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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17066/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha tencLuso chiede434e Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due atti, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa il 16 Febbraio 2022 dalla Corte d'assise d'appello di Napoli, che ha confermato la condanna alla pena dell'ergastolo inflitta in primo grado per il delitto di omicidio commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione nonché dal metodo mafioso e dalle finalità agevolatrici del clan Formicola; omicidio avvenuto a Napoli il 29 giugno 2002 con 19 colpi di arma da fuoco, 13 dei quali calibro 9X21 e sei calibro

365. Secondo la sentenza impugnata, l'omicidio era stato perpetrato nell'ambito di una contrapposizione per il controllo territoriale dello spaccio di droga tra i clan della camorra Formicola e Mazzarella; il movente dell'omicidio era scaturito in modo specifico - secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] - dal rifiuto di cedere ad uno dei partecipi del clan Formicola, [OSCURATO:PERSONA], un'arma e - secondo quanto riferito dagli altri collaboratori - per il mancato assoggettamento della vittima al clan Formicola nell'attività di spaccio di droga svolta nella stessa area di influenza del sodalizio.

Gli elementi di prova utilizzati dai giudici di merito si incentrano sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto l'imputato poco prima dell'omicidio in una strada non distante da quella ove era stato perpetrato il delitto, unitamente al contenuto delle intercettazioni telefoniche contestuali all'omicidio su tale avvistamento, che hanno permesso di individuare l'imputato come uno degli autori dell'omicidio.

Si sono poi aggiunte le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver ricevuto in due momenti distinti la confessione stragiudiziale del delitto da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], mentre era con lui latitante in Spagna e le confidenze di identico contenuto dello stesso contenuto di [OSCURATO:PERSONA], elemento di alto livello nel clan, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di altri collaboratori avrebbero fornito ulteriori riscontri sul conflitto di camorra in atto in quell'area. 2.1 Con l'atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente denuncia, al primo motivo, violazione degli artt. 575, 110, cod. pen. e art. 238-bis, 192, 546 lett. e), 533 cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria sia internamente che esternamente con gli atti del procedimento rappresentati dalla sentenza irrevocabile della Corte d'assise d'appello di Napoli che ha deciso l'assoluzione dei coimputati, n. 39 del 2022, nella quale si legge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (intercettati al momento del delitto) e [OSCURATO:PERSONA] non sanno nulla dell'omicidio in questione.

Denuncia, a questo proposito, travisamento della prova e motivazione apparente, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti e, pertanto, era stata dichiarata la loro estraneità al delitto con sentenza definitiva.

Il corredo probatorio contro l'imputato si fonderebbe soltanto sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che è un dichiarante de relato, mentre in realtà il riscontro sarebbe costituito sempre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (autore della conversazione intercettata) e [OSCURATO:PERSONA] collaboratore di giustizia, che sono molto generiche, perché non è stato precisato il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel delitto, pertanto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero il carattere della necessaria precisione e della specificità; in particolare, il fatto che tali dichiarazioni siano state rese a distanza di 10 anni non autorizza il giudice a rinunciare alla necessaria specificità del narrato.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute solo riscontro alle dichiarazioni di Battaglia, come risulta alla fine di pagina 34 della sentenza, ma [OSCURATO:PERSONA] rende le sue dichiarazioni soltanto in appello dopo che i contenuti della sentenza di condanna all'ergastolo di [OSCURATO:PERSONA] erano circolati nell'ambiente criminale; inoltre, egli era entrato nel clan camorristico detto "Formicola" soltanto nel 2009, cioè a 7 anni di distanza dall'esecuzione dell'omicidio di cui al processo e anche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un chiamante in reità de relato le cui fonti sarebbero [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, sicché le sue dichiarazioni non permetterebbero di superare il necessario vaglio di attendibilità oggettiva, proprio perché generiche, come risulta a pagina 23 della sentenza impugnata.

La Corte territoriale nella sentenza impugnata avrebbe dimostrato di non comprendere i particolari delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto costui si era limitato a indicare [OSCURATO:PERSONA] solo quale partecipe del clan; lo aveva indicato erroneamente partecipe anche del secondo omicidio, quello del fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], di cui non è stato mai indagato ne' accusato.

Ancora inutilizzabile sarebbe la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva riferito di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] che a commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato l'imputato, atteso che non si sa da chi [OSCURATO:PERSONA] avesse appreso tale circostanza e quindi si tratta di una dichiarazione e di una chiamata in reità di terza mano e di fonte ignota, mancherebbe cioè un giudizio di resistenza e di conseguenza andrebbe annullata la sentenza impugnata.

E' in definitiva impossibile verificare in concreto la convergenza delle prove dichiarative di Battaglia e di [OSCURATO:PERSONA] stante la genericità delle stesse né appare possibile per l'accusato smentire i suoi accusatori.A pagina 12 della sentenza impugnata, inoltre, le captazioni sul telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] non sono individualizzanti rispetto a [OSCURATO:PERSONA], mentre le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe udito [OSCURATO:PERSONA], l'altro fratello della vittima, al momento dell'omicidio del secondo fratello ([OSCURATO:PERSONA]) confidare alla madre [OSCURATO:PERSONA] che gli autori del fatto delittuoso erano gli stessi dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto due anni prima, sono basate su una fonte che non si conosce, sicché sarebbe una prova inutilizzabile per impossibilità di individuare la fonte originaria che era rimasta anonima, con la conseguenza che sarebbe impossibile effettuare il doppio giudizio di attendibilità.

Inoltre, la sentenza non dà contezza del fatto che altri collaboratori come [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero accusato l'imputato, nonostante i loro rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A pagina 20 della sentenza, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione manifestamente illogica, non sarebbe stata ritenuta una prova contraria; stessa carenza motivazione vi sarebbe nei confronti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accusato [OSCURATO:PERSONA].

Su tali dichiarazioni, invece, la Corte napoletana avrebbe espresso una motivazione inadeguata, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto interesse a divulgare il concorso del ricorrente nell'esecuzione del delitto.

Inoltre, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver ricevuto le confidenze sugli omicidi dei fratelli Petriccione proprio da [OSCURATO:PERSONA], ma anche in questo caso la Corte di merito non avrebbe attribuito il corretto peso al fatto che tali propalazioni non avevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA], atteso che secondo i giudici D'Amico non sarebbe stato attendibile.

Da ultimo, vi sarebbe carenza di motivazione sul passaggio della motocicletta nei pressi del luogo del delitto e sulla correlazione tra tale presenza e l'omicidio, correlazione che non andrebbe oltre la congettura, com'è scritto a pagina 13 della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli n. 39 del 2022 nei confronti dei coimputati.

2.2. Col secondo motivo, l'atto di ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta premeditazione, alla luce di pag. 11 dell'atto di appello a firma dell'avvocato d'Antonio, non essendo dimostrata la predisposizione di mezzi e di persone, laddove ritiene sufficiente la premeditazione per il semplice uso di due mezzi ordinari di locomozione e delle necessarie imprescindibili pistole per eseguire il delitto.

Né appare possibile stabilire - in base alle prove raccolte - l'intervallo di tempo trascorso tra l'insorgenza dei proposito criminoso e l'ipotizzato coinvolgimento del ricorrente nel delitto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai condannato per appartenenza al clan Formicola, sicché il suo ruolo potrebbe essere solo marginale.

3.1. Con l'atto di ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Antonio si denuncia, nel primo motivo, illogicità della motivazione con riferimento agli articoli 195, commi 4 e 7, e 194, comma 3, codice di rito e violazione dell'articolo 606 lettera c) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 195 comma 4 e 7 e 194 comma 3 cod. proc. pen.

Sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anche l'atto di ricorso a firma dell'Avv.

D'Antonio, denuncia che il teste di riferimento, [OSCURATO:PERSONA], aveva precisato di non essere in grado di indicare la persona che aveva dichiarato quanto da lui riferito; pertanto, si trattava soltanto di voci apprese nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio dopo l'omicidio; ricorre di conseguenza un caso di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 194, comma 3, e dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen.

L'ufficiale di polizia giudiziaria, contrariamente a quanto riferisce la sentenza, era sul luogo in un contesto processuale investigativo e le dichiarazioni rese erano dirette proprio all'ufficiale dell'agente di polizia giudiziaria.

