Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:11
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0039 - IT
Avviso legale importante
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62001C0039
Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 10gennaio2002. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE. - [OSCURATO:PERSONA]39/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02513
Conclusioni dell avvocato generale
1. Con il presente ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2001, la Commissione chiede che la Corte dichiari che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha violato gli obblighi derivantigli dalla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento , non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla detta direttiva o, comunque, per non averne informato la Commissione. Quest'ultima chiede inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] venga condannato alle spese del procedimento.
2. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato .
3. Come risulta dagli atti, alla scadenza del termine di due mesi fissato dalla Commissione nel parere motivato 3 agosto 2000, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva adottato tutte le misure necessarie - in particolare nel settore degli stabilimenti offshore - per adempiere gli obblighi derivantigli dalla direttiva 96/61.
4. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] non nega di non avere adottato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per procedere alla conforme trasposizione della direttiva 96/61.
5. L'obbligo di diritto comunitario di trasposizione della direttiva deriva, da un lato, direttamente dalla direttiva e, dall'altro, dall'art. 249, terzo comma, CE e dell'art. 10 CE.
6. Dal momento che risulta accertato che il [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto l'obbligo di diritto comunitario ad esso incombente, occorre accogliere il ricorso della Commissione e dichiarare inadempiente il detto Stato membro e condannarlo alle spese.
Conclusioni
7. Suggerisco pertanto alla Corte di giustizia di dichiarare quanto segue:
«1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuto meno agli obblighi che gli derivano da tale direttiva.
2) Le spese del procedimento sono poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord».