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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1985

ECLI:EU:C:1985:25
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61982C0260

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

del 29 gennaio 1985 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici,

1. Introduzione

1.1. Oggetto del ricorso La presente controversia verte soltanto su una parte della decisione 82/506/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 15 luglio 1982, di cui le ricorrenti nelle cause riunite 240/82 e altre hanno chiesto in via principale l'annullamento totale o parziale.

Nella causa presente la [OSCURATO:PERSONA] (NSO) domanda infatti, in via principale, solo l'annullamento totale o parziale degli artt. 1, nn. 1 e 2, e 4 della suddetta decisione.

In tali articoli viene rispettivamente stabilito (art. 1, n. 1) che l'accordo sugli abbuoni per i rivenditori specializzati del 4 dicembre 1974 e l'accordo quadro [OSCURATO:PERSONA] (SSI) del 20 dicembre 1976, nella parte in cui impone l'osservanza del sistema di sconti per i rivenditori specializzati, costituiscono violazioni dell'art. 85, n. 1, del trattato istitutivo della Comunità economica europea e (art. 4) che alla [OSCURATO:PERSONA] e alle imprese menzionate all'art. 1 [i membri della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] BV e l'[OSCURATO:PERSONA] (Holland) BV] viene fatto obbligo di porre fine senza indugio all'applicazione degli accordi di cui all'art. 1 (in particolare per quanto riguarda il sistema di abbuoni per i rivenditori specializzati e le disposizioni relative alla sua osservanza).

L'art. 1, n. 2, della decisione, anch'esso (parzialmente) impugnato, in cui anche gli accordi presi nell'ambito dell'aumento delle imposte di consumo e dei prezzi del 1° gennaio 1980 vengono considerati come violazioni dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, viene in rilievo, in base al ricorso, solo in quanto tali accordi contemplano uno statu quo per il sistema degli sconti (cfr. punto 52 della decisione).

Ai fini di una buona comprensione di tale domanda principale viene inoltre ancora in rilievo il fatto che, a norma dell'art. 3 della decisione, viene rifiutata l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del trattato nei confronti degli accordi di cui è causa.

In subordine, la ricorrente domanda a codesta Corte l'annullamento totale o parziale dei suddetti artt. 3 e 4 della decisione.

1.2. Il sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati Il contenuto del sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati e l'influenza delle autorità olandesi sulla sua adozione sono estesamente illustrati e valutati ai punti da 41 a 49, da 98 a 105 e da 132 a 138 della decisione impugnata.

A norma del sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati viene annualmente concesso, ai rivenditori specializzati (dettaglianti specializzati), che vengono a tal fine in considerazione in base alle condizioni stabilite, un abbuono fisso per ogni partita di 1000 sigarette che essi acquistano dai partecipanti all'accordo.

Tale abbuono è stato regolarmente aumentato e ammontava, nel 1978, a 75 centesimi per 1000 sigarette, importo mantenuto nel 1980.

L'importo complessivo necessario per questo abbuono è a carico dei fabbricanti e importatori in proporzione al loro volume d'affari attraverso i rivenditori specializzati.

Il sistema, come rilevato, contiene una serie di condizioni, che i rivenditori specializzati debbono soddisfare per poter ottenere lo sconto speciale, quali un assortimento minimo « senza alcuna discriminazione fra i contraenti », l'obbligo di collaborare all'introduzione di nuove marche da parte dei contraenti, un fatturato minimo e obblighi in materia di pubblicità e di amministrazione.

1.3. Le norme comunitarie e nazionali in materia Per una breve sintesi delle direttive comunitarie in materia e delle leggi olandesi sull'imposta di consumo e sui prezzi rinvio alle mie conclusioni, presentate in data odierna nelle cause riunite 240/82 e seguenti.

1.4. I principali addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA] un quadro dei principali effetti restrittivi della concorrenza (tra fabbricanti e/o importatori e/o grossisti) e discriminatori (tra venditori al minuto), attribuiti nella decisione al sistema, rinvio al punto 99, sub a) e b), della decisione.

Le altre parti di questo punto della decisione illustrano, oltre ad una precisazione delle suddette censure principali, una serie di altri effetti restrittivi della concorrenza imputati al sistema.

Un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE è stata in particolare rifiutata in quanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il sistema non contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti interessati (punti da 133 a 137 della decisione) e in quanto gli ipotetici vantaggi che potrebbero derivare dal sistema vanno principalmente a vantaggio dei fabbricanti e/o importatori di sigarette e non possono essere considerati indispensabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Inoltre gli svantaggi derivanti dal sistema, e che gravano soprattutto sui dettaglianti, sono tali, in primo luogo, da superare i benefici e, in secondo luogo, da impedire ai consumatori di ricevere un congruo utile che possa compensare tali svantaggi (punto 138).

1.5. I mezzi dedotti Il primo mezzo dedotto dalla ricorrente consiste nell'asserita insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 85, n. 1 : in primo luogo, non sarebbe possibile un'effettiva concorrenza a causa degli effetti della legislazione olandese e delle pressioni esercitate dalle autorità olandesi sulla SSI; in secondo luogo, la concorrenza non verrebbe limitata in maniera sensibile dal sistema in quanto esso riguarderebbe solo uno specifico gruppo di dettaglianti che provvede solo al 20% circa del totale delle vendite; in terzo luogo, il sistema non pregiudicherebbe il commercio fra Stati membri.

In via subordinata, la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 85, n. 3, e 190 del trattato CEE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di concedere un'esenzione, non ha preso in considerazione gli argomenti della ricorrente e ha commesso errori e tratto erronee conclusioni nell'accertamento dei fatti.

Durante la fase orale, la ricorrente ha innanzitutto sostenuto con particolare rilievo la tesi secondo cui i rivenditori, in quanto parte debole, sono schiacciati fra il prezzo al dettaglio, fisso in base alla legge sull'imposta di consumo, da un lato, e, dall'altro, i fabbricanti e i grossisti che (per l'effetto moltiplicatore dell'imposta ad valorem) tentano di contenere il più possibile tale prezzo al dettaglio e di trarre essi stessi profitti nella misura più elevata possibile.

Le pressioni da parte delle autorità per l'adozione del sistema avrebbero avuto lo scopo di tutelare il commercio al dettaglio in tale situazione di costrizione.

Le condizioni del sistema degli abbuoni non avrebbero ripercussioni sulla concorrenza e, in particolare, differirebbero dai sistemi di sconto sul fatturato complessivo, contro cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una serie di decisioni all'inizio degli anni « 70 ».

Infine, è stato nuovamente contestato il carattere sensibile degli effetti del sistema sui rapporti di concorrenza.

2. Valutazione dei mezzi

2.1. Il mezzo dedotto in via principale

2.1.1. Per quanto riguarda la doglianza secondo cui l'incidenza delle pertinenti norme comunitarie e delle norme nazionali in materia fiscale e di prezzi, nonché le pressioni esercitate dalle autorità sulla [OSCURATO:PERSONA] non lascerebbero la possibilità di una efficace concorrenza, mi basta essenzialmente fare rinvio alle mie conclusioni in data odierna nelle cause riunite 240/82 e altre.

Come ho già esposto in tale sede, la legislazione olandese in materia fiscale e di prezzi consente senz'altro una concorrenza sui margini, in particolare sugli utili al dettaglio, rilevanti sotto il profilo della concorrenza.

Ciò viene anche indirettamente confermato, per quanto riguarda una determinata forma di concorrenza sui margini, dal sistema di sconti di cui è causa (che escludendo tale forma di concorrenza sui margini attraverso un sistema uniforme presuppone la possibilità di concorrenza sui margini).

L'influenza delle autorità olandesi sul sistema di sconti di cui è causa viene riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. punti 41, 42, 91 e 93 della sua decisione).

Tuttavia, come giustamente osserva la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha dimostrato che le autorità olandesi abbiano fatto pressioni anche per un sistema collettivo avente il contenuto accertato. [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì a ragione che non è risultato che le autorità olandesi abbiano fatto pressioni, dopo le obiezioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1979, per il mantenimento del sistema che, ciononostante, è rimasto in essere.

All'argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] posso inoltre aggiungere, ad abundantiam, che anche da un punto di vista obiettivo non sembra plausibile che le autorità olandesi abbiano fatto pressioni per un sistema avente il contenuto accertato, in quanto tale sistema, oltre a comportare vantaggi per i dettaglianti interessati, opera discriminazioni nei confronti dei molti rivenditori specializzati non favoriti (la metà del totale) così come contiene condizioni a favore dei fabbricanti e importatori partecipanti ad esso.

Infine le pressioni esercitate dalle autorità non possono esimere gli interessati dalle loro responsabilità per il sistema posto in essere.

Tale prima censura va pertanto respinta.

2.1.2. Con una seconda censura (relativa al carattere sensibile delle pretese restrizioni della concorrenza), la ricorrente sostiene che anche se la normativa di legge e la sua applicazione non ostacolassero la concorrenza, la disciplina sugli abbuoni sarebbe di portata notevolmente inferiore rispetto agli accordi che venivano in rilievo nella causa Fedetab.

Il sistema degli abbuoni riguarda esclusivamente i dettaglianti e, in pratica, solo uno specifico gruppo di essi che, secondo la ricorrente, provvede al 20% circa delle vendite totali.

Inoltre gli sconti speciali concessi secondo il sistema ammonterebbero al massimo allo 0,6% circa del prezzo al dettaglio e al 7% del margine.

Per quanto riguarda le condizioni per la concessione dell'abbuono, il requisito di un fatturato minimo non sarebbe inusuale né censurabile sotto il profilo delle regole di concorrenza, dato che i grossi acquirenti sono più interessanti per i fornitori, anche come canali pubblicitari.

La limitazione ai rivenditori specializzati indicati all'art. 1 non impedirebbe neppure la possibilità, per i rivenditori esclusi, di trattare in forma individuale o collettiva coi fornitori.

Riguardo alla tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il sistema toglierebbe ai rivenditori specializzati ogni incentivo ad ottenere sconti speciali individuali, la ricorrente ritiene che il meccanismo istituito col sistema degli abbuoni non possa essere paragonato ad un sistema di sconti sul fatturato complessivo, ripetutamente condannato dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ad es. la decisione 29 dicembre 1970, «piastrelle di ceramica», GU 1971, L 10 ).

Le differenze consisterebbero in particolare: a) nel fatto che il sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati consente sconti individuali e b) nel fatto che l'ammontare dell'abbuono non è né progressivo né cumulativo.

L'obbligo di tenere un assortimento di marche minimo, secondo la ricorrente, avrebbe in pratica solo conseguenze finanziarie assai limitate per i dettaglianti (per le marche non comuni sarebbe sufficiente una scorta di due o tre pacchetti).

Inoltre i dettaglianti sarebbero liberi di costituire una grossa scorta di una determinata marca onde poter beneficiare degli sconti concessi al riguardo.

Anche l'obbligo di collaborare all'introduzione di nuove marche potrebbe essere facilmente adempiuto.

L'obbligo di riservare un quarto dello spazio occupato dalle vetrine e dal banco di vendita per l'esposizione di sigarette non avrebbe un carattere particolare per una rivendita di tabacchi specializzata.

Rimarrebbe poi abbastanza spazio per concentrare gli sforzi su un determinato prodotto.

L'obbligo di vendere un quantitativo minimo di sigarette all'anno sarebbe solo una condizione di ammissione al sistema di sconti e non avrebbe alcuna incidenza sui rapporti con i fornitori.

La ricorrente, sulla base di tale argomento, nega che il sistema limiti in maniera sensibile la concorrenza tra i fornitori che vi partecipano.

Per quanto concerne la posizione dei fornitori che non partecipano all'accordo, la NSO non vede come il sistema di abbuoni possa essere pregiudizievole nei loro confronti.

Questi terzi potrebbero liberamente concludere accordi individuali con sconti quanto meno della stessa entità.

Anche al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente equiparato gli effetti del sistema con quelli di un meccanismo di sconti sul fatturato complessivo. 2.1.2 (continuazione).

Difese della [OSCURATO:PERSONA] e valutazione A parere della [OSCURATO:PERSONA] la restrizione della concorrenza consiste nel fatto che il sistema rende inutili gli sforzi del dettagliante a favore di un determinato fornitore, in quanto l'importo corrispondente all'abbuono viene versato sul fatturato complessivo, a prescindere dal fornitore e dalla marca venduta.

Tale argomento difensivo è a mio parere fondato.

In base alle pressioni delle autorità che la stessa ricorrente asserisce necessarie per fare ottenere qualche « extra » ai dettaglianti, si deve ritenere che l'attuazione in maniera collettiva e uniforme del desiderio delle autorità lasci poco spazio per sconti speciali a carattere individuale a fronte di prestazioni supplementari per determinate marche.

A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche sostenuto, senza essere contraddetta, che il primo accordo individuale in materia di sconti è entrato in vigore solo due anni dopo l'avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della procedura relativa alla presente controversia.

Il sistema posto in essere da fabbricanti e importatori limita quindi di fatto in maniera sensibile la possibilità dei fornitori di accrescere la loro quota di mercato a scapito dei concorrenti attraverso sconti individuali a fronte di prestazioni supplementari (concorrenza individuale sui margini).

Questa conclusione, per quanto riguarda gli effetti interni del sistema, non viene contraddetta dal fatto che il sistema di cui è causa, come sostiene la ricorrente, presenta di fatto alcune differenze nei confronti del classico « accordo in materia di sconti sul fatturato complessivo », quale originariamente sviluppatosi innanzitutto nella Repubblica federale di Germania.

Il sistema si differenzia in particolare dalla variante « chiusa » di tale « accordo in materia di sconti sul fatturato complessivo » ( 1 ) per il fatto di limitare le stesse possibilità di concorrenza di fornitori estranei per mezzo di sconti identici o anche superiori solo imponendo obblighi accessori quali il fatturato minimo di sigarette acquistate dai fornitori partecipanti all'accordo, l'obbligo di assortimento e l'obbligo di esposizione.

I fornitori estranei non potranno pertanto indurre i rivenditori specializzati interessati, attraverso i loro sconti (anche se essi dovessero essere più elevati), a sostituire con le loro marche quelle di uno o più dei fornitori indicati all'art. 1, n. 1, della decisione che costituiscono la stragrande maggioranza dei fornitori.

Questa prima differenza nei confronti della variante « chiusa » di un « accordo in materia di sconti sul fatturato complessivo » viene comunque ancora accentuata per il fatto che il presente accordo sugli sconti, diversamente da molti « accordi in materia di sconti sul fatturato complessivo », non comporta di fatto sconti progressivi, crescenti in rapporto al volume degli acquisti presso i fornitori partecipanti all'accordo.

Tuttavia, come è stato osservato, il sistema comporta l'obbligo — inattaccabile da parte di fornitori estranei — di raggiungere un fatturato minimo nelle marche distribuite dai fornitori partecipanti all'accordo, il che produce un effetto analogo all'effetto cumulativo degli accordi in materia di sconti sul fatturato complessivo.

Riguardo agli effetti interni, il sistema in esame non presenta pertanto differenze sostanziali rispetto ad un accordo in materia di sconti sul fatturato complessivo e nei confronti dei fornitori esterni, malgrado diversità rilevanti nella disciplina degli sconti in quanto tale, esso produce effetti molto simili attraverso obblighi accessori.

Dalla mia valutazione della prima parte della seconda censura risulta già che anche a mio parere la [OSCURATO:PERSONA] considera giustamente come restrizioni sostanziali della concorrenza gli obblighi di tenere un assortimento minimo di marche, di riservare una parte delle vetrine e del banco di vendita alle marche dei fornitori partecipanti all'accordo e di raggiungere un fatturato minimo per la totalità delle loro marche.

Ciò vale sicuramente qualora si consideri in quanto tale l'effetto di tali obblighi, come da me in precedenza indicato, in connessione con gli effetti del sistema di sconti collettivo e uniforme.

All'obbligo di collaborare all'introduzione sul mercato di nuove marche attribuirei effetti limitativi della concorrenza un po' minori di quanto non faccia la [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto anche in questo modo venga limitata la libertà dei dettaglianti interessati nella loro politica di vendita, esso, a mio parere, restringe la concorrenza con fornitori estranei in misura minore rispetto agli altri obblighi menzionati.

Infine osservo che la ricorrente non contesta di fatto l'effetto discriminatorio del sistema degli abbuoni, quale risulta dai punti 43 e 99, lett. b), della decisione, a danno grosso modo della metà del totale di circa 4.000 rivenditori specializzati olandesi, nonché dei negozi di alimentari, grandi magazzini e supermercati che assicurano una parte notevole delle vendite di sigarette ai consumatori nei [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione economica fornita dalla ricorrente per tale discriminazione, da essa di fatto riconosciuta, può venire in rilievo solo nell'ambito dell'art. 85, n. 3.

In sintesi, sono pertanto del parere che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene giustamente che un sistema quale quello descritto, in cui quasi tutti i fabbricanti e importatori (che controllano insieme più del 90% del volume d'affari totale nei [OSCURATO:PERSONA]) partecipano all'accordo e la cui applicazione riguarda il 20% del volume d'affari interno complessivo, restringa in maniera sensibile la concorrenza tra imprese.

Anche la seconda censura della ricorrente va quindi a mio parere respinta.

2.1.3. Il (possibile) pregiudizio al commercio tra Stati membri Per quanto riguarda la terza censura, mossa dalla ricorrente nell'ambito del mezzo da essa dedotto in via principale, posso di nuovo rinviare essenzialmente alle mie conclusioni nelle cause riunite 240/82 e altre, visto che anche la ricorrente nella presente controversia fa riferimento all'argomento addotto dalle ricorrenti nelle suddette cause riunite.

Riguardo al sistema degli abbuoni, la ricorrente osserva in particolare, nel suo ricorso, innanzitutto che le sigarette importate da fabbricanti e importatori « beneficiano » dell'abbuono in egual misura rispetto alle sigarette prodotte nei [OSCURATO:PERSONA] e ribadisce inoltre il suo argomento, già da me considerato errato, secondo cui gli sconti speciali sarebbero contrari alla legge olandese.

Riguardo all'argomento secondo cui il sistema degli sconti vale nella stessa misura per le sigarette importate, la Commisione rileva giustamente che con ciò la ricorrente ammette implicitamente che gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti dal sistema degli sconti (a torto negati dalla ricorrente) valgono anche nei confronti delle sigarette importate.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che, qualora il sistema degli abbuoni esercitasse una qualsiasi influenza sulle importazioni, quest'ultima non sarebbe comunque « sensibile » così come è richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1.

Il suo chiarimento su questa censura è essenzialmente basato sull'argomento, già da me ritenuto infondato nelle mie conclusioni nelle cause 240/82 e altre, secondo cui le sigarette estere immesse nel mercato olandese attraverso un'« importazione intragruppo » non potrebbero essere considerate come sigarette importate.

Includendo appunto queste « importazioni intragruppo », dai dati riportati al punto 11 della decisione risulterebbe che, in base alle altre valutazioni contenute nel ricorso ( 2 ), il sistema interesserebbe il 20% delle importazioni complessive (e non solo il 2% come sostiene la ricorrente) e che tali importazioni interessate dal sistema ammonterebbero non allo 0,5% circa (come sostiene la ricorrente) ma al 5% circa del volume d'affari complessivo nei [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ).

Tale volume d'affari relativo alle sigarette importate corrisponde inoltre, in termini finanziari, ad alcuni miliardi di fiorini.

Un'incidenza del genere va anche a mio parere considerata senz'altro sensibile.

Oltre alla suddetta erronea base di calcolo della NSO, la [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente, nel suo controricorso, che l'argomento della ricorrente trascura anche i potenziali effetti del sistema degli sconti sulle importazioni.

Infatti, a norma dell'art. 85, n. 1, è sufficiente un pregiudizio potenziale al commercio tra Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente che il sistema collettivo di sconti elimina l'influenza potenziale di più abbuoni differenziati sulla quota di mercato delle sigarette importate.

A questo punto mi sono già intrattenuto estesamente nell'esame degli effetti restrittivi della concorrenza propri del sistema.

Anche questa censura dev'essere quindi a mio parere respinta.

2.2. Il mezzo dedotto in via subordinata (violazione degli ara. 85, n. 3, e 190 del trattato CEE)

2.2.1. Col mezzo dedotto in via subordinata, la ricorrente rileva innanzitutto che sul piano di fatto non è esatto che il sistema degli abbuoni tolga ai dettaglianti la possibilità di ricevere sconti speciali (punto 133 della decisione).

Il sistema avrebbe esclusivamente lo scopo di garantire ai dettaglianti un abbuono speciale minimo.

Nell'esame da me svolto in precedenza ho già spiegato in un altro contesto, nell'ambito di queste conclusioni, perché tale argomento nella realtà economica debba considerarsi infondato.

2.2.2. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 134 della sua decisione, trascurerebbe il fatto che l'obbligo di raggiungere almeno il 60% del fatturato di tabacchi non si riferisce solo alle sigarette ma a tutti i tabacchi lavorati.

Tale obiezione non trova alcun appoggio testuale nel suddetto punto

134. La sua asserzione, secondo cui tale condizione in quanto tale non comporterebbe alcuna discriminazione nei confronti dei piccoli rivenditori, può di per sé essere corretta.

Tuttavia neppure ciò viene affermato nel suddetto punto della decisione.

La ricorrente non nega che come conseguenza della condizione di un fatturato minimo vi siano piccoli rivenditori che non possono di fatto beneficiare di tale criterio del sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati.

2.2.3. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che l'obbligo di assortimento minimo di cui al punto 135 della decisione è connaturato all'esistenza di una specializzazione.

Contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] asserisce in tale punto, il commerciante sarebbe anche completamente libero di decidere quante sigarette di ciascuna marca egli intende tenere in scorta.

L'aumento dei costi conseguente a tale obbligo, di cui parla la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe solo minimo (ma non viene così negato dalla ricorrente).

Riguardo a questa censura mi sembra sufficiente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto punto 135 della sua decisione sostiene soltanto che l'obbligo di cui trattasi non contribuisce necessariamente ad un miglioramento della distribuzione dei prodotti interessati.

L'argomento della ricorrente, secondo cui tale obbligo (oltre a quello di cui al punto 134 della decisione) sarebbe connaturato all'esistenza di una specializzazione, non basta ad inferire che la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della discrezionalità spettamele nell'applicazione dell'art. 85, n. 3, non poteva giungere alla conclusione espressa nel punto 135.

2.2.4. In quarto luogo, la ricorrente asserisce che anche l'obbligo di esposizione e quello di introdurre nuove marche, trattati al punto 136 della decisione, non sono considerati gravosi dal rivenditore.

Qualora il sistema collettivo di sconti dovesse essere sostituito da accordi individuali, il rivenditore dovrebbe accettare obblighi di esposizione di portata assai più ampia.

Inoltre proprio tali « condizioni di esposizione » e tali obblighi promozionali (che sarebbero possibili solo attraverso un accordo collettivo) consentirebbero ad un rivenditore di sigarette di raggiungere un livello specializzato.

Con la sua tesi su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] si scosterebbe altresì dal punto di vista da essa espresso al riguardo in materia di sistemi di distribuzione a carattere selettivo e di contratti esclusivi di compravendita. [OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente, nel controricorso, che ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, è irrilevante il fatto che un accordo non sia gravoso per i rivenditori interessati.

Inoltre, essa rileva a ragione che raffronti con sistemi di distribuzione a carattere selettivo e con accordi esclusivi di vendita non sono pertinenti, in quanto essi sono accordi bilaterali verticali (relativi sempre, inoltre, ai prodotti di un solo fabbricante), mentre nella fattispecie si tratta di un accordo orizzontale collettivo con effetto verticale (nei confronti dei prodotti di tutti i produttori e importatori contraenti) ( 4 ).

2.2.5. In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la condizione di un fatturato minimo annuo sarebbe conforme alla politica delle autorità olandesi secondo la quale il commercio al minuto vitale è meritevole di incoraggiamento.

Anche al riguardo il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diverso, nella fattispecie, in particolare da quello espresso nel regolamento in materia di esenzioni per categorie per accordi esclusivi di vendita.

Su questo punto, osservo innanzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente affermato, in un altro contesto, che la ricorrente non ha dimostrato che le autorità olandesi abbiano effettivamente appoggiato gli effetti discriminatori di tale condizione di fatturato minimo.

Ho già trattato in precedenza tale aspetto nelle mie conclusioni.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente, anche sotto tale profilo, che è fuori luogo un raffronto con il suo punto di vista in ordine agli accordi esclusivi di vendita.

Anche questa censura va pertanto respinta.

2.2.6. In sesto luogo, la ricorrente asserisce, più in generale (punto 40 del ricorso), che una rete di rivendite specializzate in cui esiste un assortimento diversificato di prodotti di tabacco viene mantenuta in essere (anche) dal sistema degli abbuoni e giova sia ai produttori/importatori che al consumatore mentre i suoi partecipanti non si sentono danneggiati da esso.

Tale affermazione trascura innanzitutto le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti ulteriori del sistema da me riconosciute fondate.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] mette altresì giustamente in rilievo, sotto questo profilo, che ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, non è sufficiente che i dettaglianti non ritengano gravoso il sistema degli abbuoni.

In terzo luogo, anche a mio parere, la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del potere discrezionale ad essa spettante, non potesse ritenere ragionevolmente che non fosse emerso che tale sistema, con tutti i suoi intrinseci aspetti controversi in precedenza trattati, fosse indispensabile per mantenere in vita le rivendite specializzate.

2.2.7. Infine la ricorrente ha messo ancora in rilievo (punto 41 del ricorso) che in ogni caso (anche) il « progresso economico » di cui all'art. 85, n. 3, viene promosso dal sistema degli abbuoni.

In particolare, quest'ultimo contribuirebbe ad impedire un ulteriore regresso socioeconomico a seguito di una diminuzione dell'occupazione in un determinato settore, contributo che, secondo la vostra sentenza Metro (causa 26/76, Race. 1977, pag. 1875 , in particolare punto 43 della motivazione) rientrerebbe nella nozione di « progresso economico »..

Infatti, ammettendo la fondatezza di tale argomento in ordine alle rivendite specializzate favorite, già per il fatto che il sistema fa appunto aumentare i rischi di perdite di occupazione per quanto riguarda la metà delle rivendite specializzate escluse dall'accordo, a mio parere non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] trattasse espressamente tale aspetto nella sua decisione.

Nell'effetto destabilizzatore del sistema, a cui la ricorrente si richiama in un altro contesto, la [OSCURATO:PERSONA] vede inoltre con ragione una conferma del fatto che il sistema di cui trattasi è diretto ad assicurare una parte del mercato ad un limitato gruppo di interessati.

2.2.8. A conclusione della mia trattazione in ordine al mezzo dedotto dalla ricorrente in via subordinata rilevo ancora che è sorprendente che le censure della ricorrente siano innanzitutto dirette a sostenere che il sistema non è gravoso per i dettaglianti stessi e che gli obblighi che esso comporta sono inerenti alla sua natura e pertanto indispensabili.

La ricorrente non ha praticamente fatto nessun serio tentativo per dimostrare che il sistema, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], soddisfi appunto alle due prime condizioni (positive) per un'esenzione ai sensi dell'art. 85, 3° comma.

I suoi più importanti argomenti al riguardo presentano un carattere secondario e a malapena delineato.

Essi sono nel senso che il fatto di favorire la metà delle rivendite specializzate a condizioni che esse detengano un vasto assortimento contribuisce alla stabilizzazione delle rivendite specializzate, incentiva quindi l'occupazione e garantisce il mantenimento in essere di un numero sufficiente di punti di vendita ad ampio assortimento nell'interesse dei produttori e importatori interessati e nell'interesse dei consumatori.

Già per il fatto che il sistema promuove così nel contempo la stabilizzazione « a freddo » delle rivendite specializzate non favorite, mette in pericolo l'occupazione relativa ed ostacola l'accesso al mercato di altri fornitori, la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del potere discrezionale ad essa spettante, poteva ritenere certo che non fosse emerso che il sistema soddisfacesse alle condizioni positive per un'esenzione.

Dal fatto che un gran numero di rivendite specializzate è rimasto in essere malgrado l'esclusione dal sistema degli abbuoni, la [OSCURATO:PERSONA] poteva giustamente dedurre, in subordine, che non era plausibile che tale sistema fosse effettivamente indispensabile per mantenere in essere i dettaglianti specializzati.

Il presupposto dell'intero argomento, per cui le rivendite specializzate con un ampio assortimento obbligatorio (comprendente tutte le marche dei fornitori contraenti) sarebbero necessarie ad una distribuzione ottimale delle sigarette, viene a malapena illustrato dalla ricorrente ed appare contraddetto dalla molto più ampia quota di mercato detenuta dai dettaglianti non specializzati in tabacchi.

Il solo fatto certo che a mio parere emerge dagli atti è che il sistema va a vantaggio dei fornitori e dei dettaglianti che ne sono interessati.

Nell'ambito dell'art. 85, n. 3, però, tali vantaggi per determinate imprese associate in un cartello non sono sufficienti per un'esenzione.

Sotto il profilo del requisito dell'attribuzione agli utilizzatori di una congrua parte dell'asserito utile del sistema, la [OSCURATO:PERSONA] si richiama giustamente al punto della motivazione della vostra sentenza Fedetab secondo cui « il numero di intermediari e di marchi non costituisce necessariamente il criterio essenziale di un miglioramento della distribuzione ai sensi dell'art. 85, n. 3 ».

A parere della [OSCURATO:PERSONA], tali vantaggi per il consumatore sono certamente dubbi qualora i costi del mantenimento in essere di una estesa rete di vendita (di grossi rivenditori specializzati con un vasto assortimento) vengano sopportati dal consumatore; il produttore ripercuoterà infatti tali costi sul prezzo finale delle sigarette (fisso, ma in linea di principio da esso liberamente fissato).

Il consumatore, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dev'essere libero di decidere di acquistare le sue sigarette dove vuole.

3. Compendio e conclusione Dal mio esame del ricorso appare in sintesi che esso contiene in gran parte gli stessi argomenti addotti dalle ricorrenti nelle cause riunite 240/82 e altre.

Ho già ritenuto non convincenti tali argomenti nelle mie conclusioni in tali cause.

In quanto la ricorrente ha addotto, nel suo ricorso, specifici argomenti a giustificazione del sistema degli abbuoni per rivendite specializzate di cui è causa, li ho tutti respinti, dopo un esame approfondito, senza eccezione, allo stesso modo, in quanto infondati.

Di conseguenza, concludo: 1) per il rigetto delle domande della ricorrente, dirette, in via principale e in via subordinata, all'annullamento totale o parziale degli artt. 1, nn. 1 e 2, e 4 e, rispettivamente, degli artt. 3 e 4 della decisione 82/596/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 15 luglio 1982 ( GU 1982, L 232, pag. 1 ); 2) per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, ivi comprese le spese del procedimento d'urgenza.

La condanna della ricorrente anche alle spese del procedimento d'urgenza — in cui la sua istanza è stata accolta — è conforme alla vostra costante giurisprudenza relativa all'art. 69, § 2, del regolamento di procedura.

Su questo punto rinvio, a mo' d'esempio, alla vostra sentenza 17 gennaio 1984 nelle cause riunite 43 e 63/82, punti 63 e 64 della motivazione. ( *1 ) Traduzione dall'olandese. ( 1 ) In questa variante « chiusa », gli acquisti presso le imprese non contraenti non vengono considerati ai fini del calcolo dello sconto. ( 2 ) Secondo tali valutazioni, in particolare, le vendile ai consumatori da pane dei rivenditori specializzati interessati dal sistema di sconti ammontano a circa il 20% dello smercio complessivo di sigarette nei [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha stimato al 90% delle importazioni complessive quelle « intragruppo » e quelle « intergruppo » al 10% circa. ( 3 ) Sulla base dei dati menzionati al punto 11 della decisione e non contestati dalla ricorrente, ritengo che tale ultima percentuale sia di fatto ancora più elevata. ( 4 ) Chiarimenti fra parentesi da me aggiunti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61982C0260 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] del 29 gennaio 1985 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, 1. Introduzione 1.1. Oggetto del ricorso La presente controversia verte soltanto su una parte della decisione 82/506/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 15 luglio 1982, di cui le ricorrenti nelle cause riunite 240/82 e altre hanno chiesto in via principale l'annullamento totale o parziale. Nella causa presente la [OSCURATO:PERSONA] (NSO) domanda infatti, in via principale, solo l'annullamento totale o parziale degli artt. 1, nn. 1 e 2, e 4 della suddetta decisione. In tali articoli viene rispettivamente stabilito (art. 1, n. 1) che l'accordo sugli abbuoni per i rivenditori specializzati del 4 dicembre 1974 e l'accordo quadro [OSCURATO:PERSONA] (SSI) del 20 dicembre 1976, nella parte in cui impone l'osservanza del sistema di sconti per i rivenditori specializzati, costituiscono violazioni dell'art. 85, n. 1, del trattato istitutivo della Comunità economica europea e (art. 4) che alla [OSCURATO:PERSONA] e alle imprese menzionate all'art. 1 [i membri della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] BV e l'[OSCURATO:PERSONA] (Holland) BV] viene fatto obbligo di porre fine senza indugio all'applicazione degli accordi di cui all'art. 1 (in particolare per quanto riguarda il sistema di abbuoni per i rivenditori specializzati e le disposizioni relative alla sua osservanza). L'art. 1, n. 2, della decisione, anch'esso (parzialmente) impugnato, in cui anche gli accordi presi nell'ambito dell'aumento delle imposte di consumo e dei prezzi del 1° gennaio 1980 vengono considerati come violazioni dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, viene in rilievo, in base al ricorso, solo in quanto tali accordi contemplano uno statu quo per il sistema degli sconti (cfr. punto 52 della decisione). Ai fini di una buona comprensione di tale domanda principale viene inoltre ancora in rilievo il fatto che, a norma dell'art. 3 della decisione, viene rifiutata l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del trattato nei confronti degli accordi di cui è causa. In subordine, la ricorrente domanda a codesta Corte l'annullamento totale o parziale dei suddetti artt. 3 e 4 della decisione. 1.2. Il sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati Il contenuto del sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati e l'influenza delle autorità olandesi sulla sua adozione sono estesamente illustrati e valutati ai punti da 41 a 49, da 98 a 105 e da 132 a 138 della decisione impugnata. A norma del sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati viene annualmente concesso, ai rivenditori specializzati (dettaglianti specializzati), che vengono a tal fine in considerazione in base alle condizioni stabilite, un abbuono fisso per ogni partita di 1000 sigarette che essi acquistano dai partecipanti all'accordo. Tale abbuono è stato regolarmente aumentato e ammontava, nel 1978, a 75 centesimi per 1000 sigarette, importo mantenuto nel 1980. L'importo complessivo necessario per questo abbuono è a carico dei fabbricanti e importatori in proporzione al loro volume d'affari attraverso i rivenditori specializzati. Il sistema, come rilevato, contiene una serie di condizioni, che i rivenditori specializzati debbono soddisfare per poter ottenere lo sconto speciale, quali un assortimento minimo « senza alcuna discriminazione fra i contraenti », l'obbligo di collaborare all'introduzione di nuove marche da parte dei contraenti, un fatturato minimo e obblighi in materia di pubblicità e di amministrazione. 1.3. Le norme comunitarie e nazionali in materia Per una breve sintesi delle direttive comunitarie in materia e delle leggi olandesi sull'imposta di consumo e sui prezzi rinvio alle mie conclusioni, presentate in data odierna nelle cause riunite 240/82 e seguenti. 1.4. I principali addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA] un quadro dei principali effetti restrittivi della concorrenza (tra fabbricanti e/o importatori e/o grossisti) e discriminatori (tra venditori al minuto), attribuiti nella decisione al sistema, rinvio al punto 99, sub a) e b), della decisione. Le altre parti di questo punto della decisione illustrano, oltre ad una precisazione delle suddette censure principali, una serie di altri effetti restrittivi della concorrenza imputati al sistema. Un'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del trattato CEE è stata in particolare rifiutata in quanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il sistema non contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti interessati (punti da 133 a 137 della decisione) e in quanto gli ipotetici vantaggi che potrebbero derivare dal sistema vanno principalmente a vantaggio dei fabbricanti e/o importatori di sigarette e non possono essere considerati indispensabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti. Inoltre gli svantaggi derivanti dal sistema, e che gravano soprattutto sui dettaglianti, sono tali, in primo luogo, da superare i benefici e, in secondo luogo, da impedire ai consumatori di ricevere un congruo utile che possa compensare tali svantaggi (punto 138). 1.5. I mezzi dedotti Il primo mezzo dedotto dalla ricorrente consiste nell'asserita insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 85, n. 1 : in primo luogo, non sarebbe possibile un'effettiva concorrenza a causa degli effetti della legislazione olandese e delle pressioni esercitate dalle autorità olandesi sulla SSI; in secondo luogo, la concorrenza non verrebbe limitata in maniera sensibile dal sistema in quanto esso riguarderebbe solo uno specifico gruppo di dettaglianti che provvede solo al 20% circa del totale delle vendite; in terzo luogo, il sistema non pregiudicherebbe il commercio fra Stati membri. In via subordinata, la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 85, n. 3, e 190 del trattato CEE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di concedere un'esenzione, non ha preso in considerazione gli argomenti della ricorrente e ha commesso errori e tratto erronee conclusioni nell'accertamento dei fatti. Durante la fase orale, la ricorrente ha innanzitutto sostenuto con particolare rilievo la tesi secondo cui i rivenditori, in quanto parte debole, sono schiacciati fra il prezzo al dettaglio, fisso in base alla legge sull'imposta di consumo, da un lato, e, dall'altro, i fabbricanti e i grossisti che (per l'effetto moltiplicatore dell'imposta ad valorem) tentano di contenere il più possibile tale prezzo al dettaglio e di trarre essi stessi profitti nella misura più elevata possibile. Le pressioni da parte delle autorità per l'adozione del sistema avrebbero avuto lo scopo di tutelare il commercio al dettaglio in tale situazione di costrizione. Le condizioni del sistema degli abbuoni non avrebbero ripercussioni sulla concorrenza e, in particolare, differirebbero dai sistemi di sconto sul fatturato complessivo, contro cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una serie di decisioni all'inizio degli anni « 70 ». Infine, è stato nuovamente contestato il carattere sensibile degli effetti del sistema sui rapporti di concorrenza. 2. Valutazione dei mezzi 2.1. Il mezzo dedotto in via principale 2.1.1. Per quanto riguarda la doglianza secondo cui l'incidenza delle pertinenti norme comunitarie e delle norme nazionali in materia fiscale e di prezzi, nonché le pressioni esercitate dalle autorità sulla [OSCURATO:PERSONA] non lascerebbero la possibilità di una efficace concorrenza, mi basta essenzialmente fare rinvio alle mie conclusioni in data odierna nelle cause riunite 240/82 e altre. Come ho già esposto in tale sede, la legislazione olandese in materia fiscale e di prezzi consente senz'altro una concorrenza sui margini, in particolare sugli utili al dettaglio, rilevanti sotto il profilo della concorrenza. Ciò viene anche indirettamente confermato, per quanto riguarda una determinata forma di concorrenza sui margini, dal sistema di sconti di cui è causa (che escludendo tale forma di concorrenza sui margini attraverso un sistema uniforme presuppone la possibilità di concorrenza sui margini). L'influenza delle autorità olandesi sul sistema di sconti di cui è causa viene riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. punti 41, 42, 91 e 93 della sua decisione). Tuttavia, come giustamente osserva la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha dimostrato che le autorità olandesi abbiano fatto pressioni anche per un sistema collettivo avente il contenuto accertato. [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì a ragione che non è risultato che le autorità olandesi abbiano fatto pressioni, dopo le obiezioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1979, per il mantenimento del sistema che, ciononostante, è rimasto in essere. All'argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] posso inoltre aggiungere, ad abundantiam, che anche da un punto di vista obiettivo non sembra plausibile che le autorità olandesi abbiano fatto pressioni per un sistema avente il contenuto accertato, in quanto tale sistema, oltre a comportare vantaggi per i dettaglianti interessati, opera discriminazioni nei confronti dei molti rivenditori specializzati non favoriti (la metà del totale) così come contiene condizioni a favore dei fabbricanti e importatori partecipanti ad esso. Infine le pressioni esercitate dalle autorità non possono esimere gli interessati dalle loro responsabilità per il sistema posto in essere. Tale prima censura va pertanto respinta. 2.1.2. Con una seconda censura (relativa al carattere sensibile delle pretese restrizioni della concorrenza), la ricorrente sostiene che anche se la normativa di legge e la sua applicazione non ostacolassero la concorrenza, la disciplina sugli abbuoni sarebbe di portata notevolmente inferiore rispetto agli accordi che venivano in rilievo nella causa Fedetab. Il sistema degli abbuoni riguarda esclusivamente i dettaglianti e, in pratica, solo uno specifico gruppo di essi che, secondo la ricorrente, provvede al 20% circa delle vendite totali. Inoltre gli sconti speciali concessi secondo il sistema ammonterebbero al massimo allo 0,6% circa del prezzo al dettaglio e al 7% del margine. Per quanto riguarda le condizioni per la concessione dell'abbuono, il requisito di un fatturato minimo non sarebbe inusuale né censurabile sotto il profilo delle regole di concorrenza, dato che i grossi acquirenti sono più interessanti per i fornitori, anche come canali pubblicitari. La limitazione ai rivenditori specializzati indicati all'art. 1 non impedirebbe neppure la possibilità, per i rivenditori esclusi, di trattare in forma individuale o collettiva coi fornitori. Riguardo alla tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il sistema toglierebbe ai rivenditori specializzati ogni incentivo ad ottenere sconti speciali individuali, la ricorrente ritiene che il meccanismo istituito col sistema degli abbuoni non possa essere paragonato ad un sistema di sconti sul fatturato complessivo, ripetutamente condannato dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ad es. la decisione 29 dicembre 1970, «piastrelle di ceramica», GU 1971, L 10 ). Le differenze consisterebbero in particolare: a) nel fatto che il sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati consente sconti individuali e b) nel fatto che l'ammontare dell'abbuono non è né progressivo né cumulativo. L'obbligo di tenere un assortimento di marche minimo, secondo la ricorrente, avrebbe in pratica solo conseguenze finanziarie assai limitate per i dettaglianti (per le marche non comuni sarebbe sufficiente una scorta di due o tre pacchetti). Inoltre i dettaglianti sarebbero liberi di costituire una grossa scorta di una determinata marca onde poter beneficiare degli sconti concessi al riguardo. Anche l'obbligo di collaborare all'introduzione di nuove marche potrebbe essere facilmente adempiuto. L'obbligo di riservare un quarto dello spazio occupato dalle vetrine e dal banco di vendita per l'esposizione di sigarette non avrebbe un carattere particolare per una rivendita di tabacchi specializzata. Rimarrebbe poi abbastanza spazio per concentrare gli sforzi su un determinato prodotto. L'obbligo di vendere un quantitativo minimo di sigarette all'anno sarebbe solo una condizione di ammissione al sistema di sconti e non avrebbe alcuna incidenza sui rapporti con i fornitori. La ricorrente, sulla base di tale argomento, nega che il sistema limiti in maniera sensibile la concorrenza tra i fornitori che vi partecipano. Per quanto concerne la posizione dei fornitori che non partecipano all'accordo, la NSO non vede come il sistema di abbuoni possa essere pregiudizievole nei loro confronti. Questi terzi potrebbero liberamente concludere accordi individuali con sconti quanto meno della stessa entità. Anche al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente equiparato gli effetti del sistema con quelli di un meccanismo di sconti sul fatturato complessivo. 2.1.2 (continuazione). Difese della [OSCURATO:PERSONA] e valutazione A parere della [OSCURATO:PERSONA] la restrizione della concorrenza consiste nel fatto che il sistema rende inutili gli sforzi del dettagliante a favore di un determinato fornitore, in quanto l'importo corrispondente all'abbuono viene versato sul fatturato complessivo, a prescindere dal fornitore e dalla marca venduta. Tale argomento difensivo è a mio parere fondato. In base alle pressioni delle autorità che la stessa ricorrente asserisce necessarie per fare ottenere qualche « extra » ai dettaglianti, si deve ritenere che l'attuazione in maniera collettiva e uniforme del desiderio delle autorità lasci poco spazio per sconti speciali a carattere individuale a fronte di prestazioni supplementari per determinate marche. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche sostenuto, senza essere contraddetta, che il primo accordo individuale in materia di sconti è entrato in vigore solo due anni dopo l'avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della procedura relativa alla presente controversia. Il sistema posto in essere da fabbricanti e importatori limita quindi di fatto in maniera sensibile la possibilità dei fornitori di accrescere la loro quota di mercato a scapito dei concorrenti attraverso sconti individuali a fronte di prestazioni supplementari (concorrenza individuale sui margini). Questa conclusione, per quanto riguarda gli effetti interni del sistema, non viene contraddetta dal fatto che il sistema di cui è causa, come sostiene la ricorrente, presenta di fatto alcune differenze nei confronti del classico « accordo in materia di sconti sul fatturato complessivo », quale originariamente sviluppatosi innanzitutto nella Repubblica federale di Germania. Il sistema si differenzia in particolare dalla variante « chiusa » di tale « accordo in materia di sconti sul fatturato complessivo » ( 1 ) per il fatto di limitare le stesse possibilità di concorrenza di fornitori estranei per mezzo di sconti identici o anche superiori solo imponendo obblighi accessori quali il fatturato minimo di sigarette acquistate dai fornitori partecipanti all'accordo, l'obbligo di assortimento e l'obbligo di esposizione. I fornitori estranei non potranno pertanto indurre i rivenditori specializzati interessati, attraverso i loro sconti (anche se essi dovessero essere più elevati), a sostituire con le loro marche quelle di uno o più dei fornitori indicati all'art. 1, n. 1, della decisione che costituiscono la stragrande maggioranza dei fornitori. Questa prima differenza nei confronti della variante « chiusa » di un « accordo in materia di sconti sul fatturato complessivo » viene comunque ancora accentuata per il fatto che il presente accordo sugli sconti, diversamente da molti « accordi in materia di sconti sul fatturato complessivo », non comporta di fatto sconti progressivi, crescenti in rapporto al volume degli acquisti presso i fornitori partecipanti all'accordo. Tuttavia, come è stato osservato, il sistema comporta l'obbligo — inattaccabile da parte di fornitori estranei — di raggiungere un fatturato minimo nelle marche distribuite dai fornitori partecipanti all'accordo, il che produce un effetto analogo all'effetto cumulativo degli accordi in materia di sconti sul fatturato complessivo. Riguardo agli effetti interni, il sistema in esame non presenta pertanto differenze sostanziali rispetto ad un accordo in materia di sconti sul fatturato complessivo e nei confronti dei fornitori esterni, malgrado diversità rilevanti nella disciplina degli sconti in quanto tale, esso produce effetti molto simili attraverso obblighi accessori. Dalla mia valutazione della prima parte della seconda censura risulta già che anche a mio parere la [OSCURATO:PERSONA] considera giustamente come restrizioni sostanziali della concorrenza gli obblighi di tenere un assortimento minimo di marche, di riservare una parte delle vetrine e del banco di vendita alle marche dei fornitori partecipanti all'accordo e di raggiungere un fatturato minimo per la totalità delle loro marche. Ciò vale sicuramente qualora si consideri in quanto tale l'effetto di tali obblighi, come da me in precedenza indicato, in connessione con gli effetti del sistema di sconti collettivo e uniforme. All'obbligo di collaborare all'introduzione sul mercato di nuove marche attribuirei effetti limitativi della concorrenza un po' minori di quanto non faccia la [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto anche in questo modo venga limitata la libertà dei dettaglianti interessati nella loro politica di vendita, esso, a mio parere, restringe la concorrenza con fornitori estranei in misura minore rispetto agli altri obblighi menzionati. Infine osservo che la ricorrente non contesta di fatto l'effetto discriminatorio del sistema degli abbuoni, quale risulta dai punti 43 e 99, lett. b), della decisione, a danno grosso modo della metà del totale di circa 4.000 rivenditori specializzati olandesi, nonché dei negozi di alimentari, grandi magazzini e supermercati che assicurano una parte notevole delle vendite di sigarette ai consumatori nei [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione economica fornita dalla ricorrente per tale discriminazione, da essa di fatto riconosciuta, può venire in rilievo solo nell'ambito dell'art. 85, n. 3. In sintesi, sono pertanto del parere che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene giustamente che un sistema quale quello descritto, in cui quasi tutti i fabbricanti e importatori (che controllano insieme più del 90% del volume d'affari totale nei [OSCURATO:PERSONA]) partecipano all'accordo e la cui applicazione riguarda il 20% del volume d'affari interno complessivo, restringa in maniera sensibile la concorrenza tra imprese. Anche la seconda censura della ricorrente va quindi a mio parere respinta. 2.1.3. Il (possibile) pregiudizio al commercio tra Stati membri Per quanto riguarda la terza censura, mossa dalla ricorrente nell'ambito del mezzo da essa dedotto in via principale, posso di nuovo rinviare essenzialmente alle mie conclusioni nelle cause riunite 240/82 e altre, visto che anche la ricorrente nella presente controversia fa riferimento all'argomento addotto dalle ricorrenti nelle suddette cause riunite. Riguardo al sistema degli abbuoni, la ricorrente osserva in particolare, nel suo ricorso, innanzitutto che le sigarette importate da fabbricanti e importatori « beneficiano » dell'abbuono in egual misura rispetto alle sigarette prodotte nei [OSCURATO:PERSONA] e ribadisce inoltre il suo argomento, già da me considerato errato, secondo cui gli sconti speciali sarebbero contrari alla legge olandese. Riguardo all'argomento secondo cui il sistema degli sconti vale nella stessa misura per le sigarette importate, la Commisione rileva giustamente che con ciò la ricorrente ammette implicitamente che gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti dal sistema degli sconti (a torto negati dalla ricorrente) valgono anche nei confronti delle sigarette importate. In secondo luogo, la ricorrente afferma che, qualora il sistema degli abbuoni esercitasse una qualsiasi influenza sulle importazioni, quest'ultima non sarebbe comunque « sensibile » così come è richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1. Il suo chiarimento su questa censura è essenzialmente basato sull'argomento, già da me ritenuto infondato nelle mie conclusioni nelle cause 240/82 e altre, secondo cui le sigarette estere immesse nel mercato olandese attraverso un'« importazione intragruppo » non potrebbero essere considerate come sigarette importate. Includendo appunto queste « importazioni intragruppo », dai dati riportati al punto 11 della decisione risulterebbe che, in base alle altre valutazioni contenute nel ricorso ( 2 ), il sistema interesserebbe il 20% delle importazioni complessive (e non solo il 2% come sostiene la ricorrente) e che tali importazioni interessate dal sistema ammonterebbero non allo 0,5% circa (come sostiene la ricorrente) ma al 5% circa del volume d'affari complessivo nei [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ). Tale volume d'affari relativo alle sigarette importate corrisponde inoltre, in termini finanziari, ad alcuni miliardi di fiorini. Un'incidenza del genere va anche a mio parere considerata senz'altro sensibile. Oltre alla suddetta erronea base di calcolo della NSO, la [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente, nel suo controricorso, che l'argomento della ricorrente trascura anche i potenziali effetti del sistema degli sconti sulle importazioni. Infatti, a norma dell'art. 85, n. 1, è sufficiente un pregiudizio potenziale al commercio tra Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente che il sistema collettivo di sconti elimina l'influenza potenziale di più abbuoni differenziati sulla quota di mercato delle sigarette importate. A questo punto mi sono già intrattenuto estesamente nell'esame degli effetti restrittivi della concorrenza propri del sistema. Anche questa censura dev'essere quindi a mio parere respinta. 2.2. Il mezzo dedotto in via subordinata (violazione degli ara. 85, n. 3, e 190 del trattato CEE) 2.2.1. Col mezzo dedotto in via subordinata, la ricorrente rileva innanzitutto che sul piano di fatto non è esatto che il sistema degli abbuoni tolga ai dettaglianti la possibilità di ricevere sconti speciali (punto 133 della decisione). Il sistema avrebbe esclusivamente lo scopo di garantire ai dettaglianti un abbuono speciale minimo. Nell'esame da me svolto in precedenza ho già spiegato in un altro contesto, nell'ambito di queste conclusioni, perché tale argomento nella realtà economica debba considerarsi infondato. 2.2.2. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 134 della sua decisione, trascurerebbe il fatto che l'obbligo di raggiungere almeno il 60% del fatturato di tabacchi non si riferisce solo alle sigarette ma a tutti i tabacchi lavorati. Tale obiezione non trova alcun appoggio testuale nel suddetto punto 134. La sua asserzione, secondo cui tale condizione in quanto tale non comporterebbe alcuna discriminazione nei confronti dei piccoli rivenditori, può di per sé essere corretta. Tuttavia neppure ciò viene affermato nel suddetto punto della decisione. La ricorrente non nega che come conseguenza della condizione di un fatturato minimo vi siano piccoli rivenditori che non possono di fatto beneficiare di tale criterio del sistema degli abbuoni per rivenditori specializzati. 2.2.3. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che l'obbligo di assortimento minimo di cui al punto 135 della decisione è connaturato all'esistenza di una specializzazione. Contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] asserisce in tale punto, il commerciante sarebbe anche completamente libero di decidere quante sigarette di ciascuna marca egli intende tenere in scorta. L'aumento dei costi conseguente a tale obbligo, di cui parla la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe solo minimo (ma non viene così negato dalla ricorrente). Riguardo a questa censura mi sembra sufficiente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto punto 135 della sua decisione sostiene soltanto che l'obbligo di cui trattasi non contribuisce necessariamente ad un miglioramento della distribuzione dei prodotti interessati. L'argomento della ricorrente, secondo cui tale obbligo (oltre a quello di cui al punto 134 della decisione) sarebbe connaturato all'esistenza di una specializzazione, non basta ad inferire che la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della discrezionalità spettamele nell'applicazione dell'art. 85, n. 3, non poteva giungere alla conclusione espressa nel punto 135. 2.2.4. In quarto luogo, la ricorrente asserisce che anche l'obbligo di esposizione e quello di introdurre nuove marche, trattati al punto 136 della decisione, non sono considerati gravosi dal rivenditore. Qualora il sistema collettivo di sconti dovesse essere sostituito da accordi individuali, il rivenditore dovrebbe accettare obblighi di esposizione di portata assai più ampia. Inoltre proprio tali « condizioni di esposizione » e tali obblighi promozionali (che sarebbero possibili solo attraverso un accordo collettivo) consentirebbero ad un rivenditore di sigarette di raggiungere un livello specializzato. Con la sua tesi su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] si scosterebbe altresì dal punto di vista da essa espresso al riguardo in materia di sistemi di distribuzione a carattere selettivo e di contratti esclusivi di compravendita. [OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente, nel controricorso, che ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, è irrilevante il fatto che un accordo non sia gravoso per i rivenditori interessati. Inoltre, essa rileva a ragione che raffronti con sistemi di distribuzione a carattere selettivo e con accordi esclusivi di vendita non sono pertinenti, in quanto essi sono accordi bilaterali verticali (relativi sempre, inoltre, ai prodotti di un solo fabbricante), mentre nella fattispecie si tratta di un accordo orizzontale collettivo con effetto verticale (nei confronti dei prodotti di tutti i produttori e importatori contraenti) ( 4 ). 2.2.5. In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la condizione di un fatturato minimo annuo sarebbe conforme alla politica delle autorità olandesi secondo la quale il commercio al minuto vitale è meritevole di incoraggiamento. Anche al riguardo il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diverso, nella fattispecie, in particolare da quello espresso nel regolamento in materia di esenzioni per categorie per accordi esclusivi di vendita. Su questo punto, osservo innanzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente affermato, in un altro contesto, che la ricorrente non ha dimostrato che le autorità olandesi abbiano effettivamente appoggiato gli effetti discriminatori di tale condizione di fatturato minimo. Ho già trattato in precedenza tale aspetto nelle mie conclusioni. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente, anche sotto tale profilo, che è fuori luogo un raffronto con il suo punto di vista in ordine agli accordi esclusivi di vendita. Anche questa censura va pertanto respinta. 2.2.6. In sesto luogo, la ricorrente asserisce, più in generale (punto 40 del ricorso), che una rete di rivendite specializzate in cui esiste un assortimento diversificato di prodotti di tabacco viene mantenuta in essere (anche) dal sistema degli abbuoni e giova sia ai produttori/importatori che al consumatore mentre i suoi partecipanti non si sentono danneggiati da esso. Tale affermazione trascura innanzitutto le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] sugli effetti ulteriori del sistema da me riconosciute fondate. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] mette altresì giustamente in rilievo, sotto questo profilo, che ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 3, non è sufficiente che i dettaglianti non ritengano gravoso il sistema degli abbuoni. In terzo luogo, anche a mio parere, la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del potere discrezionale ad essa spettante, non potesse ritenere ragionevolmente che non fosse emerso che tale sistema, con tutti i suoi intrinseci aspetti controversi in precedenza trattati, fosse indispensabile per mantenere in vita le rivendite specializzate. 2.2.7. Infine la ricorrente ha messo ancora in rilievo (punto 41 del ricorso) che in ogni caso (anche) il « progresso economico » di cui all'art. 85, n. 3, viene promosso dal sistema degli abbuoni. In particolare, quest'ultimo contribuirebbe ad impedire un ulteriore regresso socioeconomico a seguito di una diminuzione dell'occupazione in un determinato settore, contributo che, secondo la vostra sentenza Metro (causa 26/76, Race. 1977, pag. 1875 , in particolare punto 43 della motivazione) rientrerebbe nella nozione di « progresso economico ».. Infatti, ammettendo la fondatezza di tale argomento in ordine alle rivendite specializzate favorite, già per il fatto che il sistema fa appunto aumentare i rischi di perdite di occupazione per quanto riguarda la metà delle rivendite specializzate escluse dall'accordo, a mio parere non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] trattasse espressamente tale aspetto nella sua decisione. Nell'effetto destabilizzatore del sistema, a cui la ricorrente si richiama in un altro contesto, la [OSCURATO:PERSONA] vede inoltre con ragione una conferma del fatto che il sistema di cui trattasi è diretto ad assicurare una parte del mercato ad un limitato gruppo di interessati. 2.2.8. A conclusione della mia trattazione in ordine al mezzo dedotto dalla ricorrente in via subordinata rilevo ancora che è sorprendente che le censure della ricorrente siano innanzitutto dirette a sostenere che il sistema non è gravoso per i dettaglianti stessi e che gli obblighi che esso comporta sono inerenti alla sua natura e pertanto indispensabili. La ricorrente non ha praticamente fatto nessun serio tentativo per dimostrare che il sistema, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], soddisfi appunto alle due prime condizioni (positive) per un'esenzione ai sensi dell'art. 85, 3° comma. I suoi più importanti argomenti al riguardo presentano un carattere secondario e a malapena delineato. Essi sono nel senso che il fatto di favorire la metà delle rivendite specializzate a condizioni che esse detengano un vasto assortimento contribuisce alla stabilizzazione delle rivendite specializzate, incentiva quindi l'occupazione e garantisce il mantenimento in essere di un numero sufficiente di punti di vendita ad ampio assortimento nell'interesse dei produttori e importatori interessati e nell'interesse dei consumatori. Già per il fatto che il sistema promuove così nel contempo la stabilizzazione « a freddo » delle rivendite specializzate non favorite, mette in pericolo l'occupazione relativa ed ostacola l'accesso al mercato di altri fornitori, la [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del potere discrezionale ad essa spettante, poteva ritenere certo che non fosse emerso che il sistema soddisfacesse alle condizioni positive per un'esenzione. Dal fatto che un gran numero di rivendite specializzate è rimasto in essere malgrado l'esclusione dal sistema degli abbuoni, la [OSCURATO:PERSONA] poteva giustamente dedurre, in subordine, che non era plausibile che tale sistema fosse effettivamente indispensabile per mantenere in essere i dettaglianti specializzati. Il presupposto dell'intero argomento, per cui le rivendite specializzate con un ampio assortimento obbligatorio (comprendente tutte le marche dei fornitori contraenti) sarebbero necessarie ad una distribuzione ottimale delle sigarette, viene a malapena illustrato dalla ricorrente ed appare contraddetto dalla molto più ampia quota di mercato detenuta dai dettaglianti non specializzati in tabacchi. Il solo fatto certo che a mio parere emerge dagli atti è che il sistema va a vantaggio dei fornitori e dei dettaglianti che ne sono interessati. Nell'ambito dell'art. 85, n. 3, però, tali vantaggi per determinate imprese associate in un cartello non sono sufficienti per un'esenzione. Sotto il profilo del requisito dell'attribuzione agli utilizzatori di una congrua parte dell'asserito utile del sistema, la [OSCURATO:PERSONA] si richiama giustamente al punto della motivazione della vostra sentenza Fedetab secondo cui « il numero di intermediari e di marchi non costituisce necessariamente il criterio essenziale di un miglioramento della distribuzione ai sensi dell'art. 85, n. 3 ». A parere della [OSCURATO:PERSONA], tali vantaggi per il consumatore sono certamente dubbi qualora i costi del mantenimento in essere di una estesa rete di vendita (di grossi rivenditori specializzati con un vasto assortimento) vengano sopportati dal consumatore; il produttore ripercuoterà infatti tali costi sul prezzo finale delle sigarette (fisso, ma in linea di principio da esso liberamente fissato). Il consumatore, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dev'essere libero di decidere di acquistare le sue sigarette dove vuole. 3. Compendio e conclusione Dal mio esame del ricorso appare in sintesi che esso contiene in gran parte gli stessi argomenti addotti dalle ricorrenti nelle cause riunite 240/82 e altre. Ho già ritenuto non convincenti tali argomenti nelle mie conclusioni in tali cause. In quanto la ricorrente ha addotto, nel suo ricorso, specifici argomenti a giustificazione del sistema degli abbuoni per rivendite specializzate di cui è causa, li ho tutti respinti, dopo un esame approfondito, senza eccezione, allo stesso modo, in quanto infondati. Di conseguenza, concludo: 1) per il rigetto delle domande della ricorrente, dirette, in via principale e in via subordinata, all'annullamento totale o parziale degli artt. 1, nn. 1 e 2, e 4 e, rispettivamente, degli artt. 3 e 4 della decisione 82/596/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 15 luglio 1982 ( GU 1982, L 232, pag. 1 ); 2) per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, ivi comprese le spese del procedimento d'urgenza. La condanna della ricorrente anche alle spese del procedimento d'urgenza — in cui la sua istanza è stata accolta — è conforme alla vostra costante giurisprudenza relativa all'art. 69, § 2, del regolamento di procedura. Su questo punto rinvio, a mo' d'esempio, alla vostra sentenza 17 gennaio 1984 nelle cause riunite 43 e 63/82, punti 63 e 64 della motivazione. ( *1 ) Traduzione dall'olandese. ( 1 ) In questa variante « chiusa », gli acquisti presso le imprese non contraenti non vengono considerati ai fini del calcolo dello sconto. ( 2 ) Secondo tali valutazioni, in particolare, le vendile ai consumatori da pane dei rivenditori specializzati interessati dal sistema di sconti ammontano a circa il 20% dello smercio complessivo di sigarette nei [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha stimato al 90% delle importazioni complessive quelle « intragruppo » e quelle « intergruppo » al 10% circa. ( 3 ) Sulla base dei dati menzionati al punto 11 della decisione e non contestati dalla ricorrente, ritengo che tale ultima percentuale sia di fatto ancora più elevata. ( 4 ) Chiarimenti fra parentesi da me aggiunti.
Sentenza Corte di giustizia UE/1985 — Fons Iuris — Fons Iuris