CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1995
Cassazione n. 02880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoa BOLOGNA il 07/07/1995 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25024/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 635 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per entrambi i reati, alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p., alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7, c.p. e di quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e all'aumento di pena per la continuazione; Ritenuti i motivi inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202