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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26216/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna - che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 6 marzo 2023 del Tribunale di Piacenza per il reato aggravato di guida in stato di ebbrezza - è inammissibile perché tardivamente proposto (in data 25 novembre; sent. irrevocabile il 10 novembre 2024).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il P ès erae

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna - che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 6 marzo 2023 del Tribunale di Piacenza per il reato aggravato di guida in stato di ebbrezza - è inammissibile perché tardivamente proposto (in data 25 novembre; sent. irrevocabile il 10 novembre 2024). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il P ès erae
Sentenza Cassazione n. 26216/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris