CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 09018/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],in proprio e q uale Pres. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’ stata impugnata dalla costituita parte civile, la sentenza della Corte d’appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia, che, a sua volta, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di autore dell’articolo e di direttore del giornale quotidiano [OSCURATO:PERSONA], dall’imputazione di diffamazione a mezzo stampa(il direttore del giornale per omissione di controllo sull’operato altrui) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Camera di [OSCURATO:PERSONA] dal 28 agosto 2016 e, in precedenza, della Camera di commercio di Trieste, perché il fatto non costituisce reato. 2.Il ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, consta di un solo, composito motivo, fondato sulla sussistenza del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., di seguito sintetizzato nei limiti di stretta necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto scriminato il fatto dall’esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen. Quest’ultimo non potrebbe essere ravvisato nel caso concreto, caratterizzato da un “attacco” congetturale, polemico, solo provocatorio e distante dal reale con riferimento al progetto “[OSCURATO:PERSONA]”, proposto e approvato dalla Camera di commercio presieduta dalla parte civile; particolare e ingiustificata valenza diffamatoria dovrebbe essere riconosciuta a lle parti dell’articolo in cui si ventila la strumentalizzazione del progetto per finalità personali, proprie dei progettisti “conosciuti” , per lucro, e dello stesso Presidente, tacciato di mire propagandistiche in vista della candidatura a [OSCURATO:PERSONA]. Ancora,non riconducibili all’esercizio del diritto di critica sarebbero le insinuazioni sulle ragioni della fusione tra le Camere di commercio di Trieste e Gorizia, con ipotesi di “corruttele” e “prebende”alla base della scelta della Camera di commercio goriziana, che potrebbe essersi risolta,per uno “zuccherino”, a “sposare una gestione ereditaria e ad accodarsi al progetto” in questione. La sentenza impugnata avrebbe, invece, desunto dal momento storico della realizzazione della fusione un dato idoneo agiustificare il “dubbio” esternato dal giornalista a riguardo di intese non cristalline. 3.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.In data 26 gennaio 2026 il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva, con cui si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. 5.In data 30 gennaio 2026 la difesa della parte civile ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni e deduzioni del Procuratore generale e del difensore degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha ricondotto il contenuto dell’articolo di stampa all’elemento distintivo della tipicità del delitto di diffamazione, rappresentato dall’offesa all’altrui reputazione; ha ritenuto, però, che l’antigiuridicità debba esserne esclusa in virtù del legittimo esercizio del diritto di critica, espressione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa garantite dall’art. 21 Cost. 2.1.A differenza di quanto richiesto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, ancorato con rigore al limite della “verità” oggettiva del fatto storico comunicato, il diritto di critica è caratterizzato da una direzione prevalentemente valutativa e, per questa ragione, ove prenda spunto da un fatto o da un comportamento altrui, non può pretendersi strettamente rispettoso della verità, intesa nella sua rigida accezioneontologica, potendo invece accedere, proprio per l’essenza concettuale dell’espressione di un pensiero o di un giudizio, a quello che viene di regola definito un “nucleo essenziale” di verità, detto anche di “veridicità” del fatto; deve essere vera, in altre parole, la “sostanza” dell’evento fenomenico oggetto della dissertazione o del commento. Il giudizio valutativo “filtra” la notizia del fatto attraverso l’estrinsecazione di un pensiero, sicché il medesimo, per sua natura, non può essere “vero” o “falso” e non può esigersi la sua obiettività. Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 -dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534). 2.2.Con riferimento specifico al diritto di critica politica -che qui in particolare rileva - si è allora osservato che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 -dep. 10/02/2011, Rv. 249239; Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, Alloro, Rv. 283964). Assume portata preminente, per tracciare i lineament i del diritto di critica che valga ad integrare l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. nel reato di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle espressioni usate (Sez.5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904, cit.). Anche l’interpretazione di detti parametri è tuttavia influenzata dal contesto nel quale si esplica la critica di natura politica, al punto tale da determinare l’attenuazione della portata lessicale di talune espressioni, da giustificare il ricorso a toni aspri e vibranti, e da consentire la modulazione di giudizi che assumanoforme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, 232125). Di conseguenza, quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv. 236362). Èdunque tollerato l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, abbiano anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279133); sicché il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato (Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro e altri, Rv. 263460). Il limite della continenza è, invero, superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in gratuite aggressioni verbali o in iperboli espressive, di guisa che anche il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, fermo restando che il medesimo non può, comunque, giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella offesa della persona in quanto tale (Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì e altro, Rv. 250174 È fatto carico al giudice di verificare , caso per caso, se la valenza negativa del giudizio espresso possa trovare conforto in elementi positivamente apprezzabili che lo giustifichino e valgano nel contempo ad escludere che si tratti di invettiva volta soltanto ad aggredire la personalità del destinatario, e in ultima analisi ad umiliarlo, al di fuori di un contesto critico e di una funzionalità argomentativa(Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442). 2.3. Segnato il percorso esegetico che deve orientare la presente deliberazione, va dunque osservato come la pronuncia impugnata, con motivazione logica ed esauriente, abbia, da un lato, correttamente valorizzato l’ispirazione complessiva dell’articolo giornalistico, non riducibile a singole espressioni isolate e decontestualizzate, priva di gratuite aggressioni alla sfera individuale del ricorrente e finalizzata a commentare la (ir)ragionevolezza del progetto del “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]”, ponendo in evidenza l’incompatibilità delle sue caratteristiche ideative, anche sotto il profilo economico finanziario, con l’ubicazione e con il bacino di utenza della città di Trieste; dall’altro lato, ha circoscritto l’uso di toni polemici e sferzanti, coerenti con l’intitolazione della rubrica e astrattamente idonei a incidere sulla reputazione dei soggetti investiti di ruoli di responsabilità, a limitati passaggi di natura congetturale, espressione di intuizioni e ipotesi soggettive riferite, tuttavia, all’operato complessivo delle istituzioni pubbliche, incluso il Comune, e comunque prive di insinuazioni dirette a screditare la persona, in quanto tale, del Presidente della Camera di commercio. La decisione impugnata, con enunciati appropriati, che resistono al vaglio di legittimità, ha osservato che le valutazioni critiche , riguardanti l’inopportunità dell’opzione politico - amministrativa adottata, in sé legittime, consentiteanche con il ricorso a proposizioni e parole caustiche e pungentie comunque nel cas o di specie rispettose de ll’indicatore della continen za , non sono estranee ad un nucleo essenziale di verità a riguardo della veste strategica e dominante della Camera di commercio, titolare della facoltà di scegliere il miglior offerente in esito al bando di gara per l’elaborazione del progetto dell’acquario. Medesima tecnica espositiva, coerente con l’estensione censoria del pensiero giornalistico al progetto nel suo complesso, è stata congruamente stimata a riguardo dell’accenno alle potenziali aspirazioni di ascesa politica del Presidente della camera di commercio e alla collocazione storica dell’accorpamento delle Camere di commercio di Trieste e Gorizia, tratti invero modulati con il taglio di semplice e generico apprezzamento moralista dell’autore dell’articolo. 3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 10/02/2026 Il consigl