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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 04921/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2723/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto prezzo il suo indirizzo PEC, come da modifica comunicata il 18 novembre 2022; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1155/2017, pubblicata il 23 giugno 2017; R.G.N. 2723/18 C.C.17/01/2023 Mediazione creditizia – Iscrizione all’albo – Concessione contributi a fondo perduto udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2008, la Mbf di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Lanciano, la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 24.398,40, a titolo di saldo del compenso dovuto per l’attività di consulenza ed assistenza prestata in relazione alla richiesta di finanziamento inerente alla legge n. 488/1992.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla domanda avversaria, chiedendo che fosse accertata l’inesigibilità del credito per la mancata iscrizione della società attrice all’albo dei mediatori creditizi e per il conseguente divieto di svolgimento dell’attività mediatoria e di consulenza, penalmente sanzionato in mancanza di iscrizione, e comunque che fosse accertata l’inesistenza di qualsiasi obbligazione della società convenuta.

In via riconvenzionale, chiedeva che fosse disposta la ripetizione della somma già versata di euro 13.699,20, in quanto indebitamente percepita senza legittimo titolo; in via subordinata, chiedeva che fosse accertata la nullità del contratto predisposto unilateralmente dall’attrice in data 7 marzo 2003 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto o per contrarietà a norme imperative di cui alla legge n. 108/1996 o per illiceità della causa o per frode alla legge; in via ulteriormente subordinata, chiedeva che, nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato ritenuto valido, fosse accertato l’inadempimento della Mbf, per avere negato la possibilità di conseguire, nelle circostanze del caso concreto, la proroga del termine previsto per l’ultimazione del progetto finanziato, con la conseguente dichiarazione della legittimità del rifiuto a pagare le somme richieste; in via ulteriormente gradata, chiedeva che fosse accertato che, a decorrere dal giugno del 2007, il contratto si era risolto consensualmente ovvero che fosse pronunciata la risoluzione giudiziale del contratto per colpa esclusiva della Mbf ovvero che fosse dichiarata la parziale impossibilità della prestazione dovuta da Mbf all’esito della scadenza del termine inizialmente previsto per il completamento del progetto finanziato, con la conseguente dichiarazione della legittimità del recesso della [OSCURATO:SOCIETA] dal contratto per difetto di interesse all’adempimento parziale; in ultimo, chiedeva, nell’ipotesi che le precedenti riconvenzionali fossero state disattese, che fosse ridotto il compenso eventualmente dovuto.

Quindi, con sentenza n. 344/2009, depositata il 5 ottobre 2009, il Tribunale adito dichiarava la nullità del contratto concluso tra le parti, poiché le prestazioni di consulenza e assistenza effettuate per l’ottenimento dei finanziamenti di cui alla legge n. 488/1992 non erano supportate dall’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi, iscrizione avvenuta successivamente allo svolgimento dell’attività oggetto di causa, e – per l’effetto – condannava la Mbf alla restituzione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 13.699,20, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. 2.–Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2010, la Mbf di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, deducendo che il contratto concluso il 7 marzo 2003 non aveva ad oggetto prestazioni di consulenza, assistenza ed intermediazione per il conseguimento di finanziamenti, bensì riguardava l’attività prestata per il conseguimento di contributi a fondo perduto, attività in ordine alla quale non era richiesta l’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si opponeva all’accoglimento dell’appello e riproponeva le eccezioni e domande subordinate, svolte in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della pronuncia impugnata, rigettava l’eccezione di nullità del contratto concluso tra le parti il 7 marzo 2003 e la domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]; rigettava altresì la domanda principale di pagamento del saldo avanzata dalla Mbf.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava: a ) che la Mbf aveva assunto l’incarico di fornire consulenza e assistenza per l’ottenimento di contributi pubblici previsti da leggi agevolative e, per l’effetto, aveva svolto uno studio, aveva predisposto la documentazione necessaria e aveva sviluppato dei calcoli, posti a fondamento della richiesta di ammissione inviata al Ministero competente; b) che l’agevolazione concessa dal Ministero delle Attività produttive non costituiva un finanziamento soggetto a rimborso, sia pure rateale ed agevolato, bensì un contributo a fondo perduto, ai sensi della legge n. 488/1992, passibile di eventuale revoca, nei casi previsti dalla legge e dal decreto concessorio, per il mancato rispetto degli specifici obblighi posti a carico del soggetto beneficiario; c) che non vi era stata, dunque, un’attività assimilabile a quella dell’investitore finanziario e, in particolare, del mediatore creditizio, essendo carente anche l’elemento della “messa in relazione” delle parti, in quanto la Mbf si era limitata a svolgere uno studio da allegare alla domanda diretta ad ottenere un contributo statale a fondo perduto, che avrebbe dovuto essere erogato dal Ministero alla parte interessata per il tramite di una banca concessionaria, con la quale non vi era stato alcun contatto diretto, se non nella fase esecutiva dell’erogazione del contributo; d) che conseguentemente l’intera operazione non era riconducibile ad una forma di accesso al credito e di finanziamento bancario, potendo l’adesione al bando essere svolta anche direttamente dalla società interessata; e) che, quanto alle questioni riproposte da entrambe le parti in causa, unitamente alle relative domande, era pacifico che il contratto si fosse risolto dopo l’erogazione della prima tranche del contributo richiesto e dopo il pagamento del compenso alla Mbf per l’attività fino ad allora prestata; f) che era stata la [OSCURATO:SOCIETA] – la quale aveva addotto gravi difficoltà con l’impresa esecutrice dei lavori – ad invitare il Bonaduce, con missiva del 19 luglio 2007, ad inviare un fax in cui fosse posta in evidenza l’impossibilità di ottenere una proroga per il completamento della pratica, fax inviato il 21 luglio successivo; g) che successivamente la Mbf aveva sollecitato la [OSCURATO:SOCIETA] a sciogliere le sue riserve in ordine alla volontà di abbandonare o continuare il progetto, cui quest’ultima rispondeva comunicando la sua intenzione di abbandonare il progetto finanziato di cui alla legge n. 488/1992 per l’hotel [OSCURATO:PERSONA]; h) che, alla luce delle comunicazioni intercorse tra le parti, il contratto doveva dunque ritenersi risolto in via consensuale; i) che non vi era prova delle causali allegate dalla [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere dal Ministero la proroga del progetto finanziato, rispetto alle ragioni addotte dal Bonaduce per negare che la proroga potesse essere concessa; l) che, a fronte di un contratto in sé valido e consensualmente risolto, legittimamente la Mbf aveva riscosso il corrispettivo per l’opera prestata; m ) che, invece, non era fondata la domanda di pagamento per l’intero corrispettivo dovuto, anche in ordine alle prestazioni pattuite per la fase successiva alla risoluzione del contratto; n) che le eccezioni e le domande riconvenzionali di nullità e di inadempimento formulate dalla convenuta appellata e riproposte nel giudizio di gravame erano, per le predette ragioni, infondate. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso l’intimata Mbf di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per asserita tardività.