Pertanto, sussisteva un obbligo di documentazione che non era stato adempiuto in funzione del rifiuto del soggetto che si voleva escutere a sommarie informazioni testimoniali, essendo una dichiarazione diretta all'agente di polizia giudiziaria; di conseguenza, vi era un divieto di testimonianza.

3.2. Col secondo motivo, denuncia nullità della sentenza per violazione dell'articolo 111 Cost. e dell'art. 268, comma 7, codice di rito, nonché vizio di motivazione con riferimento all'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., per non aver assunto la prova consistente nella nomina di un perito informatico, per verificare se una determinata registrazione fosse o meno utilizzabile per deterioramento o fosse possibile un versamento del suo contenuto in altro nastro.

Inoltre, la sentenza è viziata per non aver acquisito i processi verbali di intercettazione e comunicazioni telefoniche sull'utenza 081/5591.648 per accertare i nomi dei componenti della Sezione di polizia giudiziaria operante nella Squadra mobile di Napoli, che avevano provveduto all'ascolto originario delle conversazioni.

Il consulente Schettino, a pagina 4 del verbale d'udienza del 15 giugno 2021, aveva riferito che tali registrazioni non erano state scaricate bene e i dati non erano stati riportati completamente nella cassetta; quindi, vi era un errore di salvataggio.

Andava accolta allora la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la nomina di un perito, per accertare se vi era stata solo una problematica originaria di corretto versamento dei dati nella cassetta "Dat" oppure si era verificata una problematica attinente al deterioramento della cassetta.

La difesa aveva chiesto altresì l'acquisizione dei brogliacci delle intercettazioni, dai quali si desumeva cartolarmente che l'ascolto originario delle conversazioni era stato fatto proprio dall'Isp.

Procacci della Squadra mobile di Napoli, che aveva proceduto alle operazioni e che poi era stato ascoltato, essendovi un danneggiamento irreversibile del supporto informatico e, pertanto, la difesa riteneva l'audizione del teste Procacci insufficiente all'utilizzo del contenuto del dato intercettivo.

3.3. Col terzo motivo, denuncia vizio di motivazione in relazione all'articolo 188 cod. proc. pen., con riferimento al verbale di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 23 luglio 2002 e alla contestazione ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen. contenuta a pagg. 29-32 del verbale di udienza del 13.7.2021, nonché nullità della sentenza nella parte corrispondente.

Durante le indagini preliminari, erano state utilizzate tecniche non conformi al codice, perché a [OSCURATO:PERSONA] erano state lette le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tutte le intercettazioni accluse al fascicolo processuale.

Al contrario, sussiste il vizio denunciato perché il teste Sartori, sentito durante l'udienza aveva negato le dichiarazioni rese in precedenza nella fase delle indagini preliminari e si è dimostrato quindi che le modalità utilizzate nella fase delle indagini avevano influito in maniera effettiva sulle dichiarazioni rese in quel momento.

Secondo il ricorrente, la Corte d'assise d'appello non avrebbe analizzato il contenuto delle dichiarazioni negatorie rese nell'istruttoria dibattimentale e avrebbe dovuto ritenere che il teste era stato coartato, pertanto vi sarebbe violazione dell'articolo 188 del codice di rito.

3.4. Col quarto motivo, denuncia nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine agli articoli 192, 194, 195 cod. proc. pen., nonché all'art.575 cod. pen. 533 e 238-bis cod. proc. pen.

Con distinti motivi di identico contenuto, con riferimento all'e dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese all'udienza dei 14 Aprile 2021, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 novembre 2022 dinanzi alla Corte d'assise d'appello, alla nota informativa del 28 settembre 2022 relativa all'arresto di Battaglia effettuato in Spagna il 9 dicembre 2003, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di udienza del 19 maggio 2021, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dei 10 novembre 2022, il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 195 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Antonio, all'udienza del 10 novembre 2022 e del teste ascoltato all'udienza del 13 dicembre 2023; vi sarebbe, infine, omessa valutazione della prova con riferimento alla deposizione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 novembre 2021.

Anche l'atto di ricorso a firma dell'Avv.

D'Antonio denuncia omessa valutazione della prova, con riferimento alla sentenza di assoluzione irrevocabile emessa dalla Corte d'assise di appello il 21 Aprile 2022 e per omessa ed erronea valutazione della prova, con riferimento alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] all'udienza il 13 luglio 2020.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], mentre in una fase iniziale aveva riferito che l'unica fonte delle sue informazioni era [OSCURATO:PERSONA], solo in una fase successiva, aveva aggiunto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] a tale dichiarazione.

Tale fatto è rilevante soprattutto nella parte in cui richiama la sua presenza in Spagna presso l'abitazione concessa, a suo dire, dall'imputato che frequentava assiduamente quel luogo, e andava rilevato che era un'abitazione dove era presente anche altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il quale invece - come era poi emerso in dibattimento - aveva smentito tale dato in modo assoluto.

Vi era stata, quindi, un'integrazione della fonte di conoscenza da parte di Battaglia, facendo permanere problematiche in termini di spontaneità del propalato, tanto da inficiarne l'attendibilità e, poiché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] vengono valutate in modo corretto„ il ricorrente denuncia che la sintesi fatta dalla sentenza non è rapportabile al contenuto del verbale d'udienza, perché il collaboratore di giustizia aveva invece reso delle dichiarazioni altalenanti, generiche e contrastanti con quelle rese nella fase delle indagini preliminari La Corte avrebbe dovuto vagliare il problema dell'inattendibilità del narrato, essendovi un contrasto con la deposizione nella fase delle indagini preliminari che risultava dagli interrogatori in data 5 dicembre 2012 e 25 novembre 2014, come da contestazioni effettuate ai sensi dell'articolo 503 codice di rito, da pagina 26 a pagina 39 del verbale dell'udienza del 14 Aprile 2021, rispetto a quanto rappresentato nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale nel verbale del 14 Aprile 2021.

Vi era poi un contrasto fra la versione fornita nelle indagini preliminari, dalla quale risulta che il mandante fosse [OSCURATO:PERSONA] e gli esecutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quella successiva, perché nell'istruttoria dibattimentale gli esecutori venivano indicati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non era stato specificato il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA]; In particolare, a pagina 46 e pagina 50 e 51 dell'atto di appello veniva evidenziato il contrasto nella descrizione dei ruoli ricoperti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre la Corte ha travisato la censura difensiva, ritenendo che la stessa si risolvesse unicamente nel fatto che non era stato menzionato [OSCURATO:PERSONA].

Vi era stata poi un'erronea indicazione degli anni 2000-2001 in luogo degli anni 2001-2002, da parte di [OSCURATO:PERSONA], circa le date dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e della gestione della piazza di spaccio da parte dei [OSCURATO:PERSONA], indicandosi mentre la Corte d'assise d'appello ha solo giustificato questa imprecisione come un errore di cui lo stesso collaboratore di giustizia avrebbe dato atto; in tal caso, vi è una assenza grafica di motivazione e quindi un travisamento della prova.

Inoltre, dall'istruttoria dibattimentale risulta che il movente dell'omicidio era consistito non nel rifiuto di cedere le armi a [OSCURATO:PERSONA], bensì nel rifiuto di cedere le armi a [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal verbale di interrogatorio del 25 novembre 2014 e dal verbale d'udienza del 14 Aprile 2021 (pagina 18 rigo 11); mentre alle pagine 22, 29 e 30 del verbale udienza del 14 Aprile 2021 risulta che egli si sarebbe rifiutato di cedere le armi a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]; in questo modo, la Corte d'assise di appello di Napoli non avrebbe considerato l'elemento probatorio nella sua interezza.

Denuncia altresì travisamento e omessa valutazione della prova con riferimento alla testimonianza degli ispettori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 novembre 2022, relativa all'arresto di Battaglia, effettuato in Spagna il 9 dicembre 2003, perché nella sentenza a pagina 20 è scritto che non avrebbero saputo indicare se fossero stati fatti accertamenti in ordine alla casa in cui viveva il collaboratore in territorio spagnolo„ atteso che la presenza di Battaglia in Spagna e la frequentazione di Battaglia con [OSCURATO:PERSONA] in t:erritorio spagnolo erano state oggetto di specifica contestazione alla pagina 36 dell'atto di appello e, a pagina 45, si evidenziava quindi la mancata motivazione sul momento in cui il collaboratore di giustizia Battaglia si sarebbe incontrato con [OSCURATO:PERSONA].

La difesa aveva chiesto dove Battaglia avesse conosciuto [OSCURATO:PERSONA] e Battaglia aveva risposto che [OSCURATO:PERSONA] era venuto a trovarlo nella casa dove lui era latitante, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano spesso insieme, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva negato la circostanza di aver conosciuto il Battaglia nell'abitazione concessagli nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Vi è, pertanto, un vuoto motivazionale per mancata valutazione del contenuto dell'annotazione relativa alla latitanza in Spagna dove era avvenuto appunto l'arresto di Battaglia, mediante l'intercettazione della moglie di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva raggiunto in Spagna; non sarebbe stata valutata, inoltre, la dichiarazione degli ispettori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in raffronto alle dichiarazioni sopraindicate di Battaglia e alle specificazioni fatte da [OSCURATO:PERSONA], anche perché Battaglia era stato arrestato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè due soggetti distinti dall'imputato e da [OSCURATO:PERSONA].

Vi è, inoltre, carenza di motivazione sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], compare di nozze di [OSCURATO:PERSONA], non avesse avuto conoscenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio: fatto giustificato dalla sentenza con il carattere riservato delle notizie che non dovevano essere divulgate, sicché vi sarebbe una illogica contraddizione, perché Battaglia si era incontrato con lEsposito in Spagna e la diversità di epoca e di luogo di conoscenza dei fatti veniva giustificato col diverso ruolo ricoperto dai due collaboratori all'interno del clan.

In definitiva, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e d'[OSCURATO:PERSONA] avevano fornito delle dichiarazioni contrastanti con quelle di [OSCURATO:PERSONA] in particolare Migliaccio aveva riferito di essere una persona vicinissima - dal punto di vista criminale - a [OSCURATO:PERSONA] e di avere una conoscenza totalizzante degli episodi avvenuti in quel contesto criminale, soprattutto sui fatti o mi cid ia ri.

Ciò tanto da aver partecipato a suo dire all'omicidio del secondo fratello, pertanto vi sarebbe una omessa valutazione delle dichiarazioni di Migliaccio.

Stessa carenza di motivazione vi è in ordine alle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] che non ha dichiarato quale autore dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], per come aveva evidenziato la difesa nell'atto di appello a pagina 63 e

64. Inoltre, vi sarebbe una violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 novembre 2022, in relazione alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 13 dicembre 2022, atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di aver mai riferito a [OSCURATO:PERSONA] quanto dichiarato dallo stesso e, su tale punto, la Corte d'assise d'appello avrebbe soltanto argomentato sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una dichiarazione espressiva dell'omertà connaturata al contesto culturale di provenienza, rifiutando ogni collaborazione con la giustizia, mentre tale dichiarazione e tale argomento non sarebbero sufficienti a dimostrare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una dichiarazione per la quale, in data 3 Aprile 2021, aveva specificato un episodio che è stato analizzato dalla Corte d'assise d'appello a pagina 25 della sentenza in cui il [OSCURATO:PERSONA] racconta che avutasi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], era stato convocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva reso dichiarazioni utili all'accusa, perché aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] di sparare a un suo cenno. [OSCURATO:PERSONA] si era presentato a questo incontro con [OSCURATO:PERSONA] e col cognato di quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] aveva sbattuto la sentenza sul lettino da estetista con il [OSCURATO:PERSONA] che aveva negato di aver reso queste dichiarazioni; quindi [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di presentarsi in Corte d'appello per disconoscere le stesse dichiarazioni e denunciare il personale della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Sta di fatto che tale argomentazione non tiene conto della circostanza che da un lato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] vi era una sentenza di tipo assolutorio proprio sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, La Corte d'assise d'appello non avrebbe potuto ipotizzare uno stato di intimidazione di [OSCURATO:PERSONA] per non essersi presentato a testimoniare.

La Corte d'assise di appello avrebbe, quindi, dovuto valutare che la chiamata di [OSCURATO:PERSONA] era de relato e priva di precisione e specificità, che la causale del delitto era stata smentita dagli altri collaboratori, infine, era stata indicata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, il quale invece era detenuto all'epoca.

In ogni caso, vi è un problema di cui all'articolo 195 cod. proc. pen., perché il teste di riferimento, che è anch'egli de relato, aveva smentito il fatto riferito da [OSCURATO:PERSONA], cioè la confidenza avuta dal teste di riferimento, quindi si era verificato un fatto di cui la Corte non avrebbe tenuto conto, in quanto [OSCURATO:PERSONA], chiamato all'udienza del 13 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 195 cod. proc. pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere; in definitiva, vi è una chiamata de relato non riscontrata dalla presunta fonte di conoscenza rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e non confermata neanche dall'ulteriore fonte di conoscenza individuata in [OSCURATO:PERSONA], che si era avvalso della facoltà di non rispondere.

A pagina 28 della sentenza impugnata della Corte d'assise d'appello, risulta che il collaboratore di giustizia aveva integrato la fonte di conoscenza (non più solo incentrata soltanto su [OSCURATO:PERSONA]) con quella di [OSCURATO:PERSONA], ma vi era una mancanza di motivazione, perché il collaboratore di giustizia sentito negli anni 2012 e 2014, cioè quando avrebbe dovuto avere una percezione più pregnante dei fatti e avrebbe quindi dovuto ricordare meglio il contenuto della confessione di [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere l'esecutore del reato, non lo aveva riferito, e poi era intervenuta una sentenza assolutoria irrevocabile proprio nei confronti [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla deposizione all'udienza del 10 novembre 2021, del teste di difesa, [OSCURATO:PERSONA], la Corte non avrebbe motivato sul relativo contenuto, perché il teste aveva riferito le frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA], escludendo di averlo mai visto insieme a [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la Corte d'assise d'appello avrebbe preso in esame solo il profilo della possibilità di affittare un immobile senza contratto lavorativo in Spagna, per salvare la coerenza delle dichiarazioni di Battaglia. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state analizzate per di più le dichiarazioni della polizia giudiziaria che aveva effettuato l'arresto dell'imputato in Spagna e non sarebbero state specificate le indicazioni sull'immobile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Vi sarebbe poi un errore di valutazione della prova con riferimento alla sentenza di assoluzione emessa dalla Corte assise di Napoli il 21 Aprile 2022, circa la prova del fatto in esso accertato, valutabile ai sensi degli articoli 187, 192 comma 3 cod. proc. pen.

Innanzitutto, non viene fornita alcuna descrizione della fase di ideazione, programmazione ed esecuzione dell'omicidio e, soprattutto, non si considera che la telefonata a cui aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta dopo l'omicidio; inoltre, nelle intercettazioni non si faceva alcun riferimento al fatto criminoso del passaggio di motociclette.

Non si dice che i soggetti fossero armati, pertanto il dato probatorio sta nel fatto che i motorini visti dalla signora Sartori avevano percorso la strada con soggetti che non erano armati. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva aggiunto il dettaglio delle armi per risultare maggiormente persuasiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia che la stessa avesse effettivamente visto l'imputato e gli altri in possesso di armi a bordo dei ciclomotori, atteso che la sentenza irrevocabile esclude tale dato.

Vi sarebbe stato per di più un travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 13 luglio 2021, perché in sentenza si è precisato che la Sartori aveva detto di non aver visto [OSCURATO:PERSONA] che impugnava armi, anche se lo aveva visto in altre occasioni armato e poi aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di aver visto una pistola impugnata dagli stessi soggetti mentre erano a bodo dei ciclomotori per incutergli maggiore timore; inoltre le ore 22:00 non costituiva l'orario in cui la Sartori si era recata a casa di [OSCURATO:PERSONA], ma solo l'orario in cui la stessa aveva chiamato il fratello Demetrio; quindi era l'orario vicino al passaggio delle motociclette e la motivazione della sentenza è viziata laddove afferma che la versione di [OSCURATO:PERSONA] era stata corretta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato le 23:30 come orario in cui aveva accompagnato la moglie a casa di [OSCURATO:PERSONA] (detto Scorpione), ma tale orario era diverso dall'orario in cui la moglie avrebbe avvistato i motorini e telefonato al fratello di lei,, [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, durante l'istruttoria dibattimentale [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato di aver effettuato una chiamata a [OSCURATO:PERSONA], suo fratello, alle ore 22:00, momento in cui la stessa avrebbe avvistato i motorini sotto la propria abitazione; Borrelli aveva confermato invece le dichiarazioni rese in precedenza, dalle quali si evidenziava che alle 23:30 si erano recati a casa di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, la teste aveva dichiarato di essersi recata da [OSCURATO:PERSONA] non alle 22, perché le 22 era l'orario della telefonata a Demetrio, quindi saebbe dimostrato che gli stessi si erano recati a casa di [OSCURATO:PERSONA] alle 23:30, mentre la telefonata con Demetrio sarebbe avvenuta alle 22:00, fatto che farebbe venir meno l'elemento della indiziarietà della telefonata e del suo contenuto.

Da pagina 69 fino a pagina 71 sono riportate anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che confermano che la sorella prima di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], insieme al cognato Pasquale (marito di [OSCURATO:PERSONA]), aveva detto a lui di aver visto "Francuccio che girava armato per [OSCURATO:PERSONA]".

Demetrio aveva anche aggiunto di aver visto di persona quattro ore prima Ferruccio che girava a [OSCURATO:PERSONA] con un ciclomotore, guidato da una persona che non sapeva riconoscere, di conseguenza l'avvistamento di "Francuccio" era troppo antecedente rispetto all'orario dell'omicidio per assumere valenza indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che stava accompagnando quest'ultimo.

Analoghe critiche muove il ricorrente sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che non sarebbe in contrasto con la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], così come ritenuto dalla Corte di merito per qualificare le dichiarazioni del Petriccione come non sincere, anche perché in contrasto con le risultanze dei colloqui in carcere intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] i suoi familiari intercettati a seguito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato messo a conoscenza di particolari dell'omicidio del fratello Massimo da fonti qualificate, identificate non solo sulla base di voci correnti e pertanto avrebbe poi scelto deliberatamente di tenere un atteggiamento reticente, affermando di non ricordare nulla dei gravissimi fatti della famiglia.

3.5. Infine, denuncia il ricorrente l'omessa valutazione dei motivi di gravame della difesa sulle dichiarazioni rese all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa le notizie che circolavano nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio per le quali [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trasferito in Spagna.

Denuncia, infine, la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 577 comma 1, n. 3, aggravato della premeditazione e vizio di motivazione corrispondente, così ricalcando i motivi analoghi di ricorso svolti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione su tale aggravante, per aver commesso il fatto attraverso le condizioni di cui all'articolo 416-bis cod. pen., derivante dalla partecipazione al clan Formicola, nonché al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza, conservando e consolidando il controllo del territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e zone limitrofe.

In particolare, mancherebbe la descrizione delle modalità di esecuzione del reato, atteso che, mentre la sentenza parla di un controllo mediante ronda del quartiere a bordo di due motorini, evocando in questo modo la forza intimidatrice delle azioni tipica della mafia, questa deduzione sarebbe in antitesi con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva detto di aver assistito soltanto ad un unico accesso di detti ciclomotori.

3.6. Con ulteriore motivo (contenuto allo stesso punto 5 dell'atto di ricorso), denuncia vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. derivante dalla partecipazione al clan Formicola, nonché al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza, conservando e consolidando il controllo nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e zone limitrofe.

La difesa nell'atto di appello censurava il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, rappresentando come non fossero chiare né le modalità dell'azione né il movente ed i ruoli assunti dagli attuali imputati, atteso che la figura di [OSCURATO:PERSONA] non era stata riportata all'interno del clan, in base a dati oggettivi diversi da quelli inerenti tale omicidio, infatti, mancavano condanne a suo carico o elementi indiziari che lo collega:ssero al sodalizio.

La Corte di merito, invece, ha motivato la sussistenza dell'aggravante, escludendo che alla base dell'omicidio vi fosse un movente personale, ma i giudici non avrebbero descritto le modalità di esecuzione del delitto.

3.7. Infine, l'Avv.

D'Antonio censura la sentenza per mancanza di motivazione con riferimento al diniego di attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio praticato e alla ritenuta recidiva: aspetti che erano stati oggetto di specifici motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

1.1. L'AMPIA E [OSCURATO:PERSONA] Rileva il Collegio che le sentenze di merito abbiano esposto in modo coerente e adeguato le ragioni della responsabilità dell'imputato, incentrate su un nucleo consistente di prove che resiste alle censure esposte nei due al:ti di ricorso.

Le numerose questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio trovano anche implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta in sentenza, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688).1.2. [OSCURATO:PERSONA] In risposta ai motivi indicati sopra sub 2.1., 3.4., 3.5., va subito precisato infatti che, contrariamente a quanto si legge nei due atti di ricorso e a quanto esposto oralmente in udienza dai difensori, la prova principale valorizzata dai giudici di merito non consiste nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], bensì nelle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], suffragate dalla deposizione del marito [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (acquisite al fascicolo del dibattimento di comune accordo delle parti, come viene dato atto a pag. 25 della sentenza) e dal contenuto della deposizione dell'Isp.

Procacci della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli sul contenuto delle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestualmente all'omicidio, quindi dal significato inequivoco di dette intercettazioni.

Elementi di prova ritenuti dai giudicanti di merito di forte pregnanza per la rilevata presenza nelle adiacenze del luogo in cui è avvenuto l'omicidio dell'imputato con atteggiamento tale che aveva destato la forte preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA], al punto da telefonare subito in tarda sera al fratello Demetrio e da recarsi in piena notte a casa di [OSCURATO:PERSONA] per metterli in guardia di una possibile aggressione in corso da parte del gruppo di sicari appartenenti al clan Formicola.

Le dichiarazioni di Borrelli sulla confessione stragiudiziale ricevuta dall'imputato e sulla confidenza in ordine alla responsabilità dello stesso nell'omicidio fatta da [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] sul conflitto tra i clan della camorra e sull'appartenenza dell'imputato al gruppo di fuoco del clan Formicola sono state valutate come convergenti nella stessa direzione e rafforzative in modo significativo del nucleo centrale dell'impianto probatorio, costituito già dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dell'isp.

Procacci, al punto che la posizione dell'imputato è stata legittimamente valutata in modo differente da quelle giudicate con sentenza definitiva con riguardo agli altri complici dello stesso delitto, per i quali le prove erano solo in parte le stesse, come ha evidenziato la stessa sentenza impugnata alle pagg. 34 e 35, soprattutto perché Battaglia aveva udito proprio dall'imputato la diretta confessione stragiudiziale dell'omicidio, oltre ad essere destinatario delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'esecuzione del delitto.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] Sui rilievi contenuti nei motivi di ricorso esposti ai n. 2.1. e

3.1. va precisato che le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], assumono una valenza assolutamente marginale, rispetto al nucleo centrale delle prove della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; i rilievi difensivi appaiono comunque ictu °cui/ infondati, avendo la sentenza impugnata a pag. 14 precisato che il contesto nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva detto alla madre la frase sull'identificazione degli autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) appena avvenuto (nel 2004) negli autori dell'omicidio di quest'ultimo (nel 2002) non era di tipo investigativo. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] e la madre solo per informarli dell'accaduto e non per sentirli a verbale sui fatti appena avvenuti, né l'agente aveva rivolto domande a [OSCURATO:PERSONA] in quella occasione, essendo soltanto presente nei locali dell'ufficio di polizia.

Il ricorrente, tuttavia, non ha nemmeno dimostrato che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ad atti di indagine sull'omicidio dei due fratelli Petriccione.

La Corte poi ha argomentato che tali dichiarazioni erano utilizzabili, perché non erano state rese nell'ambito di un contesto investigativo, bensì al di fuori e a margine di esso; quindi, non era un dialogo tra il teste e l'agente di polizia giudiziaria e si versava in una delle ipotesi dell'articolo 195, comma 4, del codice di rito.

Si devei pertanto, respingere il rilievo sulla dedotta inutílizzabilità della prova, non essendovi un contesto investigativo in cui tali dichiarazioni erano state rese (madre e figlio erano stati convocati solo per venire ufficialmente informati dalla Polizia di quanto purtroppo era appena accaduto al loro stretto congiunto) e non avendo l'agente Maria/[OSCURATO:PERSONA] rivolto alcuna domanda ad [OSCURATO:PERSONA] che aveva detto tale frase rivolta soltanto alla madre, Il ricorrente ha contestato anche il valore probatorio di tali dichiarazioni stante la mancanza di riferimenti alla fonte dalla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto tale asserzione e la negazione opposta durante l'esame di un ricordo preciso su quanto percepito da MarialVni.

Su tale profilo, si deve convenire che il rilievo può apparire fondato per i contenuti della deposizione esposti in sentenza.

Ciononostante, è evidente che anche espungendo tale elemento di prova il quadro probatorio non viene indebolito in modo apprezzabile, perché è fondato su molteplici e precisi elementi tutti coerenti con la testimonianza fondamentale di [OSCURATO:PERSONA] e tutti convergenti sulla responsabilità dell'imputato quale uno degli esecutori dell'omicidio.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] In ordine ai rilievi del ricorso indicati sopra al punto 3.3., la sentenza impugnata ha adeguatamente valutato il contenuto della deposizione della teste circa il fatto di aver visto dal balcone di casa in tarda sera del 28.6.2002 l'imputato con altre tre persone ([OSCURATO:PERSONA], detto "Francuccio", [OSCURATO:PERSONA], detto "Totore o pazz", e [OSCURATO:PERSONA]) percorrere la strada a bordo di due motorini e di essersi allarmata della possibile preparazione di un'azione omicida ai danni di qualche appartenente al clan Mazzarella nel quartiere, tanto da avvisare per telefono e poi di persona le persone a lei più vicine per preservarne l'incolumità.

Sul fatto che le stesse fossero armate, la Corte, con una valutazione di merito (a pag. 29) insindacabile in questa sede, ha spiegato in modo ineccepibile che appare più credibile la versione emersa dalla conversazione per telefono tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nell'immediatezza dell'avvistamento e non quella poi ridimensionata in sede di dibattimento dalla stessa Sartori, perché altrimenti non vi sarebbe stato motivo di allarmarsi al punto da telefonare al fratello Demetrio e da uscire in piena notte per avvisare con fare concitato [OSCURATO:PERSONA].

Circa l'orario di tale avvistamento il Collegio evidenzia che la sentenza impugnata non scrive all'undicesima riga di pag. 30 quanto riportato erroneamente in modo virgolettato dall'avv.

D'Antonio alla dodicesima riga di pag. 111 "[OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici attraversarono [OSCURATO:PERSONA] poche ore prima dell'uccisione del Petriccione e non due ore prima del fatto omicidiario", atteso che la sentenza scrive "attraversarono il [OSCURATO:PERSONA] poco prima dell'uccisione del Petriccione e non due ore prima del fatto omicidiario".

Quindi, l'atto di ricorso parte da una lettura errata della sentenza impugnata, stante l'aggiunta in ricorso delle parole "poche ore" (al posto di quelle "poco prima") come se appartenessero alla sentenza impugnata, parole che fanno oggettivamente cambiare significato al testo della stessa; sicché la principale denuncia di travisamento e illogicità nella ricostruzione dei fatti appare già per questo motivo infondata, atteso che l'avvistamento dell'imputato armato nelle strade del quartiere è stato collocato dai giudici di merito in un periodo di tempo non molto antecedente al momento della telefonata intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che coincide con quella dell'omicidio, cioè proprio alle ore 00,04 del 29 giugno 2002, orario in cui sono state avvisate le forze dell'ordine della sparatoria nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] è rimasto ucciso.

Appare altresì immune dalle censure del ricorrente la parte della motivazione della sentenza impugnata circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse cercato di ridimensionare la gravità dell'avvistamento, tentando di spiegare in dibattimento di non aver visto effettivamente il gruppo dei quattro soggetti armati di pistola a bordo dei motorini, ma di aver inventato tale circostanza spinta da un intento protettivo verso il fratello [OSCURATO:PERSONA] e verso [OSCURATO:PERSONA] per indurli a prendere il massimo delle precauzioni.

Anche la collocazione dell'orario di tale avvistamento alle ore 22,00 e non alle 23,3C) - per come precisato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva detto di aver accompagnato la moglie [OSCURATO:PERSONA] a quell'ora a casa del [OSCURATO:PERSONA] - era da considerarsi frutto del successivo clima di intimidazione creato dal clan Formicola e percepito dalla stessa teste, per come hanno spiegato in modo plausibile i giudici di merito, a pag. 29 della sentenza impugnata.

A proposito del clima di intimidazione creato dal clan su detto omicidio, va considerato in modo specifico quanto spiegato a pag. 25 dalla Corte di merito sulle pressioni subite da [OSCURATO:PERSONA] (riferite da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), affinché lo stesso modificasse le dichiarazioni che aveva reso nel corso delle indagini, sicché tutte le suddette censure del ricorrente sulle divergenze di orario e sull'assenza di armi impugnate dal gruppo del quale faceva parte [OSCURATO:PERSONA] la sera Oel 28 giugno 2002, trovano nella sentenza impugnata delle precise risposte, che permettono di escludere una ricostruzione arbitraria dei fatti da parte dei giudici di merito.

Nel corso di intercettazione telefonica svolta nel procedimento n. 540.526/02/44, infatti, era risultato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di farsi prestare 20 C da [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) o qualcun altro per comprargli dell'hashish e [OSCURATO:PERSONA] aveva esclamato, alle ore 00,04 del 29 giugno 2002, che c'era Francuccio, tutti questi qua sopra le motociclette con le cose in mano.

Impronta aveva risposto: "Salvatore non parlare per telefono" e, proprio allo stesso orario suindicato, era pervenuta alla sala operativa della Questura di Napoli la segnalazione dell'esplosione di colpi di arma da fuoco in via [OSCURATO:PERSONA].

Il succedersi di tali avvenimenti in modo ineccepibile comproverebbe, per i giudici di merito, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici avevano attraversato a tarda sera il corso [OSCURATO:PERSONA] (ove erano stati visti da [OSCURATO:PERSONA]) poco prima dell'uccisione di Petriccione, perché via [OSCURATO:PERSONA] (dove è avvenuto l'omicidio) dista dal corso [OSCURATO:PERSONA] circa 300 metri, come emerge dall'estratto di Google-Maps acquisito agli atti del procedimento.

Alle ore 00:19, vi era già prova della concitazione degli stessi soggetti in quei luoghi, perché subito dopo che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva detto a [OSCURATO:PERSONA]: "non ti permettere di scendere non ti permettere di scendere proprio, ha detto vattene al paese della zia di Demetrio, me ne sto andando, sta un bordello".

Gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono precisi e concordanti e resistono alle critiche del ricorrente fondate su ricostruzioni alternative dei fatti, come tali, inammissibili in questa sede.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'ISP. [OSCURATO:PERSONA] Quanto al motivo di ricorso deil'Avv.to D'Antonio indicato sopra al punto 3.2., le censure sulla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale e sulla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni sono infondate, perché è evidente, per come hanno precisato in sentenza i giudici di merito, che, in un primo momento, le conversazioni intercettate erano state memorizzate e riversate nel supporto tanto da poter essere ascoltate e poi testualmente ritrascritte con un'operazione che necessariamente postula l'iniziale memorizzazione e solo nella fase del riversamento e successivo salvataggio si era verificato un imprecisato problema tecnico, sicché non appaiono conferenti le ipotizzate forme di inutilizzabilità dell'intercettazione e della successiva dichiarazione del teste Isp.

Procacci, che aveva proceduto all'ascolto da detto supporto e alla relativa trascrizione sui brogliacci, atteso che la sentenza ha evidenziato che, in primo grado, il teste aveva espressamente chiarito che all'epoca la cassetta era funzionante.

Sono state pertanto regolarmente effettuate le registrazioni delle conversazioni intercettate sul previsto supporto e sono stati redatti regolarmente i brogliacci facenti parte del verbale.

Di conseguenza è meramente esplorativa la richiesta di una perizia tecnica per approfondire le cause del cattivo funzionamento del medesimo supporto, atteso che la prova intercettiva è costituita dal supporto stesso e, stante la chiara deposizione dell'Isp.

Procacci che aveva effettuato le relative operazioni di ascolto e la redazione dei brogliacci del verbale, non si profila in alcun modo un'ipotesi di inutilizzabilità della medesima prova.

A questo proposito giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 n. 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696) ha precisato che in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta; infatti, l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabiltà e la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.).

Il contenuto della deposizione del Procacci è stato preciso e completo, ed attribuisce ulteriore conferma all'importante deposizione di [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, la allegazione di possibili danni ai dati informatici tanto da renderli inaffidabili e, quindi, inutilizzabili, consiste in una quaestio facti insindacabile nel giudizio di legittimità non essendo stata nemmeno proiettata l'eventuale discrasia tra il contenuto della bobina danneggiata e il tenore dei brogliacci che erano stati regolarmente redatti.1.6. [OSCURATO:PERSONA] I rilievi sul valore probatorio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (indicati sopra al punto

2.1. e 3.4.) sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso, nel 2003, da [OSCURATO:PERSONA] (alla presenza di [OSCURATO:PERSONA]) che a commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (detto 'u pescivendolo), dedito allo spaccio di droga, erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori materiali e [OSCURATO:PERSONA] quale mandante.

Correttamente la Corte di merito ha evidenziato che il fatto che solo in un secondo momento il collaboratore si sia ricordato della presenza di Marigliano alla conversazione con Formicola non è in grado di ridimensionare la credibilità intrinseca ed estrinseca ed il valore probatorio della sua deposizione, trattandosi di aspetto che non smentisce nemmeno in parte il contenuto della deposizione iniziale, tenuto conto soprattutto che al Marigliano non era stato attribuito un ruolo attivo nella conversazione, essendo stato descritto come solo presente al colloquio tra Battaglia e Formicola.

Precisano i giudici di appello a pag. 30 della sentenza impugnata che nell'indagine svolta col procedimento n. 540526/02/44 relativa al clan camorristico "Mazzarella", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intercettati per la partecipazione a tale organizzazione criminale.

All'esito del processo [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna, mentre Sartori era stato assolto, e si era dato atto in sentenza che nel maggio 2002 era in corso un conflitto tra il clan Mazzarella e il clan Formicola per il controllo delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti intorno a via Taverna del Ferro nel rione cosiddetto del Bronx, dove si erano verificate azioni di fuoco ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto indicato a pag. 4 della sentenza impugnata come dedito allo spaccio nell'interesse del clan Mazzarella) riconducibili a tale contrapposizione.

Nel corso del processo erano state acquisite le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che avevano concordemente riferito che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pensavano di essere in pericolo,, per cui avevano lasciato Napoli, temendo di essere vittime predestinate di un agguato ad opera del clan Formicola, mentre quella stessa notte invece era stata portata a termine l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA].

A tale eliminazione era seguito, pochi mesi dopo, un tentativo di vendetta da parte del fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo era uscito dal carcere.

Successivamente, due anni dopo, è stata effettuata l'uccisione dell'altro fratello, [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di episodi legati dalla logica di prevenire ulteriori tentativi di vendetta da parte della famiglia dei Petriccione, detti tutti "i pescivendoli".

Per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto 18 marzo 2004, erano stati dichiarati responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli che era stata acquisita agli atti, essendo divenuta definitiva.

Tale sentenza aveva fondato l'impianto probatorio della decisione assunta proprio sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] alle quali si erano aggiunte quelle di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di dichiarazioni con un contenuto coerente già per il profilo generale del contesto conflittuale tra i due clan riferito da Battaglia e da tutte le altre fonti probatorie.

Infatti, la causale di detto omicidio è stata indicata nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] voleva vendicare la morte del fratello Massimo, ritenendo il clan Formicola responsabile della di lui morte e anche perché la vittima continuava l'attività di spaccio senza versare alcunché al suddetto gruppo camorristico.

In questo contesto, era stata eseguita altresì l'esplosione di colpi di arma da fuoco sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed erano state avanzate delle minacce di morte con la scritta "o pescivendolo ti dobbiamo schiattare la testa", fatto avvenuto nel novembre 2003.

La sentenza impugnata ha quindi ricostruito in modo convincente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], descrivendo la consecuzione degli episodi delittuosi sulla base di una pluralità di fonti tutte convergenti sulle dinamiche del conflitto tra i predetti clan camorristici.

Le denunciate discrasie sul movente e sul ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA] indicato in dibattimento anche nella veste di esecutore non incidono in alcun modo sull'attendibilità del collaboratore Battaglia in ordine alla posizione dell'imputato, sia perché il movente costituisce un aspetto non essenziale alla ricostruzione dei profili di responsabilità penale per il fatto commesso e riguarda un profilo appreso in quel modo dalla relative fonti che non è incompatibile di per sé con la specificazione fatta da altri soggetti, sia perché l'aver indicato Silenzio come mandante e poi anche come (co)esecutore nulla toglie al ruolo di esecutore di [OSCURATO:PERSONA], sempre ribadito dal collaboratore nei termini sopra indicati.

I giudici hanno concluso che [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati visti mezz'ora prima dell'omicidio girare armati a bordo di due motorini e a tale vista [OSCURATO:PERSONA] si era adoperata subito per avvisare il fratello Demetrio di tale pericolo, perché quest'ultimo poteva essere una delle vittime dell'azione di fuoco che stava per essere eseguita.[OSCURATO:PERSONA] subito dopo si era recata, accompagnata dal marito [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], per dirgli di non uscire di casa, perché era pericoloso avendo visto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i loro compagni girare in moto armati e aveva intuito il grave pericolo presente in quel momento.

La donna ha collocato l'ora della visita a casa di [OSCURATO:PERSONA] verso le 22:00, ma tale versione dei fatti è stata poi precisata meglio dal marito [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato le 23:30 l'ora dell'accompagnamento della moglie a casa di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] forniscono un riscontro importante alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], perché [OSCURATO:PERSONA] ha detto di aver accompagnato la moglie a casa di [OSCURATO:PERSONA] alle 23:30 per dirgli di aver visto Francuccio e altre persone con le motociclette in giro per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che la Sartori gli aveva detto di aver visto "Francuccio" coi suoi compagni armati girare per [OSCURATO:PERSONA].

In una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, proprio nel minuto dell'omicidio in cui [OSCURATO:PERSONA] stava parlando con [OSCURATO:PERSONA], il primo aveva esclamato che "c'è Francuccio e tutti questi qua sopra le motociclette con le cose in mano" e [OSCURATO:PERSONA] risponde "Salvatore non parlare per telefono" questa conversazione telefonica fornisce una importante conferma della veridicità di quanto ha poi dichiarato [OSCURATO:PERSONA] su quanto era avvenuto poco prima dell'omicidio, con l'avviso portato da [OSCURATO:PERSONA] e dal marito [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che, appunto, annunciavano in modo allarmato la presenza di "Francuccio" in quella tarda serata sopra le motociclette con le "cose in mano", in quei luoghi.

A conferma di quanto riferito da Battaglia nel giudizio espresso nella sentenza impugnata, hanno assunto un rilievo anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale l'imputato era stato 11 braccio destro di Silenzio e faceva parte del "gruppo di fuoco" dei Formicola, dedito cioè agli omicidi per conto del clan, tanto che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di quest'ultimo, gli aveva detto che l'attuale imputato aveva partecipato all'omicidio di "o' pescivendolo" (soprannome col quale venivano indicati i fratelli Petriccione) e temeva che, se fosse stato arrestato, facendo la bella vita in Spagna, potesse collaborare e rovinare il padre.

Aveva saputo tale notizia il 4 maggio 2019, giorno del ferimento della piccola Noemi in piazza Garibaldi, in cui a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per gli omicidi dei due "pescivendoli" si erano riuniti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], per discutere delle sorti del clan.

In quel periodo [OSCURATO:PERSONA] si trovava in Spagna. 21 /IL Il collaboratore ha anche aggiunto che al momento dell'omicidio del pescivendolo, [OSCURATO:PERSONA] era con [OSCURATO:PERSONA] e subito dopo [OSCURATO:PERSONA] si era rifugiato in Spagna, perché era in atto una guerra tra il clan Formicola e il clan degli Altamura di cui facevano parte "i pescivendoli", cioè i fratelli Petriccione.

