CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari dello scorso 26 maggio, che, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., gli ha applicato la custodia cautelare in carcere in relazione a numerose cessioni di sostanze stupefacenti di diversa specie in favore di una pluralità di acquirenti, effettuate da gennaio 2019 a giugno 2020. 2. Egli lamenta, sotto il profilo della violazione della legge penale e processuale di riferimento, l'omessa qualificazione di quei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e, conseguentemente, la ritenuta inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive rispetto a quella massima, a cominciare dagli arresti domiciliari con il controllo elettronico. Deduce, in proposito: che i fatti riguardano un limitato arco di tempo (ragione per la quale il Giudice per le indagini preliminari si era espresso per l'assenza di attualità delle esigenze di cautela); che non possono essere tenute in considerazione condotte ipoteticamente avvenute al di fuori di tale periodo, come invece ha fatto il Tribunale; che ciascuna cessione ha avuto per oggetto pochissimi grammi; che egli ha agito al di fuori di contesti organizzati e senza avvalersi di mezzi strumentali né di collaboratori; che l'offesa arrecata al bene della incolumità pubblica è stata perciò minima; che l'ipotesi di cui al citato comma 5 è compatibile anche con un'attività illecita continuativa; che le sommarie informazioni testimoniali raccolte dagli inquirenti con riferimento a precedenti cessioni non sono riscontrabili; che le conversazioni intercettate sono equivoche; che, infine, l'unico dato di fatto certo è rappresentato dal sequestro di pochissimi grammi di cocaina. 3. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è inammissibile, poiché volta essenzialmente ad una rivalutazione del merito della decisione, non consentita alla Corte di cassazione. 2. Sulla qualificazione giuridica del fatto, e dunque relativamente all'esclusione dell'ipotesi lieve, l'ordinanza impugnata offre una motivazione adeguata e convincente, valorizzando plurimi indici idonei a sostenerne l'assunto: attività illegale svolta professionalmente e quotidianamente, varietà delle sostanze trattate, pluralità di "clienti", esercizio anche in comuni diversi da quello in cui abita, utilizzo di diversi veicoli a tal fine, disponibilità di utenze telefoniche intestate a terzi, periodo di svolgimento più ampio rispetto a quello interessato dalle intercettazioni di conversazioni (pag. 132, ord.). Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, va rilevato come sia perfettamente legittimo valorizzare, ai fini del giudizio sulla ricorrenza o meno di esigenze cautelari, anche condotte esulanti da quelle oggetto del procedimento, siano esse precedenti o successive a queste, essendone suscettibile di verifica, piuttosto, l'effettività e la concludenza: aspetti, questi, però, sui quali il ricorso chiede alla Corte un giudizio di merito, peraltro limitandosi a censure puramente assertive e, perciò, generiche. 3. Analoghe considerazioni debbono rassegnarsi in punto di esclusiva adeguatezza della misura carceraria. La motivazione, benché più sintetica, si sottrae a censura, rivelandosi logicamente plausibile la considerazione sui cui il relativo giudizio si fonda: ovvero quella per cui, avendo il Guarino continuato a svolgere l'attività di spaccio di stupefacenti in modo professionale pur dopo aver subìto diversi arresti, se ne deve desumere una sua pervicace scelta di vita delinquenziale e, conseguentemente, la sua inaffidabilità (pag. 134, ord.). E, con tale argomentazione, il ricorso elude ogni confronto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. pr