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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 30210/2025

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[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13674/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla revoca della pena detentiva con pena pecuniaria; Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 16 Febbraio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 612 bis cod.pen., ha concesso al suddetto il beneficio della sospensione condizionale della pena, revocando la disposta sostituzione della pena detentiva, inflitta dal primo giudice, con pena pecuniaria.

Ha, altresì, subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile oltre che al superamento, con esito favorevole, di uno specifico percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e recupero di soggetti condannati per il reato di cui all’art. 612 bis cod pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione con atto a firma del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 163, 165 cod.pen. e 597 cod. proc. pen.

Deduce che con l'atto di appello non era stata richiesta la sospensione condizionale della pena e che l'imputato intendeva mantenere il beneficio della condanna a pena sostitutiva, già concesso dal primo giudice sulla base di una verifica favorevole dei presupposti indicati dall'art. 545 bis cod. proc. pen.

Con l'atto di appello era stata richiesta l'applicazione dei benefici di legge ma la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere intesa subordinata alla richiesta di derubricazione del contestato reato di atti persecutori nei reati di danneggiamento e molestia.

Il mancato accoglimento, nelmerito, di tale ultima richiesta avrebbe dovuto fare ritenere la sentenza di primo grado “intangibile” sul punto della disposta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, al di fuori di ogni espressa richiesta, renderebbe la sentenza affetta da abnormità funzionale.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 163 e 165, comma 2, cod pen. deducendo che, in difetto di impugnazione da parte dell'appellante del capo riguardante la sostituzione della pena detentiva, la Corte di appello non avrebbe potuto emettere unprovvedimento di revoca della pena sostitutiva con contestuale sospensione condizionale della pena detentiva, se non in violazione dell'art. 165, comma 2, cod. pen. e del divieto di reformatio in peius.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sostituzione della pena detentiva con quella corrispondente pecuniaria e all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il difensore della parte civile ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Secondo l’insegnamento di questa Corte il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., può pacificamente disporre d'ufficio la sospensione condizionale della pena, proprio sulla base di una valutazione di utilità in rapporto alle richiamate finalità di prevenzione speciale e di risocializzazione; e tuttavia, una siffatta pronuncia esige che venga data in concreto dimostrazione di una siffatta utilità (Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Rv. 240858; Sez. 1, n. 45484 del 11/11/2004, Rv. 229815; Sez. 1, n. 357 del 11/12/1998, dep. 1999, Rv. 212300) in quanto l’ordinamento riconosce giuridica rilevanza al contrario interesse dell'imputato a non giovarsi del beneficio, tanto da essere la misura, secondo una consolidata prassi applicativa, certamente rinunciabile (v.

Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, dep. 7/03/2014, Ercolini, Rv. 258701; Sez. 6, n. 21219 del 24/04/2013, Rv. 256553).

Il giudice, quando nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento, dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena, è tenuto a dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato, a fronte del contrario interesse di quest'ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rv. 270588 –01). 2.Nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena è stata disposta d’ufficio con la sentenza impugnata, dato che l’appellante aveva richiesto l’applicazione dei “benefici di legge”solo in relazione alla richiesta di una diversa qualificazione della condotta ascritta in termini di danneggiamento e molestie, e quindi sull’evidente presupposto di una derubricazione del reato di cui all’art. 612 bis c.p., che, invece, non è stata operata dal giudice di appello.

Inoltre, la Corte territoriale, oltre ad avere concesso d’ufficio il beneficio in esame, senza indicare alcun profilo di utilità per l’imputato a giovarsene, ha proceduto alla revoca della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, in difetto di una richiesta dell’imputato.

A tale proposito, deve considerarsi, peraltro,che la revoca di una pena sostitutiva può essere disposta solo in casi specifici previsti dalla legge, in quanto ai sensi dell’art. 66 della Legge n. 689del 1981, la pena sostitutiva può essere revocata se il condannato viola le prescrizioni imposte con la pena sostitutiva o in presenza delle altre ipotesi espressamente indicate.

Sotto altro profilo, nella fattispecie in esame, la revoca della pena sostitutiva, configurabile anch’essa come beneficio, in difetto di richiesta dell’imputato e di appello del pubblico ministero, ha comportato una violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado".

3. In conclusione la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione condizionale della pena e alla revoca della disposta sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

Non si procede a liquidazione delle spese in favore della parte civile in quanto priva di interesse a discutere in punto di pena, avendo avuto il giudizio di cassazione ad oggetto esclusivamente questioni che non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili.

È consolidato, invero, il principio che in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 - 01 in una fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche; conf.

Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273018 - 01; Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935 - 01).

Già in precedenza, peraltro, si era evidenziato che nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualoranessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione "de qua" (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo, Rv. 211516 – 01).

