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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1983

Cassazione n. 19083/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/04/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/07/1987 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], distinti ma dal contenuto testualmente sovrapponibile; ritenuto che il primo e il secondo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - la configurabilità nel caso di specie del delitto di truffa per l'asserito difetto di ingiusto profitto e danno, sono reiterativi e manifestamente infondati, avendo la Corte abruzzese già correttamente evidenziato - p. 4 - individuavano, conformemente alla formale contestazione, l'esito del meccanismo fraudolento nell'ottenimento delle ricevute e delle bollette già quietanzate senza versare quanto dovuto (ciò che integra sicuramente un danno patrimoniale, essendosi concessa la prova documentale di un pagamento mai ricevuto); rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/04/1983 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/07/1987 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], distinti ma dal contenuto testualmente sovrapponibile; ritenuto che il primo e il secondo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - la configurabilità nel caso di specie del delitto di truffa per l'asserito difetto di ingiusto profitto e danno, sono reiterativi e manifestamente infondati, avendo la Corte abruzzese già correttamente evidenziato - p. 4 - individuavano, conformemente alla formale contestazione, l'esito del meccanismo fraudolento nell'ottenimento delle ricevute e delle bollette già quietanzate senza versare quanto dovuto (ciò che integra sicuramente un danno patrimoniale, essendosi concessa la prova documentale di un pagamento mai ricevuto); rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19083/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris