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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 20537/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 641/2025 depositatail 22/10/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi per il ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrentel’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame propostodall’ATER - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] - della Provincia diVerona e confermato la decisione di prima istanza con cui era stata accoltala domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], già direttore generale del predettoATER, per l’accertamento dell’illegittimità del recesso ante tempus dispostodall’ente, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del dannocommisurato a quanto il dirigente avrebbe avuto diritto sino alla scadenzadell’incarico, detratto l’aliunde perceptum.2.

Nei limiti di interesse nella presente sede, la Corte territoriale, nelribadire la giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto che la delibera direcesso del 21 luglio 2020 avesse violato l’art. 22 dello Statuto e, inparticolare, la procedura richiamata con il rinvio all’art. 12 della leggeregionale n. 53 del 1993 (previa contestazione, termine per legiustificazioni, sospensione cautelare dall’esercizio delle funzioni edadozione delle conseguenti determinazioni).

In particolare, l’art. 12 dellalegge regionale n. 39 del 2017 e l’art. 11 dello Statuto, richiamati nelladelibera di revoca, prevedevano la possibilità di revocare ante tempusl’incarico con provvedimento motivato, ma la disciplina per il recesso sirinveniva proprio nell’art. 22 dello stesso Statuto, che, fra l’altro, facevariferimento a casi di contrasto dell’attività svolta rispetto alle direttive edagli atti della programmazione regionale (motivo invocato nella specie),rinviando alla procedura prevista dalla citata legge regionale n. 53 del 1993.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ATER dellaProvincia di Verona, sulla base di tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, illustrato da memoria.4.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. eNumero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, in relazione agli artt. 8 e 12,della legge regione Veneto 3 novembre 2017 n. 39, nonché degli artt. 5 e11, Statuto ATER della Provincia di Verona, per difetto di giurisdizione delgiudice ordinario e conseguente decadenza dall’azione di annullamento daproporre dinanzi al giudice amministrativo.

Si richiamano precedenti diquesta Corte, nei quali è stata affermata la giurisdizione del giudiceamministrativo sul rilievo che, in questi casi, la nomina e la revoca degliincarichi costituirebbero atti di macro-organizzazione.1.1.

La censura è infondata.In premessa va rilevato che con decreto del 10 settembre 2018 il PrimoPresidente di questa Corte ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi percassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che, nelle materie dicompetenza della stessa Sezione, affrontano questioni di giurisdizione giàrisolte dalle Sezioni Unite.Nella specie le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciandosi in sede diregolamento preventivo in relazione a domanda di annullamento delladelibera di nomina di un direttore ATER, hanno tracciato chiaramente lacoordinate per individuare il giudice avente la giurisdizione, affermando lacognizione del G.O. ogni volta non venga in rilievo una nomina tramite unavera procedura concorsuale ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001oppure un atto espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro-organizzazione, per tale intendendo esclusivamente quello con cui lepubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali diorganizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità deglistessi (Cass. Sez.

U., 25/07/2025, n. 21272).La sopravvenuta decisione a Sezioni Unite induce il Collegio a superarei precedenti di questa Sezione, richiamati dalla ricorrente (Cass. Sez.

L,03/02/2021, n. 2485; Cass. Sez.

L, 03/7/2024 n. 18248, e, da ultimo, Cass.Sez.

L, 24/06/2025 n. 16922), dovendosi confermare la giurisdizione delgiudice ordinario già riconosciuta dai giudici di merito.Numero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026Infatti, l’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, stabilisceche:«1.

Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguentirequisiti:a) età non superiore a sessantacinque anni;b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinqueanni in enti o aziende pubbliche o private.2.

Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l’incaricodecorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimogiorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

L'incarico nonpuò essere rinnovato per più di due volte consecutive.3.

L’incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con attomotivato del consiglio di amministrazione.4.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in alcunmodo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionalidi cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale perl'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale inVeneto"" e successive modificazioni».Secondo l’art. 9 della medesima legge regionale:«1.

Sono organi delle ATER:a) il consiglio di amministrazione;b) il presidente;c) il direttore;d) il revisore unico dei conti».Dalle citate disposizioni emerge che il direttore dell’ATER della [OSCURATO:PERSONA] è organo dell’ente, ma il relativo rapporto di lavoro rimaneregolato da un contratto di diritto privato.In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite va, dunque,escluso che la nomina e il recesso del direttore costituiscano espressioneNumero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026dei poteri autoritativi dell’ente, quali atti di macro-organizzazione, in quantonon attengono, per l’appunto, alla definizione delle «linee fondamentali diorganizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità deglistessi».

In questo senso, ai fini dell’individuazione della giurisdizioneoccorre distinguere i piani: a fronte della nomina di un organo che è anchelegato all’amministrazione da un contratto di diritto privato è espressione dipotestà amministrativa la disciplina dell’organo in sé e non giàl’individuazione del soggetto che, stipulato il contratto, andrà a rivestire lacarica; cosicché anche le successive vicende contrattuali che si riverberanosulla posizione ricoperta in seno all’ente non possono che essere disciplinatedal diritto privato e dalla normativa speciale, con conseguente giurisdizionedel giudice ordinario, che va, dunque, affermata nel caso in esame.2.

Con il secondo mezzo si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.

La Corte veneta avrebbe omesso diesaminare la circostanza – che si assume decisiva ai fini della individuazionedella giurisdizione – che l’ATER della Provincia di Verona è un ente pubblicoeconomico strumentale della Regione Veneto e che la vicenda in esameandava inquadrata nell’ambito del rapporto tra gli organi dell’ente stesso.Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell’art. 12 della legge Regione Veneto 3novembre 2017, n. 39, il Consiglio di amministrazione possa disporreanzitempo la revoca dell’incarico di direttore unicamente sulla base di “unalle forme e ai tempi del procedimento di sospensione e decadenzadisciplinato dall’art. 12 legge Regione Veneto n. 53 del 1993.

Si addebita,quindi, ai giudici d’appello di avere erroneamente interpretato lo Statutoche, nella prospettazione dell’ente ricorrente, opererebbe una distinzionefra le ipotesi di recesso, richiedendo solo per alcune (sostanzialmente quellericonducibili alla responsabilità disciplinare) la previa contestazione,Numero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026risultando invece sufficiente per le altre, fra cui quella in esame, il solo attomotivato del Consiglio di amministrazione.2.1.

La censura, nei termini formulati, presenta plurimi profili diinammissibilità.In primo luogo, disatteso il primo motivo in punto di giurisdizione, lacircostanza di cui si denuncia l’omesso esame viene a perdere ex se ognidecisività.In ogni caso, non si prospetta l’omesso esame di un fatto storico, bensìla valutazione giuridica di quei fatti ai fini dell’individuazione dellagiurisdizione.Infine, i fatti di cui si denuncia l’omesso esame sono stati inveceespressamente considerati dalla Corte d’appello per approdare alconvincimento posto a fondamento della impugnata sentenza.3.

Con la terza critica si denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, legge regioneVeneto n. 39 del 2017.

Si assume che la Corte d’appello avrebbeerroneamente applicato la legge regionale, che consente di risolvere ilcontratto con delibera motivata del Consiglio di amministrazione senzaalcun rinvio allo Statuto (fonte inferiore) ovvero richiamo alla leggeregionale n. 53 del 1993.

Si assume che l’art. 11 dello Statuto, riprodottodall’art. 12 della legge regionale n. 39 del 2017, riguarderebbe i casi direvoca della nomina sulla base del venir meno del vincolo fiduciario, mentrel’art. 22 dello Statuto riguarderebbe i casi di decadenza e revocaconcernenti fatti specifici, che richiederebbero la previa contestazione di unaddebito.3.1.

Il motivo è inammissibile laddove censura un’erroneainterpretazione dello Statuto, non adeguatamente formulata.

Infatti, perconsolidato orientamento di questa Corte, la denuncia in cassazione di unerrore di diritto o di un vizio di ragionamento nell’interpretazione di unaclausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.Numero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/20261362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concretoassuma violati ed, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice delmerito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nellamera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unicaastrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni,non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poidisattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto chefosse stata privilegiata l’altra (in particolare, fra altre, Cass. Sez. 2,22/05/2026).Nella specie, La Corte territoriale ha fornito un’esegesi dello Statuto deltutto plausibile, senza che possa ravvisarsi (né risulti correttamentededotto) il lamentato contrasto con la norma regionale.Infatti, l’art. 12 della legge regionale n. 39 del 2017 prevede che«L’incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con attomotivato del consiglio di amministrazione», senza, però, stabilire la relativadisciplina.Secondo l’interpretazione dello Statuto resa dalla Corte d’appello,nell’art. 22 dello Statuto rientrerebbero anche i casi di «insanabile e ripetutocontrasto dell’attività svolta rispetto alle direttive e agli atti dellaprogrammazione regionale», nel cui ambito è stata ricompresa proprio larevoca dell’incarico disposta nel caso di specie con la delibera consiliare del21 luglio 2000, nella quale si evidenziava la sussistenza di un contrasto tral’operato del direttore [OSCURATO:PERSONA] e le direttive del Consiglio di amministrazione.Nella ricostruzione operata dai giudici di merito, l’art. 22 dello Statutoa sua volta, rinvia all’art. 12 della legge regionale n.53 del 1993, secondocui «1.

Quando, all’interno di un ente, a carico del titolare di un organomonocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino cause diineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che, a normaNumero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’ordinamento generale o di quello particolare dell’ente, possanodeterminare la sospensione o la decadenza dell’interessato, in assenza diun diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, ilPresidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale,secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allostesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste. 2.L’interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti oillustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall’eserciziodelle sue funzioni.

3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o ilConsiglio regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo. 4.Analogo procedimento è adottato per l’assenza ingiustificata, durante ilcorso di un anno, per cinque sedute dell'organo collegiale».La Corte, dunque, ha interpretato lo Statuto nel senso che la fattispeciein esame rientra nella citata previsione dello Statuto, che, a sua volta,rinvia, quanto all’aspetto procedurale, alla richiamata disposizioneregionale, procedura pacificamente rimasta inosservata, così determinandol’illegittimità del recesso.L’inammissibilità della censura relativa all’interpretazione dello Statuto,nel senso poc’anzi precisato, comporta, di conseguenza, l’inammissibilità,anche per irrilevanza, delle ulteriori doglianze svolte nel motivo.4.

Il ricorso va, quindi, respinto.5.

La sopravvenuta decisione a Sezioni Unite in ordine alla questione digiurisdizione, di carattere potenzialmente dirimente, induce allacompensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali delgiudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est.

La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 641/2025 depositatail 22/10/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi per il ricorrente l’[OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrentel’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/20261. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame propostodall’ATER - [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] - della Provincia diVerona e confermato la decisione di prima istanza con cui era stata accoltala domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], già direttore generale del predettoATER, per l’accertamento dell’illegittimità del recesso ante tempus dispostodall’ente, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del dannocommisurato a quanto il dirigente avrebbe avuto diritto sino alla scadenzadell’incarico, detratto l’aliunde perceptum.2. Nei limiti di interesse nella presente sede, la Corte territoriale, nelribadire la giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto che la delibera direcesso del 21 luglio 2020 avesse violato l’art. 22 dello Statuto e, inparticolare, la procedura richiamata con il rinvio all’art. 12 della leggeregionale n. 53 del 1993 (previa contestazione, termine per legiustificazioni, sospensione cautelare dall’esercizio delle funzioni edadozione delle conseguenti determinazioni). In particolare, l’art. 12 dellalegge regionale n. 39 del 2017 e l’art. 11 dello Statuto, richiamati nelladelibera di revoca, prevedevano la possibilità di revocare ante tempusl’incarico con provvedimento motivato, ma la disciplina per il recesso sirinveniva proprio nell’art. 22 dello stesso Statuto, che, fra l’altro, facevariferimento a casi di contrasto dell’attività svolta rispetto alle direttive edagli atti della programmazione regionale (motivo invocato nella specie),rinviando alla procedura prevista dalla citata legge regionale n. 53 del 1993.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ATER dellaProvincia di Verona, sulla base di tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso, illustrato da memoria.4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. eNumero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, in relazione agli artt. 8 e 12,della legge regione Veneto 3 novembre 2017 n. 39, nonché degli artt. 5 e11, Statuto ATER della Provincia di Verona, per difetto di giurisdizione delgiudice ordinario e conseguente decadenza dall’azione di annullamento daproporre dinanzi al giudice amministrativo. Si richiamano precedenti diquesta Corte, nei quali è stata affermata la giurisdizione del giudiceamministrativo sul rilievo che, in questi casi, la nomina e la revoca degliincarichi costituirebbero atti di macro-organizzazione.1.1. La censura è infondata.In premessa va rilevato che con decreto del 10 settembre 2018 il PrimoPresidente di questa Corte ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi percassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che, nelle materie dicompetenza della stessa Sezione, affrontano questioni di giurisdizione giàrisolte dalle Sezioni Unite.Nella specie le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciandosi in sede diregolamento preventivo in relazione a domanda di annullamento delladelibera di nomina di un direttore ATER, hanno tracciato chiaramente lacoordinate per individuare il giudice avente la giurisdizione, affermando lacognizione del G.O. ogni volta non venga in rilievo una nomina tramite unavera procedura concorsuale ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001oppure un atto espressione di potestà pubblica ed autoritativa di macro-organizzazione, per tale intendendo esclusivamente quello con cui lepubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali diorganizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità deglistessi (Cass. Sez. U., 25/07/2025, n. 21272).La sopravvenuta decisione a Sezioni Unite induce il Collegio a superarei precedenti di questa Sezione, richiamati dalla ricorrente (Cass. Sez. L,03/02/2021, n. 2485; Cass. Sez. L, 03/7/2024 n. 18248, e, da ultimo, Cass.Sez. L, 24/06/2025 n. 16922), dovendosi confermare la giurisdizione delgiudice ordinario già riconosciuta dai giudici di merito.Numero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026Infatti, l’art. 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, stabilisceche:«1. Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguentirequisiti:a) età non superiore a sessantacinque anni;b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinqueanni in enti o aziende pubbliche o private.2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l’incaricodecorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimogiorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico nonpuò essere rinnovato per più di due volte consecutive.3. L’incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con attomotivato del consiglio di amministrazione.4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in alcunmodo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionalidi cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale perl'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale inVeneto"" e successive modificazioni».Secondo l’art. 9 della medesima legge regionale:«1. Sono organi delle ATER:a) il consiglio di amministrazione;b) il presidente;c) il direttore;d) il revisore unico dei conti».Dalle citate disposizioni emerge che il direttore dell’ATER della [OSCURATO:PERSONA] è organo dell’ente, ma il relativo rapporto di lavoro rimaneregolato da un contratto di diritto privato.In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite va, dunque,escluso che la nomina e il recesso del direttore costituiscano espressioneNumero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026dei poteri autoritativi dell’ente, quali atti di macro-organizzazione, in quantonon attengono, per l’appunto, alla definizione delle «linee fondamentali diorganizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità deglistessi». In questo senso, ai fini dell’individuazione della giurisdizioneoccorre distinguere i piani: a fronte della nomina di un organo che è anchelegato all’amministrazione da un contratto di diritto privato è espressione dipotestà amministrativa la disciplina dell’organo in sé e non giàl’individuazione del soggetto che, stipulato il contratto, andrà a rivestire lacarica; cosicché anche le successive vicende contrattuali che si riverberanosulla posizione ricoperta in seno all’ente non possono che essere disciplinatedal diritto privato e dalla normativa speciale, con conseguente giurisdizionedel giudice ordinario, che va, dunque, affermata nel caso in esame.2. Con il secondo mezzo si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti. La Corte veneta avrebbe omesso diesaminare la circostanza – che si assume decisiva ai fini della individuazionedella giurisdizione – che l’ATER della Provincia di Verona è un ente pubblicoeconomico strumentale della Regione Veneto e che la vicenda in esameandava inquadrata nell’ambito del rapporto tra gli organi dell’ente stesso.Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell’art. 12 della legge Regione Veneto 3novembre 2017, n. 39, il Consiglio di amministrazione possa disporreanzitempo la revoca dell’incarico di direttore unicamente sulla base di “unalle forme e ai tempi del procedimento di sospensione e decadenzadisciplinato dall’art. 12 legge Regione Veneto n. 53 del 1993. Si addebita,quindi, ai giudici d’appello di avere erroneamente interpretato lo Statutoche, nella prospettazione dell’ente ricorrente, opererebbe una distinzionefra le ipotesi di recesso, richiedendo solo per alcune (sostanzialmente quellericonducibili alla responsabilità disciplinare) la previa contestazione,Numero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026risultando invece sufficiente per le altre, fra cui quella in esame, il solo attomotivato del Consiglio di amministrazione.2.1. La censura, nei termini formulati, presenta plurimi profili diinammissibilità.In primo luogo, disatteso il primo motivo in punto di giurisdizione, lacircostanza di cui si denuncia l’omesso esame viene a perdere ex se ognidecisività.In ogni caso, non si prospetta l’omesso esame di un fatto storico, bensìla valutazione giuridica di quei fatti ai fini dell’individuazione dellagiurisdizione.Infine, i fatti di cui si denuncia l’omesso esame sono stati inveceespressamente considerati dalla Corte d’appello per approdare alconvincimento posto a fondamento della impugnata sentenza.3. Con la terza critica si denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, legge regioneVeneto n. 39 del 2017. Si assume che la Corte d’appello avrebbeerroneamente applicato la legge regionale, che consente di risolvere ilcontratto con delibera motivata del Consiglio di amministrazione senzaalcun rinvio allo Statuto (fonte inferiore) ovvero richiamo alla leggeregionale n. 53 del 1993. Si assume che l’art. 11 dello Statuto, riprodottodall’art. 12 della legge regionale n. 39 del 2017, riguarderebbe i casi direvoca della nomina sulla base del venir meno del vincolo fiduciario, mentrel’art. 22 dello Statuto riguarderebbe i casi di decadenza e revocaconcernenti fatti specifici, che richiederebbero la previa contestazione di unaddebito.3.1. Il motivo è inammissibile laddove censura un’erroneainterpretazione dello Statuto, non adeguatamente formulata. Infatti, perconsolidato orientamento di questa Corte, la denuncia in cassazione di unerrore di diritto o di un vizio di ragionamento nell’interpretazione di unaclausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.Numero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/20261362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concretoassuma violati ed, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice delmerito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nellamera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unicaastrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni,non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poidisattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto chefosse stata privilegiata l’altra (in particolare, fra altre, Cass. Sez. 2,22/05/2026).Nella specie, La Corte territoriale ha fornito un’esegesi dello Statuto deltutto plausibile, senza che possa ravvisarsi (né risulti correttamentededotto) il lamentato contrasto con la norma regionale.Infatti, l’art. 12 della legge regionale n. 39 del 2017 prevede che«L’incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con attomotivato del consiglio di amministrazione», senza, però, stabilire la relativadisciplina.Secondo l’interpretazione dello Statuto resa dalla Corte d’appello,nell’art. 22 dello Statuto rientrerebbero anche i casi di «insanabile e ripetutocontrasto dell’attività svolta rispetto alle direttive e agli atti dellaprogrammazione regionale», nel cui ambito è stata ricompresa proprio larevoca dell’incarico disposta nel caso di specie con la delibera consiliare del21 luglio 2000, nella quale si evidenziava la sussistenza di un contrasto tral’operato del direttore [OSCURATO:PERSONA] e le direttive del Consiglio di amministrazione.Nella ricostruzione operata dai giudici di merito, l’art. 22 dello Statutoa sua volta, rinvia all’art. 12 della legge regionale n.53 del 1993, secondocui «1. Quando, all’interno di un ente, a carico del titolare di un organomonocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino cause diineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che, a normaNumero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’ordinamento generale o di quello particolare dell’ente, possanodeterminare la sospensione o la decadenza dell’interessato, in assenza diun diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, ilPresidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale,secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allostesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste. 2.L’interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti oillustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall’eserciziodelle sue funzioni. 3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o ilConsiglio regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo. 4.Analogo procedimento è adottato per l’assenza ingiustificata, durante ilcorso di un anno, per cinque sedute dell'organo collegiale».La Corte, dunque, ha interpretato lo Statuto nel senso che la fattispeciein esame rientra nella citata previsione dello Statuto, che, a sua volta,rinvia, quanto all’aspetto procedurale, alla richiamata disposizioneregionale, procedura pacificamente rimasta inosservata, così determinandol’illegittimità del recesso.L’inammissibilità della censura relativa all’interpretazione dello Statuto,nel senso poc’anzi precisato, comporta, di conseguenza, l’inammissibilità,anche per irrilevanza, delle ulteriori doglianze svolte nel motivo.4. Il ricorso va, quindi, respinto.5. La sopravvenuta decisione a Sezioni Unite in ordine alla questione digiurisdizione, di carattere potenzialmente dirimente, induce allacompensazione integrale delle spese processuali. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali delgiudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 26150/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 20537/2026Data pubblicazione 18/06/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteIleana [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20537/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris