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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11706/2026

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ntante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Camici unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bolognan.2927/2016 depositata il 14/11/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 45/2018Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 11706/2026Data pubblicazione 29/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola partecontroricorrente che ha svolto attività difensiva, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/04/2026Rosanna Angarano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Camici unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bolognan.2927/2016 depositata il 14/11/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 45/2018Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 11706/2026Data pubblicazione 29/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola partecontroricorrente che ha svolto attività difensiva, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/04/2026Rosanna Angarano
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