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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CONCU Alessio ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.

P.R. n. 309/1990, in Roma il 2/9/2015, rideterminata la pena in mesi otto di reclusione quale aumento per la continuazione con reato più grave già giudicato; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius per avere i giudici d'appello escluso le generiche già concesse dal primo giudice; che la doglianza prospetta uno scorretto enunciato ermeneutico, avuto riguardo ai principi affermati da questa Corte di legittimità, non avendo il ricorrente tenuto in debito conto la circostanza che, in accoglimento del motivo subordinato, la Corte territoriale ha riconosciuto l'identità del disegno criminoso tra il reato per il quale si procede e altro (art. 74, d.

P.R. n. 309/1990) già giudicato; che, in tale ipotesi, stante la diversa struttura del reato continuato, anche sotto il profilo sanzionatorio, deve ritenersi che, ove la pena finale sia inferiore, rientri nel potere valutativo del giudice la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto (sez. 5, n. 48036 del 30/9/2009, Avino, RV. 245394, con riferimento a una ipotesi di accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di un'aggravante; sez. 1, n. 26645 del 10/4/2019, Jerevija, Rv. 276196, con riferimento al mutamento della gravità della re iudicanda o alla sua riqualificazione giuridica; sez. 5, n. 15130 del 3/3/2020, Diop, Rv. 279086, in cui si è affermato che, nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta, aggiungendosi in motivazione che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti; sez. 6, n. 41220 del 3/10/2012, Caravelli, Rv. 254261); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 i Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CONCU Alessio ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del GUP del Tribunale cittadino di condanna per il reato cui all'art. 73, commi 1 e 4, d. P.R. n. 309/1990, in Roma il 2/9/2015, rideterminata la pena in mesi otto di reclusione quale aumento per la continuazione con reato più grave già giudicato; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius per avere i giudici d'appello escluso le generiche già concesse dal primo giudice; che la doglianza prospetta uno scorretto enunciato ermeneutico, avuto riguardo ai principi affermati da questa Corte di legittimità, non avendo il ricorrente tenuto in debito conto la circostanza che, in accoglimento del motivo subordinato, la Corte territoriale ha riconosciuto l'identità del disegno criminoso tra il reato per il quale si procede e altro (art. 74, d. P.R. n. 309/1990) già giudicato; che, in tale ipotesi, stante la diversa struttura del reato continuato, anche sotto il profilo sanzionatorio, deve ritenersi che, ove la pena finale sia inferiore, rientri nel potere valutativo del giudice la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto (sez. 5, n. 48036 del 30/9/2009, Avino, RV. 245394, con riferimento a una ipotesi di accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di un'aggravante; sez. 1, n. 26645 del 10/4/2019, Jerevija, Rv. 276196, con riferimento al mutamento della gravità della re iudicanda o alla sua riqualificazione giuridica; sez. 5, n. 15130 del 3/3/2020, Diop, Rv. 279086, in cui si è affermato che, nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta, aggiungendosi in motivazione che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti; sez. 6, n. 41220 del 3/10/2012, Caravelli, Rv. 254261); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 i Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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