CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/0411975, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], Settimi° [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/07/2020 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 luglio 2020 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza in data 14 maggio 2019 del GUP del Tribunale di Trieste, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato del capo 22), rideterminando la relativa pena, e ha confermato la condanna nel resto nonché la condanna degli altri ricorrenti, tutti imputati di plurimi episodi di cessione di stupefacente. 2. [OSCURATO:PERSONA] presenta due motivi di ricorso. wI Con il primo lamenta la violazione dì legge perché era stata ravvisata l'ingente quantità di stupefacente sulla base di un criterio giurisprudenziale sfavorevole, intervenuto in data successiva alla commissione dei fatti. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché i Giudici avevano applicato il criterio della dose media giornaliera in luogo del criterio del valore-soglia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] presenta quattro motivi di ricorso. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, poiché il suo ruolo era stato solo quello di intermediario. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. Con il quarto denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stato giustificato l'aumento di pena. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] presenta tre motivi di ricorso per vizio di motivazione, il primo in ordine all'accertamento di responsabilità, il secondo relativo all'applicazione dell'aggravante, il terzo concernente il diniego delle attenuanti generiche. 2.3. [OSCURATO:PERSONA]° lamenta che il fatto ascrittogli non era stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché consistono in censure generiche che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Orsani e Pellegrino contestano innanzi tutto l'accertamento di responsabilità. Quanto a Orsani, la Corte territoriale ha ripercorso tutta la complessa istruttoria, basata in particolare su un cospicuo materiale captativo dal quale era emerso in plurime occasioni, con nettezza, il ruolo di intermediario nella cessione dello stupefacente. Correttamente i Giudici hanno sottolineato che l'attività aveva raggiunto il suo scopo dal momento in cui le parti avevano raggiunto l'accordo sugli elementi essenziali del contratto di compravendita. Nel caso specifico, vi era stata anche la parziale esecuzione dell'accordo, poiché, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] aveva già pagato il prezzo e, dall'altro, era stato effettuato il trasporto dell'hashish che non era arrivato a destinazione solo per cause indipendenti dal fornitore. Sul tema, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui colui che intermedia, cioè "procura ad altri", rientra appieno nella previsione normativa dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (Cass., Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264633). Quanto a Pellegrino, i Giudici d'appello hanno del pari ricostruito con precisione il suo ruolo nell'importazione di oltre 65 chili di hashish, evidenziando, ai fini della piena consapevolezza di concorrere nel trasporto dello stupefacente, la telefonata fatta all'interno della BMW ad [OSCURATO:PERSONA] per informarlo che [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato con la [OSCURATO:PERSONA] e che il carico era andato quindi perduto. Le deduzioni difensive sono in fatto e non sono idonee a disarticolare il ragionamento della Corte. Settimio pretende la riqualificazione del fatto ascrittogli nella più mite ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La prospettazione è del tutto inconsistente. I Giudici hanno infatti accertato che il Settimio si era proposto allo Ioìo come fornitore abituale di cocaina, mettendosi a sua disposizione, cedendola a un prezzo vantaggioso e in conto vendita, come dì fatto avvenuto nel primo episodio relativo al trasferimento di 20 grammi di cocaina. Ineccepibile è la motivazione che ha negato l'applicazione del quinto comma, sulla base dell'elevata qualità della cocaina, specie quella della prima fornítura, il dato ponderale significativo, l'inserimento delle due condotte contestate in una reiterata attività di cessione e quindi in un sistema organizzato di più ampie proporzioni, le insidiose e collaudate modalità dell'azione, indicative dell'ampia e comprovata capacità di diffondere in modo capillare e non episodico né occasionale la droga pesante. Tutti, tranne Settimio, hanno lamentato l'applicazione dell'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. Si tratta di eccezioni di mero stile. Bolognini ha movimentato dodici chili di hashish con un principio attivo di THC pari a 2,135 chili da cui si sarebbero potute ricavare 85.414,8 dosi medie singole. Orsani ha movimentato 33,810 chili netti di hashìsh con un THC pari a 4,06 chili da cui si sarebbero potute ricavare ben 162.581 dosi medie singole, ossia un numero quasi prossimo all'intera popolazione della cìttà dì Trieste cui era destinato. Pellegrino ha movimentato 65,629 chili netti di hashish con un contenuto di principio attivo di mg 16.307,417 da cui si sarebbe potuto ricavare un numero di dosi medie singole tali da saturare il mercato di destinazione. La sentenza ha applicato in modo puntuale i criteri delle Sezioni Unite Biondi, sent. n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150-01. L'eccezione di Bolognini in merito all'uso di criteri di valutazione diversi da quello vigente nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, al momento della commissione del fatto, è interamente destituita di fondamento. L'epoca dei reati andava dal 2017 al 2018 e le Sezioni Unite Biondi che hanno offerto un valido criterio orientativo nell'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità risalivano al 2012.Orsani svolge ulteriori due doglianze sulle generiche, la recidiva e all'entità della pena. Le questioni sollevate hanno trovato esaustiva spiegazione in sentenza. Le generiche sono state negate in mancanza di elementi da valutare favorevolmente; la recidiva, invece, è stata applicata, a causa del precedente specifico commesso in concorso proprio con uno dei coimputati, [OSCURATO:PERSONA]: correttamente i Giudici hanno tenuto conto della maggiore riprovazione e pericolosità in quanto chiara dimostrazione di una spiccata capacità a delinquere e di una proclività al crimine in alcun modo bilanciata da controspinte psicologiche; infine, la pena contenuta in anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa è stata congruamente giustificata per l'offensività della condotta in relazione al numero e al calibro dei soggetti coinvolti, alla sua dìffusività sul territorio nazionale e alla dimostrata intensità del dolo. Peraltro, non è necessario in questo caso un'autonoma motivazione dell'aumento per l'aggravante (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Del pari Pellegrino lamenta il diniego delle attenuanti generiche che non sono state riconosciute per assenza dei presupposti, circostanza non puntualmente contestata dal ricorrente. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della' Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C