CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44522/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetto irreperibile. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] argomentando in ordine alla concedibilità della misura alternativa alla luce della modestia e della risalenza del delitto, attribuibile a condotta episodica ed essendo già intervenuta la prescrizione del reato. Il ricorrente espone le precarie condizioni del condannato per motivi di salute e lavorativi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non viene formulato alcuno dei motivi di ricorso per cassazione elencati tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente si limita a considerazioni di merito sulla meritevolezza della misura negata dal Tribunale di Sorveglianza nonché all'esposizione di circostanze di fatto del tutto prive di autosufficienza; non affronta il nucleo motivazionale del provvedimento - irreperibilità del condannato - e, infine, eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato (deduzione palesemente infondata, atteso che la sentenza di condanna è irrevocabile) e della pena, rispetto alla quale il Tribunale di Sorveglianza non è competente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente iacomo Rochi CANCE9 Ang