E ciò perché, atteso che l’instaurazione del giudizio di primo grado, attraverso la notifica della citazione, risale al 2 ottobre 2008, nella fattispecie il termine lungo per proporre ricorso in cassazione era pari ad un anno, termine in concreto osservato.

Infatti, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, primo comma, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015; Sez. 6-5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1371, 2231 c.c., dell’art.116 c.p.c., dell’art. 16 della legge n. 108/1996, dell’art. 47 del T.U.B. e dell’art. 2 del d.P.R. n. 287/2000, per avere la Corte d’appello escluso che l’attività contemplata nel contratto concluso tra le parti il 7 marzo 2003 rientrasse nell’ambito della mediazione finanziaria, come tale riservata ai soli soggetti iscritti all’albo dei mediatori creditizi.

Osserva, in proposito, l’istante che il testo negoziale avrebbe previsto testualmente l’assistenza per l’ottenimento di contributi previsti da leggi agevolative (e segnatamente dalla legge n. 488/1992) e comunque per investimenti produttivi, sicché, indagando sulla comune volontà dei contraenti, desumibile dal senso letterale delle espressioni usate e dai comportamenti anche successivi delle parti, si sarebbe potuto ricavare che l’attività di assistenza per il reperimento dei contributi agevolati avrebbe costituito un’attività di mediazione finanziaria volta al reperimento di finanziamenti, così come avrebbe potuto arguirsi anche dalla natura del compenso preteso, consistito, almeno in parte, in una provvigione calcolata sulla base dei finanziamenti che sarebbero stati erogati (avendo il testo negoziale previsto che il compenso fosse pattuito nella misura di euro 1.500,00, oltre “l’1,7% su investimento e stato di avanzamento e ad erogazione avvenuta”).

Soggiunge la ricorrente che la consulenza prestata per l’instaurazione del rapporto di finanziamento tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], quale banca concessionaria del finanziamento in forma pubblica (ossia quale erogatrice di un fondo pubblico in virtù di convenzione stipulata con il Ministero delle Attività produttive per l’assegnazione e la gestione dei fondi pubblici di agevolazione), sarebbe rientrata nell’alveo delle attività dirette al finanziamento di pubblico denaro, sicché – contrariamente all’assunto della pronuncia impugnata – avrebbe dovuto ritenersi che la Mbf avesse messo in relazione, attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Espone, per l’effetto, l’istante che l’attività prestata sarebbe stata riservata ai soggetti iscritti in apposito albo, iscrizione nella specie carente al tempo della stipulazione del contratto, con la conseguente nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente. 2.1.–Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha negato che l’attività di consulenza pattuita rientrasse nell’alveo della mediazione finanziaria sotto un duplice profilo: per un verso, ha escluso che la pratica concernente la concessione di un contributo statale a fondo perduto per l’agevolazione di un’attività produttiva (e segnatamente per la ristrutturazione di un albergo) rientrasse nel concetto di finanziamento; per altro verso, ha confutato la ricorrenza di una “messa in relazione”, posto che lo svolgimento di uno studio di fattibilità, quale documento da allegare alla domanda diretta ad ottenere detto contributo – che avrebbe dovuto essere erogato dal Ministero alla parte interessata per il tramite di una banca concessionaria –, senza che vi fosse stato alcun contatto diretto tra la società di consulenza e la banca concessionaria, non avrebbe integrato una fattispecie di accesso al credito e di finanziamento bancario, sicché detta domanda avrebbe potuto essere proposta, senza l’ausilio tecnico della società, anche direttamente dall’interessato.

Tali rilievi sono pertinenti.

Ed infatti, l’attività di assistenza e di consulenza finalizzata alla preparazione e alla presentazione di una domanda rivolta alla concessione di finanziamenti pubblici da presentare ad un organo predeterminato dalla legge costituisce prestazione d’opera professionale e non può essere qualificata come attività di mediazione né tipica né atipica, mancando l’elemento essenziale della “messa in relazione” dei contraenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 23/01/2017; Sez. 3, Sentenza n. 24118 del 24/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 06/08/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6956 del 06/07/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 25/06/1977).

In proposito, sia la dottrina, sia la giurisprudenza di questa Corte hanno da tempo individuato gli elementi essenziali della attività di mediazione come delineata dal codice civile.

Essi sono, sul piano strutturale: l’onerosità, la subordinazione della provvigione alla conclusione dell’affare (art. 1755 c.c.), la libertà per il mediatore di attivarsi o meno, l’autonomia e l’indipendenza del mediatore (art. 1754 c.c.); sul piano funzionale: lo svolgimento di un’attività volta a mettere due o più parti in relazione, al fine di concludere un affare (art. 1754 c.c.).

Senonché, il contratto stipulato tra le parti del presente giudizio è privo, in parte, di questi requisiti.

In primo luogo, la Mbf aveva l’obbligo, e non la facoltà, di prestare l’assistenza e la consulenza promesse alla controparte, e finalizzate alla presentazione della domanda di finanziamento.

Mancava, dunque, il requisito della autonomia del mediatore.

In secondo luogo, il compenso promesso dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla controparte contrattuale era subordinato solo in parte alla effettiva erogazione del finanziamento, mentre per altra parte (e precisamente per euro 1.500,00) era comunque dovuto.

Difettava, dunque, il requisito della subordinazione della provvigione alla conclusione dell’affare.

E, soprattutto, mancava, nel caso di specie, lo svolgimento di un’attività finalizzata alla messa in relazione delle parti interessate alla conclusione di un affare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1233 del 04/02/2000; Sez. 3, Sentenza n. 3833 del 27/11/1969).

La “messa in relazione” di cui all’art. 1754 c.c., infatti, pur potendo assumere in concreto le forme più disparate, concettualmente non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l’oggetto della contrattazione.

L’individuazione della persona con cui contrattare, a sua volta, è attività che può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento e l’avvicinamento.

Sussiste reperimento allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l’una all’altra; ricorre avvicinamento laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avessero fino ad allora impedito la conclusione dell’affare.

Nella fattispecie l’attività svolta dalla Mbf non è stata finalizzata né ad un reperimento della controparte, né ad un avvicinamento tra contraenti noti l’uno all’altro, ma in disaccordo.

E ciò perché il contratto stipulato inter partes prevedeva espressamente che compito della Mbf fosse quello di prestare consulenza e assistenza in relazione alla presentazione di una richiesta di concessione statale di un contributo a fondo perduto per l’agevolazione di un’attività produttiva nel settore turistico- alberghiero, ai sensi della legge n. 488/1992.

In forza di tale legge, la domanda avrebbe dovuto essere proposta al Ministero delle Attività produttive, il quale si sarebbe avvalso di una struttura concessionaria (evocata dalla stessa ricorrente: la [OSCURATO:SOCIETA].), quale materiale erogatrice del contributo.

È dunque incontroverso che il finanziamento richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] (peraltro consistente in un contributo a fondo perduto e, dunque, non associato ad un obbligo di restituzione rateale, sempre che fosse stato rispettato il vincolo di destinazione) non potesse che essere concesso previa approvazione da parte della suddetta società, ove avesse ritenuto sussistenti i presupposti per accordare il beneficio.

Pertanto, essendo, al momento della conclusione del contratto di cui è causa, già nota alle parti l’identità del soggetto cui avrebbe dovuto essere indirizzata la richiesta di finanziamento, l’attività demandata alla Mbf non poteva essere qualificata come “mediazione” finalizzata al reperimento di un partner commerciale, per la ovvia ragione che questi era già ben noto ed individuato.

Neppure può sostenersi che il contratto del 7 marzo 2003 avesse per oggetto l’incarico di avvicinare le posizioni di due potenziali contraenti, che fossero in disaccordo tra loro su un qualche punto dell’affare da concludere.

Non è stato, infatti, mai posto in discussione tra le parti che, per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge n. 488/1992, l’istante dovesse soddisfare i requisiti richiesti dall’ente preposto ad autorizzarne l’erogazione.

In definitiva, poiché il contratto stipulato tra le parti non affidava alla Mbf alcun compito di “mettere in contatto” la [OSCURATO:SOCIETA] ed il potenziale finanziatore, ma solo quello di assisterla nella predisposizione e presentazione della domanda, la società di consulenza non poteva essere qualificata come “mediatore”.

Né, sul piano dell’interpretazione logico - sistematica, contrariamente all’assunto della ricorrente, il concetto di “messa in relazione” di cui all’art. 1754 c.c. può estendersi a qualsiasi ipotesi di “messa in contatto” tra la persona finanziata e l’ente finanziatore.

E tanto perché due parti possono dirsi “messe in contatto” per effetto dell’intervento del mediatore quando, senza l’opera di quest’ultimo, l’affare non si sarebbe concluso.

L’attività del mediatore, dunque, deve essere “causa determinante” della conclusione dell’affare, ossia “l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto”: cosicché se fosse mancata la prima, non vi sarebbe stata la seconda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 869 del 16/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9884 del 15/04/2008; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/03/2002).

Per converso, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, a fronte di un iter amministrativo predeterminato ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto volto ad agevolare l’attività produttiva, anche in ordine all’individuazione dei soggetti deputati ad istruire la pratica, la consulenza prestata si è limitata a favorire lo svolgimento di tale procedura, che avrebbe potuto essere avviata e perfezionata anche direttamente dalla società interessata. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1344, 1346 e 1418 c.c., con la conseguente nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulle eccezioni e domande di nullità del contratto concluso tra le parti per indeterminatezza e/o per indeterminabilità dell’oggetto o per violazione di norme imperative o per illiceità della causa.