Ebbene, a conclusione dell'esame del compendio probatorio, la Corte d'assise d'appello di Napoli scrive che non è stato precisato con esattezza il ruolo svolto dall'imputato nell'omicidio, nel senso che non si sa chi fosse alla guida dei due motocicli e chi fosse invece sul sedile posteriore per esplodere i colpi di arma da fuoco; ma ha aggiunto come dato certo che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte del commando di fuoco la sera del 28 tra il 28 e il 29 giugno 2002, fatto che è stato ritenuto, in modo ineccepibile, sufficiente per affermare la penale responsabilità dell'imputato, atteso che l'impossibilità di precisare il ruolo esatto (se autista del ciclomotore o sparatore) non costituisce una circostanza che inficia di genericità la condotta di esecutore dell'omicidio ascritta all'imputato.

La Corte ha analizzato e valutato con attenzione le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che non aveva indicato all'inizio anche [OSCURATO:PERSONA] come fonte del racconto sul delitto, perché il Battaglia si era ricordato solo in dibattimento della presenza di Marigliano nel 2003, al momento in cui aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la confidenza circa gli autori dell'omicidio.

Sugli altri rilievi del ricorrente, in particolare quelli sulle testimonianze relative al periodo trascorso in Spagna da [OSCURATO:PERSONA] e sugli incontri con Battaglia in ricorso non viene dimostrata la capacità degli stessi di scardinare l'intero impianto probatorio, sicché tali considerazioni non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, essendo privi del carattere della decisività.

Infatti, la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191).

1.7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In ordine ai motivi di ricorso indicati sopra ai punti 2.1. 3.3., la Corte ha spiegato, inoltre, che il fatto che con la sentenza della Corte d'assise d'appello del 21 Aprile 2022 (divenuta irrevocabile) siano stati assolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non inficia la valenza probatoria del compendio degli elementi in questo processo, perché in quella sede si è solo fatta applicazione dei principi della sentenza Aquilina, in tema di valutazione della chiamata in correità., 7,/ In tale processo, infatti, la Corte aveva ritenuto che Battaglia e D'Amico avessero un'unica fonte informativa in [OSCURATO:PERSONA] e che l'informatore dell'Esposito non fosse individuabile con certezza, per cui difettava l'autonomia genetica delle chiamate in correità.

Nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, agli elementi suindicati si è aggiunta la confessione stragiudiziale dello stesso imputato in rapporti di confidenza con Battaglia quando si era ritrovato con lui in Spagna dove si era rifugiato, proprio per evitare la vendetta del clan Mazzarella.

La stessa sentenza della terza Sezione della Corte d'assise d'appello aveva indicato espressamente, a pagina 10, che era diversa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisizione di più elementi di prova posto che le dichiarazioni di Battaglia erano state riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA] (sull'appartenenza dell'imputato al c.d. gruppo di fuoco del clan Formicola) sia da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in ordine al contenuto delle conversazioni intercettate al telefono nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano presenti nel processo a carico dei complici del ricorrente.

Senza fondamento è l'ulteriore censura riguardante l'asserita violazione dell'art. 238-bis cod. pen. perché la norma mantiene integra l'autonomia di giudizio in capo al giudice procedente, pure a seguito dell'acquisizione di una sentenza irrevocabile agli atti, infatti, l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 16/03/2016, Rv. 266338 - 01).

In particolare, sulla confessione extraprocessuale fatta da [OSCURATO:PERSONA] a Battaglia (v. pag. 26 sentenza di primo grado e pag. 16 e 28 della sentenza di appello) i giudici hanno spiegato ogni aspetto della peculiare posizione dell'imputato e la sentenza di appello risponde alle plurime contestazioni difensive, pur senza riprendere ogni dettaglio delle fasi della confidenza ricevuta da Battaglia da parte dell'imputato.

A questo proposito i giudici di appello, aderendo alla posizione della sentenza di primo grado espressa in merito alla credibilità di Battaglia, hanno in modo ineccepibile evidenziato che egli non avrebbe avuto alcun interesse a calunniare il [OSCURATO:PERSONA], anzi la Corte ha spiegato che "la confidenza era da collocarsi nella comune latitanza in Spagna che aveva generato una maggiore confidenza tra i due 23 1/17 per la comune attività criminale svolta nel dan Formicola, che costituiva il principale argomento di conversazione tra i due").

Hanno aggiunto che [OSCURATO:PERSONA], prima di trasferirsi in Spagna, aveva abitato nel parco Vitale di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, dove abitava anche il Battaglia.

L'imputato, come si è detto sopra, subito dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per evitare la vendetta del clan avversario, era fuggito in Spagna, dove aveva continuato a spacciare droga e si era così incontrato con [OSCURATO:PERSONA].

Proprio durante il soggiorno a Benidorm, il [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a quest'ultimo di essersi spostato in Spagna, in ragione del fatto di aver partecipato all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avendo paura della vendetta di [OSCURATO:PERSONA], anche se non aveva precisato al Battaglia quale fosse stato il suo ruolo nell'omicidio.

Quest'ultimo aveva aggiunto di aver appreso anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato si era recato in Spagna dopo l'omicidio per paura di ritorsioni e nel 2003 Battaglia aveva parlato di questo omicidio con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] (il fratello di Msssimo) stava dando problemi, perché si voleva vendicare, avendo saputo che erano stati loro ad uccidere il fratello.

Pertanto, aveva aggiunto Formicola, avrebbero dovuto sbarazzarsene dopo la scarcerazione, in quanto in quel momento era detenuto.

Aveva saputo da entrambi che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di armi che non aveva voluto cedere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, nel 2004 mentre Battaglia era detenuto a Rebibbia, [OSCURATO:PERSONA] (che all'epoca era libero) lo aveva informato durante un colloquio in carcere che era stato ucciso [OSCURATO:PERSONA] (il fratello di Massimo) e gli aveva quindi detto queste parole: "ci siamo tolti un altro pensiero".

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era andato a colloquio sia da lui che dal cognato [OSCURATO:PERSONA], che al tempo era anch'egli detenuto a Rebibbia.

Rileva la Corte, quindi, che il ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito è solidamente ancorato a dati convergenti sulla responsabilità dell'imputato, che si raccordano in modo coerente con la successione dei due omicidi dei fratelli Petriccione, il secondo dei quali ucciso nel 2004 proprio per prevenire i tentativi di vendetta conseguenti all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, sicché assume un sicuro riferimento probatorio della causale del primo omicidio la stessa sentenza di condanna (passata in giudicato) sugli autori del secondo omicidio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.1.8.

I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], UMBERTO D'AMICO E [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di appello - come si è detto sopra - non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, alle pagg. 20-24, ha spiegato in modo ineccepibile le ragioni per le quali non tutti i collaboratori erano stati posti a conoscenza del ruolo avuto da ogni sodale nei singoli omicidi e, in particolare, in quello di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era entrato nel clan solo successivamente all'omicidio, quindi, aveva appreso solo alcune circostanze di tale delitto; [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che tra gli appartenenti al clan non si parlava di singoli omicidi, per paura di essere intercettati; pertanto si manteneva un certo riserbo; [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricoperto un ruolo che gli permettesse di approfondire i ruoli di singoli associati negli omicidi commessi dal clan.

D'[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la propria fonte solo in [OSCURATO:PERSONA] che per sua scelta gli aveva parlato soltanto dell'omicidio di Salvatore, fratello di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2004.

Pertanto, nel giudizio espresso in sentenza il contrasto segnalato dalla difesa tra quanto affermato da Battaglia e il narrato di altri collaboratori non è idoneo a privare di credibilità l'apporto conoscitivo del predetto Battaglia.

Sul punto la motivazione è logica teffettiva e non travisante.

Si deve, quindi, ribadire il principio (ex plurimis: Sez. 1, n. 16202 del 28/09/1978, Valente, Rv. 140673) per il quale nel sistema della libertà della prova e dei libero convincimento del giudice, cui è ispirato il vigente ordinamento processuale penale, anche un singolo elemento come la deposizione di un testimone può costituire valida base di prova per la formazione di un sicuro convincimento di responsabilità, pur se non sorretta o anche se contraddetta da altre deposizioni testimoniali.

