CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42159/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 7.6.2016 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio due panetti di hashish dal peso complessivo di circa 73 grammi e per aver coltivato nella soffitta della propria abitazione piante di marijuana dalle cui influorescenze, contenenti un principio attivo pari a 245 mg., erano ricavabili dieci dosi, riducendo tuttavia la pena inflittagli dal giudice di primo grado, a seguito del mutato arco edittale dell'art. 73, ad un anno di reclusione ed C 1.500,00 di multa 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando sei motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo invoca il vizio motivazionale in relazione all'esclusione dell'uso personale evidenziando una pluralità di passaggi affetti da incongruenze argomentative e manifeste illogicità, quali: a) l'affermazione secondo cui l'hashish è una sostanza che perde le proprie proprietà psicotrope nell'arco di un breve arco temporale, quantificato in relazione al caso di specie inferiore ai due mesi, sostenendo invece che in base ai dati notori mantiene il principio attivo per circa due anni, come comprovato dall'essere oggetto di traffico anche transnazionale su larga scala che ne renderebbe antieconomica la produzione, nonchè dalla perizia tossicologica disposta dal PM che, avendo avuto una durata di almeno un mese e mezzo dalla data di perquisizione, aveva attestato la sussistenza del principio attivo di cui all'imputazione che invece secondo le argomentazioni sarebbe stato pari a zero; b) l'aver ricondotto il quantitativo sequestrato ad un periodo di due mesi in forza di un'errata lettura degli atti dibattimentali secondo cui il consumo confessato era di circa 1 grammo al giorno, laddove invece l'imputato aveva dichiarato di ricavare due spinelli per grammo e di fumare circa 4 spinelli al giorno e qualcosa in più nei weekend, con conseguente consumo di 15 grammi a settimana, come comprovato dai due panetti in suo possesso di cui quello di 15 grammi costituiva la porzione in uso e quello dal peso superiore di 59 grammi era la scorta appena acquistata, onde il consumo dell'hashish detenuto non avrebbe potuto coprire un arco temporale superiore alle 5 settimane; c) la solidità della sua condizione economica (tale da consentirgli di acquistare una cospicua scorta di stupefacente) che, ancorchè costituita dalla proprietà di due appartamenti e da un regolare stipendio di circa 1.400 euro mensili, nonché dalla condivisione delle spese correnti con il padre con lui convivente, viene messa in dubbio dalla Corte di appello per il sol fatto che gli immobili fossero provenienti da donazioni paterne, fatto questo che non autorizzava alcuna presunzione di indigenza del figlio, e dalle produzioni di buste paga risalenti a tre anni prima dei fatti, occorsi nel gennaio del 2013, contraddetta invece sia dalla produzione della busta paga del dicembre 2011 che attestava una retribuzione annua di circa 30.000 euro, sia dalla deposizione del teste Baldini, qualificatosi come collega del Fugaroli presso la ditta Angelini al momento della sua deposizione resa il 12.3.2013, fermo restando che l'esibizione della documentazione reddituale degli anni passati era stata effettuata dalla difesa al solo fine di dimostrare la stabilità lavorativa del proprio assistito; d) il dubbio palesato dalla Corte di appello in ordine al fatto le bustine a chiusura ermetica rinvenute nell'abitazione dell'imputato fossero quelle utilizzate per la custodia dei cellulari da molti dei dipendenti della impresa in cui lavorava il Fugaroli, nonostante la circostanza fosse stata asseverata dal teste Baldini, dubbio che in ogni caso non era supportato da alcuna visione da parte dei giudici dei reperti sequestrati, nonché la ritenuta inverosimiglianza dell'abitudine del prevenuto di portare a casa confezioni intere di bustine prelevate dall'azienda invece che tenerle in macchina o sul posto di lavoro, senza considerare che la postazione lavorativa di costui era il laboratorio da cui si sprigionavano le polveri, né avere accertato che egli avesse la proprietà di un'autovettura e che la utilizzasse in luogo dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro; e) l'aver ritenuto che le suddette bustine fossero state rinvenute all'interno del cassetto in cui era stato riposto l'hashish, senza che nessuna dichiarazione fosse stata resa in tal senso dall'agente di PG che aveva proceduto alla perquisizione, né che la circostanza risultasse dai verbali di perquisizione e sequestro; f) l'aver ritenuto che la preparazione delle dosi avvenisse nella soffitta dove c'era la coltivazione di marijuana, senza considerare che le bustine di cellophane erano state trovate al piano sottostante dell'abitazione, il che ne escludeva il collegamento con il confezionamento della droga; g) l'aver ritenuto che la preparazione delle dosi che notoriamente comporta la precisa quantificazione della droga utilizzata potesse essere effettuata ad occhio, senza avvalersi di un apposito bilancino, così come l'aver ritenuto inidonea ai fini del confezionamento la bilancia da pasta rinvenuta nella cucina dell'abitazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, la stridente contraddizione tra il principio di offensività applicabile alla coltivazione di piante contenenti sostanze droganti e l'esiguità del principio attivo rinvenuto dall'analisi delle piante di marijuana in possesso del prevenuto, pari ad appena 248 mg., ovverosia a meno di mezza dose giornaliera, invocando al riguardo un precedente di questa Corte che aveva ritenuto l'insussistenza del fatto in relazione ad una coltivazione di marijuana in presenza di un più consistente quantitativo di principio attivo, ivi rinvenuto nella misura di 0,345 grammi. Contesta altresì l'ipotizzato incremento del principio attivo accertato, non potendosi fondare la responsabilità penale su dati possibilistici ed ipotetici in luogo della constatata realtà fattuale. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio motivazionale in ordine all'accertamento della concreta offensività delle piantine sequestrate, in assenza di alcuna evidenza che supporti l'affermazione del possibile aumento del principio attivo nel tempo e che al contempo escluda che le piane fossero giunte a completa maturazione. 2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., il diniego della rinnovazione istruttoria in ordine alla richiesta della difesa di acquisizione delle buste in sequestro al fine di verificarne l'intrinseca inidoneità al confezionamento dell'hashish, configurante prova decisiva a discarico, specie a seguito della dichiarazione resa dal teste Fariello sul fatto che la busta mostratagli fosse più grande di quelle in sequestro e della conseguente deduzione della Corte di appello in ordine all'inidoneità di queste ultime a contenere un cellulare. Contesta altresì il diniego dell'integrazione di perizia al fine di appurare, a dimostrazione dell'insussistenza del fatto, se fosse possibile assumere l'esiguo principio attivo rinvenuto nelle piante coltivate. 2.5. Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 73, comma 1-bis d.P.R. 309/1990 e 530 e 533 cod. proc. pen., la violazione del principio del ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di un'attività di spaccio, non ricavabile dalla sola detenzione di sostanze stupefacenti in assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. 2.6. Con il sesto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen., la rilevabilità di ufficio dei presupposti applicativi della causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto, censurando l'affermata inammissibilità della richiesta in quanto non articolata con l'atto di appello [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo non può ritenersi manifestamente infondato. Premesso che in materia di reati di illecita detenzione di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 grava sull'accusa l'onere di provarne la destinazione allo spaccio (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 26738 del 18/09/2020 - dep. 25/09/2020, Rv. 279614), le plurime contestazioni sollevate dal ricorrente sin dall'atto di appello in ordine all'eccepito uso personale dell'hashish rinvenuto nella sua abitazione, pur essendo state affrontate dai giudici del gravame, hanno trovato una risposta che non sempre può ritenersi esaustiva o scevra da illogicità. A fronte di un dato ponderale che, benché non esiguo, neppure potrebbe ritenersi astrattamente incompatibile con la correlazione al consumo personale dell'imputato (circa 73 grammi di hashish dai quali erano ricavabili 233 dosi medie singole), che la Corte distrettuale comunque non esclude sia pure in parte qua, rilievo certamente centrale rivestono le modalità di presentazione della sostanza e le altre circostanze dell'azione richiamate dall'art. 73 comma 1-bis T.U. Stup.. Non soltanto l'elemento circostanziale cui i giudici del gravame attribuiscono maggior rilevanza, ovverosia la presenza di 62 bustine in cellophane, in quanto idonee al confezionamento delle dosi, non viene adeguatamente esaminato a fronte delle specifiche doglianze difensive che contestavano il loro rinvenimento, all'esito della perquisizione domiciliare, nello stesso cassetto in cui era stata trovata l'hashish suddivisa in soli due panetti, nulla risultando al riguardo dal verbale di perquisizione e di sequestro, rimaste prive di una puntuale risposta, e sulla loro idoneità a contenere un telefono cellulare (tale essendo la giustificazione fornita dal prevenuto sul loro utilizzo in presenza delle polveri presenti nel laboratorio dove egli lavorava), idoneità che i giudici mettono in dubbio senza aver verificato le dimensioni dei reperti in sequestro, diversi dalla busta esibita in dibattimento, in ogni caso perplessità suscitano le argomentazioni spese sia in ordine alle condizioni economiche del Fugaroli, stanti i dubbi espressi sull'attualità rapportata al tempus commissi delicti del suo status di dipendente di una ditta farmaceutica con contratto a tempo indeterminato nonostante le buste paga prodotte e la deposizione resa dal teste Baldini, qualificatosi "collega" del prevenuto, sia in ordine alle condizioni patrimoniali del medesimo non valendo le considerazioni relative ai due immobili di sua proprietà a delinearne uno stato di indigenza, sia in ordine al confezionamento delle dosi destinate alla vendita che la sentenza impugnata ritiene potessero essere, anche in assenza di un bilancino di precisione, preparate ad occhio, in stridente contrasto con la necessità di una precisa quantificazione delle sostanze dalle quali ricavare un guadagno. Deve, ciò nondimeno, rilevarsi che la più approfondita disamina del compendio istruttorio resa necessaria dalla specificità delle dispiegate doglianze sia ormai preclusa dalla sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione i cui termini risultano, avuto riguardo alla data di perfezionamento del reato (8.1.2013), spirati alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Pertanto, dovendo ritenersi, in ragione della non manifesta infondatezza del motivo appena esaminato, correttamente instaurato il rapporto processuale si impone, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito, tenuto conto delle censure di vizio motivazionale dedotte, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deci