In proposito, l’istante evidenzia che il Giudice del gravame non si sarebbe pronunciato sulla obiezione mossa circa l’assoluta genericità della prestazione cui sarebbe stata tenuta la Mbf, ossia la consulenza e assistenza sull’ampliamento e ristrutturazione di un’attività già esistente e l’assistenza per l’ottenimento dei contributi previsti dalla legge agevolativa n. 488/1992, né si sarebbe pronunciato sulla deduzione circa la contrarietà a norme imperative – e segnatamente all’art. 16 della legge n. 108/1996 – o all’illiceità della causa o alla frode alla legge, derivante dal fatto che la prestazione di dette attività avrebbe richiesto l’iscrizione in un apposito albo speciale. 3.1.–La doglianza è infondata.

Ed infatti deve ritenersi che tale subordinata domanda di nullità sia stata implicitamente disattesa, avendo la Corte d’appello osservato che la prestazione di consulenza e assistenza, cui era tenuta Mbf, si fosse concretata nella prestazione di uno studio di fattibilità, da allegare alla domanda, nell’effettuazione dei relativi calcoli e nella predisposizione della domanda stessa, ai fini di assicurare che il progetto di investimento fosse supportato dalla concessione del contributo, attività che non esigeva l’iscrizione all’albo speciale dei mediatori finanziari di cui all’art. 16 della legge n. 108/1996.

Per l’effetto, la sentenza impugnata ha sostenuto che il contratto – qualificato come contratto di servizi – fosse in sé valido e ha espressamente respinto le domande riconvenzionali di nullità e di inadempimento formulate dall’appellata (e riproposte nel giudizio d’appello).

Sicché il vizio di omessa pronuncia non ricorre: pur mancando una specifica argomentazione, la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne ha comportato il rigetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). 4.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale tralasciato ogni motivazione, anche sotto l’aspetto materiale e grafico, in relazione alla richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale e della prova testimoniale, prove formulate già in primo grado – e che il Tribunale non aveva valutato per il ritenuto vizio di nullità del contratto –e reiterate in sede di gravame.

Ad avviso dell’istante, tali mezzi di prova sarebbero stati diretti a dimostrare l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto, per un fatto peraltro imputabile alla Mbf, nel giugno 2007, nonché l’impegno assunto da Mbf in tale occasione a non pretendere alcun compenso professionale integrativo, come da capitoli espressamente riportati, sicché il Giudice d’appello non avrebbe potuto ritenere che correttamente Mbf avesse incassato il corrispettivo per l’opera prestata sino al momento della risoluzione. 4.1.–La doglianza è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti, pur non pronunciandosi su tali prove, il Giudice del gravame ha espressamente ritenuto che il contratto si fosse risolto consensualmente e, quanto alla determinazione del corrispettivo, ha escluso che spettasse alla Mbf il compenso ulteriore originariamente rivendicato, a titolo di saldo da calcolare in percentuale sull’importo complessivo del finanziamento ottenuto.

Ora, secondo lo stesso assunto della ricorrente, nessuna pretesa ulteriore è stata riconosciuta dopo il raggiungimento dell’accordo di risoluzione consensuale del giugno 2007, essendo stato corrisposto l’acconto per complessivi euro 13.699,20, limitatamente ad euro 1.500,00,all’epoca della sottoscrizione del contratto del 7 marzo 2003, nonché, quanto ad euro 12.199,20, in data 31 gennaio 2005, come da fattura n. 1 del 2 febbraio 2005.

Sicché non avrebbe avuto alcuna utilità per la ricorrente la dimostrazione del fatto che, all’esito dell’accordo di risoluzione del giugno 2007, la Mbf si fosse impegnata, come riportato nel secondo capitolo di prova riportato in ricorso, a richiedere ulteriori somme solo a titolo di spese eventualmente sostenute, appunto perché nessuna somma aggiuntiva è stata riconosciuta dopo tale accordo. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale adottato una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile e, peraltro, in insanabile contrasto con le altre argomentazioni assunte, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

E ciò per avere ritenuto che non vi fosse contrasto tra la concessa proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori, ai fini di ottenere il finanziamento, e l’affermazione della Mbf circa la insussistenza delle ragioni volte ad ottenere detta proroga, per un divieto normativo insuperabile. 5.1.–Anche tale mezzo di critica è inammissibile.

Tanto per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la Corte d’appello ha specificamente sostenuto, prima di escludere che vi fosse il paventato contrasto, che il fax inviato – in cui si comunicava l’impossibilità di ottenere la proroga – fosse stato indotto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], che aveva espressamente domandato l’ufficializzazione dell’impossibilità di richiedere siffatta proroga, rilievo, questo, in sé assorbente, sul quale nessuna censura è stata mossa dalla ricorrente.

In secondo luogo, nonostante l’attestazione dell’impossibilità di proroga, sotto il profilo della utilità pratica, risulta per tabulas che, in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto siffatta proroga nell’ultimazione dei lavori, rispetto al termine fissato nel decreto di concessione del finanziamento, avvalendosi di altro consulente.

Per l’effetto, nessuna utilità pratica potrebbe derivare dalla rilevazione dell’affermato contrasto. 6.–Conseguentemente il ricorso deve essere disatteso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2723/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto prezzo il suo indirizzo PEC, come da modifica comunicata il 18 novembre 2022; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1155/2017, pubblicata il 23 giugno 2017; R.G.N. 2723/18 C.C.17/01/2023 Mediazione creditizia – Iscrizione all’albo – Concessione contributi a fondo perduto udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2008, la Mbf di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Lanciano, la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 24.398,40, a titolo di saldo del compenso dovuto per l’attività di consulenza ed assistenza prestata in relazione alla richiesta di finanziamento inerente alla legge n. 488/1992. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla domanda avversaria, chiedendo che fosse accertata l’inesigibilità del credito per la mancata iscrizione della società attrice all’albo dei mediatori creditizi e per il conseguente divieto di svolgimento dell’attività mediatoria e di consulenza, penalmente sanzionato in mancanza di iscrizione, e comunque che fosse accertata l’inesistenza di qualsiasi obbligazione della società convenuta. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse disposta la ripetizione della somma già versata di euro 13.699,20, in quanto indebitamente percepita senza legittimo titolo; in via subordinata, chiedeva che fosse accertata la nullità del contratto predisposto unilateralmente dall’attrice in data 7 marzo 2003 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto o per contrarietà a norme imperative di cui alla legge n. 108/1996 o per illiceità della causa o per frode alla legge; in via ulteriormente subordinata, chiedeva che, nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato ritenuto valido, fosse accertato l’inadempimento della Mbf, per avere negato la possibilità di conseguire, nelle circostanze del caso concreto, la proroga del termine previsto per l’ultimazione del progetto finanziato, con la conseguente dichiarazione della legittimità del rifiuto a pagare le somme richieste; in via ulteriormente gradata, chiedeva che fosse accertato che, a decorrere dal giugno del 2007, il contratto si era risolto consensualmente ovvero che fosse pronunciata la risoluzione giudiziale del contratto per colpa esclusiva della Mbf ovvero che fosse dichiarata la parziale impossibilità della prestazione dovuta da Mbf all’esito della scadenza del termine inizialmente previsto per il completamento del progetto finanziato, con la conseguente dichiarazione della legittimità del recesso della [OSCURATO:SOCIETA] dal contratto per difetto di interesse all’adempimento parziale; in ultimo, chiedeva, nell’ipotesi che le precedenti riconvenzionali fossero state disattese, che fosse ridotto il compenso eventualmente dovuto. Quindi, con sentenza n. 344/2009, depositata il 5 ottobre 2009, il Tribunale adito dichiarava la nullità del contratto concluso tra le parti, poiché le prestazioni di consulenza e assistenza effettuate per l’ottenimento dei finanziamenti di cui alla legge n. 488/1992 non erano supportate dall’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi, iscrizione avvenuta successivamente allo svolgimento dell’attività oggetto di causa, e – per l’effetto – condannava la Mbf alla restituzione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 13.699,20, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. 2.–Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2010, la Mbf di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, deducendo che il contratto concluso il 7 marzo 2003 non aveva ad oggetto prestazioni di consulenza, assistenza ed intermediazione per il conseguimento di finanziamenti, bensì riguardava l’attività prestata per il conseguimento di contributi a fondo perduto, attività in ordine alla quale non era richiesta l’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si opponeva all’accoglimento dell’appello e riproponeva le eccezioni e domande subordinate, svolte in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della pronuncia impugnata, rigettava l’eccezione di nullità del contratto concluso tra le parti il 7 marzo 2003 e la domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]; rigettava altresì la domanda principale di pagamento del saldo avanzata dalla Mbf. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava: a ) che la Mbf aveva assunto l’incarico di fornire consulenza e assistenza per l’ottenimento di contributi pubblici previsti da leggi agevolative e, per l’effetto, aveva svolto uno studio, aveva predisposto la documentazione necessaria e aveva sviluppato dei calcoli, posti a fondamento della richiesta di ammissione inviata al Ministero competente; b) che l’agevolazione concessa dal Ministero delle Attività produttive non costituiva un finanziamento soggetto a rimborso, sia pure rateale ed agevolato, bensì un contributo a fondo perduto, ai sensi della legge n. 488/1992, passibile di eventuale revoca, nei casi previsti dalla legge e dal decreto concessorio, per il mancato rispetto degli specifici obblighi posti a carico del soggetto beneficiario; c) che non vi era stata, dunque, un’attività assimilabile a quella dell’investitore finanziario e, in particolare, del mediatore creditizio, essendo carente anche l’elemento della “messa in relazione” delle parti, in quanto la Mbf si era limitata a svolgere uno studio da allegare alla domanda diretta ad ottenere un contributo statale a fondo perduto, che avrebbe dovuto essere erogato dal Ministero alla parte interessata per il tramite di una banca concessionaria, con la quale non vi era stato alcun contatto diretto, se non nella fase esecutiva dell’erogazione del contributo; d) che conseguentemente l’intera operazione non era riconducibile ad una forma di accesso al credito e di finanziamento bancario, potendo l’adesione al bando essere svolta anche direttamente dalla società interessata; e) che, quanto alle questioni riproposte da entrambe le parti in causa, unitamente alle relative domande, era pacifico che il contratto si fosse risolto dopo l’erogazione della prima tranche del contributo richiesto e dopo il pagamento del compenso alla Mbf per l’attività fino ad allora prestata; f) che era stata la [OSCURATO:SOCIETA] – la quale aveva addotto gravi difficoltà con l’impresa esecutrice dei lavori – ad invitare il Bonaduce, con missiva del 19 luglio 2007, ad inviare un fax in cui fosse posta in evidenza l’impossibilità di ottenere una proroga per il completamento della pratica, fax inviato il 21 luglio successivo; g) che successivamente la Mbf aveva sollecitato la [OSCURATO:SOCIETA] a sciogliere le sue riserve in ordine alla volontà di abbandonare o continuare il progetto, cui quest’ultima rispondeva comunicando la sua intenzione di abbandonare il progetto finanziato di cui alla legge n. 488/1992 per l’hotel [OSCURATO:PERSONA]; h) che, alla luce delle comunicazioni intercorse tra le parti, il contratto doveva dunque ritenersi risolto in via consensuale; i) che non vi era prova delle causali allegate dalla [OSCURATO:SOCIETA] per ottenere dal Ministero la proroga del progetto finanziato, rispetto alle ragioni addotte dal Bonaduce per negare che la proroga potesse essere concessa; l) che, a fronte di un contratto in sé valido e consensualmente risolto, legittimamente la Mbf aveva riscosso il corrispettivo per l’opera prestata; m ) che, invece, non era fondata la domanda di pagamento per l’intero corrispettivo dovuto, anche in ordine alle prestazioni pattuite per la fase successiva alla risoluzione del contratto; n) che le eccezioni e le domande riconvenzionali di nullità e di inadempimento formulate dalla convenuta appellata e riproposte nel giudizio di gravame erano, per le predette ragioni, infondate. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l’intimata Mbf di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per asserita tardività. E ciò perché, atteso che l’instaurazione del giudizio di primo grado, attraverso la notifica della citazione, risale al 2 ottobre 2008, nella fattispecie il termine lungo per proporre ricorso in cassazione era pari ad un anno, termine in concreto osservato. Infatti, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, primo comma, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015; Sez. 6-5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1371, 2231 c.c., dell’art.116 c.p.c., dell’art. 16 della legge n. 108/1996, dell’art. 47 del T.U.B. e dell’art. 2 del d.P.R. n. 287/2000, per avere la Corte d’appello escluso che l’attività contemplata nel contratto concluso tra le parti il 7 marzo 2003 rientrasse nell’ambito della mediazione finanziaria, come tale riservata ai soli soggetti iscritti all’albo dei mediatori creditizi. Osserva, in proposito, l’istante che il testo negoziale avrebbe previsto testualmente l’assistenza per l’ottenimento di contributi previsti da leggi agevolative (e segnatamente dalla legge n. 488/1992) e comunque per investimenti produttivi, sicché, indagando sulla comune volontà dei contraenti, desumibile dal senso letterale delle espressioni usate e dai comportamenti anche successivi delle parti, si sarebbe potuto ricavare che l’attività di assistenza per il reperimento dei contributi agevolati avrebbe costituito un’attività di mediazione finanziaria volta al reperimento di finanziamenti, così come avrebbe potuto arguirsi anche dalla natura del compenso preteso, consistito, almeno in parte, in una provvigione calcolata sulla base dei finanziamenti che sarebbero stati erogati (avendo il testo negoziale previsto che il compenso fosse pattuito nella misura di euro 1.500,00, oltre “l’1,7% su investimento e stato di avanzamento e ad erogazione avvenuta”). Soggiunge la ricorrente che la consulenza prestata per l’instaurazione del rapporto di finanziamento tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], quale banca concessionaria del finanziamento in forma pubblica (ossia quale erogatrice di un fondo pubblico in virtù di convenzione stipulata con il Ministero delle Attività produttive per l’assegnazione e la gestione dei fondi pubblici di agevolazione), sarebbe rientrata nell’alveo delle attività dirette al finanziamento di pubblico denaro, sicché – contrariamente all’assunto della pronuncia impugnata – avrebbe dovuto ritenersi che la Mbf avesse messo in relazione, attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Espone, per l’effetto, l’istante che l’attività prestata sarebbe stata riservata ai soggetti iscritti in apposito albo, iscrizione nella specie carente al tempo della stipulazione del contratto, con la conseguente nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente. 2.1.–Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha negato che l’attività di consulenza pattuita rientrasse nell’alveo della mediazione finanziaria sotto un duplice profilo: per un verso, ha escluso che la pratica concernente la concessione di un contributo statale a fondo perduto per l’agevolazione di un’attività produttiva (e segnatamente per la ristrutturazione di un albergo) rientrasse nel concetto di finanziamento; per altro verso, ha confutato la ricorrenza di una “messa in relazione”, posto che lo svolgimento di uno studio di fattibilità, quale documento da allegare alla domanda diretta ad ottenere detto contributo – che avrebbe dovuto essere erogato dal Ministero alla parte interessata per il tramite di una banca concessionaria –, senza che vi fosse stato alcun contatto diretto tra la società di consulenza e la banca concessionaria, non avrebbe integrato una fattispecie di accesso al credito e di finanziamento bancario, sicché detta domanda avrebbe potuto essere proposta, senza l’ausilio tecnico della società, anche direttamente dall’interessato. Tali rilievi sono pertinenti. Ed infatti, l’attività di assistenza e di consulenza finalizzata alla preparazione e alla presentazione di una domanda rivolta alla concessione di finanziamenti pubblici da presentare ad un organo predeterminato dalla legge costituisce prestazione d’opera professionale e non può essere qualificata come attività di mediazione né tipica né atipica, mancando l’elemento essenziale della “messa in relazione” dei contraenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 23/01/2017; Sez. 3, Sentenza n. 24118 del 24/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 06/08/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6956 del 06/07/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 25/06/1977). In proposito, sia la dottrina, sia la giurisprudenza di questa Corte hanno da tempo individuato gli elementi essenziali della attività di mediazione come delineata dal codice civile. Essi sono, sul piano strutturale: l’onerosità, la subordinazione della provvigione alla conclusione dell’affare (art. 1755 c.c.), la libertà per il mediatore di attivarsi o meno, l’autonomia e l’indipendenza del mediatore (art. 1754 c.c.); sul piano funzionale: lo svolgimento di un’attività volta a mettere due o più parti in relazione, al fine di concludere un affare (art. 1754 c.c.). Senonché, il contratto stipulato tra le parti del presente giudizio è privo, in parte, di questi requisiti. In primo luogo, la Mbf aveva l’obbligo, e non la facoltà, di prestare l’assistenza e la consulenza promesse alla controparte, e finalizzate alla presentazione della domanda di finanziamento. Mancava, dunque, il requisito della autonomia del mediatore. In secondo luogo, il compenso promesso dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla controparte contrattuale era subordinato solo in parte alla effettiva erogazione del finanziamento, mentre per altra parte (e precisamente per euro 1.500,00) era comunque dovuto. Difettava, dunque, il requisito della subordinazione della provvigione alla conclusione dell’affare. E, soprattutto, mancava, nel caso di specie, lo svolgimento di un’attività finalizzata alla messa in relazione delle parti interessate alla conclusione di un affare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1233 del 04/02/2000; Sez. 3, Sentenza n. 3833 del 27/11/1969). La “messa in relazione” di cui all’art. 1754 c.c., infatti, pur potendo assumere in concreto le forme più disparate, concettualmente non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l’oggetto della contrattazione. L’individuazione della persona con cui contrattare, a sua volta, è attività che può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento e l’avvicinamento. Sussiste reperimento allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l’una all’altra; ricorre avvicinamento laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avessero fino ad allora impedito la conclusione dell’affare. Nella fattispecie l’attività svolta dalla Mbf non è stata finalizzata né ad un reperimento della controparte, né ad un avvicinamento tra contraenti noti l’uno all’altro, ma in disaccordo. E ciò perché il contratto stipulato inter partes prevedeva espressamente che compito della Mbf fosse quello di prestare consulenza e assistenza in relazione alla presentazione di una richiesta di concessione statale di un contributo a fondo perduto per l’agevolazione di un’attività produttiva nel settore turistico- alberghiero, ai sensi della legge n. 488/1992. In forza di tale legge, la domanda avrebbe dovuto essere proposta al Ministero delle Attività produttive, il quale si sarebbe avvalso di una struttura concessionaria (evocata dalla stessa ricorrente: la [OSCURATO:SOCIETA].), quale materiale erogatrice del contributo. È dunque incontroverso che il finanziamento richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] (peraltro consistente in un contributo a fondo perduto e, dunque, non associato ad un obbligo di restituzione rateale, sempre che fosse stato rispettato il vincolo di destinazione) non potesse che essere concesso previa approvazione da parte della suddetta società, ove avesse ritenuto sussistenti i presupposti per accordare il beneficio. Pertanto, essendo, al momento della conclusione del contratto di cui è causa, già nota alle parti l’identità del soggetto cui avrebbe dovuto essere indirizzata la richiesta di finanziamento, l’attività demandata alla Mbf non poteva essere qualificata come “mediazione” finalizzata al reperimento di un partner commerciale, per la ovvia ragione che questi era già ben noto ed individuato. Neppure può sostenersi che il contratto del 7 marzo 2003 avesse per oggetto l’incarico di avvicinare le posizioni di due potenziali contraenti, che fossero in disaccordo tra loro su un qualche punto dell’affare da concludere. Non è stato, infatti, mai posto in discussione tra le parti che, per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge n. 488/1992, l’istante dovesse soddisfare i requisiti richiesti dall’ente preposto ad autorizzarne l’erogazione. In definitiva, poiché il contratto stipulato tra le parti non affidava alla Mbf alcun compito di “mettere in contatto” la [OSCURATO:SOCIETA] ed il potenziale finanziatore, ma solo quello di assisterla nella predisposizione e presentazione della domanda, la società di consulenza non poteva essere qualificata come “mediatore”. Né, sul piano dell’interpretazione logico - sistematica, contrariamente all’assunto della ricorrente, il concetto di “messa in relazione” di cui all’art. 1754 c.c. può estendersi a qualsiasi ipotesi di “messa in contatto” tra la persona finanziata e l’ente finanziatore. E tanto perché due parti possono dirsi “messe in contatto” per effetto dell’intervento del mediatore quando, senza l’opera di quest’ultimo, l’affare non si sarebbe concluso. L’attività del mediatore, dunque, deve essere “causa determinante” della conclusione dell’affare, ossia “l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto”: cosicché se fosse mancata la prima, non vi sarebbe stata la seconda (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 869 del 16/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9884 del 15/04/2008; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/03/2002). Per converso, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, a fronte di un iter amministrativo predeterminato ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto volto ad agevolare l’attività produttiva, anche in ordine all’individuazione dei soggetti deputati ad istruire la pratica, la consulenza prestata si è limitata a favorire lo svolgimento di tale procedura, che avrebbe potuto essere avviata e perfezionata anche direttamente dalla società interessata. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1344, 1346 e 1418 c.c., con la conseguente nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulle eccezioni e domande di nullità del contratto concluso tra le parti per indeterminatezza e/o per indeterminabilità dell’oggetto o per violazione di norme imperative o per illiceità della causa. In proposito, l’istante evidenzia che il Giudice del gravame non si sarebbe pronunciato sulla obiezione mossa circa l’assoluta genericità della prestazione cui sarebbe stata tenuta la Mbf, ossia la consulenza e assistenza sull’ampliamento e ristrutturazione di un’attività già esistente e l’assistenza per l’ottenimento dei contributi previsti dalla legge agevolativa n. 488/1992, né si sarebbe pronunciato sulla deduzione circa la contrarietà a norme imperative – e segnatamente all’art. 16 della legge n. 108/1996 – o all’illiceità della causa o alla frode alla legge, derivante dal fatto che la prestazione di dette attività avrebbe richiesto l’iscrizione in un apposito albo speciale. 3.1.–La doglianza è infondata. Ed infatti deve ritenersi che tale subordinata domanda di nullità sia stata implicitamente disattesa, avendo la Corte d’appello osservato che la prestazione di consulenza e assistenza, cui era tenuta Mbf, si fosse concretata nella prestazione di uno studio di fattibilità, da allegare alla domanda, nell’effettuazione dei relativi calcoli e nella predisposizione della domanda stessa, ai fini di assicurare che il progetto di investimento fosse supportato dalla concessione del contributo, attività che non esigeva l’iscrizione all’albo speciale dei mediatori finanziari di cui all’art. 16 della legge n. 108/1996. Per l’effetto, la sentenza impugnata ha sostenuto che il contratto – qualificato come contratto di servizi – fosse in sé valido e ha espressamente respinto le domande riconvenzionali di nullità e di inadempimento formulate dall’appellata (e riproposte nel giudizio d’appello). Sicché il vizio di omessa pronuncia non ricorre: pur mancando una specifica argomentazione, la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne ha comportato il rigetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). 4.–Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale tralasciato ogni motivazione, anche sotto l’aspetto materiale e grafico, in relazione alla richiesta di ammissione della prova per interrogatorio formale e della prova testimoniale, prove formulate già in primo grado – e che il Tribunale non aveva valutato per il ritenuto vizio di nullità del contratto –e reiterate in sede di gravame. Ad avviso dell’istante, tali mezzi di prova sarebbero stati diretti a dimostrare l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto, per un fatto peraltro imputabile alla Mbf, nel giugno 2007, nonché l’impegno assunto da Mbf in tale occasione a non pretendere alcun compenso professionale integrativo, come da capitoli espressamente riportati, sicché il Giudice d’appello non avrebbe potuto ritenere che correttamente Mbf avesse incassato il corrispettivo per l’opera prestata sino al momento della risoluzione. 4.1.–La doglianza è inammissibile per difetto di interesse. Infatti, pur non pronunciandosi su tali prove, il Giudice del gravame ha espressamente ritenuto che il contratto si fosse risolto consensualmente e, quanto alla determinazione del corrispettivo, ha escluso che spettasse alla Mbf il compenso ulteriore originariamente rivendicato, a titolo di saldo da calcolare in percentuale sull’importo complessivo del finanziamento ottenuto. Ora, secondo lo stesso assunto della ricorrente, nessuna pretesa ulteriore è stata riconosciuta dopo il raggiungimento dell’accordo di risoluzione consensuale del giugno 2007, essendo stato corrisposto l’acconto per complessivi euro 13.699,20, limitatamente ad euro 1.500,00,all’epoca della sottoscrizione del contratto del 7 marzo 2003, nonché, quanto ad euro 12.199,20, in data 31 gennaio 2005, come da fattura n. 1 del 2 febbraio 2005. Sicché non avrebbe avuto alcuna utilità per la ricorrente la dimostrazione del fatto che, all’esito dell’accordo di risoluzione del giugno 2007, la Mbf si fosse impegnata, come riportato nel secondo capitolo di prova riportato in ricorso, a richiedere ulteriori somme solo a titolo di spese eventualmente sostenute, appunto perché nessuna somma aggiuntiva è stata riconosciuta dopo tale accordo. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale adottato una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile e, peraltro, in insanabile contrasto con le altre argomentazioni assunte, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. E ciò per avere ritenuto che non vi fosse contrasto tra la concessa proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori, ai fini di ottenere il finanziamento, e l’affermazione della Mbf circa la insussistenza delle ragioni volte ad ottenere detta proroga, per un divieto normativo insuperabile. 5.1.–Anche tale mezzo di critica è inammissibile. Tanto per due ordini di ragioni. In primo luogo, la Corte d’appello ha specificamente sostenuto, prima di escludere che vi fosse il paventato contrasto, che il fax inviato – in cui si comunicava l’impossibilità di ottenere la proroga – fosse stato indotto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], che aveva espressamente domandato l’ufficializzazione dell’impossibilità di richiedere siffatta proroga, rilievo, questo, in sé assorbente, sul quale nessuna censura è stata mossa dalla ricorrente. In secondo luogo, nonostante l’attestazione dell’impossibilità di proroga, sotto il profilo della utilità pratica, risulta per tabulas che, in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto siffatta proroga nell’ultimazione dei lavori, rispetto al termine fissato nel decreto di concessione del finanziamento, avvalendosi di altro consulente. Per l’effetto, nessuna utilità pratica potrebbe derivare dalla rilevazione dell’affermato contrasto. 6.–Conseguentemente il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liqu
Sentenza Cassazione n. 04921/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris