CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 20262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17409-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società di studi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI N. 39, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legare rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 2118/2017 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 15/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli, l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare al pagamento dell’ importo pari ad € 77.468,5 a titolo di indebito arricchimento, per aver svolto prestazioni professionali ulteriori rispetto a quelle affidate con contratto di prestazione d’opera stipulato in data 1.6.1999, che consisteva nell’ “assistenza alla redazione di una Analisi di [OSCURATO:PERSONA] del progetto preliminare e di assistenza alla progettazione definitiva ed esecutiva della variante di Cascano della SS7”. Si specificava nel contratto che tale “assistenza” consisteva nel “rendere gli elaborati grafici di progetto su indicazione della stazione appaltante, nel redigere il computo metrico estimativo e l’elenco delle ditte da espropriare”. Secondo il Sabini, la sua prestazione era consistita, oltre che in quella puntualmente descritta nell’ art. 1 del contratto, anche nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera, con l’utilizzo di un programma di calcolo che non era in possesso del committente e che tale prestazione era stata integralmente utilizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accolse la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’opera professionale svolta non fosse diversa rispetto a quella pattuita ma era propedeutica all’adempimento della prestazione contrattuale. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244 e seg. c.p.c., artt. 2697, 2721 e ss. c.c. nonché dell’ art. 2041 c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., perchè la Corte di appello avrebbe omesso di valutare le risultanze della prova testimoniale, che avrebbe fornito la prova del “quid pluris” dell’attività svolta dal ricorrente rispetto all’oggetto dell’incarico, rilevante ai fini della fondatezza dell’azione di arricchimento senza causa. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 61 e seg. e 194 e seg. c.p.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per erronea valutazione della consulenza svolta nei gradi di merito, da cui risulterebbe che il ricorrente aveva eseguito ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste in contratto. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1, 5, 8 e 11 del contratto stipulato tra le parti, degli artt. 115, 116, 244 e seg.,61 e seg., 194 e seg. c.p.c, nonché degli artt. 2041, 2697, 2721 e seg. c.c., in relazione all’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente individuato l’oggetto dell’incarico professionale affidato all’ Ing. Sabini, così ritenendo che l’attività ulteriore espletata dal ricorrente fosse ricompresa nell’oggetto della convenzione. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 112, 115, 116, 163, 183 c.p.c. nonché degli art. 1218, 2043, 2041 e 2697 c.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello errato nell’applicare i principi in tema di onere probatorio propri dell’azione contrattuale e non dell’azione di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. A tal fine, il ricorrente richiama il precedente delle Sezioni Unite N. 10798/2014, secondo cui il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo solo eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto". I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Le censure, sotto l’apparenza deduzione della violazione di legge, sollecitano una diversa valutazione dell’oggetto del contratto e delle risultanze istruttorie, inammissibili in sede di legittimità. Quanto all’interpretazione del contratto, infatti, il sindacato di legittimità non può vertere sul risultato interpretativo in sé, risultato che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma al rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465). La denuncia per cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacchè le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Parimenti, non è deducibile in sede di legittimità l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie sotto il profilo della violazione degli articoli 115 c.p.c. e 116 c.p.c. Come chiarito dale Sezioni Unite con sentenza N.20867 del 30.9.2020, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Quanto alla violazione dell’art.115 c.p.c., le Sezioni Unite, con la medesima sentenza, hanno affermato che, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio, È infine inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( tra le tante Cass. Sez. Un.27.12.2019, n.34476; Cass. Sez. Un. 7.4.2014, n.8053) La Corte d’appello di Napoli, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che le prestazioni svolte dal professionista rientrassero nell’oggetto del contratto e fossero necessarie e propedeutiche all’adempimento della prestazione pattuita. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 101 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost, in relazione all’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; il ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello perchè la Cancelleria aveva omesso di comunicare, in seguito a scioglimento della riserva per decidere sull’istanza di sospensione della sentenza di primo grado, l’udienza di precisazione delle conclusioni ed i successiv i rinvii d’ufficio, nonchè l’ordinanza dirimessione della causa sul ruolo per la riconvocazione del CTU; solo in seguito all’avviso del CTU della fissazione dell’udienza per il deposito della relazione peritale, nonostante la richiesta di rimessione in termini, il collegio aveva rinviato la causa per l’esame della CTU e per la precisazione delle conclusioni. L’omessa comunicazione dei rinvii d’ufficio e della fase di rinnovazione dell’istruttoria avrebbe violato il diritto di difesa del ricorrente, con conseguente nullità del giudizio di appello. Il motivo è infondato. In via generale, l'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti (Cass. Civ., Sez. 3 - ,Ordinanza n. 25861 del 16 /11/2020). Nel caso di specie, al ricorrente non era stata notificata l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva disposto la riconvocazione del CTU per rendere chiarimenti sulla perizia depositata in primo grado; tuttavia, il ricorrente aveva ricevuto l’avviso, proveniente dal CTU, della data di deposito della relazione peritale. Orbene, all’udienza fissata per l’esame dell’integrazione della consulenza, il ricorrente avrebbe dovuto eccepire la nullità della perizia per omesso avviso delle operazioni peritali mentre il ricorrente, dopo aver formulato un’istanza di rimessione in termini, ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, nè, in tale sede, ha eccepito la nullità delle operazioni peritali, sanando, in tal modo, la nullità della consulenza. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la nullità della c.t.u., derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente (Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7158) Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del