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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26806/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si contestavizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio ascritto all’odierno ricorrente(primo e secondo motivo) e vizio di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione della prova indiziaria (terzo motivo), non sonoformulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre chemanifestamente infondati;che, infatti, le doglianze della difesa, ampiamente versate in fatto, da unlato, reiterano profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale,cosicché devono ritenersi prive di effettiva specificità, non connotandosi per uneffettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base delladecisione impugnata; e, dall’altro lato, risultano estranee al perimetro delsindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare una diverso apprezzamentoe un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze acquisite, senza la pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti, contrariamente a quantoasserito nel ricorso (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,che, in conclusione, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con congruamotivazione, esente da vizi censurabili in questa sede, richiamando laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, hanno correttamente indicato idiversi elementi probatori da cui è emersa la piena integrazione del reato di cuiall’art. 648-bis cod. pen., anche sotto il profilo soggettivo (si vedano le pagg. 3 e4 della impugnata sentenza, ove si è precisato come la consapevolezzadell’imputato in ordine alla provenienza illecita del bene può essere desunta,quanto meno nella forma del dolo eventuale, dalle operazioni da lui poste inessere ─ prima fra tutte la sostituzione della targa propria del veicolo con altra alui intestata e relativa a veicolo tra l’altro cessato dalla circolazione ─ al fine dicelarne l’origine delittuosa, oltre che dalle modalità dell’acquisto in assenza didocumentazione identificativa del ciclomotore), prendendo in esplicitaconsiderazione le allegazioni difensive e la versione alternativa fornita dalricorrente, superata dalla portata degli elementi ritenuti decisivi in sensocontrario (acquisto di un veicolo privo di documentazione);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con i quali si contestavizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio ascritto all’odierno ricorrente(primo e secondo motivo) e vizio di violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione della prova indiziaria (terzo motivo), non sonoformulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, oltre chemanifestamente infondati;che, infatti, le doglianze della difesa, ampiamente versate in fatto, da unlato, reiterano profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale,cosicché devono ritenersi prive di effettiva specificità, non connotandosi per uneffettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base delladecisione impugnata; e, dall’altro lato, risultano estranee al perimetro delsindacato di legittimità, essendo volte a prefigurare una diverso apprezzamentoe un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze acquisite, senza la pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti, contrariamente a quantoasserito nel ricorso (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,che, in conclusione, deve ravvisarsi come i giudici di appello, con congruamotivazione, esente da vizi censurabili in questa sede, richiamando laconsolidata giurisprudenza di questa Corte, hanno correttamente indicato idiversi elementi probatori da cui è emersa la piena integrazione del reato di cuiall’art. 648-bis cod. pen., anche sotto il profilo soggettivo (si vedano le pagg. 3 e4 della impugnata sentenza, ove si è precisato come la consapevolezzadell’imputato in ordine alla provenienza illecita del bene può essere desunta,quanto meno nella forma del dolo eventuale, dalle operazioni da lui poste inessere ─ prima fra tutte la sostituzione della targa propria del veicolo con altra alui intestata e relativa a veicolo tra l’altro cessato dalla circolazione ─ al fine dicelarne l’origine delittuosa, oltre che dalle modalità dell’acquisto in assenza didocumentazione identificativa del ciclomotore), prendendo in esplicitaconsiderazione le allegazioni difensive e la versione alternativa fornita dalricorrente, superata dalla portata degli elementi ritenuti decisivi in sensocontrario (acquisto di un veicolo privo di documentazione);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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