CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] nata a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la restituzione di beni rispettivamente di loro proprietà, sequestrati nell'ambito dei procedimento definito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non oggetto del provvedimento di dissequestro emesso dal medesimo Tribunale per mero errore o dimenticanza. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha respinto l'istanza evidenziando come, in sede di cognizione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'indicata sentenza, avesse disposto il dissequestro e la restituzione dei beni specificamente indicati nel provvedimento, tutti intestati al 50% alla società SOFI s.r.I., costituita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e al 50% alla [OSCURATO:PERSONA]; che la sentenza di primo grado non era stata impugnata in relazione al punto del dissequestro; e che la destinazione dei beni sequestrati avrebbe dovuto essere fatta valere con l'ordinaria impugnazione. Ha, quindi, richiamato il carattere residuale della competenza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca e restituzione e, alla luce del principio affermato da Sez. 1, n. 38465 del 10/07/2024 in ordine ai limiti dei poteri del giudice dell'esecuzione rispetto al contenuto del giudicato, ha ritenuto che un nuovo intervento in sede esecutiva, a fronte di una statuizione restitutoria già adottata dal giudice della cognizione e non specificamente impugnata, si sarebbe risolto in una indebita modifica della decisione ormai irrevocabile. 2. Avverso detto provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e la terza interessata [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denunciano vizio della motivazione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'incidente di esecuzione sul presupposto che esso fosse stato avanzato dal solo [OSCURATO:PERSONA]; in realtà l'incidente era stato sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] personalmente e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Sofi s.r.I.. 2.2. Con il secondo motivo denunciano vizio della motivazione. È errata, in quanto manifestamente illogica e carente, la motivazione del provvedimento impugnato laddove si afferma che le doglianze confluite nell'incidente di esecuzione avrebbero dovuto essere avanzate in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. Innanzitutto, si rileva come soggetti terzi, che non avevano partecipato al giudizio di primo grado, non avrebbero potuto impugnare la sentenza del Tribunale di 2Cuneo; in secondo luogo, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a impugnare la sentenza di primo grado anche con riguardo al punto relativo alla restituzione dei beni, e che la Corte d'appello rigettò il motivo di gravame, rilevando che solo in sede esecutiva le doglianze, anche se inerenti a soggetti terzi, avrebbero potuto trovare risposta. 2.3. Con il terzo, quarto e quinto motivo si denunciano violazione di legge e vizio della motivazione dell'impugnata ordinanza. La motivazione è palesemente contraddittoria: da un lato si afferma che la competenza del giudice dell'esecuzione è residuale e che le richieste di dissequestro e restituzione avrebbero dovuto essere formulate con i normali mezzi di impugnazione; dall'altro si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non potesse comunque agire in via esecutiva nell'interesse di terzi. Argomentando in tal modo, i soggetti terzi, che pacificamente non potevano impugnare una sentenza alla cui cognizione non avevano partecipato, sarebbero del tutto privi di tutela legale. 3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. 2. L'ordinanza impugnata, assunta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, costituisce la prima pronuncia sulle questioni esecutive poste da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], relative alla restituzione di beni rispettivamente indicati come di loro proprietà, sequestrati nell'ambito del procedimento definito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 ottobre 2023 e, secondo la prospettazione difensiva, non ricompresi nel provvedimento di dissequestro per mero errore o dimenticanza. Fuori fuoco, rispetto a tale prospettazione, è il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla preclusione derivante dalla mancata impugnazione della sentenza di primo grado sul punto della restituzione dei beni. La richiesta avanzata in sede esecutiva non era diretta, nei termini in cui è stata proposta, a sollecitare una revisione del contenuto decisorio della sentenza, ma a ottenere la verifica della perdurante sottoposizione a vincolo di beni che si assumono non considerati nel 3provvedimento restitutorio e dei quali è rivendicata la titolarità anche da soggetti terzi rispetto al giudizio di cognizione. In questa prospettiva, neppure il richiamo a Sez. 1, n. 38465 del 10/07/2024, evocata dal giudice dell'esecuzione a sostegno del carattere residuale della propria competenza in materia di confisca e restituzione, vale a escludere la praticabilità del rimedio attivato. Quel limite opera quando si pretenda di incidere sul contenuto del giudicato, non quando si chieda al giudice dell'esecuzione di verificare se, in sede esecutiva, residuino beni ancora vincolati in assenza di una specifica statuizione che ne giustifichi la mancata restituzione. Né può essere trascurato che l'incidente di esecuzione risulta proposto da [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Sofi s.r.I.; e che, secondo quanto dedotto, i terzi interessati, estranei al giudizio di primo grado, non avrebbero potuto impugnare la sentenza, mentre la questione concernente la restituzione dei beni sarebbe stata già devoluta da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello, che avrebbe indicato proprio la sede esecutiva quale luogo deputato alla verifica delle relative doglianze. La decisione del giudice dell'esecuzione si è, dunque, risolta in un rigetto che, pur formalmente fondato sul limite della competenza esecutiva, ha lasciato priva di effettivo scrutinio una domanda che, per come articolata, ricade nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 676 cod. proc. pen. 3. Così delimitato l'oggetto della domanda, il profilo decisivo non attiene alla possibilità di modificare il contenuto della sentenza ormai irrevocabile, ma alla individuazione del giudice competente a verificare, nella fase esecutiva, se residuino beni ancora sottoposti a vincolo e quale debba esserne la destinazione. Sotto tale angolo visuale, la materia rientra tra le "altre competenze" previste dall'art. 676 cod. proc. pen., e in particolare tra quelle attinenti alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate, nel senso lato riconosciuto da questa Corte, non limitato alla decisione in ordine all'adozione del provvedimento ablatorio o restitutorio, ma esteso anche alle questioni relative alla destinazione delle cose confiscate o sequestrate. Si tratta, dunque, di competenza che rinvia allo schema procedimentale dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 4. L'ordinanza non è stata deliberata de plano, bensì a seguito di anticipata instaurazione del contraddittorio tra le parti. Ciò non costituisce motivo di deroga alla struttura procedimentale indicata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, al quale si richiede un 4rinnovato esame anche sulla scorta degli argomenti e degli elementi segnalati dalle parti. Milita in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze, anche istruttorie, precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Lo stesso filone giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di confisca di beni sequestrati occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. 5. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P. P.Q.MCosì deciso il 04 giugno 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S ena [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prirna.597ioneffr3±.[OSCURATO:PERSONA] oggi Rorn, 3. 111317:;:,1Th i [OSCURATO:PERSONA] FUNzi