CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 19698/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan camorristico operante nella zona casertana e nel gruppo cas,9ii-se; dalla perdurante operatività dell'associazione e dal ruolo attivo svolto all'interno di 0:-.;.TT can dai ricorrente, oltre che dalle condanne anche nei confronti del Coluccio 2. [OSCURATO:PERSONA], rdinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato rstb!r!ii •LeVa, ricorreva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti leqtlar.i•.t• l'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. Alcuna anualita di pericolosità avrebbe giustificato quel regime e, per altro verso, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di esaminare gli aspetti attuali di una possibile pericolosità dell'istante. Nell'interesse è stata deposita memoria in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento del ricorso e si richiede l'assegnazione del ricorso alla trattazione in Sezione. 3. Il ricorso è narnmissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge. Deve, in pr-oposito, blevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione dei regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Peni_ é limitato alla violazione di legge. Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo fHntc al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di (2.:jc-,e s son 'a -,ziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere riilcL tatti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi (li coni-nnza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o ai-T;oiuL,,r-irdnlie inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di so • .,,L- ar i r ritenere giustificata l',-Ìpplicazione del regime differenziato, ovvero quando le linee ;ici.iv-:il_ative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari pass,:riogi icigic , da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, 28/G5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione. Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a respingere le doglianze. Né vale il richiamo all'assenza di contatti concreti e attuali tra il Hsc.)rrente e il gruppo di riferimento alla luce della biografia dell'istante e della finalità della rriora i protesa, infatti, a evitare possibili contatti tra costui e il nucleo delinquenziale aLinno. Deve, invero, osservarsi come il ricorso riproponga elementi già valutati corre': :ribunaie e curie si rinsaldi la valutazione che aveva indotto il giudice di meri:n la conclusione cui si è inteso pervenire. Per ouese :-acessuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseG nati Trina del ricorrente al .,-;agamento delie spese processuali e, non ricorrendo i p : versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile i curo. ai sensi dell art. cod. proc. peni. P.Q.M. Dichiara idarnd-Hssibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamenV della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roim I 28 ottobre 2021. Il Consigliere er,lersore [OSCURATO:PERSONA]; Filipo