CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 agosto 2025
Cassazione n. 23737/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3538/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (p.i 02655770234), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA del Tribunale di TARANTO n. 2926/2022 depositata il Numero registro generale 3538/2023 Numero sezionale 1618/2025 Numero di raccolta generale 23737/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 24/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2926 del 24/11/2022, in funzione di giudice d'appello, riformando la sentenza del Giudice di Pace di Taranto, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto condannato la compagnia di assicurazioni, in solido con [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patiti dalla Russano a seguito di un sinistro stradale occorso in data 10 maggio 2017. In tale occasione, il veicolo di proprietà della Russano veniva tamponato dal veicolo di proprietà del Rodio e, per effetto dell'urto, sospinto contro un terzo veicolo. Per quanto ancora rileva, il Tribunale, dopo aver delibato e respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha ritenuto fondato nel merito il gravame della compagnia assicuratrice. Il giudice d'appello ha fondato la propria decisione su una rivalutazione complessiva del quadro probatorio, ritenendo che la domanda risarcitoria non fosse stata adeguatamente provata. In particolare, ha considerato inattendibile l'unica testimonianza posta a fondamento della decisione di primo grado, valorizzando la circostanza, documentata dalla compagnia, di un rapporto di amicizia/conoscenza tra il teste e i congiunti della conducente del veicolo dell'attrice, desumibile da interazioni su un social network. Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato come le risultanze di due distinte consulenze tecniche d'ufficio, espletate in due diversi giudizi connessi, non avessero fornito elementi di certezza sulla dinamica del sinistro, non essendo stato possibile chiarire l'esatto punto d'urto né ricostruire con sicurezza la sequenza degli eventi. Infine, il giudice del gravame ha ritenuto di valorizzare, quale ulteriore elemento indiziario a sostegno dei dubbi sulla veridicità del Numero registro generale 3538/2023 Numero sezionale 1618/2025 Numero di raccolta generale 23737/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 sinistro, il dato della plurisinistrosità del conducente Rodio, risultato coinvolto in ben otto sinistri precedenti, uno dei quali con danni asseritamente sovrapponibili a quelli oggetto di causa. Avverso la sentenza che, in accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda risarcitoria della Russano e ha ordinato alla medesima la restituzione delle somme medio tempore versate dalla compagnia, condannandola alle spese del doppio grado, la Russano propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando che il giudice d'appello abbia pronunciato la sentenza senza concedere alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame, nonostante questo fosse, a suo dire, privo della necessaria specificità richiesta dalla norma. Con il terzo motivo, lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata, in punto di valutazione delle prove, sia meramente apparente e non raggiunga il "minimo costituzionale" richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella documentazione fotografica e tecnica prodotta in giudizio dalla stessa Russano. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Numero registro generale 3538/2023 Numero sezionale 1618/2025 Numero di raccolta generale 23737/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 Considerato che: Con il primo motivo – nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per aver il Giudice d’appello pronunciato la sentenza senza aver concesso i termini per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche – la ricorrente lamenta che il giudice d’appello non avrebbe garantito pienamente il contraddittorio per non aver consentito il deposito di comparse conclusionali e di repliche in assenza di prova di una intervenuta rinuncia delle parti, facendo sì che “dopo soli due giorni dal termine anticipato per il deposito di note difensive sia stata emessa e pubblicata la sentenza”. Il motivo è privo di autosufficienza. La ricorrente, per consentire a questa Corte di delibare la fondatezza della censura processuale, aveva l'onere di indicare specificamente e trascrivere, quantomeno nelle parti salienti, i verbali di udienza e i provvedimenti del giudice di merito dai quali sarebbe dovuta emergere la denunciata violazione delle norme che regolano il diritto delle parti a illustrare le proprie difese finali. In assenza di tali elementi, che devono essere contenuti nell'atto di ricorso medesimo, questa Corte non è posta in condizione di verificare come si sia effettivamente svolto il giudizio di appello e se sia stato effettivamente negato o comunque non concesso il termine per il deposito di comparse e memorie. La mancata riproduzione di tali atti impedisce la verifica della decisività della censura, rendendo il motivo inammissibile. Con il secondo motivo – nullità della sentenza e del provvedimento per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – si lamenta che il giudice d’appello abbia illegittimamente ritenuto insussistente la violazione dell’art. 342 c.p.c. sollevata dall’appellata, pur in presenza di un evidente difetto di struttura del mezzo di impugnazione. Il motivo è inammissibile. Il giudice d'appello ha fornito una motivazione congrua e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte Numero registro generale 3538/2023 Numero sezionale 1618/2025 Numero di raccolta generale 23737/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 in materia di specificità dei motivi di appello. La valutazione circa il rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo qualora si traduca in una motivazione assente, meramente apparente o fondata su un'erronea interpretazione della norma. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., 3, n. 13535 del 30/5/2018; Cass., S.U., n. 36481 del 13/12/2022). La censura della ricorrente si risolve, pertanto, in una mera contrapposizione della propria valutazione a quella, motivata, del giudice di merito, senza evidenziare un vizio riconducibile all'art. 360, n. 4, c.p.c. Con il terzo motivo – nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. – si lamenta che la motivazione dell’impugnata sentenza non attingerebbe il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Il motivo è inammissibile. La censura, sebbene formalmente rubricata come violazione di legge processuale, mira in realtà a ottenere una nuova e non consentita valutazione del compendio probatorio, criticando l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito. La sentenza Numero registro generale 3538/2023 Numero sezionale 1618/2025 Numero di raccolta generale 23737/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 impugnata ha esposto in modo articolato e logicamente coerente le ragioni per le quali ha ritenuto non provata la domanda, analizzando la deposizione testimoniale, le conclusioni delle consulenze tecniche e gli ulteriori elementi indiziari. Tale motivazione, pur se non condivisa dalla ricorrente, non può in alcun modo qualificarsi come assente o meramente apparente, superando ampiamente la soglia del "minimo costituzionale". Il motivo, pertanto, non rispetta le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per la prospettazione delle relative censure (cfr. Cass., n. 20867 del 2020) e si traduce in un'inammissibile richiesta di riesame del merito. Con il quarto motivo – nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per aver omesso l’esame di un fatto decisivo e dirimente – si lamenta l’omesso esame di una documentazione fotografica e tecnica acquisita dalla Russano. Il motivo è privo di autosufficienza e in quanto tale inammissibile. Ai fini della configurabilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente ha l'onere non solo di indicare il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, ma anche di specificare il carattere "decisivo" di tale fatto, illustrando come la sua considerazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito della controversia. Inoltre, in ossequio al principio di autosufficienza, è tenuto a riportare nel ricorso il contenuto specifico del documento o dell'atto processuale dal quale tale fatto emerge. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a un generico riferimento alla "documentazione fotografica e tecnica", senza trascriverne il contenuto rilevante e senza argomentare in modo puntuale sulla sua decisività, impedendo a questa Corte di valutare la fondatezza della doglianza sulla base del solo atto di impugnazione. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo. Numero registro generale 3538/2023 Numero sezionale 1618/2025 Numero di raccolta generale 23737/2025 Data pubblicazione 23/08/2025 P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 aprile 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3538/2023 Numero sezionale 1618/2025 Numero di raccolta generale 23737/2025 Data pubblicazione 23/08/2025