CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 37218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di resistenza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza del vizio di motivazione che la lettura della sentenza impugnata conferma essere completa e logica, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sorretto da adeguata motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, genericamente volte a conseguire un trattamento meno grave (la Corte ha applicato pena nel minimo bilanciando le generiche con la recidiva reiterata ed ha applicato un aumento minimo per la continuazione interna); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in.-ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente