CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 21873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29841/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n. 1837/2020 depositata il15/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . (odierna ricorrente) , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., richiese al Tribunale di Milano di condannare la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(odierna controricorrente) - alla quale, con contratto n. 806301 del 27 marzo 2007, aveva concesso in locazione finanziaria, l’immobile, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 70, località Carcaricola, costituito da un fabbricato cielo/terra, ad uso commerciale e da annessa area scoperta, distinti al [OSCURATO:PERSONA] di Roma, al fg. 999, mapp. 52 - al rilascio immed iato in proprio favore. 2. R elease dedusse di essere subentrata, per effetto della cessione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del ramo di azienda e che il contratto in questione prevedeva il versamento di un corrispettivo a carico dell’utilizzatore di euro 7.729.994,00, oltre iva, secondo modalità specificamente indicate nel contratto, che prevedeva il pagamento di interessi di mora in caso di ritardo e l’opzione di acquisto finale, nonché un canone anticipato e periodico semestrale e una clausola risolutiva espressa per mancato versamento, nei termini, del corrispettivo pattuito. 3. Aggiunse che l a [OSCURATO:PERSONA], a far data dal 1° /12/ 2008, aveva cessatodi versare le somme di cui al contratto senza riconsegnare l’immobile, così come previsto anche dall’art. 14 delle condizioni generali di contratto, nonostante avesse ricevuto la lettera di risoluzione del contratto in data 23/04/2010 e un sollecito in data 20/03/2013. 4. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente sollevò le eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione e di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, chiedendo nel merito il rigetto della domanda, e, in via subordinata e riconvenzionale, la restituzione del “maxicanone” iniziale e de i canoni di leasing versati a causa della asserita nullità della menzionata clausola14 del contratto , ex art. 1526 c.c. 5. Il Tribunale di Milano , previo l ’ espletamento d i CTU al fine di determinare l’ammontare del canone di locazione dal 27 marzo 2007 al 30 novembre 2008, con sentenza n. 12451/2018, accertata la risoluzione del contratto di leasing, accolse la domanda di restituzione dell’immobile, respinse le eccezioni, la domanda subordinata e quella riconvenzionale proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], che condannò alla rifusione delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano, limitatamente alla parte alla parte della sentenza in cui il Tribunale avevarespinto la domanda di restituzione, ex art. 1526 c.c., dei canoni pagati. Sulle restanti statuizioni, non impugnate, relative all’accertamento della risoluzione del contratto di leasing e al riconoscimento del diritto di restituzione dell’immobile, si formò il giudicato. 7. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA] eccependo preliminarmente l ’ improcedibilità dell’appello,chiedendo nel merito il rigetto dell’impugnazione nonché proponendo appello incidentale condizionato, ribadendo ex art. 346 c.p.c. la domanda avente ad oggetto il riconoscimento, in proprio favore, di un equo compenso per il godimento dell’immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con sentenza n. 1837/2020, depositata in data 15/7/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Milano ha respintol ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Hotel, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore diRelease. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha posto l ’ impossibilità di applicazione analogica dell ’ art. 1526 c.c. alla fattispecie oggetto di giudizio, anche alla luce della [OSCURATO:PERSONA] di Ottawa del 26 maggio 1988, che ha configuratoil leasing, unitariamente, come un contratto a funzione finanziaria, differente dalla vendita con riserva di proprietà. 9. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricor so per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 11. Le parti hanno depositato memoria M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.,“Violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l’inderogabilità dell’art. 1526 c.c. in riferimento al contratto di leasing traslativo oggetto di causa”: la ricorrente assume che l’art. 1526 c.c., secondo il quale, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il ve nditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, sia applicabile al leasing traslativo e detti una disciplina di ordine pubblico-economico ch e, pertanto, non p uò essere disattesa dalla volontà espressa dalle parti in contratto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. e dell’art. 6 CEDU (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto superata la tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento per effetto dello ius superveniens”. In particolare, la ricorrente censura la compatibilità con i principi comunitari di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, di cui all’art. 6 CEDU, laddove la sopravvenienza normativa sia stata interpretata nel senso di determinare l’abbandono dell’orientamento tradizionale secondo il quale alla risoluzione del contratto di leasing si applica l’art. 1526 c.c. Il primo e il secondo motivo- che, in quanto logicamente con n essi, possono essere esaminati congiuntamente-sono infondati. L’inderogabilità dell’art.1526 c.c. dedotta dalla ricorrente è smentita dal 2° comma della norma in questione, il quale prevede la facoltà delle parti di convenire che il venditore possa trattenere le rate riscosse a titolo di indennità, facendo salva la facoltà del giudice di ridurre l’indennità convenuta. In sostanza, è la norma stessa a prevedere la facoltà delle parti di accordarsi diversamente rispetto alla previsione del 1° comma, di cui va esclusa pertanto la inderogabilità. Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente nonattinge la ratio della decisione, imperniata sulla esistenza di una disciplina convenzionale idonea a escludere la fondatezza della pretesa dell’utilizzatrice alla restituzione dei canoni, in quanto volta a consentire alla concedente di ottenere tutto quello (e niente di più) che avrebbe conseguito in caso di regolare esecuzione del contratto; disciplina che, per quanto evidenziato da Cass., S.U. n. 2061/2021, recepisce modelli già da tempo affermatisi nella pratica economicae giuridica, che risultano adeguati a contemperare gli interessi delle parti e a realizzare la causa tipica del leasing traslativo. Deve pertanto ritenersi che, sebbene la motivazione della sentenza impugnata compia alcune affermazioni che, sulle prime, potrebbero apparire non pienamente rispondenti agliorientamenti consolidati in materia di leasing traslativo, tuttavia, nella sostanza, la decisione risulticonforme a detti principi laddove esamina la penale risarcitoria prevista dall’art. 14 delle condizioni generali del contratto stipulato fra le partied esclude che sia manifestamente eccessiva , in quanto «realizza un equo contemperamento dei diritti delle parti, ponendo la concedente nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se il contratto avesse avuto la sua naturale esecuzione». 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 e 1384 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto legittima la clausola dell’art. 14 del contratto di leasing l’art. 360 c.p.c.”,deducendo che l’art. 14 del contratto di leasing intercorso tra le parti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non prevede affatto una regolamentazione delle reciproche poste di dare/avere tale da escludere un ingiustificato arricchimento della concedente, essendo palesemente sbilanciata in favore di quest’ultima. Il motivo è infondato. L’art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing prevede che, nel caso di risoluzione del contratto, in aggiunta all’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di restituire immediatamente l’immobile e al diritto di [OSCURATO:SOCIETA] di acquisire definitivamente i canoni già incamerati, l’utilizzatriceè tenuta “a corrispondere alla Concedente in un’unica soluzione, anche un importo attualizzato pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell’Utilizzatore per tutta la durata del contratto maggiorato dell’importo indicato alla clausola n. 3 d) delle [OSCURATO:PERSONA] (n.d.r. l’opzione finale d’acquisto),detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo dell’immobile”. I principi regolatori della materia sono ben chiariti da Cass., Sez. Un., sent. 28/01/2021, n. 2061:«(omissis) 3.8.1 Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l’autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social - tipo "contratto di leasing", come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell’art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall’art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Ecco, dunque, che la complessiva operazione - originatasi in seno all’autonomia privata e sussunta, attraverso l’analogia, nell’art. 1526 c.c. - trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore. (…) È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031). Trattasi, dunque, di patto che, quale espressione di una razionalità propria della realtà socio-economica, ha trovato origine e sviluppo nell’ambito dell’autonomia privata, il cui regolamento è stato, per un verso, assunto dal legislatore a parametro diuna disciplina dapprima solo settoriale e specifica (tra cui quella dettata dall’art. 72-quater l.f.) e poi, da un dato momento in avanti, generale (con la legge n. 124 del 2017) e, per altro verso, dalla giurisprudenza a metro di rispondenza alla ratio della disciplina applicata analogicamente al contratto di leasing traslativo (…) Se, invece, il contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva (acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene: c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell’art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d’ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione - in senso stretto - nel rispetto delle pre clusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell’esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti»(conformi Cass., sez. III, ord. 14/10/2021, n. 28022; Cass., sez. III, ord. 30/09/2021, n. 26531). La sentenza gravata si è attenuta ai principi sopra riportati, escludendo che la penale risarcitoria prevista dall’art. 14 delle condizioni generali del contratto stipulato tra le parti -che prevede, in sostanza, l’obbligo per l’utilizzatrice di restituire l’immobile senza dilazione e di pagare immediatamente i corrispettivi periodici non ancora maturati attualizzati ed il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione di acquisto, ferma restando l’acquisizione definitiva di quanto percepito durante la vigenza del rapporto, detratto quanto ricavato dalla ricollocazione del bene sul mercato - sia manifestamente eccessiva. Al contrario, motiva sempre la sentenza, laclausola in questione realizza un equo contemperamento dei diritti delle parti, ponendo la concedente nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se il contratto avesse avuto la sua naturale esecuzione, in linea con la causa tipica del leasing. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione della disciplina del contratto di leasing traslativo in relazione agli artt. 1526 e 1384 c.c.,per avere la corte d’appello erroneamente subordinato l ’ obbligo di restituzione dei canoni alla restituzione del bene immobile oggetto di leasing”: censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la riducibilità ad equità della penale per il fatto che nel caso di specie non eraavvenuta, ancorché richiesta, la restituzione del bene, «con conseguente inammissibilità della relativa domanda per impedimento e preclusione, allo stato, di ogni pronuncia al riguardo». Il motivo è inammissibile in quanto non prospetta effettivamente una violazione delle norme richiamate in rubrica, ma si limita a contestare genericamente l’ apprezzamento compiuto dalla Corte circa l’ “attuale” impedimento a valutare l’eventuale eccessività della penale in difetto di un elemento essenziale costituito dalla riconsegna del bene, funzionale alla rivendita o alla diversa allocazione e, quindi, alla determinazione della detrazione da effettuarsi dalla concedente (cfr. Cass. 22/03/2022, n. 9210) 5. I l ricorso va pertanto , nel complesso, rigettato . 6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e oltre a l rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto