CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' LEANDRA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]' LEANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento dei motivi del ricorso; quale sostituto processuale del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]' LEANDRA si riporta ai motivi del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; quale sostituto processuale del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo dichiarava: - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 39, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, e 82 e la condannava, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni otto di reclusione ed C. 60.000,00 di multa e alle pene accessorie di legge; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 1, 10, 11, 13, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 49, 61, 64, 65, 70, 77, 78, 79 e 80 e lo condannava, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concessdcircostanze attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 12, comma 3 -quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni quattro di reclusione ed C. 24.000,00 di multa e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 14, 16, 17, 19, 21, 22, 29, 33, 40, 43, 46, 51 e 52 e lo condannava, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesseicircostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed C. 28.000,00 di multa e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 e lo condannava, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni cinque di reclusione e alle pene accessorie di legge; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 9, 17, 18, 28, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 e lo condannava, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni sei di reclusione ed C,, 40.000,00 di multa e alle pene accessorie di legge; - [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 32, 69, 70, 71 e lo condannava, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C. 18.000.00 di multa e alle pene accessorie di legge.- [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 76 e lo condannava, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione e alle pene accessorie di legge. 2. Con sentenza del 20 maggio 2021, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento del proposto concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione allo stesso delle circostanze attenuanti generiche, in anni tre, mesi quattro di reclusione ed €. 20.000,00 di multa, ferme restando le pene accessorie; riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi quattro di reclusione, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque e revocando, altresì, la pena accessoria della interdizione legale durante l'espiazione della pena; confermava nel resto la decisione appellata. 3. Secondo i giudici di merito, l'articolata indagine svolta nell'ambito del presente procedimento, dettagliatamente riportata nelle due conformi sentenze, aveva consentito di dimostrare la responsabilità degli imputati per una serie di reati in materia di immigrazione clandestina (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di cittadini stranieri), falsi documentali e corruzioni, che avevano visto coinvolti i titolari dell'agenzia di pratiche amministrative Pavorè ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e taluni appartenenti a amministrazioni pubbliche e, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] (incaricato di pubblico sevizio presso l'archivio dell'ufficio di immigrazione), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia locale di Bergamo) e [OSCURATO:PERSONA] (pubblico ufficiale appartenente alla Polizia locale di [OSCURATO:PERSONA]). 4. Avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di Brescia, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, censurandola nei termini che seguono. 5. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto "violazione del combinato disposto di cui agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di diniego del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche". Ha, in proposito, osservato che l'impugnata sentenza non avrebbe valorizzato a beneficio dell'imputata i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, l'assenza di precedenti specifici a carico della stessa, (l'imputata è, infatti, sostanzialmente incensurata, fatta eccezione per tre precedenti in materia fiscale e previdenziale), la buona condotta processuale, caratterizzata da un atteggiamento fondamentalmente ammissivo dei fatti, le precarie condizioni di vita individuale e familiare della stessa.6. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha censurato l'impugnata sentenza per "mancanza di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e all'esclusione di cause di non punibilità". Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Brescia, nel recepire la proposta di concordato formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., si sarebbe limitata a rilevare l'inesistenza di preclusioni oggettive e soggettive all'accoglimento del suddetto concordato e ad affermare che la pena, ridotta per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, fosse assolutamente congrua, senza, tuttavia - analogamente a quanto previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. - fare "alcuna menzione sulla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti descritti nei capi di imputazione contestati all'imputato", né tanto meno "riferimento alcuno all'esclusione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.". 7. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha censurato la pronuncia della Corte territoriale per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e, in particolare, per "illogicità e contraddittorietà della motivazione non solo con riferimento al testo del provvedimento impugnato, ma anche con riferimento ad atti specificamente indicati: verbali di interrogatorio in data 3.6.2019 e 3.9.2019". Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe del tutto "immotivatamente e irrazionalmente" ritenuto di non potere concedere all'imputato l'attenuante di cui all'art. 12, comma 3 -quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, nonostante il contenuto delle dichiarazioni rese dal predetto, che avrebbe indotto gli altri imputati ad ammettere le proprie responsabilità e [OSCURATO:PERSONA] a intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia; ai fini della configurabilità dell'invocata attenuante, la norma non richiederebbe, infatti, che l'imputato "dia da solo un contributo decisivo all'accertamento dei fatti" ma sarebbe sufficiente che "l'adoperarsi, di cui si fa menzione nella disposizione, si risolva concretamente e fattivamente in un apporto apprezzabile, che non assuma caratteristiche meramente neutre". 8. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di ricorso a sua firma, ha formulato tre distinti motivi di impugnazione. 8.1. Con il primo motivo, ha dedotto "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81, 318, 319, 320, 358 cod. pen.; travisamento della prova sulla qualifica soggettiva; vizio di motivazione in ordine allo stesso tema". Secondo la difesa, la Corte territoriale non sarebbe "riuscita a mettere a fuoco, con erronea applicazione della legge penale e manifesta manchevolezza motivazionale", il punto fondamentale della qualifica soggettiva dell'imputato e della relazione tra tale qualifica e l'attività svolta in concreto dallo stesso, dietro compenso, in favore della coimputata [OSCURATO:PERSONA]; il Perozziello, "coadiutore amministrativo contabile" in servizio presso la Questura di Bergamo, sarebbe stato privo di poteri certificativi (tanto più in materia di permessi di soggiorno) e, quindi, non avrebbe avuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio; in ogni caso, pur volendolo considerare incaricato di pubblico servizio, le condotte dallo stesso poste in essere in favore della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto essere sussunte sotto il paradigma del reato di corruzione, perché poste in essere al di fuori della funzione e del servizio ma solo in occasione dell'ufficio; le condotte addebitate al Perozziello dovrebbero essere, in via subordinata, qualificate ai sensi dell'art. 318 cod. pen.; inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato sulla pena base per il reato di cui al capo 8 dell'imputazione l'aumento per la continuazione interna, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità, ove vi sia un solo accordo corruttivo che preveda una pluralità di atti da compiere - come nel caso di specie - si configura un unico reato rispetto al quale gli atti posti in essere dall'agente costituiscono momenti esecutivi che non danno luogo a continuazione. 8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi 2, 3, 4, 6 e 7 della rubrica, nonché vizio di motivazione sul punto. Secondo la difesa, l'impugnata sentenza non avrebbe congruamente motivato in merito alla consapevolezza dell'imputato della falsità della documentazione depositata in Questura, non essendo a tal fine sufficiente richiamare il termine "truccare", pronunciato nel corso di una conversazione captata da soggetto diverso dall'imputato; quanto sostenuto dalla Corte territoriale - secondo cui alla [OSCURATO:PERSONA] non servisse un soggetto con un ruolo di mero "delegato" al deposito degli atti, ma un referente che seguisse dall'interno dell'ufficio immigrazione l'andamento delle singole pratiche illegali - sarebbe illogico perché non avrebbe tenuto conto dell'obbligo del Perozziello "di tracciare il proprio nominativo a ogni deposito delegato"; "l'unico modo per garantirsi la possibilità di depositare impunemente carte false sarebbe stato per la Pavorè quello di avere a libro paga chi si occupasse direttamente delle pratiche", mentre "l'utilizzo del Perozziello avveniva come talpa, per carpire informazioni e ottenere suggerimenti sul da farsi". 8.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto. Ha, al riguardo, sostenuto che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe viziata per non avere preso in considerazione, al fine di ritenere l'imputato meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla sua incensuratezza, la circostanza relativa al fatto che il Perozzielllo, in un certo momento, aveva cercato di sottrarsi alle attenzioni della [OSCURATO:PERSONA] e di prendere le distanze dalla stessa.9. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di ricorso a sua firma ha censurato la sentenza della Corte di appello di Brescia, formulando tre distinti motivi di impugnazione 9.1. Con il primo motivo, ha dedotto "mancanza, contraddittorietà, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche". Secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare l'intervenuta confessione dell'imputato come dato, comunque, positivo al fine del riconoscimento del beneficio in parola; lo [OSCURATO:PERSONA], già in sede di interrogatorio di garanzia, aveva risposto con spirito collaborativo alle domande del giudice, spiegando le ragioni che lo avevano indotto a porre in essere la condotta delittuosa contestatagli e cioè il rapporto di amicizia che lo legava alla [OSCURATO:PERSONA]; il concreto comportamento dell'imputato avrebbe dovuto, quindi, essere ritenuto sintomatico di "riconsiderazione critica del proprio operato". 9.2. Con il secondo motivo, la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "mancanza, contraddittorietà, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sempre in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione al discostamento dal minimo edittale previsto per il più grave reato di cui al capo 17". Secondo la difesa, la decisione impugnata, nel giustificare l'inflizione di una pena superiore al minimo edittale per il più grave reato di cui al capo 17 dell'imputazione, non avrebbe tenuto conto della funzione rieducativa della pena medesima e, altresì, del comportamento collaborativo dell'imputato, che, peraltro, aveva sempre osservato le prescrizioni impostegli con l'applicazione della misura cautelare. 9.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto "mancanza, contraddittorietà, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla motivazione dell'esclusione del vincolo di cui all'art. 81 cod. pen." tra i reati oggetto dell'impugnata sentenza e l'illecito già definitivamente accertato con pronuncia irrevocabile emessa il 27.3.2019 dalla Corte di Assise di appello di Milano. Ha, in proposito, evidenziato che il reato già giudicato con la citata sentenza irrevocabile avrebbe natura omogenea rispetto a quelli oggetto del presente processo; che, inoltre, sarebbe stato consumato nell'aprile 2016, cioè in concomitanza con la reiterata attività criminosa in questione; che in entrambi i casi lo scopo sarebbe stato quello di fare entrare o permanere in Italia cittadini stranieri con titoli di soggiorno ideologicamente falsi.10. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di ricorso a sua firma ha formulato cinque motivi di impugnazione. 10.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli "artt. 178, comma 1, lett. c), 602, comma 4, 523, 524 e 525 cod. proc. pen. per come richiamati dagli artt.598 cod. proc. pen. e 168 disp. att. cod. proc. pen.". Ha, innanzitutto, evidenziato che la Corte di appello di Brescia, dopo la requisitoria del Procuratore generale e le discussioni dei difensori degli imputati, svoltesi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rinviato per la deliberazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giustificando detta decisione con la necessità di esaminare e studiare il copioso compendio processuale; ha, quindi, sostenuto che tale modo di procedere avrebbe comportato una violazione del disposto dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, atteso che la difesa aveva proceduto alla discussione del proprio atto di impugnazione "in assenza di un vero e proprio dato conoscitivo del fascicolo che il giudice ad quem deve necessariamente interiorizzare prima di fare discutere"; ha aggiunto che "solo così il decidente potrà garantire attenzione ed efficacia nella decisione". 10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, con riferimento al reato contestato al capo 70 della rubrica, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riguardo alla ritenuta condotta concorsuale. Ha, in proposito, evidenziato che al Pezzimenti è stato contestato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione a un solo caso (quello della moglie di [OSCURATO:PERSONA]), sicché sarebbe del tutto illogico ricavare dalla falsità della relativa attestazione la consapevolezza da parte dell'imputato del loro successivo utilizzo; che la ritenuta vicinanza del Pezzimenti alla Pavorè non sarebbe idonea a dimostrare che il primo fosse a conoscenza dei singoli impieghi e delle singole finalità dei vari atti falsi, con la conseguenza che l'imputato non potrebbe rispondere, in carenza di prove, anche del successivo reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. 10.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, sempre con riferimento al reato di cui al capo 70 della rubrica, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. Secondo la difesa, la decisione impugnata non avrebbe spiegato come il Pezzimenti avesse potuto rappresentarsi di concorrere, in relazione al falso per [OSCURATO:PERSONA], con più persone e non, invece, con la sola Pavorè; in ogni caso, la sua condotta avrebbe dovuto essere considerata di particolare tenuità perché del tutto marginale e, quindi, determinare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.. 10.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 479, 319 cod. pen. 192 cod. proc. pen., "laddove sono state utilizzate, senza valutazione di riscontro alcuno le dichiarazioni della coindagata [OSCURATO:PERSONA]", 521, 533, comma 1, primo periodo cod. proc. pen.. Ha, al riguardo, evidenziato che nel capo di imputazione 71.1. non si faceva riferimento, quale prezzo della corruzione, ad assegni e regalie, sicché la decisione impugnata avrebbe violato il disposto dell'art. 521 cod. proc. pen.; che la sentenza non avrebbe spiegato per quale ragione un pubblico ufficiale dovesse ricevere la somma di C. 30,00 per ogni illecito e, poi, ancora emolumenti con assegni, rispetto ai quali non sarebbe stato effettuato alcun accertamento bancario; che nulla consentirebbe di affermare che nelle due verifiche svolte dall'imputato questi avesse constatato l'assenza dei cittadini cinesi presso le dimore per, poi, attestarne falsamente la presenza; che, anzi, l'indagine avrebbe dimostrato che l'organizzazione conduceva davvero gli extracomunitari sui luoghi del controllo; che la falsità delle verifiche del Pezzimenti sarebbe stata ricavata dal fatto che precedenti accertamenti della polizia locale eseguiti nelle abitazioni poi controllate dall'imputato avevano sortito esito negativo, mentre sarebbe stato necessario fornire la prova che, al momento dell'accesso del Pezzimenti, nessuno fosse lì presente. 10.5. Con il quinto motivo, la difesa del Pezzimenti ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 323-bis, 62 n. 6 e 62-bis cod. pen.. Secondo il ricorrente, la motivazione svolta dalla Corte territoriale, al fine di escludere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. non sarebbe soddisfacente in quanto erronea, illogica e contraddittoria, oltre che inficiata dall'omessa valutazione di tutti quei dati di fatto che, invece, avrebbero meritato qualche considerazione in favor rei. Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., secondo la difesa, sarebbe illogico ritenere che la somma di C. 480,00 (pari al triplo del presunto mercimonio), messa a disposizione dall'imputato, non fosse sufficiente a riparare il danno. Infine, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre secondo la difesa, la Corte avrebbe dovuto valutare favorevolmente i plurimi elementi evidenziati nell'atto di appello, quali la modestia dei fatti, la circostanza che l'imputato avesse spontaneamente cessato la sua condotta, il rispetto delle prescrizioni connesse alla misura cautelare applicata allo stesso. 11. I difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'atto di ricorso a loro firma, hanno formulato cinque motivi di impugnazione. 11.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in relazione all'individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mutato nel giudizio di appello (violazione degli artt. 178, 180, 521 cod. proc. pen.)". Ha, in proposito, sostenuto che la Corte territoriale avrebbe introdotto a supporto della tesi accusatoria un fatto del tutto nuovo, mai ipotizzato nel corso del procedimento; che, in particolare, il passaggio motivazionale su cui la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione di rigettare l'appello dell'imputato - secondo cui l'intervento del Cirrone era consistito "in un atto contrario ai doveri di ufficio cioè nel comunicare ai colleghi di Montello che la 3in era dimorante effettivamente all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 19 (quando sapeva che non era così) e nell'ottenere così che l'accertamento di dimora (propedeutico all'iscrizione anagrafica in Comune) avvenisse senza un accesso materiale dei vigili" - farebbe riferimento a un elemento (avere ottenuto che l'accertamento di dimora avvenisse senza un accesso materiale dei vigili) "mai comparso sulla scena processuale, mai enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio e nel capo di imputazione, mai affermato nemmeno nella sentenza di primo grado"; che, pertanto, tale evenienza integrerebbe una palese violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. 11.2. Con il secondo motivo, la difesa del Cirrone ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione con riferimento al ritenuto compimento da parte dell'imputato di un atto contrario ai doveri di ufficio. Ha, al riguardo, osservato che l'argomentazione contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui l'imputato aveva "assicurato" che l'accertamento di dimora abituale sarebbe avvenuto solo d'ufficio - costituirebbe un'evidente forzatura, poiché il Cirrone, nella richiamata conversazione, aveva detto "probabilmente te la fanno d'ufficio"; che del tutto congetturale sarebbe, poi, l'affermazione, secondo cui il funzionario del Comune di Montello era rimasto ignoto perché l'imputato "ha verosimilmente usato l'utenza dell'ufficio, non sottoposta a intercettazione"; che, peraltro, posto che l'imputato, secondo la stessa ricostruzione dei fatti, aveva assicurato che l'accertamento non sarebbe stato concretamente eseguito, non avrebbe avuto senso alcuno la frase pronunciata dal medesimo "digli di lasciare nome e cognome sul campanello".11.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla consapevolezza da parte dell'imputato che un Liyuan non fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non sarebbe stato dimostrato che "l'imputato fosse consapevole della non presenza della cittadina cinese nel Comune di Montello", essendo del tutto neutra l'espressione contenuta nella richiamata intercettazione ("che è lì da due giorni, che sta aspettando il controllo"); l'interpretazione aprioristicamente e ingiustificatamente in malam partem si sarebbe spinta al punto di dare per dimostrato che l'imputato avesse comunicato ai colleghi di Montello che la Jin fosse dimorante effettivamente all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 19; tuttavia, tale argomentare sarebbe del tutto congetturale per le medesime ragioni esposte nel precedente motivo di ricorso. 11.4. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen.. Ha, in proposito, rilevato che la Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza dell'invocata attenuante ritenendo che la condotta dell'imputato non si riducesse alla sola vicenda Jin, ma che occorresse considerare il prezzolato interessamento del Cirrone, anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il buon esito di altre pratiche attivate dall'agenzia Pavorè, comprendente anche l'effettuazione da parte dello stesso di indicazioni sugli accorgimenti da adottare per garantire positive verifiche di dimora demandate alla polizia di [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte territoriale aveva, altresì, aggiunto che il contributo dell'imputato avesse finito per agevolare il rilascio a cittadini cinesi di un permesso di soggiorno di cui non vi erano i presupposti e, quindi, l'ingresso sul territorio dello Stato di soggetti che non avevano alcun titolo; ha, quindi, sostenuto che entrambe dette circostanze sarebbero mere congetture, dovendosi tenere presente che all'imputato era stato contestato solo il delitto descritto al capo 76. 1 della rubrica. 11.5. Con il quinto motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen.. Ha, in proposito osservato che la motivazione svolta dalla Corte al fine di escludere la ricorrenza dell'attenuante in parola sarebbe assolutamente illogica, avendo il Cirrone offerto banco iudicis, con due assegni circolari, la somma complessiva di C. 400,00 (C. 200,00 al Comune di Montello ed altri C. 200,00 a quello di [OSCURATO:PERSONA]); che detta somma sarebbe stata di dieci volte superiore al presunto beneficio illecito ottenuto dal Cirrone, pari ad C. 40,00 e che, in ogni caso, l'imputato aveva immediatamente formalizzato le proprie dimissioni dall'Amministrazione comunale di appartenenza, così dimostrando di volersi adoperare spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze del reato a lui ascritto.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è basato su motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. E in vero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. stez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV. 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV. 207560). Nel caso di specie, la Corte di appello di Brescia ha escluso la concedibilità all'imputata delle invocate circostanze attenuanti generiche evidenziando che: la predetta risultava "attinta da tre precedenti penali per delitti (violazione delle norme in materia di imposte e omesso versamento di ritenute previdenziali), commessi in un contesto imprenditoriale, che è quello nel cui ambito sono maturati anche i gravi reati oggetto di giudizio in questa sede"; "a fronte degli imponentissimi addebiti contestati e raggiunti da piena prova, la parzialissima condotta di ammissione (anche ove reale) è un dato del tutto neutro e, quindi, non valorizzabile per la concessione delle attenuanti generiche, in quanto rappresenta un mero elemento ricognitivo di fatti illeciti (assai gravi) già emersi aliunde dalle articolate indagini svolte dagli inquirenti e posti a base dell'ordinanza di custodia cautelare emessa anche nei confronti dell'imputata"; "il comportamento processuale tenuto dalla Pavorè è, dunque, ben lungi dall'essere collaborativo in quanto nelle sue dichiarazioni ha semplicemente ammesso una parte ridottissima di ciò che a suo carico già risultava con palmare evidenza, sua unica preoccupazione essendo stata quella di tentare di fornire una chiave di lettura per lei il meno compromettente possibile, tenendosi ben lontana dalla realtà (anche corruttiva) disvelata con la più nitida evidenza dall'inequivoco tenore delle telefonate intercettate"; "la condotta processuale della Pavorè non si presenta connotata da profili di particolare meritevolezza, tali da condurre a un giudizio sulla sua personalità, così favorevole da esigere, sul piano della dosimetria sanzionatoria, l'accesso a strumenti, quali le generiche, di particolare mitigazione della pena".3. Ebbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente adeguata e congrua e resiste alle doglianze difensive che, in buona sostanza, finiscono con il richiedere una indebita "rilettura" delle risultanze processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità e con il riproporre i medesimi profili di doglianza già valutati e rigettati con corretti argomenti logico - giuridici. 4. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni che seguono. Premesso che, come risulta da pag. 86 della sentenza impugnata, il Procuratore generale e i difensori dell'imputato, muniti di procura speciale, hanno formulato richiesta di concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia da parte della difesa a tutti i motivi di appello diversi da quello riguardante la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalta.quella prevista dalla legge" (Cass. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; conforme: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01; Cass. Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01, che ha affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)". Ancora, occorre osservare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo)" (Cass. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196 - 01). 5. Ebbene, ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso dell'imputato sia manifestamente infondato perché basato su motivi afferenti la prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata. 6. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnata sentenza ha escluso la concedibilità al predetto imputato dell'attenuante di cui all'art. 12, comma 3 -quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 evidenziando che: le propalazioni rese dal predetto il 3.6.2019 e il 3.9.2019 (cioè dopo l'applicazione a suo carico della misura cautelare), in merito ai servizi resi dall'agenzia della Pavorè ai clienti cinesi, alle somme di denaro richieste a costoro per ottenere il cd. pacchetto completo di documenti (irregolari) e alla falsità ideologica delle dichiarazioni di ospitalità (i cittadini stranieri permanevano in appartamenti indicati dalla agenzia Pavorè, ove lui stesso li conduceva, solo per poche ore o per pochi giorni, il tempo necessario per permettere il controllo della polizia municipale e così ottenere il certificato di residenza),non facevano altro che riscontrare ex post il quadro illecito, quanto al modus operandi e ai soggetti coinvolti, prepotentemente emerso in sede di indagini; si era, dunque, al cospetto di una condotta confessoria, che aveva già valso la concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, e nulla più; in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma occorre, invece, l'offerta di una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti che in capo all'imputato non era dimostrata; le informazioni di costui, infatti, non erano affatto eloquenti e sovrapponibili a quelle rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale l'attenuante in parola era stata riconosciuta, avendo quest'ultimo reso un reale contributo collaborativo nell'ambito delle indagini di altro e diverso procedimento penale. 7. Si è scelto di riportare dettagliatamente la motivazione con la quale la Corte di appello di Brescia ha ritenuto di non potere riconoscere in favore del ricorrente l'attenuante prevista dall'art. 12, comma 3 -quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998 al fine di metterne in rilievo la sua completezza, esaustività e congruità rispetto al dato normativa e alla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr., in particolare, per l'approfondita disamina svolta sui requisiti necessari per la ricorrenza dell'attenuante in parola, Cass. Sez. 1 n. 6296 del 01/12/2009 (dep. 2010 ), Rv. 246104 - 01). A tale logico e corretto argomentare il ricorrente oppone una diversa prospettazione, riproducendo profili di censura già vagliati dalla Corte territoriale che ha apprezzato il valore dell'apporto fornito dall'imputato nei termini in precedenza indicati. 8. Non merita accoglimento il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibile è la censura relativa alla qualifica soggettiva dell'imputato e della relazione tra tale qualifica e l'attività svolta in concreto dallo stesso in favore della Pavorè, dietro compenso, in quanto si tratta di un profilo che non è stato devoluto con i motivi di appello. La Corte territoriale, concordemente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, ha individuato il Perozziello, coadiutore amministrativo contabile in servizio presso l'archivio immigrazione della Questura di Bergamo, come uno dei pubblici dipendenti al servizio prezzolato della Pavorè e, cioè comecolui che, dietro compenso, prestava attivo e consapevole contributo causale al perfezionamento di svariate pratiche irregolari (in quanto supportate da documentazione falsa di cui era perfettamente consapevole), presentate e aventi a oggetto il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare in favore di diversi cittadini cinesi, clienti dell'agenzia Pavorè. La suddetta Corte ha esaminato e valutato complessivamente l'intera piattaforma probatoria specificando le ragioni della propria decisione (cfr. pagg. 90 - 98 della sentenza impugnata) e, nel contempo, spiegando i motivi per cui non potevano essere accolte le richieste difensive, che - senza alcuna analisi critica - sono state riproposte in questa sede, in parte, nel primo motivo di ricorso e, in parte, nel secondo motivo di ricorso. In particolare, le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto che il Perozziello fosse un semplice addetto al deposito della documentazione presso l'ufficio immigrazione della Questura di Bergamo, ovvero che lo stesso non fosse consapevole della falsità della documentazione consegnata a detto ufficio, sono tutte censure che sono state già valutate e disattese e, comunque, prospettano questioni in fatto non consentite nel presente scrutinio di legittimità. 9. Il tema relativo alla distinzione tra il delitto di cui all'art. 318 cod. pen. e quello di cui all'art. 319 cod. pen. è stato congruamente risolto con corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 98 della sentenza impugnata).In particolare, è stato osservato che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, fosse evidente come il Perozziello, dietro compenso di denaro, si fosse stabilmente asservito agli interessi dell'agenzia Pavorè e come ciò si fosse tradotto, "in esecuzione del patto corruttivo stipulato, nel deposito di documentazione integrativa falsa, nella richiesta, in taluni casi, di esame prioritario della pratica, in plurimi accessi alla banca dati (consentito solo al personale della Questura) finalizzati a monitorare lo stato di avanzamento delle procedure da comunicare alla Pavorè, nella anticipazione, in due casi, dell'appuntamento per il rilascio delle impronte (cfr. conv. ambientale 5.12.2016) e anche in indicazioni specifiche fornite a Fasulo in merito alla documentazione necessaria per mandare avanti la pratica". E detta condotta è stata correttamente sussunta sotto il paradigma di cui all'art. 319 cod. pen. e non sotto quello di cui all'art. 318 cod. pen., in applicazione del principio di diritto, secondo cui "configura il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art.318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, che si traduca in atti, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, ma che si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali" (Cass. Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321 - 02). 10. Inammissibile è il terzo motivo dell'impugnazione del Perozziello, con il quale il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche. Con specifico riguardo a tale doglianza, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di concessione all'imputato delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., che è stata riportata al precedente punto n. 2, allorché è stato esaminato il ricorso della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Brescia ha fatto corretta applicazione della citata giurisprudenza e ha spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, le ragioni per cui ha ritenuto il Perozziello non meritevole della concessione del beneficio in parola, mettendo in rilievo la "gravità dei fatti commessi" dallo stesso, nonché l'assenza di elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento a tal fine, essendo irrilevante la mera condizione di incensuratezza del ricorrente. Tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente adeguata e congrua e resiste alle censure difensive, con le quali, in buona sostanza, si richiede una diversa lettura dei dati processuali.Quanto, infine, alla doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente ha censurato la decisione della Corte di appello di Brescia nella parte in cui non avrebbe considerato, ai fini della determinazione della pena, che vi era stato un unico accordo corruttivo, essa è inammissibile sia perché non aveva formato oggetto dell'atto di appello, sia perché assolutamente generica, dovendosi, peraltro, osservare che la pena inflitta per il reato contestato al Perozziello al capo 8) della rubrica è stata aumentata per la ritenuta continuazione con gli altri delitti contestati al ricorrente ai capi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'imputazione. 11. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni che seguono. Quanto al primo e, in parte, al secondo motivo di impugnazione, con i quali la difesa dell'imputato ha censurato la pronuncia della Corte di appello di Brescia in merito al mancato riconoscimento in favore del predetto delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - i giudici di merito hanno analizzato il comportamento processuale dello [OSCURATO:PERSONA], il quale, in sede di interrogatorio, pur negando la contestata corruzione, aveva ammesso gli addebiti di falso, esplicitando di essersi così comportato per ingenuità e per il rapporto di amicizia che lo legava alla Pavorè; hanno, tuttavia, ritenuto che tale giustificazione, valutata alla luce di tutte le risultanze istruttorie, fosse "davvero eccentrica" e per nulla credibile; hanno aggiunto che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso solo una parte di ciò che a suo carico già risultava con palmare evidenza, tentando di fornire una chiave di lettura il meno compromettente possibile, tenendosi lontano dalla realtà corruttiva, cristallizzata nell'inequivoco tenore delle telefonate intercettate; e hanno concluso che non si ravvisavano elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'entità della condotta delittuosa e della personalità del medesimo come risultante dal complessivo esame della vicenda in cui è risultato essere coinvolto. 12. Ebbene, detto argomentare non è manifestamente illogico, né contraddittorio, mentre le doglianze difensive si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati processuali, estranea al presente scrutinio di legittimità, oltre che in una mera riproposizione di assunti già oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito, i quali hanno, peraltro, fatto corretta applicazione dei consolidati principi di diritto in materia di concessione delle attenuanti in parola, richiamati al precedente punto 2 della presente sentenza. 13. Parimenti inammissibile è la censura prospettata nella seconda parte del secondo motivo di ricorso, con la quale la difesa lamenta l'inflizione di una pena base per il reato di cui al capo 17 dell'imputazione nella misura di anni sei di reclusione, superiore al minimo edittale di anni cinque. Osserva, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata ha in maniera assolutamente completa ed esaustiva spiegato le ragioni per le quali non era possibile ridimensionare la pena inflitta all'imputato come invocato nell'atto di appello. La Corte territoriale ha messo in rilievo, non solo l'entità della condotta delittuosa posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], definendo la sua "collaborazione illecita" con la Pavorè "talmente stabile e collaudata che, a un certo punto, l'imputato informava la Pavorè di essere stato destinato a nuove zone di competenza della città di Bergamo, premurandosi di consegnare in agenzia la piantina con l'indicazione del territorio a lui assegnato come vigile urbano", ma altresì la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, nonché per un delitto specifico, commesso nell'aprile 2016. Così argomentando, la suddetta Corte ha correttamente applicato i criteri tutti di cui all'art. 133 del codice penale, mentre le censure difensive finiscono, anche su questo punto, a riprodurre profili di doglianza già valutati e rigettati con corretti argomenti. 14. Inammissibile è anche il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA], con il quale la difesa ha censurato l'impugnata sentenza in merito all'esclusione del vincolo di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto del presente giudizio e quello già definitivamente accertato con pronuncia irrevocabile emessa il 27.3.2019 dalla Corte di Assise di appello di Milano, perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. La Corte di appello di Brescia, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, ha specificato che, sebbene il delitto già giudicato e quelli in esame fossero di carattere omogeneo e il primo consumato nell'aprile 2016, cioè poco prima dell'inizio della reiterata attività criminosa oggetto del presente processo, "la condotta illecita per la quale vi è stata condanna irrevocabile si inserisce in un contesto del tutto diverso rispetto a quello in esame: nel primo caso, il reato è stato commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi partecipi di un'associazione a delinquere dedita ad assunzioni fittizie di stranieri e all'organizzazione di matrimoni simulati), nel secondo caso, i delitti (che vedono anche la condotta corruttiva) sono stati consumati in concorso con soggetti del tutto diversi (e non aventi alcun rapporto con i cckl-ripiptati del processo già definito) e cioè con i gestori dell'agenzia Pavorè (la Pavorè stessa e i due Dong) e i relativi collaboratori (tra cui [OSCURATO:PERSONA])"; ha aggiunto che "le condotte addebitate allo [OSCURATO:PERSONA] in questa sede sono nella sostanza e in concreto diverse: nel processo già giudicato si trattava di una assunzione fittizia di straniera alle proprie dipendenze, nel giudizio in esame la contestazione è, invece, quella della sottoscrizione di falsi verbali di accertamento di abituale dimora dei clienti cinesi dell'agenzia, atti a cui [OSCURATO:PERSONA] era istituzionalmente preposto nella sua qualità di vigile urbano della polizia locale"; e ha concluso che fosse "assai arduo affermare l'identità del medesimo disegno criminoso tra i fatti che si chiede siano avvinti dal vincolo della continuazione, dovendosi, invece, ritenere, una mera reiterazione di delitti, frutto ciascuno di autonoma decisione". Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singol( violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. 15. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni che seguono. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. In proposito, occorre rilevare che, dalla consultazione degli atti, cui questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale prospettata dal ricorrente, risulta che, in data 22 marzo 2021, dopo le discussioni delle parti, la Corte di appello di Brescia, "valutata la complessità della procedura, che riguarda numerosi imputati, ha per oggetto ottantadue capi di imputazione ed è fondata su un articolato compendio probatorio che richiede l'esame di ventisei faldoni e l'analisi di numerose intercettazioni" ha rinviato "anche per eventuali repliche all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", e che a quest'ultima udienza, dopo che il Procuratore generale aveva dichiarato "di non avere repliche", il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per la deliberazione, dando, in seguito, lettura del dispositivo della sentenza pronunciata. Ciò posto, osserva il Collegio che, quanto sostenuto dal ricorrente - secondo cui tale modo di procedere avrebbe comportato una violazione del disposto dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, avendo la difesa proceduto alla discussione del proprio atto di impugnazione "in assenza di un vero e proprio dato conoscitivo del fascicolo che il giudice ad quem deve necessariamente interiorizzare prima di fare discutere" - è una mera illazione. E in vero, il rinvio della trattazione del processo, dall'udienza del 22 marzo 2021 a quella del successivo 20 maggio, è stato legittimamente determinato al fine di regolamentare lo svolgimento del giudizio e del suo epilogo decisorio, dovendosi, altresì, evidenziare che, dopo la dichiarazione effettuata dal Procuratore generale di non volere replicare alle argomentazioni difensive, nulla è stato osservato ovvero richiesto dal difensore del Pezzimenti. 16. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha censurato la decisione impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione con specifico riguardo alla ritenuta condotta concorsuale al medesimo contestata al capo 70 della rubrica, perché, in parte, generico, non avendo la difesa svolto una specifica e puntuale analisi critica delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 106 - 111) e, in parte, meramente riproduttivo di profili di doglianza già valutati e, comunque, volto a prefigurare una diversa "lettura" dei dati probatori, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. Con specifico riguardo a tale ultimo rilievo, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ebbene, l' argomentazione secondo cui le accurate indagini svolte (e dettagliatamente riportate) non avevano dato conto solo della falsità dei quattro verbali di accertamento di dimora redatti dall'imputato, ma dimostravano - ben oltre il ragionevole dubbio - che, in 7 perfetta sovrapposizione al modus operandi dello [OSCURATO:PERSONA], la redazione di essi era stata il frutto di un patto corruttivo stipulato con la Pavorè, non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Brescia si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto - come già cennato - la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione. 17. Parimenti, inammissibile è il terzo motivo di ricorso. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 114 cod. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione - oltre che nella ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale, come previsto, in materia di immigrazione clandestina, dall'art. 12, comma terzo, lett. d), D.Lgs. n. 286 del 1998. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la clausola di riserva "salvo che la legge disponga altrimenti", contenuta nell'art. 112 cod. pen., non solo sta ad indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali)" [Cass. Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Rv. 264565 - 01]. Occorre, altresì, rilevare che - sempre secondo la giurisprudenza di legittimità - "in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. (numero delle persone) non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato" (Cass. Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126 - 01). u La Corte territoriale ha fatto buon governo dei superiori principi di diritto e, in ogni caso, ha escluso - con motivazione assolutamente adeguata e congrua - che il contributo causale reso dal Pezzimenti fosse stato di minima importanza; e ha aggiunto che l'imputato, "al contrario ha rappresentato il tassello fondamentale per il buon esito delle pratiche per il rilascio del permesso di soggiorno". Ebbene, tale ultimo giudizio non può essere disarticolato dalle osservazioni difensive, che sono costituite da mere doglianze in punto di fatto.18. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso. Le censure formulate dalla difesa con l'indicato motivo (nei termini riassunti nella prima parte della presente sentenza) non prospettano vizi di legittimità idonei a inficiare il percorso argomentativo svolto dalla Corte di appello di Brescia (cfr., in particolare, pagg. 107 - 111 dell'impugnata sentenza). Esse sono piuttosto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; sono, altresì, riproduttive dei medesimi profili di doglianza già valutati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici. Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen., dovendosi al riguardo ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Nel caso di specie, non è dato rilevare dalla lettura della sentenza impugnata alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato, non emergendo alcuna immutazione del fatto, che, per essere rilevante ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., deve consistere in una modifica radicale della struttura della contestazione, al punto da non consentire all'imputato il contraddittorio sul contenuto dell'accusa. 19. Inammissibile è, infine, il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse del Pezzimenti, con il quale la decisione impugnata è stata censurata per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 323-bis, 62 n. 6 e 62-bis cod. pen.. E in vero, la Corte di appello di Brescia ha escluso la concedibilità all'imputato dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 319 stesso codice evidenziando che: "la diminuente in parola ricorre, in tema di delitti contro la P.A., quando il reato, nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato"; "è legittimo da parte del giudice valutare, nell'ipotesi di reato continuato, la vicenda nel suo complesso e non solo con riferimento all'entità delle singole violazioni autonomamente considerate"; "l'imputato si è posto sulla scia di un'ampia logica corruttiva già in essere in quanto ormai collaudata dal collega [OSCURATO:PERSONA] e della quale egli era perfettamente consapevole in prima persona ad allargare ancora di più la platea dei falsi verbali di dimora abituale redatti dalla polizia di Bergamo"; si era, "dunque, al cospetto di una condotta tutt'altro che particolarmente tenue e a maggior ragione se si considera che il contributo di Pezzimenti era diretto al rilascio a diversi cittadini di un permesso di soggiorno di cui non vi erano i presupposti", "in evidente contrasto con la normativa che regola il fenomeno di immigrazione di stranieri in Italia", di cui "l'organo della polizia locale di cui faceva parte è preposto a garantirne l'osservanza". Si è scelto di riportare dettagliatamente la motivazione sviluppata, sul punto, al fine di rilevare agevolmente come la stessa sia assolutamente esauriente e congrua, nonché al fine di evidenziare come, al contrario, le censure difensive siano essenzialmente volte a richiedere a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali, riproducendo, per di più, i medesimi profili di doglianza già valutati e disattesi con i corretti argomenti in precedenza riportati. 20. Medesime considerazioni valgono quanto all'esclusione, nel caso di specie, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., giustificata sulla base dei rilievi formulati a pag. 112 della sentenza impugnata; la Corte di appello di Brescia ha posto in evidenza non solo che l'assegno circolare di C. 480,00 era stato messo a disposizione da parte dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, ma altresì, che detta somma non poteva essere ritenuta integralmente satisfattiva. Così argomentando ha correttamente applicato i principi di diritto in tema di riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, secondo cui è necessario che la riparazione sia integrale e avvenga prima del giudizio. 21. Inammissibile è, poi, la censura relativa al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, motivato in ragione della circostanza che "i fatti nella loro globalità (ma anche considerati ciascuno nella sua autonomia) non sono affatto di modesto valore", assumendo valore del tutto recessivo l'evidenziato buon comportamento processuale riguardante il rispetto da parte del Pezzimenti delle prescrizioni connesse alla misura cautelare applicata nei suoi confronti.Tale motivazione, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, in precedenza richiamata con riferimento alle posizioni processuali degli altri imputati, resiste alle doglianze difensive che finiscono per prospettare mere questioni in fatto non consentite nel presente scrutinio. 22. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen.. Al riguardo, occorre, innanzitutto, osservare che la doglianza difensiva non è stata proposta con l'atto di appello e che, dunque, la stessa non è consentita nel presente scrutinio di legittimità ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.. In ogni caso, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in materia, riportata nella parte in cui è stato esaminato il quarto motivo del ricorso formulato nell'interesse del Pezzimenti, la censura, a giudizio del Collegio è priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sua giustificazione, limitandosi il ricorrente a sostenere, attraverso una ricostruzione dei fatti fondata su una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, che il suo diritto di difesa abbia subito un pregiudizio. 23. E' stato già evidenziato come esuli dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ebbene, alla stregua di detto consolidato principio di diritto, le doglianze difensive contenute nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Cirrone sono inammissibili in quanto esse consistono in mere censure in punto di fatto e, più specificatamente, in punto di interpretazione e di valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Al riguardo, giova osservare che "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" (Cass. Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 - 01). 24. Parimenti, inammissibile è il terzo motivo di ricorso sotto un duplice ordine di ragioni. Intanto, occorre rilevare che le argomentazioni a sostegno si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, entrambe estranee al sindacato di legittimità. Inoltre, occorre rilevare che le stesse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette osservazioni (cfr. pagg. 115 e segg. della decisione impugnata), con le quali la Corte territoriale ha, con motivazione non manifestamente illogica, spiegato che il Cirrone fosse pienamente consapevole del fatto che la 3in non avesse affatto dimora abituale in Montello presso l'abitazione di via Cavadini n. 19. 25. Con riguardo al quarto motivo di ricorso, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato" (Cass. Sez. 6, n. 148825 del 26/02/2014, Rv. 259501 - 01). Di detto principio la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo evidenziato che: "la condotta del Cirrone non si riduce alla sola vicenda Jin (Comune Montello), per la quale percepiva un compenso illecito di 40 - 50 euro", ma occorreva considerare, come era risultato dalla lettura coordinata delle intercettazioni, dei "prezzolato interessamento dell'imputato (anche in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) per il buon esito di altre pratiche attivate dall'agenzia Pavorè, che comprendeva anche indicazioni sugli accorgimenti da adottare per garantire positive verifiche di dimora demandate alla polizia di [OSCURATO:PERSONA], la quale purtroppo, da un certo tempo, aveva adottato rigide disposizioni al riguardo per scongiurare residenze fittizie"; non andava, poi "trascurato che anche il contributo del Cirrone ha finito per agevolare il rilascio a cittadini cinesi di un permesso di soggiorno di cui non vi erano i presupposti e, dunque, l'ingresso sul territorio dello Stato di soggetti che non ne avevano titolo in evidente contrasto con la normativa che regola il fenomeno di immigrazione di stranieri in Italia e che anche l'organo della polizia locale di cui faceva parte - tra l'altro rivestendo il ruolo apicale di Comandante - è preposto a garantirne l'osservanza".Ebbene, tale argomentare è assolutamente adeguato e congruo a giustificare la decisione adottata in merito alla non concedibilità, in favore, dell'attenuante in parola, sostanziandosi le doglianze difensive, ancora una volta, in censure, in parte, fondate su questioni di fatto e, in parte, riproducenti - senza profili di novità - osservazioni già vagliate e respinte e, quindi, sotto quest'ultimo aspetto, generiche. 26. Inammissibile è, infine, il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del Cirrone, con il quale il ricorrente ha censurato la decisione impugnata in relazione alla mancata concessione in suo favore dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.. La Corte territoriale ha posto in evidenza non solo che gli assegni circolari erano stati messjk a disposizione da parte dell'imputato solo nel corso del giudizio di primo grado (all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma,altresì, che la somma offerta non poteva essere ritenuta integralmente satisfattiva. Così argomentando - così come rilevato per la posizione del Pezzimenti - ha correttamente applicato i principi di diritto in tema di riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, secondo cui è necessario che la riparazione sia integrale e avvenga prima del giudizio. 27. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - a