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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 27530/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Perugia del 23/12/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 23.12.2025, il G.i.p. del Tribunale di Perugia ha provveduto, quale giudice dell'esecuzione, su un'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ordine di esecuzione etnesso dal P.M. di Perugia il 15/12/2025 e la conseguente trasmissione degli,. atti allo stesso P.M. per l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione con contestuale ordine di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen., che è ricompreso tra quelli di cui all'art. 4 -bis ord. pen., richiamato dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., il quale esclude in questi casi la sospensione dell'ordine di esecuzione.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen.

Il ricorso segnala che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza del G.i.p. di Perugia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1), e 337 cod. pen., uniti dal vincolo della continuazione e previa riduzione per il patteggiamento.

Nel corso della detenzione egli è stato ammesso all'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, iniziato il 5.10.2022 e terminato il 16.8.2024.

Quindi, il Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 16.10.2025 ha rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione della pena e ha valutato come negativo l'esito della prova, determinando la pena residua da espiare in cinque mesi e sei giorni di reclusione.

Sulla base di tale provvedimento, la Procura ha emesso l'ordine di esecuzione.

L'ordinanza impugnata è viziata, perché il G.i.p. ha omesso di compiere la preliminare verifica in ordine a quale porzione di pena, tra quelle inflitte per i reati in continuazione, dovesse considerarsi residua. [OSCURATO:PERSONA] ha espiato gran parte della pena irrogata con la sentenza in esecuzione e quella che ne residua, pertanto, va imputata alla porzione inflitta per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità, nel senso che va fatta distinzione tra l'istituto della revoca della misura alternativa e la valutazione negativa del suo esito.

Nel caso di specie, non vi è stata alcuna revoca e ciò significa che si è aperta una nuova fase esecutiva, dopo la valutazione finale negativa del Tribunale di sorveglianza, a cui si applicano integralmente le garanzie previste dall'art. 656 cod. proc. pen., compresa la sospensione. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione L'ordinanza presenta anche un vizio di manifesta illogicità della motivazione, perché ha omesso due passaggi fondamentali: in primo luogo, la riferibilità della 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 17.4.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente olo [OSCURATO:PERSONA] ento anti (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] in Cancelieria oggi Roma, lì 2 2 tua 7fim [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Perugia del 23/12/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 23.12.2025, il G.i.p. del Tribunale di Perugia ha provveduto, quale giudice dell'esecuzione, su un'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la nullità dell'ordine di esecuzione etnesso dal P.M. di Perugia il 15/12/2025 e la conseguente trasmissione degli,. atti allo stesso P.M. per l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione con contestuale ordine di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen., che è ricompreso tra quelli di cui all'art. 4 -bis ord. pen., richiamato dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., il quale esclude in questi casi la sospensione dell'ordine di esecuzione. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. Il ricorso segnala che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza del G.i.p. di Perugia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1), e 337 cod. pen., uniti dal vincolo della continuazione e previa riduzione per il patteggiamento. Nel corso della detenzione egli è stato ammesso all'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, iniziato il 5.10.2022 e terminato il 16.8.2024. Quindi, il Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 16.10.2025 ha rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione della pena e ha valutato come negativo l'esito della prova, determinando la pena residua da espiare in cinque mesi e sei giorni di reclusione. Sulla base di tale provvedimento, la Procura ha emesso l'ordine di esecuzione. L'ordinanza impugnata è viziata, perché il G.i.p. ha omesso di compiere la preliminare verifica in ordine a quale porzione di pena, tra quelle inflitte per i reati in continuazione, dovesse considerarsi residua. [OSCURATO:PERSONA] ha espiato gran parte della pena irrogata con la sentenza in esecuzione e quella che ne residua, pertanto, va imputata alla porzione inflitta per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità, nel senso che va fatta distinzione tra l'istituto della revoca della misura alternativa e la valutazione negativa del suo esito. Nel caso di specie, non vi è stata alcuna revoca e ciò significa che si è aperta una nuova fase esecutiva, dopo la valutazione finale negativa del Tribunale di sorveglianza, a cui si applicano integralmente le garanzie previste dall'art. 656 cod. proc. pen., compresa la sospensione. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione L'ordinanza presenta anche un vizio di manifesta illogicità della motivazione, perché ha omesso due passaggi fondamentali: in primo luogo, la riferibilità della 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 17.4.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente olo [OSCURATO:PERSONA] ento anti (CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] in Cancelieria oggi Roma, lì 2 2 tua 7fim [OSCURATO:PERSONA]
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