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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32095/2026

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02/2025 della Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto, reso in esito alla camera di consiglio del 28 febbraio 2025 edepositato in data 20 marzo 2026, la Corte di appello di Milano ha rigettatol’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dal padre [OSCURATO:PERSONA] il decreto con cui il Tribunale aveva disposto la confisca di prevenzionedi beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuti nella disponibilità di AgazioCosimo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva operato l’acquisto, attraverso aggiudicazione inesito ad asta giudiziaria disposta in una procedura esecutiva immobiliare.Trattasi di immobili, fabbricati e terreni, ubicati nel comune di Arluno, viaMazzini 47.Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato a lungopersona socialmente pericolosa per essere stato dedito abitualmente a delittilucrogenetici ed in particolare, come accertato dalla sentenza del GIP delTribunale di Milano in data 14 novembre 2023, alla commercializzazione dirilevanti qantitativi di stupefacente (aveva rifornito gruppi di acquirenti stabilipartecipando alla vendita e cessione anche chilogrammi di cocaina), fino adepcoa recente (2021), in stretto collegamento con la criminalità organizzata ditipo 'ndranghetista (era stato ritenuto colpevole di plurimi reati aggravatidall'agevolazione mafiosa).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensoreavvocato [OSCURATO:PERSONA], sviluppando tre motivi2.1.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art 27, comma 6,d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159.Evidenzia che il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria adistanza di oltre un anno e mezzo dal deposito del ricorso in appello, quindi, oltreil termine perentorio di durata del giudizio di secondo grado previsto dalla normacitata.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata,l’inosservanza di tale termine è sanzionata dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011 con la perdita di efficacia del sequestro e della relativa confisca.2.2.

Con il secondo motivo deduce sia violazione degli artt. 1, 4, 16, 20, e24 d.lgs. n. 159 del 2011 nonché dell’art. 125 cod. proc. pen. con riferimentoalla perimetrazione temporale della pericolosità sia vizio di motivazioneapparente con riferimento alla correlazione tra pericolosità e acquisto dei beniconfiscati.Lamenta che nonostante lo specifico motivo di appello, che denunciava ilmancato accertamento di fatti specifici successivi al 16 aprile 2021, data diconsumazione dell’ultimo reato spia (violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del1990), la Corte distrettuale ha continuato a ritenere perdurante la pericolositàsociale di [OSCURATO:PERSONA], peraltro “generica” e non “qualificata” fino all’epoca diaggiudicazione dell’immobile confiscato (14 dicembre 2021) e del pagamento delprezzo (13 aprile 2022), mediante il ricorso a congetture, senza porre a sostegnodella tesi che il proposto abbia reimpiegato risorse di provenienza illecita unamotivazione puntuale.Né può considerarsi decisiva la presunzione iuris tantum di pericolositàfondata sul carattere sproporzionato del valore del bene oggetto di confiscarispetto alla capacità reddituale del proposto difettando la prova della strettacorrelazione temporale tra accumulo di ricchezza e compimento di illeciti nonchédell’esistenza di uno squilibrio incongruo, significativo ed apprezzabile.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.. 125cod. proc. pen. nonché agli artt. 7, comma 1, 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011 inpunto di onere della prova ed in ordine alla sperequazione economica.Lamenta che i Giudici del merito hanno neutralizzato le allegazioni difensivesulla provenienza lecita delle risorse utilizzate per l’acquisto dei beni confiscati -prestiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] / Piperissa, cauzione Colombini, ricariche e vincite sulconto di [OSCURATO:PERSONA], versamenti della coniuge prestito [OSCURATO:PERSONA] di euro 60.000 –ritenendo, sulla base di congetture o massime di esperienza indeterminate, ognioperazione la “maschera” di provviste illecite e qualificando come verosimilerestituzione in contanti a [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere segnalazioni e reinvestire icapitali illeciti accumulati negli anniNon risulta soddisfatto lo standard elaborato dalla giurisprudenza che ritienenecessaria la dimostrazione della provenienza illecita mediante indizi dotati deirequisiti di gravità precisione e concordanza.Al contrario nel caso di specie:- non è stato indicato né il fatto noto da cui inferire la restituzione in nerodella somma di euro 60.000 né sono stati eseguiti gli accertamenti bancarinecessari i movimenti di tale somma- è priva di riscontro l’affermazione secondo cui la provvista dei rimborsi aVivaldo/Piperissa proveniva dal proposto;La motivazione del decreto impugnato è apparente laddove non si confrontacriticamente con alcune risultanze difensive pur specificamente indicate ed inparticolare:- la cauzione versata con assegno circolare intestato direttamente allaprocedura da parte di Colombini indicata come retribuzione arretrata per attivitàlavorativa;- la sequenza dei pagamenti e delle ricariche sul conto di [OSCURATO:PERSONA], con causali edate;- la testimonianza Giannini sulla vendita dell'autovettura e sui versamentialla coniuge.- Il versamento dell’ultima rata del prezzo di acquisto dell’immobile il giornoprecedete la scadenza del temine massimo, del tutto incompatibile con la tesi,recepita dal provvedimento impugnato, che [OSCURATO:PERSONA] sia stata consapevolefin dal momento della partecipazione all’asta della disponibilità della sommanecessaria.Il provvedimento impugnato viola l'art 6 Conv.

EDU sia perché non hadesunto l'illecita provenienza attraverso un percorso presuntivo qualificato siaperché non ha valutato l’onere di allegazione del proposto secondo canoni diragionevolezza e plausibilità.Gli elementi dedotti dalla difesa sono stati superati per mezzo di formule distile anziché con una loro analisi coerente e specifica facendo assurgere valenzadecisiva al metodo, incontrollabile, dell'inverosimiglianza che, per di più, siinnesta in un contesto di pericolosità sociale prossimo ai fatti fondata su mererelazioni e congetture.E’ richiamata una pericolosità storica ventennale senza il previoaccertamento dei requisiti ritenuti necessari dalla giurisprudenza di legittimitàsuccessiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019: abitualità didelitti, effettiva produzione di profitti, incidenza significativa di tali profitti sulreddito del proposto ed effettivo investimento di profitti illeciti nell'acquisto deibeni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto.1.

Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n.159/2011, è privo di pregio.Risulta dagli atti, consultabili in questa sede in ragione del carattereprocessuale dell’eccezione proposta, che l’odierno ricorrente ha depositato l’attodi appello il 17 settembre 2024 e che la Corte territoriale ha depositato ilprovvedimento impugnato in data 20 marzo 2026.Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], non risulta però inosservato iltermine massimo di diciotto mesi dal deposito previsto dall’art. 27, comma 6, cit.a pena di inefficacia della confisca a mente dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011.Va, infatti, considerato che la Corte d’Appello, come risulta dal verbale diudienza del 28 febbraio 2025, nel riservare la decisione, ha indicatoespressamente, ai sensi dell'arte 7, comma 10 septies, d.lgs. n. 159 del 2011, iltermine di 90 giorni per il deposito del provvedimento “per la particolarecomplessità della decisione e della motivazione”.Tale indicazione ha determinato la sospensione, per egual periodo, deltermine di efficacia della confisca previsto dall’art. 27, comma 6, in relazioneall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 ed il suo spostamento fino al 17giugno 2025, data successiva a quella del deposito del provvedimento impugnato(in tal senso da ultimo Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023), Candurro,Rv. 284166 – 02, secondo cui “In tema di procedimento di prevenzione, ai finidella sospensione dei termini di efficacia della confisca per la particolarecomplessità della motivazione, ai sensi dell'art. 7, comma 10-septies d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del medesimod.lgs., è necessario che il collegio giudicante indichi nel verbale d'udienzal'intenzione di avvalersi della facoltà di depositare la decisione oltre il termineordinario di quindici giorni”2.

Il secondo motivo, in larga parte incentrato su censure generiche, nonsupera il vaglio di ammissibilità laddove denuncia criticità dell’apparatogiustificativo, è, invece, infondato nella parte in cui lamenta la violazione dinorme di legge, anche sotto il peculiare profilo dell’assenza o dell’apparenza dellamotivazione.1.

Preliminarmente vanno ricordati alcuni principi che governano la materiadelle misure di prevenzione perché funzionali all’esame delle censure dedotte dalricorrente.1.1.

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammessosoltanto per violazione di legge, come sancito dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall’art. 4 legge 27dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio1965, n. 575.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusadal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifestadi cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamentedenunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente omeramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo diprovvedere con decreto motivatoS’intende per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, darendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante,comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice(per tutte, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Non è tale,invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi inconsiderazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioniposte a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 20954 del28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 – 01; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014,Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).Va aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche aseguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificandoche la nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramenteapparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tuttodi confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito oppostodel giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).1.2.

È approdo pacifico che il giudizio di pericolosità espresso in sede diprevenzione si alimenta, nella sua "fase constatativa", dell’apprezzamento di"fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" dellapossibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologichepreviste dalla legge; un apprezzamento che, proprio perché finalizzatoall’accertamento della pericolosità, prescinde dalla consumazione di specifici fattidi reato, ben potendo fondarsi su condotte penalmente irrilevanti osull’autonoma valutazione di fatti oggetto (anche) di paralleli procedimenti penali(Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322, nella cui motivazionesi evidenzia efficacemente che il soggetto coinvolto in un procedimento diprevenzione non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine allarealizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "nonpericoloso" in rapporto al suo precedente agire, elevato ad "indice rivelatore"della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine socialecostituzionale o dell’ordine economico in motivazione).Il giudice della prevenzione, nell’ambito del giudizio prognostico, può,pertanto, valutare ogni elemento fattuale, a prescindere dall’esistenza o meno diun parallelo accertamento giudiziale di cognizione o della sua avvenutadefinizione, purché spieghi le ragioni che ne fanno elementi sintomaticidell’attuale pericolosità, comune o qualificata, del proposto (Sez. 6, n. 4668 del08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000,Mannone, Rv. 216054).1.3.

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai finidella formulazione del giudizio di pericolosità funzionale all’adozione di misure diprevenzione è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti daprocedimenti penali non ancora definitivamente conclusi, come quello in cui èstata emesso un provvedimento di archiviazione, potendo il giudice dellaprevenzione ricostruire la rilevanza dei fatti e giungere ad una positivavalutazione di pericolosità allorché riscontri la sussistenza di elementi sufficiential fine di ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purchéla stessa, qualora venga in considerazione la categoria di pericolosità di cuiall’art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, presenti i caratteri indicatidalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, e perciò si tratti di delitticommessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo alproposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca,l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n.182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03; Sez. 2, n. 15704del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 – 01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019,Simply, Rv. 277225 - 05).1.4.

Con riferimento alla c.d. pericolosità generica, in particolare, è ormaiconsolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, se sono certamentesuscettibili di ablazione i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestatala pericolosità sociale, e tuttavia legittimo disporre la misura ablatoria anchequando gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo aquello per cui è stata asseverata la pericolosità, purché il giudice dia atto dellasussistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi delladerivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista patrimoniale formatasinel periodo di compimento della attività illecita, in quanto esiste un collegamentodi tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto, e l'incrementopatrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca, di talchéè possibile affermare che gli acquisti risultino effettuati attraverso il reimpiegodei frutti dell'attività illecita (in questo senso, ex multis: Sez. 5, n. 1543 del23/11/2020 (dep. 2021), Marotta, Rv. 280667 – 02; Sez. 5, n. 49479 del13/11/2019, Caputo, Rv. 277909 – 01; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma,Rv. 272377 - 01).Si è peraltro ulteriormente precisato che “la valenza dei molteplici "indicifattuali" dovrà assumere un portato sempre più incisivo, quanto maggiore è illasso di tempo che intercorre tra i detti momenti.

E così, rispetto all'acquisto diun bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale dellapericolosità sociale, la possibilità di ritenere, in assenza di elementi concreti divalenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiegodiretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezzalogica persuasiva immediata.

Diversamente, la confiscabilità di un beneacquistato a distanza di un tempo - anche considerevole dal momento dicessazione della manifestazione della pericolosità sociale2.

Il decreto impugnato, nel ritenere sussistenti i presupposti della dispostoconfisca ed in particolare la pericolosità sociale “generica” del proposto, qualesoggetto iscritto nella categoria di pericolosità di cui alla lettera b) dell’art. 1 delD.L.vo n. 159/2011, e la correlazione temporale tra tale forma di pericolosità el’ingresso dei beni confiscati nel patrimonio del proposto , non si è discostato daiprincipi sin qui richiamati ed ha sviluppato un apparato argomentativo, tutt’altroche apparente, ma, al contrario, esaustivo, anche sotto il profilo del confrontocritico con i rilevi difensivi dedotti nell’atto di appello e riproposti in questa sede.2.1.

