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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 17119/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20094/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.1881/2024 depositata il 15/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 20094/2024 Numero sezionale 502/2025 Numero di raccolta generale 17119/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 Così deciso in Roma, il 23/06/2025 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20094/2024 Numero sezionale 502/2025 Numero di raccolta generale 17119/2025 Data pubblicazione 25/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20094/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMAn.1881/2024 depositata il 15/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 20094/2024 Numero sezionale 502/2025 Numero di raccolta generale 17119/2025 Data pubblicazione 25/06/2025 Così deciso in Roma, il 23/06/2025 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20094/2024 Numero sezionale 502/2025 Numero di raccolta generale 17119/2025 Data pubblicazione 25/06/2025
Decreto Cassazione n. 17119/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris