CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2021
Cassazione n. 31808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1826-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 1826 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, VIA R.R. PEREIRA 202, int. 8, presso lo studio della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 279/2021 della CORTE DI APPELLO di POTENZA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Lagonegro affinché fosse data esecuzione al verbale di accordo, intercorso tra l'attore e la convenuta, in data 22.10.2012, allegato al verbale di mediazione innanzi all'organismo di mediazione [OSCURATO:PERSONA] A.D.R. sede di Lagonegro, omologato dal Presidente del Tribunale di Lagonegro con d ecreto del 23.04.2014, chiedendo di «trasferire la proprietà dei terreni agricoli siti in Trecchina e riportati in catasto al foglio n. 8 particella n. 501 di are 17,92, rendita domenicale rivalutata € 731,25, particella n. 502 di are 4,98, rendita domenicale rivalutata € 72,00, particella n. 506 di are 5,92, rendita domenicale rivalutata € 172,13, all'attore, anche [!] ai sensi dell'art. 2932 c.c., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti. Ric. 2022 n. 1826 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- Si costituiva la convenuta e spiegava intervento volontario adesivo dipendente [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 276/2016, rigettava la domanda, escludendo la ricorrenza di un valido titolo idoneo a legittimare una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., e ciò in quanto l’esame del verbale di mediazione e l'accordo, evidenziava che il secondo non risultava «essere sottoscritto da tutte le parti presenti alla mediazione e che hanno sottoscritto il relativo verbale», mancando la sottoscrizione anche di [OSCURATO:PERSONA]. Il verbale di mediazione posto a fondamento della richiesta essendo collegato all'accordo allegato non poteva rappresentare, in assenza dell'esplicito riconoscimento e validità del richiamato accordo a latere , valido titolo che consentisse l'applicazione del dettato dell'art. 2932 c.c., dovendosi altresì rilevare l'irregolarità del decreto di omologazione del verbale di accordo, poiché viziato da errore, in quanto omologava un accordo tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], senza che però tutte fossero state invitate alla mediazione e comunque vi avessero preso parte, provvedendo alla sottoscrizione del relativo verbale. La sentenza del Tribunale era fatta oggetto di appello dal Puppo, cui resistevano gli appellati, e la Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 279/2021, depositata in data 03.05.2021, rigettava l’appello, condannando l’appellante al Ric. 2022 n. 1826 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- pagamento in favore degli appellati delle spese del doppio grado di giudizio. Rilevava la Corte distrettuale che nell’accordo si faceva riferimento ad una precedente donazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA], donazione però affetta da nullità in quanto avente ad oggetto beni mai appartenuti al preteso donante. Tuttavia,a rendere ancor meno possibile l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo assunto nell’accordo era la circostanza che l’impegno che si assumeva la Palazzo di trasferire il bene all’attore era a titolo gratuito, e quindi, configurava un preliminare di donazione affetto da nullità, rilevabile d’ufficio, ed insuscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c. Inoltre, anche la domanda risarcitoria avanzata dall ’attore doveva essere disattesa in difetto di prova del pregiudizio subito. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Gli intimati resistono con controricorso. Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di appello avrebbe proceduto ad un’interpretazione della volontà delle parti quale raggiunta nell’accordo di mediazione che non era stata prospettata da alcuna delle parti, incorrendo in tal modo nella violazione della norma indicata in rubrica. Ritiene il Collegio che rivesta portata assolutamente pregiudiziale, rivelandosi peraltro fondata, l’eccezione di Ric. 2022 n. 1826 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -5- inammissibilità sollevata dalla difesa dei controricorrenti, in ragione della denunciata tardività del ricorso. La sentenza gravata risulta infatti pubblicata in data 3 maggio 2021, e trattandosi di giudizio iniziato in primo grado in data successiva al 4 luglio 2009, il termine di cui all’art. 327 c.p.c., pari a mesi sei, e tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale, veniva a scadere il 4 dicembre 2021, termine prorogato, essendo il 4 un sabato, al successivo 6 dicembre 2021. Come si ricava dalla stessa data apposta al ricorso, lo stesso risulta essere stato predisposto solo in data 7 dicembre 2021, e quindi a termine già scaduto, per essere stato poi notificato solo in data 4 gennaio 2022, come da richiesta inoltrata all’Ufficio UNEP di Roma. Il ricorso risulta quindi tardivamente proposto e deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del r icorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2022 n. 1826 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -6- dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que