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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04468/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquemila di ammenda, per il reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. n. 286 del 1998, perché privo di permesso di soggiorno, era stato controllato sul territorio nazionale sprovvisto di documenti di riconoscimento, fatto accertato il 29 ottobre 2017. 1.1.11 provvedimento impugnato rende conto del fermo per identificazione del ricorrente e dei successivi accertamenti dai quali era risultato che questi era presente in Italia pur essendo privo di titolo per soggiornarvi, in assenza di "cause di giustificazione del suo stato di clandestinità", ritenendo così integrata sia l'irregolarità dell'ingresso, sia quella del trattenimento nel territorio nazionale. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

A. Cesarano, denunciando due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione.

Con memoria difensiva depositata in udienza e richiamata a verbale (atti allegati, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) era stata richiesta l'applicazione del disposto di cui all'art. 34 TU Imm.

Si era evidenziato il forte radicamento sociale dell'imputato in Italia, avendo questi vissuto la maggior parte della sua esistenza sul territorio nazionale ove, peraltro, aveva seguito gli studi con profitto, come documentato con produzione di atti allegati al ricorso.

Inoltre, si evidenzia che la sua posizione risulta immediatamente regolarizzata e che, comunque, non sono stati valorizzati evidenti elementi positivi, quali la scarsa offensività della condotta accertata.

Si indicano come precedenti in termini, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 250 del 2010 e le sentenze di questa Corte n. 35742 del 2013, n.13412 del 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento del "fatto".

La pronuncia sarebbe viziata nella parte in cui attribuisce all'imputato precedenti penali in realtà inesistenti (come sarebbe stato agevole verificare attraverso l'esame del certificato penale) elemento, peraltro, valutato anche in relazione alla quantificazione della pena.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Tocci, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa, avv.

A. Cesarano, a mezzo p.e.c. del 7 ottobre 2022 ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali, replicando al Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato, risultando questa conclusione assorbente rispetto ad ogni altra doglianza proposta. 1.L'esame degli atti, anche di quelli prodotti dalla difesa, in ossequio al principio di autosufficienza, scrutinabili in questa sede, per la tipologia di eccezione sollevata (per delibare sulla questione in rito, la Corte di cassazione può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606.1 lett. e): Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), consente di rilevare che all'udienza all'esito della quale il Giudice di pace è pervenuto alla decisione impugnata, era stata chiesta dalla difesa l'assoluzione ai sensi dell'art. 34 d.

Igs n. 274 del 2000. 2.Ciò premesso si osserva che l'istituto di natura processuale, opera quale condizione di improcedibilità dinanzi al Giudice di pace, con la previsione della preventiva non opposizione della parte lesa e dell'imputato (Sez.

F, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34672, Cacioni, Rv. 264702, Sez. 6, 15/09/ 2015, n. 44683, T., Rv. 265114- 265116).

Invero, è lo stesso legislatore ad aver indicato l'istituto come causa di improcedibilità anche se, per alcuni commentatori, detta terminologia non appare corretta.

Infatti, si è evidenziato, pur a fronte della diversa lettera della norma, che sarebbe preferibile inserire l'istituto tra le cause di non punibilità, posto che la tenuità del fatto, in questo caso, implica una verifica della fondatezza dell'accusa da ancorarsi anche a precisi parametri soggettivi. 2.1.Si rileva, inoltre, dal punto di vista dei presupposti che, nel caso dell'istituto introdotto per i procedimenti dinanzi al giudice di pace necessita l'occasionalità della condotta (e non la mera non abitualità) oltre alla verifica del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento possa recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato o dell'indagato (Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31920, Marzola, Rv. 264420; Sez.

F, 20/08/2015, n. 38876, Morreale, Rv. 264700).Alla parte lesa, poi, per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, qualora sia stata esercitata l'azione penale (quindi non solo in relazione alla pronuncia di sentenza predibattimentale) viene riconosciuto un vero e proprio yif potere di interdizione (Sez.

U, 16/07/2015, n. 43264, Steger, Rv. 264547).

Risulta, inoltre, non necessaria la previa definizione nel merito come si evince dalla lettera della norma che, ai commi 2 e 3, dell'art. 34 cit., subordina la pronuncia soltanto alla mancanza di opposizione da parte dei soggetti legittimati a formularla.

Si tratta, quindi, di una pronuncia di improcedibilità con una decisione di absolutio ab istantia, adottata senza preventivo accertamento probatorio circa la fondatezza dell'accusa, quindi di una disposizione in rito, posta esclusivamente a tutela dell'interesse delle parti private.

