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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17748/2026

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16/06/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi dell'art. 544-ter cod. proc. pen., previa esclusione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica per difetto di querela.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la manomissione del contatore, bene destinato ad uso privato, non valeva ad integrare la suddetta aggravante, per cui il reato era procedibile a querela e questa difettava.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Catania osservando che la sentenza era affetta da violazione di legge, poiché nel capo di imputazione si affermava che la sottrazione era avvenuta mediante allaccio abusivo alla rete dell'ENEL e si esplicitava che il furto era aggravato perché commesso su cosa destinata a pubblico servizio.

Nel capo di imputazione veniva contestata, oltre alla suddetta aggravante, anche quella della violenza sulle cose, poiché risultava anche manomesso il contatore.

Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio riguardasse il contatore manomesso, mentre invece essa era relativa alla elettricità sottratta, la cui destinazione a pubblico servizio non veniva meno anche se la sottrazione era avvenuta all'interno di una proprietà privata.

3. Deve, allora, rilevarsi che l'art. 554-quater cod. proc. pen. prevede che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. è appellabile dal procuratore generale, nei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello è poi possibile ricorso esclusivamente per vizi di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.).

Deve, invece, escludersi che avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'udienza predibattimentale possa essere proposto ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire all'orientamento maggioritario in seno a questa Corte di cassazione secondo il quale la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilot, Rv. 275916; Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426; Sez. 4, Ordinanza n. 29520 del 06/06/2018, Pasquarelli, Rv. 272967; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963).

Il ricorso per saltum è previsto soltanto avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, in quanto è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad 2appellare la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, ord. n. 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179).

Inoltre, lo stesso legislatore, quando ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen., lo ha previsto espressamente (cfr., ad es., art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari).

Inoltre, nel testo antecedente la modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen. prevedeva espressamente la possibilità di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., mentre tale facoltà non è stata reintrodotta nel novellato art. 428, cod proc. pen., nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere.

Deve, quindi, concludersi che la previsione contenuta nell'art. 569 cod. proc. pen. riguardi solo l'impugnazione della sentenza di primo grado emessa in seno al giudizio di cognizione, salvo casi eccezionali specificamente previsti dalla legge.

Deve aggiungersi che l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. prevede che, al di fuori dei casi di annullamento della sentenza di primo grado per ragioni procedurali, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, deve disporre che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello, mentre l'art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter, all'esito dell'udienza "filtro", prevede che, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello fissa una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole.

Ritenere che possa essere interposto ricorso diretto per cassazione implicherebbe, in caso di accoglimento del gravame, un aggravio procedurale (l'accoglimento del ricorso implicherebbe un annullamento con rinvio al giudice di appello), in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01).

Gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a loro volta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).

P P.Q.Mappello di Catania per il giudizio di appello.

Così deciso 11 12/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ele [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 1 8 MA6 226 [OSCURATO:PERSONA] nzu/ao 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16/06/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi dell'art. 544-ter cod. proc. pen., previa esclusione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica per difetto di querela. In particolare, il Tribunale ha osservato che la manomissione del contatore, bene destinato ad uso privato, non valeva ad integrare la suddetta aggravante, per cui il reato era procedibile a querela e questa difettava. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Catania osservando che la sentenza era affetta da violazione di legge, poiché nel capo di imputazione si affermava che la sottrazione era avvenuta mediante allaccio abusivo alla rete dell'ENEL e si esplicitava che il furto era aggravato perché commesso su cosa destinata a pubblico servizio. Nel capo di imputazione veniva contestata, oltre alla suddetta aggravante, anche quella della violenza sulle cose, poiché risultava anche manomesso il contatore. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio riguardasse il contatore manomesso, mentre invece essa era relativa alla elettricità sottratta, la cui destinazione a pubblico servizio non veniva meno anche se la sottrazione era avvenuta all'interno di una proprietà privata. 3. Deve, allora, rilevarsi che l'art. 554-quater cod. proc. pen. prevede che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. è appellabile dal procuratore generale, nei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello è poi possibile ricorso esclusivamente per vizi di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.). Deve, invece, escludersi che avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'udienza predibattimentale possa essere proposto ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire all'orientamento maggioritario in seno a questa Corte di cassazione secondo il quale la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilot, Rv. 275916; Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426; Sez. 4, Ordinanza n. 29520 del 06/06/2018, Pasquarelli, Rv. 272967; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963). Il ricorso per saltum è previsto soltanto avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, in quanto è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad 2appellare la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 6, ord. n. 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179). Inoltre, lo stesso legislatore, quando ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen., lo ha previsto espressamente (cfr., ad es., art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari). Inoltre, nel testo antecedente la modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen. prevedeva espressamente la possibilità di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., mentre tale facoltà non è stata reintrodotta nel novellato art. 428, cod proc. pen., nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere. Deve, quindi, concludersi che la previsione contenuta nell'art. 569 cod. proc. pen. riguardi solo l'impugnazione della sentenza di primo grado emessa in seno al giudizio di cognizione, salvo casi eccezionali specificamente previsti dalla legge. Deve aggiungersi che l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. prevede che, al di fuori dei casi di annullamento della sentenza di primo grado per ragioni procedurali, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, deve disporre che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello, mentre l'art. 554-quater cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter, all'esito dell'udienza "filtro", prevede che, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello fissa una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole. Ritenere che possa essere interposto ricorso diretto per cassazione implicherebbe, in caso di accoglimento del gravame, un aggravio procedurale (l'accoglimento del ricorso implicherebbe un annullamento con rinvio al giudice di appello), in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01). Gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a loro volta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.). P P.Q.Mappello di Catania per il giudizio di appello. Così deciso 11 12/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ele [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 1 8 MA6 226 [OSCURATO:PERSONA] nzu/ao 4