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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 01524/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 08.04.2024 che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis e 2 sexies D. Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico. 3.

Si rileva la palese inammissibilità del ricorso per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

La L. 23 giugno 2017, n.103 ha infatti modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,».

Tale modifica normativa impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 08.04.2024 che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis e 2 sexies D. Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico. 3. Si rileva la palese inammissibilità del ricorso per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione. La L. 23 giugno 2017, n.103 ha infatti modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 01524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris