CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 39895/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 giugno 2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria che aveva condannato i ricorrenti in epigrafe per il reato di furto aggravato e tentativo di indebito prelievo di denaro. 2. Gli imputati ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello lamentando, con quattro motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità della aggravante della destrezza; alla esclusione della attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen; alla applicabilità dell'art. 131 bis cod pen. e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha evidenziato che i ricorrenti avevano agito con particolare rapidità al fine di sottrarre il portafoglio della vittima, posto all'interno del borsello, dimostrando pertanto abilità e astuzia nel commettere il delitto, e sottolineando pertanto che, nel caso di specie, era stato adottato un accorgimento ulteriore rispetto alla mera distrazione del possessore (cfr. S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). 4. Stesse considerazioni valgono per il secondo motivo. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima ): cfr. Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, Rv. 286309 - 01; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556 - 01. 5. Quanto alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen, . la Corte di merito argomenta il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen rilevando la non tenuità dell'offesa alla luce delle concrete modalità della condotta, caratterizzata da peculiare intensità delinquenziale, poiché gli imputati, subito dopo essersi impossessati del portafogli, avevano tentato prelievi con le carte bancomat sottratte, provocando un forte timore nella persona offesa, particolarmente fragile essendo un ottuagenario. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. perì., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 6. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale richiama i precedenti penali dei ricorrenti, l' assenza di volontà di mutare stile di vita nonostante una precedente assoluzione per 131 bis cod. pen. e il radicamento nelle scelte delinquenziali. Va allora rammentato che la motivazione riguardo alla sostituzione della pena attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81 e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede. E' stato già chiarito da questa Corte di legittimità che, se è vero che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale (Sez. 4 - n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm). Inoltre, secondo il recente orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5 - , n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210 - 01; Sez. 2 - , n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 - 01). 7. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i