Con riferimento alla pericolosità, ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] AgazioCosimo a partire dall’anno 2003, è stato condannato con sentenze irrevocabiliper reati lucrogenetici: non solo furto, appropriazione indebita, omessoadempimento agli obblighi di assistenza familiare, ma, soprattutto, violazionidella legge sugli stupefacenti commesse nel 2003, nel 2006 e nel 2010, nonché,tra il 2020 e il 16 aprile 2021.In quest’ultimo e recente periodo, come accertato dalla sentenza in data 14novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso 14 reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309del 1990, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 c.p. e aventi ad oggetto svariatichilogrammi di cocaina.Da questi dati, pacifici ed incontestati, la Corte distrettale ha desunto, conpercorso argomentativo plausibile e quindi non censurabile in sede di legittimità,che il proposto per un lungo periodo di tempo, protrattosi per più di venti anni,era stato inserito, con un ruolo non marginale, in circuiti delittuosi dediti allacommercializzazione di stupefacenti, in particolare cocaina, a livellointernazionale consumando, con sistematicità delitti che gli avevano consentito diaccumulare cospicui redditi illeciti destinati, almeno in parte, al soddisfacimentode bisogni di sostentamento personali e della propria famiglia.2.2.

Quanto al requisito della correlazione temporale tra pericolosità eacquisto dei beni immobili confiscati, la Corte di appello, in sintonia con ilTribunale, ha valorizzato la circostanza, anch’essa pacificamente accertata, chel’aggiudicazione, in favore della figlia convivente [OSCURATO:PERSONA], degli immobiliconfiscati è avvenuta in data 14 dicembre 2021, circa sei mesi dopo lacommissione dell’ultima condotta illecita accertata del 16 aprile 2021), conpagamento del prezzo, pari ad € 96.500,00, effettuato pochi mesi dopo, il 13aprile 2022 senza ricorrere al mutuo bancario.Secondo i giudici di merito, l’acquisto non solo è stato operato nel periodo diconclamata pericolosità, che non poteva essere cessata pochi mesi l’ultima delledecise di recenti condotte illecite realizzate dal proposto, ma è stato operato conle risorse accumulate grazie alle pregresse attività, non godendo né il propostoné i suoi familiari, come accertato dalla disamina delle loro situazioni reddituali efinanziarie di provenienza lecita, di risorse necessarie per finanziare l’acquisto inquanto a stento sufficienti a soddisfare le esigenze di vita primarie del nucleofamiliare, con capacità di risparmio radicalmente nulle.2.3.

Le allegazioni difensive in ordine alla creazione della provvista utilizzataper il pagamento del prezzo degli immobili aggiudicati alla asta giudiziaria, lungidall’essere ignorate, sono state, invece, con argomentazioni nient’affattoinesistenti o apparenti ma piuttosto diffuse e dotate di rigore logico (pagg. 19 eseg.), valutate tutte inattendibili.I presiti in denaro elargiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariarcaCarroccio sono stati considerati fittizi per l’assenza di ragioni giustificative,l’impiego di provvista formata qualche giorno prima con denaro in contantiriconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto per l’accertata restituzione dellasomma mutuata da parte del debitore [OSCURATO:PERSONA] in epoca assai ravvicinata.Il denaro versato a titolo di cauzione nella procedura esecutiva è statoconsiderato, sulla scorta dlele dichiarazioni rese dagli stessi protagonisti,derivanti direttamente da [OSCURATO:PERSONA] stante il consolidato rapporto che quest’ultimoaveva con i soggetti formalmente intestatari del conto corrente da cui era statostate prelevato.Il denaro corrisposto a titolo di saldo dell’aggiudicazione è stato prelevato daun conto corrente intestato alla figlia convivente del proposto, pacificamentepriva di fonti leciti di reddito.Anche le somme versate dalla moglie sono state considerate prive digiustificazione non avendo trovato alcun riscontro la tesi difensiva della loroprovenienza dalla vendita di un’autovettura, peraltro originariamente acquistatacon fondi di [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], relative al prestito di 60.000,00euro, sono state ritenute inattendibili per il loro contenuto inverosimile e perl’assenza di riscontri, oltre per significativi contrasti con le dichiarazioni delproposto pur attinenti alle medesime vicende.3.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2025 della Corte d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto, reso in esito alla camera di consiglio del 28 febbraio 2025 edepositato in data 20 marzo 2026, la Corte di appello di Milano ha rigettatol’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dal padre [OSCURATO:PERSONA] il decreto con cui il Tribunale aveva disposto la confisca di prevenzionedi beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuti nella disponibilità di AgazioCosimo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva operato l’acquisto, attraverso aggiudicazione inesito ad asta giudiziaria disposta in una procedura esecutiva immobiliare.Trattasi di immobili, fabbricati e terreni, ubicati nel comune di Arluno, viaMazzini 47.Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato a lungopersona socialmente pericolosa per essere stato dedito abitualmente a delittilucrogenetici ed in particolare, come accertato dalla sentenza del GIP delTribunale di Milano in data 14 novembre 2023, alla commercializzazione dirilevanti qantitativi di stupefacente (aveva rifornito gruppi di acquirenti stabilipartecipando alla vendita e cessione anche chilogrammi di cocaina), fino adepcoa recente (2021), in stretto collegamento con la criminalità organizzata ditipo 'ndranghetista (era stato ritenuto colpevole di plurimi reati aggravatidall'agevolazione mafiosa).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensoreavvocato [OSCURATO:PERSONA], sviluppando tre motivi2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art 27, comma 6,d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159.Evidenzia che il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria adistanza di oltre un anno e mezzo dal deposito del ricorso in appello, quindi, oltreil termine perentorio di durata del giudizio di secondo grado previsto dalla normacitata.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata,l’inosservanza di tale termine è sanzionata dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011 con la perdita di efficacia del sequestro e della relativa confisca.2.2. Con il secondo motivo deduce sia violazione degli artt. 1, 4, 16, 20, e24 d.lgs. n. 159 del 2011 nonché dell’art. 125 cod. proc. pen. con riferimentoalla perimetrazione temporale della pericolosità sia vizio di motivazioneapparente con riferimento alla correlazione tra pericolosità e acquisto dei beniconfiscati.Lamenta che nonostante lo specifico motivo di appello, che denunciava ilmancato accertamento di fatti specifici successivi al 16 aprile 2021, data diconsumazione dell’ultimo reato spia (violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del1990), la Corte distrettuale ha continuato a ritenere perdurante la pericolositàsociale di [OSCURATO:PERSONA], peraltro “generica” e non “qualificata” fino all’epoca diaggiudicazione dell’immobile confiscato (14 dicembre 2021) e del pagamento delprezzo (13 aprile 2022), mediante il ricorso a congetture, senza porre a sostegnodella tesi che il proposto abbia reimpiegato risorse di provenienza illecita unamotivazione puntuale.Né può considerarsi decisiva la presunzione iuris tantum di pericolositàfondata sul carattere sproporzionato del valore del bene oggetto di confiscarispetto alla capacità reddituale del proposto difettando la prova della strettacorrelazione temporale tra accumulo di ricchezza e compimento di illeciti nonchédell’esistenza di uno squilibrio incongruo, significativo ed apprezzabile.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.. 125cod. proc. pen. nonché agli artt. 7, comma 1, 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011 inpunto di onere della prova ed in ordine alla sperequazione economica.Lamenta che i Giudici del merito hanno neutralizzato le allegazioni difensivesulla provenienza lecita delle risorse utilizzate per l’acquisto dei beni confiscati -prestiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] / Piperissa, cauzione Colombini, ricariche e vincite sulconto di [OSCURATO:PERSONA], versamenti della coniuge prestito [OSCURATO:PERSONA] di euro 60.000 –ritenendo, sulla base di congetture o massime di esperienza indeterminate, ognioperazione la “maschera” di provviste illecite e qualificando come verosimilerestituzione in contanti a [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere segnalazioni e reinvestire icapitali illeciti accumulati negli anniNon risulta soddisfatto lo standard elaborato dalla giurisprudenza che ritienenecessaria la dimostrazione della provenienza illecita mediante indizi dotati deirequisiti di gravità precisione e concordanza.Al contrario nel caso di specie:- non è stato indicato né il fatto noto da cui inferire la restituzione in nerodella somma di euro 60.000 né sono stati eseguiti gli accertamenti bancarinecessari i movimenti di tale somma- è priva di riscontro l’affermazione secondo cui la provvista dei rimborsi aVivaldo/Piperissa proveniva dal proposto;La motivazione del decreto impugnato è apparente laddove non si confrontacriticamente con alcune risultanze difensive pur specificamente indicate ed inparticolare:- la cauzione versata con assegno circolare intestato direttamente allaprocedura da parte di Colombini indicata come retribuzione arretrata per attivitàlavorativa;- la sequenza dei pagamenti e delle ricariche sul conto di [OSCURATO:PERSONA], con causali edate;- la testimonianza Giannini sulla vendita dell'autovettura e sui versamentialla coniuge.- Il versamento dell’ultima rata del prezzo di acquisto dell’immobile il giornoprecedete la scadenza del temine massimo, del tutto incompatibile con la tesi,recepita dal provvedimento impugnato, che [OSCURATO:PERSONA] sia stata consapevolefin dal momento della partecipazione all’asta della disponibilità della sommanecessaria.Il provvedimento impugnato viola l'art 6 Conv. EDU sia perché non hadesunto l'illecita provenienza attraverso un percorso presuntivo qualificato siaperché non ha valutato l’onere di allegazione del proposto secondo canoni diragionevolezza e plausibilità.Gli elementi dedotti dalla difesa sono stati superati per mezzo di formule distile anziché con una loro analisi coerente e specifica facendo assurgere valenzadecisiva al metodo, incontrollabile, dell'inverosimiglianza che, per di più, siinnesta in un contesto di pericolosità sociale prossimo ai fatti fondata su mererelazioni e congetture.E’ richiamata una pericolosità storica ventennale senza il previoaccertamento dei requisiti ritenuti necessari dalla giurisprudenza di legittimitàsuccessiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019: abitualità didelitti, effettiva produzione di profitti, incidenza significativa di tali profitti sulreddito del proposto ed effettivo investimento di profitti illeciti nell'acquisto deibeni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto.1. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. n.159/2011, è privo di pregio.Risulta dagli atti, consultabili in questa sede in ragione del carattereprocessuale dell’eccezione proposta, che l’odierno ricorrente ha depositato l’attodi appello il 17 settembre 2024 e che la Corte territoriale ha depositato ilprovvedimento impugnato in data 20 marzo 2026.Contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], non risulta però inosservato iltermine massimo di diciotto mesi dal deposito previsto dall’art. 27, comma 6, cit.a pena di inefficacia della confisca a mente dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159del 2011.Va, infatti, considerato che la Corte d’Appello, come risulta dal verbale diudienza del 28 febbraio 2025, nel riservare la decisione, ha indicatoespressamente, ai sensi dell'arte 7, comma 10 septies, d.lgs. n. 159 del 2011, iltermine di 90 giorni per il deposito del provvedimento “per la particolarecomplessità della decisione e della motivazione”.Tale indicazione ha determinato la sospensione, per egual periodo, deltermine di efficacia della confisca previsto dall’art. 27, comma 6, in relazioneall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 ed il suo spostamento fino al 17giugno 2025, data successiva a quella del deposito del provvedimento impugnato(in tal senso da ultimo Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023), Candurro,Rv. 284166 – 02, secondo cui “In tema di procedimento di prevenzione, ai finidella sospensione dei termini di efficacia della confisca per la particolarecomplessità della motivazione, ai sensi dell'art. 7, comma 10-septies d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del medesimod.lgs., è necessario che il collegio giudicante indichi nel verbale d'udienzal'intenzione di avvalersi della facoltà di depositare la decisione oltre il termineordinario di quindici giorni”2. Il secondo motivo, in larga parte incentrato su censure generiche, nonsupera il vaglio di ammissibilità laddove denuncia criticità dell’apparatogiustificativo, è, invece, infondato nella parte in cui lamenta la violazione dinorme di legge, anche sotto il peculiare profilo dell’assenza o dell’apparenza dellamotivazione.1. Preliminarmente vanno ricordati alcuni principi che governano la materiadelle misure di prevenzione perché funzionali all’esame delle censure dedotte dalricorrente.1.1. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammessosoltanto per violazione di legge, come sancito dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall’art. 4 legge 27dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio1965, n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusadal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifestadi cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamentedenunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente omeramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo diprovvedere con decreto motivatoS’intende per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, darendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante,comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice(per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è tale,invece, la sottovalutazione di argomenti, che, in realtà, siano stati presi inconsiderazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioniposte a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 20954 del28/02/2020, Malugani, Rv. 279434 – 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014,Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).Va aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche aseguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificandoche la nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramenteapparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tuttodi confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che,singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito oppostodel giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).1.2. È approdo pacifico che il giudizio di pericolosità espresso in sede diprevenzione si alimenta, nella sua "fase constatativa", dell’apprezzamento di"fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" dellapossibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologichepreviste dalla legge; un apprezzamento che, proprio perché finalizzatoall’accertamento della pericolosità, prescinde dalla consumazione di specifici fattidi reato, ben potendo fondarsi su condotte penalmente irrilevanti osull’autonoma valutazione di fatti oggetto (anche) di paralleli procedimenti penali(Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264322, nella cui motivazionesi evidenzia efficacemente che il soggetto coinvolto in un procedimento diprevenzione non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine allarealizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "nonpericoloso" in rapporto al suo precedente agire, elevato ad "indice rivelatore"della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine socialecostituzionale o dell’ordine economico in motivazione).Il giudice della prevenzione, nell’ambito del giudizio prognostico, può,pertanto, valutare ogni elemento fattuale, a prescindere dall’esistenza o meno diun parallelo accertamento giudiziale di cognizione o della sua avvenutadefinizione, purché spieghi le ragioni che ne fanno elementi sintomaticidell’attuale pericolosità, comune o qualificata, del proposto (Sez. 6, n. 4668 del08/01/2013, Parmigiano, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000,Mannone, Rv. 216054).1.3. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai finidella formulazione del giudizio di pericolosità funzionale all’adozione di misure diprevenzione è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti daprocedimenti penali non ancora definitivamente conclusi, come quello in cui èstata emesso un provvedimento di archiviazione, potendo il giudice dellaprevenzione ricostruire la rilevanza dei fatti e giungere ad una positivavalutazione di pericolosità allorché riscontri la sussistenza di elementi sufficiential fine di ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purchéla stessa, qualora venga in considerazione la categoria di pericolosità di cuiall’art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, presenti i caratteri indicatidalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, e perciò si tratti di delitticommessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo alproposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca,l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n.182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03; Sez. 2, n. 15704del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 – 01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019,Simply, Rv. 277225 - 05).1.4. Con riferimento alla c.d. pericolosità generica, in particolare, è ormaiconsolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, se sono certamentesuscettibili di ablazione i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestatala pericolosità sociale, e tuttavia legittimo disporre la misura ablatoria anchequando gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo aquello per cui è stata asseverata la pericolosità, purché il giudice dia atto dellasussistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi delladerivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista patrimoniale formatasinel periodo di compimento della attività illecita, in quanto esiste un collegamentodi tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto, e l'incrementopatrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca, di talchéè possibile affermare che gli acquisti risultino effettuati attraverso il reimpiegodei frutti dell'attività illecita (in questo senso, ex multis: Sez. 5, n. 1543 del23/11/2020 (dep. 2021), Marotta, Rv. 280667 – 02; Sez. 5, n. 49479 del13/11/2019, Caputo, Rv. 277909 – 01; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma,Rv. 272377 - 01).Si è peraltro ulteriormente precisato che “la valenza dei molteplici "indicifattuali" dovrà assumere un portato sempre più incisivo, quanto maggiore è illasso di tempo che intercorre tra i detti momenti. E così, rispetto all'acquisto diun bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale dellapericolosità sociale, la possibilità di ritenere, in assenza di elementi concreti divalenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiegodiretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezzalogica persuasiva immediata. Diversamente, la confiscabilità di un beneacquistato a distanza di un tempo - anche considerevole dal momento dicessazione della manifestazione della pericolosità sociale2. Il decreto impugnato, nel ritenere sussistenti i presupposti della dispostoconfisca ed in particolare la pericolosità sociale “generica” del proposto, qualesoggetto iscritto nella categoria di pericolosità di cui alla lettera b) dell’art. 1 delD.L.vo n. 159/2011, e la correlazione temporale tra tale forma di pericolosità el’ingresso dei beni confiscati nel patrimonio del proposto , non si è discostato daiprincipi sin qui richiamati ed ha sviluppato un apparato argomentativo, tutt’altroche apparente, ma, al contrario, esaustivo, anche sotto il profilo del confrontocritico con i rilevi difensivi dedotti nell’atto di appello e riproposti in questa sede.2.1. Con riferimento alla pericolosità, ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] AgazioCosimo a partire dall’anno 2003, è stato condannato con sentenze irrevocabiliper reati lucrogenetici: non solo furto, appropriazione indebita, omessoadempimento agli obblighi di assistenza familiare, ma, soprattutto, violazionidella legge sugli stupefacenti commesse nel 2003, nel 2006 e nel 2010, nonché,tra il 2020 e il 16 aprile 2021.In quest’ultimo e recente periodo, come accertato dalla sentenza in data 14novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso 14 reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309del 1990, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 c.p. e aventi ad oggetto svariatichilogrammi di cocaina.Da questi dati, pacifici ed incontestati, la Corte distrettale ha desunto, conpercorso argomentativo plausibile e quindi non censurabile in sede di legittimità,che il proposto per un lungo periodo di tempo, protrattosi per più di venti anni,era stato inserito, con un ruolo non marginale, in circuiti delittuosi dediti allacommercializzazione di stupefacenti, in particolare cocaina, a livellointernazionale consumando, con sistematicità delitti che gli avevano consentito diaccumulare cospicui redditi illeciti destinati, almeno in parte, al soddisfacimentode bisogni di sostentamento personali e della propria famiglia.2.2. Quanto al requisito della correlazione temporale tra pericolosità eacquisto dei beni immobili confiscati, la Corte di appello, in sintonia con ilTribunale, ha valorizzato la circostanza, anch’essa pacificamente accertata, chel’aggiudicazione, in favore della figlia convivente [OSCURATO:PERSONA], degli immobiliconfiscati è avvenuta in data 14 dicembre 2021, circa sei mesi dopo lacommissione dell’ultima condotta illecita accertata del 16 aprile 2021), conpagamento del prezzo, pari ad € 96.500,00, effettuato pochi mesi dopo, il 13aprile 2022 senza ricorrere al mutuo bancario.Secondo i giudici di merito, l’acquisto non solo è stato operato nel periodo diconclamata pericolosità, che non poteva essere cessata pochi mesi l’ultima delledecise di recenti condotte illecite realizzate dal proposto, ma è stato operato conle risorse accumulate grazie alle pregresse attività, non godendo né il propostoné i suoi familiari, come accertato dalla disamina delle loro situazioni reddituali efinanziarie di provenienza lecita, di risorse necessarie per finanziare l’acquisto inquanto a stento sufficienti a soddisfare le esigenze di vita primarie del nucleofamiliare, con capacità di risparmio radicalmente nulle.2.3. Le allegazioni difensive in ordine alla creazione della provvista utilizzataper il pagamento del prezzo degli immobili aggiudicati alla asta giudiziaria, lungidall’essere ignorate, sono state, invece, con argomentazioni nient’affattoinesistenti o apparenti ma piuttosto diffuse e dotate di rigore logico (pagg. 19 eseg.), valutate tutte inattendibili.I presiti in denaro elargiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariarcaCarroccio sono stati considerati fittizi per l’assenza di ragioni giustificative,l’impiego di provvista formata qualche giorno prima con denaro in contantiriconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto per l’accertata restituzione dellasomma mutuata da parte del debitore [OSCURATO:PERSONA] in epoca assai ravvicinata.Il denaro versato a titolo di cauzione nella procedura esecutiva è statoconsiderato, sulla scorta dlele dichiarazioni rese dagli stessi protagonisti,derivanti direttamente da [OSCURATO:PERSONA] stante il consolidato rapporto che quest’ultimoaveva con i soggetti formalmente intestatari del conto corrente da cui era statostate prelevato.Il denaro corrisposto a titolo di saldo dell’aggiudicazione è stato prelevato daun conto corrente intestato alla figlia convivente del proposto, pacificamentepriva di fonti leciti di reddito.Anche le somme versate dalla moglie sono state considerate prive digiustificazione non avendo trovato alcun riscontro la tesi difensiva della loroprovenienza dalla vendita di un’autovettura, peraltro originariamente acquistatacon fondi di [OSCURATO:PERSONA].Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], relative al prestito di 60.000,00euro, sono state ritenute inattendibili per il loro contenuto inverosimile e perl’assenza di riscontri, oltre per significativi contrasti con le dichiarazioni delproposto pur attinenti alle medesime vicende.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente