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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 35819/2022

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7667/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5177/25/17, depositata il 7 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 5177/25/17 del 07/12/2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Rinnovazione notifica. l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 146/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del diniego parziale di rimborso delle accise relative all’anno d’imposta 2013;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, il diniego di ADM era motivato dalla circostanza che la società contribuente aveva acquistato gasolio da un impianto di carburanti ad uso privato, per il quale vigeva il divieto di cessione a terzi;

2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. [OSCURATO:SOCIETA]. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 01/03/2018 alla società contribuente e, apparentemente, in data 06/09/2018 al procuratore domiciliatario;

1.1. la notificazione effettuata nei confronti della parte personalmente è nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cod. proc. civ., che prevede la notificazione del ricorso in via prioritaria al procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014);

1.2. la notificazione effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario (per la validità della quale, essendo stata effettuata nell’anno 2018, non è necessario l’invio della comunicazione di avvenuta notifica, cd.

CAN: quest’ultima, prevista dall’art. 7, sesto comma, della l. 20 novembre 1982 n. 890, è stata abrogata – con effetto dal 01/01/2018 – dall’art. 1 della l. 27 dicembre 2017, n. 205 e reintrodotta dall’art. 1 della l. 30 dicembre 2018 n. 145, in vigore dal 01/01/2019) è nulla per l’assoluta incertezza della data di notificazione (cfr. Cass. n. 8500 del 22/04/2005);

1.2.1. invero, la data di notificazione, riportata a mano sull’avviso di ricevimento e indicata nel 06/09/2018, è incompatibile con altra data (06/03/2018), apposta, sempre a mano, unitamente al timbro, sul medesimo avviso, senza che sia possibile ricavare aliunde con assoluta certezza la data di notifica corretta (come, invece, avvenuto nella fattispecie esaminata da Cass. n. 1123 del 18/01/2018);

1.3. preso atto della mancata costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., va, dunque, disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notificazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7667/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5177/25/17, depositata il 7 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 5177/25/17 del 07/12/2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Rinnovazione notifica. l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 146/02/15 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del diniego parziale di rimborso delle accise relative all’anno d’imposta 2013; 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, il diniego di ADM era motivato dalla circostanza che la società contribuente aveva acquistato gasolio da un impianto di carburanti ad uso privato, per il quale vigeva il divieto di cessione a terzi; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 01/03/2018 alla società contribuente e, apparentemente, in data 06/09/2018 al procuratore domiciliatario; 1.1. la notificazione effettuata nei confronti della parte personalmente è nulla in quanto effettuata in violazione dell’art.330 cod. proc. civ., che prevede la notificazione del ricorso in via prioritaria al procuratore domiciliatario (Cass. n. 3666 del 07/02/2019; Cass. n. 10500 del 03/05/2018; Cass. n. 24450 del 17/10/2017; Cass. n. 15236 del 03/07/2014); 1.2. la notificazione effettuata nei confronti del procuratore domiciliatario (per la validità della quale, essendo stata effettuata nell’anno 2018, non è necessario l’invio della comunicazione di avvenuta notifica, cd. CAN: quest’ultima, prevista dall’art. 7, sesto comma, della l. 20 novembre 1982 n. 890, è stata abrogata – con effetto dal 01/01/2018 – dall’art. 1 della l. 27 dicembre 2017, n. 205 e reintrodotta dall’art. 1 della l. 30 dicembre 2018 n. 145, in vigore dal 01/01/2019) è nulla per l’assoluta incertezza della data di notificazione (cfr. Cass. n. 8500 del 22/04/2005); 1.2.1. invero, la data di notificazione, riportata a mano sull’avviso di ricevimento e indicata nel 06/09/2018, è incompatibile con altra data (06/03/2018), apposta, sempre a mano, unitamente al timbro, sul medesimo avviso, senza che sia possibile ricavare aliunde con assoluta certezza la data di notifica corretta (come, invece, avvenuto nella fattispecie esaminata da Cass. n. 1123 del 18/01/2018); 1.3. preso atto della mancata costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., va, dunque, disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notificazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
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