CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2019
Cassazione n. 33300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20964/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 879/2019 depositata il 31/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La società [OSCURATO:PERSONA] il Banco popolare soc. coop. ( già [OSCURATO:PERSONA] e adesso Banco BPM)dinanzi al tribunale di Brescia, proponendo una serie di domande relative a operazioni di investimento in strumenti finanziari eseguite negli anni dal 2007 al 2010. Per la parte che ancora rileva, dedusse di aver maturato perdite complessive di oltre 1,5 mil. EUR e sostenne che di ciò doveva dirsi responsabile la banca, che non aveva adempiuto agli obbl i ghi informativisu di lei gravanti in base al T.u.f. e ai regolamenti Consob n. 11522 del 1998 e n. 16190 del 2007. Il tribunale respinse le domande perché, invece, la banca aveva regolarmente adempiuto ai propri doveri informativi, volta che le norme citate dalla società (primarie e regolamentari) avevano inteso graduare l’intensità degli obblighi informativi a seconda dei livelli di esperienza e conoscenza acquisiti dall’investitore e congruenti con gli obiettivi dell’investimento. Evidenziò quindi che la società aveva agito in totale autonomia, avvalendosi del servizio di trading on line e dichiarando, nella scheda cliente, di possedere un’approfondita conoscenza in materia e un’alta propensione al rischio - caratteristiche, codeste, non solo emergenti dalla profilatura,ma riscontrate anche dalla tipologia di operazioni messe in atto in strumenti altamente speculativi (tra cui gli EFT short e gli EFT a leva), spesso concretizzate in intervalli temporali giornalieri. Aggiunse che il servizio di trading on line era risultato organizzato e strutturato dalla banca in modo consono, essendo stato generato dal sistema, nell’esecuzione dell’ordine, un apposito riquadro con le informazioni necessarie (warnings) per le operazioni da eseguire a seconda della loro tipologiae del livello di rischio, suscettibili di esser visualizzateprima della conferma di ogni ordine. La società ha impugnato la decisione e, nella resistenza della banca, la corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame. Contro la sentenza di secondo grado la società ha quindi proposto ricorso per cassazione al quale la banca ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.– È opportuno premettere che la ricorrente ha prodotto, con la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., una ulteriore sentenza della medesima corte d’appello, a essa ricorrente favorevole, in punto di asserita carenza del sistema informatico di trading on line della banca; tale sentenza si dice esser stata oggetto di separata impugnazione. La circostanza è del tutto ininfluente e la produzione inammissibile non essendo relativa a profili di ammissibilità del ricorso o del controricorso. II. -Col primo mezzo la ricorrente svolge quattro censure. La prima, di carattere generale, attiene alla inidoneità del sistema informatico della banca a adempiere agli obblighi derivati dall’art. 21, primo comma, lett. d), del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.u.f.) e dalla delibera Consob n. 30396 del 2000 quanto alle negoziazioni on line. La ricorrente assume che l’impugnata sentenza abbia errato nel ritenere l’anzidetto sistema informatico idoneo e rispondente alle prescrizioni di legge, perché, invece, in quel sistema l’informativa sulle singole operazioni era generica e priva di indicazioni sulla natura dei titoli e sull’emittente, sul rating e sul grad o di rischio , quest’ultimo in effetti riscontrato con avvertenza “titolo a rischio” solo per 21 operazioni; mentre per le restanti 23, dettagliatamente specificate nei motivi di appello, non era stata riscontrata neppure la presenza di tale generica avvertenza.Assume inoltre che la banca abbia violato il divieto di impostare per default le opzionidi conferma , prima di esprimere una consapevole presa d’atto delle avvertenze circa la inadeguatezza dell’operazione. La seconda censura attiene alla correlata violazione degli artt. 28, 29 e 27 del regolamento intermediari del 1998 relativamente agli investimenti in titoli “Ishares EUR corp. Bond”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” venuti in essere tra l’aprile e il settembre del 2007. La terza attiene alla ancora correlata violazione degli artt. 29, 31 e 42 del regolamento intermediari del 2007 relativamente a quattro operazioni in titoli “Lyxor ETF Brazil A”, “Lyxor [OSCURATO:PERSONA] Emerg”, “Lyxor ETF Utilities” e “SPDR Eur ETF”, eseguite a dicembre 2007 e per le quali era stato contestato il non adeguamento alla normativa Mifid, solo in parte adempiuta dopo il 20-11-2007. La quarta attiene infine alla violazione degli artt. 39 e 40 del regolamento appena citato e del conseguente contratto di consulenza stipulato con la bancaper violazione degli artt. 1362 e 1453 cod. civ. quanto a quest’ultimo, erroneamente interpretato dalla corte territoriale a fronte di una serie di operazioni ad altissimo rischio messe in atto dopo il contratto medesimo. III. - Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, giacché le varie questioni prospettate in appello sarebbero state sostanzialmente eluse. IV. - I motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione. Il primo è inammissibile perché tutte le censure, sebbene formulate in iure, rappresentano critiche di merito , in parte neppure aderenti ai profili essenziali in cui è distinguibile la ratio decidendi della sentenza. Il secondo è palesemente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime pienamente la ratio deci sionale con riguardo a quanto risulta esser stato dedotto in quella sede.V. - L e operazioni contestate sono state eseguite – tutte – mediante il servizio di trading on line. L’impugnata sentenza ha osservato che fin dalla scheda cliente la società aveva dichiarato di possedere al riguardo “un’approfondita esperienza”e di avere una “propensione al rischio alta”. Eguali caratteristiche la società aveva evidenziato anche “nel questionario del 19-11-2007”, conseguente allaMifid. La sentenza ha coerentemente concluso che si era trattato di soggetto– peraltro una società di capitali – “propenso ad investimenti di tipo speculativo”, cosa riscontrata anche alla tipologia di operazioni successivamente messe in atto, molte delle quali su EFT a leva ed EFT Short in intervalli temporali giornalieri (cd. daytrading). VI. - È appena il caso di precisare , a questo riguardo, che t ra i Invero una delle caratteristiche fondamentali del indubbio che Ma questa circostanza Né n ordine all’effettivo possesso ( e all’avvenuta esplicitazion e) delle caratteristiche di approfondita esperienza nel settore degli investimenti trading, e a lla correla ta (e manifestata) propensione speculativa,la ricorrente ha svolto, in questa sede, censura di sorta . Essa si è limita ta a s ostenere che in ogni caso gli obblighi informativi gravanti sulla banca intermediaria avrebbero dovuto essere osservati, e che ciò non era accaduto in quanto il servizio di trading on line –alla fine – non era stato adeguatamente organizzato e strutturato. In definitiva tutto l’argomentare della ricorrente si incentra sulle asserite carenze organizzative del sistema di trading realizzato dalla banca. VIII. –Sennonché l’impugnata sentenza ha accertato esattamente il contrario, con motivazione non adeguatamente sindacata a mezzo di riferimento all’omesso esame di fatti storici decisivi. Il giudice del merito, dopo la generale premessa a proposito della necessità di modulare di volta in volta il flusso di informazioni a quanto necessario in base al profilo dell’investitore e alla sua conoscenza dei mercati finanziari, ha (per la parte che in effetti rileva) accertato che la banca aveva specificato volta per volta le caratteristiche delle operazioni e degli strumenti finanziari, e che questi erano stati individuati dall’investitore in totale autonomia. Ha aggiunto che l a stessa organizzazione del servizio di trading era stata attuata mediante un adeguato sistema video, tale da contenere - esso medesimo - le informazioni relative alle singole operazione mediante un modello di warning diffe re nziato a seconda della tipologia, delle caratteristiche dello strumento finanziario in contrattazionee dell’eventuale presenza di conflitti d’interesse; un sistema automatizzato – c hiaramente – m a comunque predisposto in modo tale da impedire l’esecuzione dell’operazionese non dopo la apposita visualizzazione della prima fase di “predisposizione” della richiesta dell’ordine di compravendita e della seconda fase di “conferma”.Ne segue che l’accertamento di merito ha infine smentito la premessa di fatto della doglianza prospettata in rapporto alla normativa di settore. Una volta stabilito che nessuna carenza di sistema aveva inficiato il servizio on line si rivela ben giustificato il rigetto della domanda di danni per le perdite subite dall’investitore in operazioni speculative di trading. IX. - La ricorrente ha tuttavia denunciato ( a nche ) un preteso errore di interpretazione del contratto di consulenza. La critica è che l’impugnata sentenza avrebbe violato il criterio interpretativo di cui all’art. 1362, secondo comma, cod. civ. in quanto tra le parti era stato stipulato un contratto di consulenza e questo non aveva previsto – come invece ritenuto dal giudice del merito – che la valutazione di adeguatezza fosse da fare di volta in volta solo su richiesta del cliente, essendovi stato, invece, un preciso riferimento del contratto a tale obbligo in rapporto a tutte le operazioni “autonomamente disposte”. Il profilo di censura è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. È risolutivo osservare che la trascrizione (peraltro incompleta) delle clausole contrattualinon conduce a correlare le informazioni anche alle operazioni disposte “autonomamente”, e che la statuizione della corte territoriale non risulta correttamente riportata nel ricorso per cassazione. La corte d’appello, a fronte della tesi dell’impugnante, secondo cui, per effetto dell’intervenuta stipulazione di un contratto di consulenza,tutti i singoli ordini (di qualunque genere) avrebbero dovuto ritenersi soggetti alla disciplina di quest’ultimo e quindi condizionati alla ricorrenza del parametro dell’adeguatezza secondo il canone di informazione preventiva da rendersi entro i termini del servizio , ha rilevato che alla st regua di quel contratto la banca avrebbe dovuto svolgere il servizio in correlazione con “la possibilità” del cliente di far ricorso alla consulenza. Ciò aveva comportato l’assunzione di obbligo condizionato all’essere gli ordini stessi conseguenti alla consulenza prestata. Questa cosa non è smentita dall a parziale trascrizion e delle clausole contrattuali inserite nel ricorso per cassazione, e concretizza l’esito di una interpretazione insindacabile in sede di legittimità. Invero la corte d’appello ha ben plausibilmente motivato la sua ricostruzione, in logica estensione co l fatto che quelli oggetto di doglianza erano tutti ordini on line, e che quindi neppure in astratto sarebbe stata concepibile l’ipotesi di apporti consulenziali da parte dell’intermediario rispetto a ordini “già definitivamente inoltrati”. Da questo punto di vista la ratio decidendi presuppone una ben precisa (e diversa) ricostruzione in fatto, incentrata sull’essersi trattato, per la parte determinativa di perdite, di ordini ancora una volta impartiti dalla ricorrente mediane l’attività di trading svolta senza ricorso all a consulenza bancaria. Si tratta di una valutazione motivata, espressione di una ratio decidendi in parte diversa da quanto sostenuto nel motivo di ricorso , ratio della quale, seppure sotto spoglie di riferimenti a canoni interpretativi letterali, la ricorrente pretende una inammissibile revisione critica. X. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 20.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part