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla revoca della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Nulla per le spese di parte civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13674/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla revoca della pena detentiva con pena pecuniaria; Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 16 Febbraio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 612 bis cod.pen., ha concesso al suddetto il beneficio della sospensione condizionale della pena, revocando la disposta sostituzione della pena detentiva, inflitta dal primo giudice, con pena pecuniaria. Ha, altresì, subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile oltre che al superamento, con esito favorevole, di uno specifico percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e recupero di soggetti condannati per il reato di cui all’art. 612 bis cod pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione con atto a firma del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 163, 165 cod.pen. e 597 cod. proc. pen. Deduce che con l'atto di appello non era stata richiesta la sospensione condizionale della pena e che l'imputato intendeva mantenere il beneficio della condanna a pena sostitutiva, già concesso dal primo giudice sulla base di una verifica favorevole dei presupposti indicati dall'art. 545 bis cod. proc. pen. Con l'atto di appello era stata richiesta l'applicazione dei benefici di legge ma la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere intesa subordinata alla richiesta di derubricazione del contestato reato di atti persecutori nei reati di danneggiamento e molestia. Il mancato accoglimento, nelmerito, di tale ultima richiesta avrebbe dovuto fare ritenere la sentenza di primo grado “intangibile” sul punto della disposta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente. La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, al di fuori di ogni espressa richiesta, renderebbe la sentenza affetta da abnormità funzionale. 2.2. Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 163 e 165, comma 2, cod pen. deducendo che, in difetto di impugnazione da parte dell'appellante del capo riguardante la sostituzione della pena detentiva, la Corte di appello non avrebbe potuto emettere unprovvedimento di revoca della pena sostitutiva con contestuale sospensione condizionale della pena detentiva, se non in violazione dell'art. 165, comma 2, cod. pen. e del divieto di reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sostituzione della pena detentiva con quella corrispondente pecuniaria e all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il difensore della parte civile ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Secondo l’insegnamento di questa Corte il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., può pacificamente disporre d'ufficio la sospensione condizionale della pena, proprio sulla base di una valutazione di utilità in rapporto alle richiamate finalità di prevenzione speciale e di risocializzazione; e tuttavia, una siffatta pronuncia esige che venga data in concreto dimostrazione di una siffatta utilità (Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Rv. 240858; Sez. 1, n. 45484 del 11/11/2004, Rv. 229815; Sez. 1, n. 357 del 11/12/1998, dep. 1999, Rv. 212300) in quanto l’ordinamento riconosce giuridica rilevanza al contrario interesse dell'imputato a non giovarsi del beneficio, tanto da essere la misura, secondo una consolidata prassi applicativa, certamente rinunciabile (v. Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, dep. 7/03/2014, Ercolini, Rv. 258701; Sez. 6, n. 21219 del 24/04/2013, Rv. 256553). Il giudice, quando nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento, dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena, è tenuto a dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato, a fronte del contrario interesse di quest'ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rv. 270588 –01). 2.Nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena è stata disposta d’ufficio con la sentenza impugnata, dato che l’appellante aveva richiesto l’applicazione dei “benefici di legge”solo in relazione alla richiesta di una diversa qualificazione della condotta ascritta in termini di danneggiamento e molestie, e quindi sull’evidente presupposto di una derubricazione del reato di cui all’art. 612 bis c.p., che, invece, non è stata operata dal giudice di appello. Inoltre, la Corte territoriale, oltre ad avere concesso d’ufficio il beneficio in esame, senza indicare alcun profilo di utilità per l’imputato a giovarsene, ha proceduto alla revoca della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, in difetto di una richiesta dell’imputato. A tale proposito, deve considerarsi, peraltro,che la revoca di una pena sostitutiva può essere disposta solo in casi specifici previsti dalla legge, in quanto ai sensi dell’art. 66 della Legge n. 689del 1981, la pena sostitutiva può essere revocata se il condannato viola le prescrizioni imposte con la pena sostitutiva o in presenza delle altre ipotesi espressamente indicate. Sotto altro profilo, nella fattispecie in esame, la revoca della pena sostitutiva, configurabile anch’essa come beneficio, in difetto di richiesta dell’imputato e di appello del pubblico ministero, ha comportato una violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado". 3. In conclusione la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione condizionale della pena e alla revoca della disposta sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Non si procede a liquidazione delle spese in favore della parte civile in quanto priva di interesse a discutere in punto di pena, avendo avuto il giudizio di cassazione ad oggetto esclusivamente questioni che non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili. È consolidato, invero, il principio che in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236 - 01 in una fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche; conf. Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273018 - 01; Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935 - 01). Già in precedenza, peraltro, si era evidenziato che nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualoranessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione "de qua" (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo, Rv. 211516 – 01). In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla revoca della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese di parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le gen