CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15477/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi depositati; }kr [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 agosto 2021, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere relativamente al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. 1.1 Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il ricorrente, posto in isolamento nella [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, aveva potuto conferire con il proprio difensore solo dopo la scadenza del termine di presentazione della richiesta di riesame, depositata tuttavia dal legale nelle forme di rito, per cui solo dopo l'effettuazione del primo colloquio era stato chiesto al Tribunale che fosse consentito all'imputato di partecipare all'udienza al fine di poter rendere dichiarazioni; l'indagato, però, non era stato tradotto davanti al Collegio, né era stata disposta la sua partecipazione a distanza e sulla relativa eccezione il Tribunale si era riservato di decidere, ma nulla era stato argomentato nel provvedimento impugnato. 1.2 Il difensore eccepisce che i giudici di merito si erano posti il problema di individuare "anche un solo elemento indiziante...idoneo ad integrare il requisito del fumus commissi delicti", quando invece l'art. 273 cod.proc.pen. richiede la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" per poter sottoporre una persona a misure cautelari; non era poi state considerato, relativamente alla imputazione richiamata dal Pubblico Ministero per fatti di oltre 40 anni fa, che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'accusa di essere partecipe di un'associazione mafiosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti; successivamente [OSCURATO:PERSONA] era stato imputato in un nuovo processo per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., risultando assolto in entrambi i gradi di merito Il difensore osserva poi che dal testo dell'ordinanza impugnata non emergeva alcuna condotta sintomatica di un "metodo mafioso" relativamente alla presunta famiglia di Torretta e, ancor meno, in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: era mancata, da parte dell'accusa, l'indicazione di comportamenti riferibili al prevenuto, dai quali desumere la capacità intimidatrice del metodo mafioso afferente quel contesto spaziale ed umano, che desse ragione della sua attualità ed effettività, capacità che doveva avere necessariamente un riscontro esterno, non potendo essere limitato ad una mera potenzialità astratta; il metodo mafioso doveva necessariamente avere una sua "esterriorizzazione", quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi".Il difensore rileva che nessun reato-fine era stato indicato e non era chiaro cosa avesse fatto l'indagato, tenuto conto che la qualità di uomo d'onore non poteva esaurirsi in una mera manifestazione positiva di volontà di adesione morale al sodalizio criminale, ma doveva consistere in un contributo comunque idoneo a fornire efficacia al mantenimento in vita e al perseguimento degli scopi di esso; nessuna risposta era stata data alle notazione difensive che avevano evidenziato come nessuno specifico contatto fosse stato valorizzato tra l'indagato e i coindagati ed era irrilevante che taluno di costoro lo avesse conosciuto perché parente di suoi familiari ' / d l'ordinanza aveva compiuto un'opzione sostanzialmente immotivata con riguardo al significato dei dialoghi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto con il prevenuto, che con loro si era lamentato per i cattivi comportamenti che il fratello Angelo aveva tenuto con i suoi familiari per fatti datati e totalmente eccentrici rispetto all'operatività territoriale della famiglia mafiosa; non era stato considerato che la riunione non aveva ad oggetto la programmazione di reati ovvero il commento di azioni illecite inerenti l'associazione mafiosa; in rispetto a tale notazione, il Tribunale del Riesame aveva richiamato un pizzino riferibile al capo mafia [OSCURATO:PERSONA], a tenore del quale "non ci si può appropriare di soldi che sono di altri o di altre famiglie", richiamo non pertinente in quanto si tratta di un precetto seguito da tutti i consorzi umani civili. Il difensore aggiunge che l'espressione "paio di occhiali" non sottintendeva alcun linguaggio criptico e che gli incontri (di natura evidentemente non mafiosa) tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] prima e con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] erano irrilevanti: i giudici di merito avevano desunto un indizio di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che Zito lo avrebbe notiziato del fatto che Caliddu (secondo l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe avuto intenzione di maritare a Mimmo, cioè di cooptarlo nell'associazione mafiosa, senza spiegare perché il termine dovesse essere inteso in quel modo, perché Badalamenti non ne avasse parlato a Zito e perché la decisione di far diventar qualcuno uomo d'onore avrebbe potuto essere assunta da un soggetto non rivestente un ruolo di vertice (che i giudici della cautela avevano riferito ad altri) nella famiglia. Il difensore rileva che le vicende concernenti le autorizzazioni di cui i fratelli Puglisi avrebbero dovuto munirsi per lavorare costituivano il profilo più significativo della indisponibilità del prevenuto a compiere azioni che potessero essere in alcun modo etichettate come funzionali all'operatività della consorteria nel territorio: il termine "parrino" usato nelle conversazioni intercettate risultava dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva cresimato [OSCURATO:PERSONA] e nessuna attività aveva svolto [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai lavori da effettuare; contraddittoria era poi la motivazione su una presunta regia di [OSCURATO:PERSONA] nella campagna elettorale per l'elezione del sindaco. 1.3 D difensore presentava poi motivi nuovi con i quali rilevava che il Tribunale della Libertà di Palermo aveva fatto malgoverno delle regole ermeneutiche che questa Corte aveva precisato riguardo alla nozione di partecipazione e manifestazione primaria di adesione al sodalizio mafioso con la sentenza n.36958/2021: era mancata, nella ricostruzione della condotta partecipativa operata dai giudici territoriali, non soltanto la prova dell'affiliazione dell'indagato (esclusa certamente per il periodo precedente all'ultima assoluzione per il medesimo fatto e senza indicazioni di sorta per il periodo successivo), ma soprattutto dei facta concludentia, cioè l'individuazione in concreto del comportamento o dei compiti assegnati o svolti dal presunto partecipante e, quindi, del suo contributo, per attuare il programma criminoso di [OSCURATO:PERSONA]; rileva, infine, che il Tribunale di Palermo aveva accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], che era stato oggetto di provvedimento cautelare per gli stesse fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione processuale secondo la quale non sarebbe stata consentita la partecipazione del ricorrente all'udienza tenutasi avanti al Tribunale del Riesame; infatti, il Presidente della Sezione del Tribunale, con provvedimento del 30 luglio 2021, aveva rigettato l'istanza di partecipazione all'udiena in quanto non era stata formulata con l'istanza di riesame ai sensi dei commi 6 e 8 bis del'art. 309 cod.proc.pen.; pertanto, nessun onere di motivare aveva il Tribunale sulla richiesta di consentire la partecipazione del ricorrente all'udienza, essendo stata la stessa già rigettata. Sul punto deve essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid- 19, la richiesta di trattazione del procedimento, prevista dall'art. 2, comma 2, lett. g) n. 2, del d.l. 8 marzo 2020, n. 11, non può ritenersi implicita nella mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo di vigenza della sospensione, essendo a tal fine necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, chieda che si proceda alla trattazione in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il rigetto della istanza dei ricorrenti, intesa a far dichiarare l'inefficacia della misura custodiate per violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.)" (Sez. 6, Sentenza n. 25015 del 22/07/2020, Morabito, Rv. 279605 - 01; vedi anche Sez.6 n. 20740/21, non masssimata) 1.2 Passando al merito del ricorso, si deve ribadire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Ciò premesso, il Collegio è consapevole che con la recente sentenza resa a Sezioni Unite richiamata dal ricorrente nei motivi nuovi è stato precisato che "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi." (Sez.0 - , Sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01); appare però doveroso sottolineare che nella motivazione della citata sentenza è stato affermato che la partecipazione del soggetto all'associazione mafiosa "implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte" e che "la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva...conferisce assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione".". Tutto ciò premesso, si ritiene che il Tribunale del Riesame abbia fornito congrua motivazione sugli elementi dai quali ha desunto la partecipazione, sia pure solo a livello indiziario, alla associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", evidenziando innanzitutto la qualifica di "uomo d'onore" di [OSCURATO:PERSONA], ricavata non solo dalla definizione del mandato di cattura del 1988, ma anche dalle sentenze di merito e poi di questa Corte che "avevano dimostrato una serie di elementi dimostrativi della sua organica partecipazione al sodalizio criminoso" (pag.7 ordinanza impugnata), passando poi ad elencare le conversazioni intercettate da cui emergevano i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di spicco della criminalità organizzata, da cui emergeva la storica appartenenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (pag.12), la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di interloquire sulle decisioni di chi poter affiliare (pag.13) e sulle questioni relative all'affidamento di lavori nel caso di contrasti tra due diversi mandamenti mafiosi (pag.14 e seguenti): in particolare, in quest'ultimo caso, vengono richiamate la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui viene criticata la gestione della vicenda da parte di [OSCURATO:PERSONA] e la riunione del 3 dicembre 2018 dalle quali emergevano il ruolo centrale di [OSCURATO:PERSONA], figura di riferimento negli affari su cui il sodalizio criminale esercitava il suo controllo, ruolo che emergeva anche dalla conversazione dell'8 giugno 2019 (citata a pag.16) tra i fratelli Puglisi e il ricorrente; altro grave indizio è stato ritenuto dal Tribunale l'ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella elezione del sindaco di Torretta (pag.18). Su tali argomentazioni, dalle quali il Tribunale ha rilevato elementi gravemente indiziari non solo per ritenere la "messa a disposizione" di [OSCURATO:PERSONA], ma anche una partecipazione attiva (come l'impartire direttive ed intervenire per ottenere autorizzazione a svolgere lavori edili in territorio esterno alla competenza della famiglia di Torretta) viene proposta una ricostruzione alternativa a quella affermata dal Tribunale, cercando inoltre di dare una diversa valutazione delle conversazioni intercettate, censura inammissibile in quanto in materia di intercettazioni , costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). 2. Il ricorso deve, pertanto dichiarato inammissibile Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. ,rf\' Manda alla can