CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ...............,....____-----"- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 27 novembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione in luogo del diverso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello alle pagine 8/10, ove si è evidenziato che l'azione violenta e minacciosa esercitata dall'imputato mirava all'attuazione di una pretesa comunque non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, non avendo il ricorrente fornito prova alcuna dei propri asseriti crediti; considerato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (tra le altre, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); osservato che il secondo motivo, con cui si lamenta il difetto di elementi sufficienti a fondare la affermazione della responsabilità dell' imputato, è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato avendo i giudici di merito confermato la condanna dell' imputato sulla scorta di una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria in quanto basata sulle complessive emergenze processuali e, segnatamente, sulle dichiarazioni della vittima ritenute genuine e non calunniose pure considerato che la versione dell' imputato appariva "poco intellegibile" e frutto di una "confusa ricostruzione dei fatti; ritenuto che la censura in punto di pena è manifestamente infondata posto il trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità dei fatti, non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]