Il giudice, pertanto, ove ricorrano, sulla base degli atti in suo possesso, i presupposti per reputare il fatto di scarsa valenza offensiva, provvede immediatamente a pronunciare l'improcedibilità dell'azione promossa con l'unico limite rappresentato dalla manifestazione contraria formulata dagli interessati (imputato e parte lesa).

Tanto premesso si rileva, come osservato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 63 del 2007, che l'art. 34, comma 3 «prevede, ai fini dell'operatività dell'istituto, nella fase successiva all'azione penale, non già una condizione positiva (il "consenso"), ma una condizione negativa (la non opposizione; "se l'imputato e la persona offesa non si oppongono")».

2.2. Il tenore della disposizione conduce, dunque, a ritenere che tale volontà di opposizione debba essere necessariamente espressa, non potendosi desumere da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale e inequivoca manifestazione di volontà.

Va, comunque, ritenuto, condividendo il principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite, nella motivazione della pronuncia citata dallo stesso ricorrente (Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cit.) che la volontà di opposizione possa essere manifestata anche attraverso memorie (art. 90, comma 1, cod. proc. pen.) e che essa sia implicita nei casi in cui la persona offesa, costituitasi, in quanto soggetto danneggiato dal reato, quale parte civile, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni, circostanza verificatasi nel caso al vaglio.

3. Alla stregua di quanto sin qui esposto, si rileva che nella ricostruzione offerta dal ricorrente (confermata dal doveroso esame degli atti) l'imputato ha concluso chiedendo il riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 34 cit. e a fronte di tale richiesta alcuna pronuncia risulta adottata da parte del Giudice di pace.Infatti, su tale istanza nulla risulta dalla motivazione della sentenza, né viene indicata a verbale la ragione per la quale non si è provveduto nel senso proposto.

Del resto, il riferimento ai precedenti penali che opera il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, quale implicita giustificazione del diniego, non appare univoco, posto che il Giudice di pace fa riferimento a "pregiudizi" penali che, peraltro, nel merito, sono contestati dalla difesa anche con lo scritto difensivo presentato in quella sede. 4.Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace in diversa composizione fisica per nuovo esame, nei limiti indicati nella parte motiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquemila di ammenda, per il reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, perché privo di permesso di soggiorno, era stato controllato sul territorio nazionale sprovvisto di documenti di riconoscimento, fatto accertato il 29 ottobre 2017. 1.1.11 provvedimento impugnato rende conto del fermo per identificazione del ricorrente e dei successivi accertamenti dai quali era risultato che questi era presente in Italia pur essendo privo di titolo per soggiornarvi, in assenza di "cause di giustificazione del suo stato di clandestinità", ritenendo così integrata sia l'irregolarità dell'ingresso, sia quella del trattenimento nel territorio nazionale. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, avv. A. Cesarano, denunciando due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione. Con memoria difensiva depositata in udienza e richiamata a verbale (atti allegati, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) era stata richiesta l'applicazione del disposto di cui all'art. 34 TU Imm. Si era evidenziato il forte radicamento sociale dell'imputato in Italia, avendo questi vissuto la maggior parte della sua esistenza sul territorio nazionale ove, peraltro, aveva seguito gli studi con profitto, come documentato con produzione di atti allegati al ricorso. Inoltre, si evidenzia che la sua posizione risulta immediatamente regolarizzata e che, comunque, non sono stati valorizzati evidenti elementi positivi, quali la scarsa offensività della condotta accertata. Si indicano come precedenti in termini, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 250 del 2010 e le sentenze di questa Corte n. 35742 del 2013, n.13412 del 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento del "fatto". La pronuncia sarebbe viziata nella parte in cui attribuisce all'imputato precedenti penali in realtà inesistenti (come sarebbe stato agevole verificare attraverso l'esame del certificato penale) elemento, peraltro, valutato anche in relazione alla quantificazione della pena.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Tocci, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa, avv. A. Cesarano, a mezzo p.e.c. del 7 ottobre 2022 ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali, replicando al Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato, risultando questa conclusione assorbente rispetto ad ogni altra doglianza proposta. 1.L'esame degli atti, anche di quelli prodotti dalla difesa, in ossequio al principio di autosufficienza, scrutinabili in questa sede, per la tipologia di eccezione sollevata (per delibare sulla questione in rito, la Corte di cassazione può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606.1 lett. e): Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), consente di rilevare che all'udienza all'esito della quale il Giudice di pace è pervenuto alla decisione impugnata, era stata chiesta dalla difesa l'assoluzione ai sensi dell'art. 34 d. Igs n. 274 del 2000. 2.Ciò premesso si osserva che l'istituto di natura processuale, opera quale condizione di improcedibilità dinanzi al Giudice di pace, con la previsione della preventiva non opposizione della parte lesa e dell'imputato (Sez. F, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34672, Cacioni, Rv. 264702, Sez. 6, 15/09/ 2015, n. 44683, T., Rv. 265114- 265116). Invero, è lo stesso legislatore ad aver indicato l'istituto come causa di improcedibilità anche se, per alcuni commentatori, detta terminologia non appare corretta. Infatti, si è evidenziato, pur a fronte della diversa lettera della norma, che sarebbe preferibile inserire l'istituto tra le cause di non punibilità, posto che la tenuità del fatto, in questo caso, implica una verifica della fondatezza dell'accusa da ancorarsi anche a precisi parametri soggettivi. 2.1.Si rileva, inoltre, dal punto di vista dei presupposti che, nel caso dell'istituto introdotto per i procedimenti dinanzi al giudice di pace necessita l'occasionalità della condotta (e non la mera non abitualità) oltre alla verifica del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento possa recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato o dell'indagato (Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31920, Marzola, Rv. 264420; Sez. F, 20/08/2015, n. 38876, Morreale, Rv. 264700).Alla parte lesa, poi, per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, qualora sia stata esercitata l'azione penale (quindi non solo in relazione alla pronuncia di sentenza predibattimentale) viene riconosciuto un vero e proprio yif potere di interdizione (Sez. U, 16/07/2015, n. 43264, Steger, Rv. 264547). Risulta, inoltre, non necessaria la previa definizione nel merito come si evince dalla lettera della norma che, ai commi 2 e 3, dell'art. 34 cit., subordina la pronuncia soltanto alla mancanza di opposizione da parte dei soggetti legittimati a formularla. Si tratta, quindi, di una pronuncia di improcedibilità con una decisione di absolutio ab istantia, adottata senza preventivo accertamento probatorio circa la fondatezza dell'accusa, quindi di una disposizione in rito, posta esclusivamente a tutela dell'interesse delle parti private. Il giudice, pertanto, ove ricorrano, sulla base degli atti in suo possesso, i presupposti per reputare il fatto di scarsa valenza offensiva, provvede immediatamente a pronunciare l'improcedibilità dell'azione promossa con l'unico limite rappresentato dalla manifestazione contraria formulata dagli interessati (imputato e parte lesa). Tanto premesso si rileva, come osservato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 63 del 2007, che l'art. 34, comma 3 «prevede, ai fini dell'operatività dell'istituto, nella fase successiva all'azione penale, non già una condizione positiva (il "consenso"), ma una condizione negativa (la non opposizione; "se l'imputato e la persona offesa non si oppongono")». 2.2. Il tenore della disposizione conduce, dunque, a ritenere che tale volontà di opposizione debba essere necessariamente espressa, non potendosi desumere da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale e inequivoca manifestazione di volontà. Va, comunque, ritenuto, condividendo il principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite, nella motivazione della pronuncia citata dallo stesso ricorrente (Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cit.) che la volontà di opposizione possa essere manifestata anche attraverso memorie (art. 90, comma 1, cod. proc. pen.) e che essa sia implicita nei casi in cui la persona offesa, costituitasi, in quanto soggetto danneggiato dal reato, quale parte civile, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni, circostanza verificatasi nel caso al vaglio. 3. Alla stregua di quanto sin qui esposto, si rileva che nella ricostruzione offerta dal ricorrente (confermata dal doveroso esame degli atti) l'imputato ha concluso chiedendo il riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 34 cit. e a fronte di tale richiesta alcuna pronuncia risulta adottata da parte del Giudice di pace.Infatti, su tale istanza nulla risulta dalla motivazione della sentenza, né viene indicata a verbale la ragione per la quale non si è provveduto nel senso proposto. Del resto, il riferimento ai precedenti penali che opera il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, quale implicita giustificazione del diniego, non appare univoco, posto che il Giudice di pace fa riferimento a "pregiudizi" penali che, peraltro, nel merito, sono contestati dalla difesa anche con lo scritto difensivo presentato in quella sede. 4.Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace in diversa composizione fisica per nuovo esame, nei limiti indicati nella parte motiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in diversa pe
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