenopea. Così come è irrilevante che il [OSCURATO:PERSONA] abbia o meno nominato un difensore fiduciario, posto che le notificazioni in questione non sono state eseguite presso il professionista ma direttamente presso il domicilio dichiarato. Tanto considerato si rileva che costituisce un fattore del tutto inadeguato, ai fini della affermazione della natura incolpevole della ignoranza della celebrazione del processo, la sopravvenuta inidoneità sostanziale della dichiarazione di domicilio laddove la stessa sia dovuta al fatto che il dichiarante si sia allontanato da esso senza fornire alcuna ulteriore indicazione alla Autorità che aveva ricevuto la originaria indicazione. Come, infatti, questa Corte ha affermato e ribadito, con rilievi che sono tuttora convintamente condivisi, in tema di rescissione del giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato, quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio (Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 novembre 2015, n. 45329); tale indirizzo non solo è stato, significativamente, confermato anche nel caso in cui la assenza del soggetto dal domicilio eletto (o dichiarato) non sia stata frutto di una sua scelta, ma sia stata dovuta alla applicazione in danno della persona medesima di una misura privativa della libertà che gli abbia imposto di allontanarsi dal luogo indicato, laddove questi abbia, negligentemente omesso di informare, l'Autorità procedente di tale fatto sopravvenuto (Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 maggio 2016, n. 21069). E' stato, peraltro, ritenuto fattore ostativo al positivo esperimento del procedimento di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. anche il fatto che - come verificatosi nella presente fattispecie nella quale l'avviso di conclusione delle indagini a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stato materialmente notificato tramite consegna a mani di persona rinvenuta presso il domicilio indicato e qualificatasi quale zia dell'attuale ricorrente mentre il decreto che ha disposto il giudizio in danno del medesimo [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato tramite consegna, presso il domicilio indicato, a persona generalizzata come la madre del destinatario - la notifica di plurimi atti del procedimento e del processo sia avvenuta a mani di familiare capace e convivente e sia stata regolarmente eseguita presso il domicilio dell'imputato, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di modalità informative idonee a dimostrare, con certezza, la conoscenza del procedimento e del processo, legittimando il giudice a procedere in assenza dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 ottobre 2019, n. 40495). Il ricorso deve, alla luce degli elementi dianzi evidenziati, essere conclusivamente dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa
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