E' sufficiente, perché la conclusione così enunciata dal giudice di merito si renda insindacabile, che di essa sia data un'adeguata spiegazione, come è avvenuto nel caso in esame, con motivazione che, rivelando l'avvenuta disamina di tutti gli aspetti probatori influenti per la decisione, è esauriente ed immune da vizi logici o giuridici di ragionamento.

1.9. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SANCHEZ Con riferimento al motivo di ricorso esposto al punto 3.4., la sentenza impugnata ha spiegato in modo logico e sufficiente la compatibilità delle dichiarazioni di Battaglia con quelle rese dal teste della difesa, Sanchez, amico dell'imputato, sicché non appare ammissibile in questa sede la censura difensiva perché è basata solo su una mera probabilità di conoscenza del teste della difesa di ogni soggetto frequentato dall'imputato e sulla possibilità effettiva dell'imputato di entrare nella disponibilità di un altro alloggio in Spagna, dove si sarebbe incontrato con Battaglia: aspetti che involgono esclusivamente valutazioni di mero fatto.

1.10. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] In ordine alle censure contenute nel ricorso al suindicato punto 3.3., va precisato che esse non appaiono rilevanti né fondate con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e contestate ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen. nel verbale di udienza del 13.7.202:L alle pagg. 29-32, per essere stato il dichiarante preventivamente reso edotto del contenuto delle pregresse dichiarazioni rese dagli altri testi, trattandosi di modalità effettuata per sollecitare il ricordo preciso su singole circostanze, che non influisce sulla libertà di autodeterminazione del soggetto sentito come teste nel processo o quale persona informata dei fatti nella fase delle indagini preliminari, né è idonea ad alterare di per sé la capacità di ricordare autonomamente e di valutare i fatti, pertanto la stessa non inficia la validità delle sue dichiarazioni.

Come è stato spiegato a pag. 15 della sentenza impugnata, si tratta solo di un aspetto che può essere tenuto in considerazione dal giudice di merito per la valutazione dell'attendibilità del dichiarante, unitamente a tutte le altre circostanze che le parti processuali evidenziano (ex plurimis, Sez. 2, n. 35160 del 1/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283849-01, Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013 (dep. 2014), Calì, Rv. 259036-01; Sez. 6, n. 21784 del 10/03/2010, Cocchi, Rv. 247107-01; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236100-01; Sez. 4, n. 49491 del 29/10/2003, Branda, Rv. 226726-01).

In ogni caso, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non hanno inciso in modo determinante sul convincimento dì colpevolezza dei giudici di merito, che - come si è detto - si è formato essenzialmente sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato un'importante conferma nelle stesse intercettazioni, sulle quali ha deposto il teste Procacci, e nelle dichiarazioni del marito della Sartori (Borrelli) e di [OSCURATO:PERSONA]; né è prova che il giudice di primo 26 A/1 grado, a pag. 15, ha evidenziato che egli (quale appartenente al clan Mazzarella) è apparso poco collaborativo e più volte reticente, tanto da non essere poi nemmeno menzionato tra le prove significative, a pag. 34 della sentenza di appello.

1.11. [OSCURATO:PERSONA] SALVATORE Anche i rilievi esposti al suindicato punto

3.4. sull'ipotizzato stato di intimidazione di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, perché qualunque considerazione è assorbita dal fatto che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da detto teste erano state acquisite col consenso di tutte le parti, come ne ha dato atto la sentenza impugnata a pag. 25, stante la sua sopravvenuta irreperibilità.

1.12. PREMEDITAZIONE Il motivo dei due atti di ricorso (esposto sopra ai punti

2.2. e 3.5.) sulla premeditazione è infondato, atteso che i giudici hanno spiegato che la causale dell'omicidio - sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]= - inerisce ad una decisione precisa del clan Formicola nel quale il [OSCURATO:PERSONA] ha mostrato di essere pienamente inserito come membro del c.d.

"gruppo di fuoco" che effettuava gli omicidi e le azioni violente per conto del clan, infatti i giudici hanno spiegato in sentenza che la vittima continuava a spacciare droga senza volersi assoggettare ai voleri del clan Formicola che esercitava una influenza criminale sulla medesima area e senza volere cedere le armi che deteneva.

Si tratta, quindi, di un delitto pianificato ed eseguito mediante le attente ricerche su strada della vittima da parte del gruppo di fuoco al quale [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte.

La stessa dinamica dell'omicidio descritta nella sentenza impugnata, sulla base dei rilievi effettuati sul luogo del fatto, per l'utilizzo di due armi diverse di grosso calibro, dalle quali sono stati esplosi 19 colpi, e le fasi di ricerca della vittima da parte di quattro uomini a bordo di due motorini toglie ogni dubbio alla meticolosa fase di preparazione ed al tempo intercorso tra il momento della decisione omicida presa dal sodalizio camorristico e l'esecuzione del delitto, come evidenziato nella sentenza impugnata in modo non manifestamente illogico. 1.13.

SULL'[OSCURATO:PERSONA]. 416-B15.1 COD.

PEN.

In relazione al motivo esposto sopra al sub. 3.6., la sentenza impugnata a pagg. 35-36 spiega in modo ineccepibile che nel delitto commesso è stato utilizzato un metodo tipico della mafia, con modalità che, per il luogo dell'omicidio (la pubblica via) e il consistente numero dei colpi sparati, evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, essendo espressione della professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati che controllano un determinato territorio e con l'obiettiva finalità dì avvantaggiare il clan camorristico dei Formicola.Su questo profilo la sentenza ha fatto corretta applicazione dei criteri espressi dalla giurisprudenza che permettono di riconoscere l'aggravante, che deve solo essere rappresentata dall'imputato ai sensi dell'art. 59, cornma 2, cod. pen., indipendentemente dalla effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio.

Infatti, la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109).

1.14. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In relazione al motivo di ricorso esposto sopra al sub. 3.7., giova premettere che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio è stato determinato dai giudici di merito rispettivamente a pag. 45 della sentenza di primo grado ed alle pagg. 35-37 della sentenza di appello, con un'attenta valutazione delle modalità e della gravità del fatto commesso di rilevante allarme sociale, con riferimento al fatto di costituire uno dei reati-fine dell'associazione camorristica, che si è avvantaggiata dalla sua esecuzione.

A questo proposito, la difesa aveva prospettato nell'atto di appello un ruolo indeterminato e minus valente del [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, non sarebbe stato considerato che per 20 anni l'imputato si era trasferito in Spagna.

In realtà, i giudici avevano correttamente superato la parziale indeterminatezza di informazioni sul ruolo specifico dell'imputato nell'esecuzione del delitto, tra le due alternative dell'essere impegnato a guidare uno dei due motorini o di essere stato uno dei due soggetti che avevano esploso contro la vittima 19 colpi di grosso calibro con due pistole, dopo averla raggiunta seduti sul sellino dei ciclomotori, atteso che in entrambi i ruoli egli avrebbe fornito un contributo essenziale all'esecuzione dell'efferato omicidio.

La sentenza impugnata, a questo proposito, ha evidenziato la tipicità e l'importanza di entrambe le condotte nella fase esecutive dell'omicidio.

Ha spiegato, altresì, la consistenza delle ritenute circostanze aggravanti per le specifiche motivazioni a delinquere che hanno favorito il clan Formicola nel controllo del territorio ove operava la vittima nell'attività di spaccio di droga, nonché la rilevanza della recidiva per le pregresse condanne per delitti di armi e rapina commessi rispettivamente nel 1989 e nel 1993 (e non per un solo precedente, come indicato nell'atto di appello).

E' stata, infine, ritualmente disattesa dai giudici di merito la richiesta di concessione di attenuanti generiche, stante la totale assenza di resipiscenza, per il grave fatto di sangue sicché, sotto tali profili, la sentenza impugnata è esente dai vizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha tencLuso chiede434e Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due atti, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa il 16 Febbraio 2022 dalla Corte d'assise d'appello di Napoli, che ha confermato la condanna alla pena dell'ergastolo inflitta in primo grado per il delitto di omicidio commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione nonché dal metodo mafioso e dalle finalità agevolatrici del clan Formicola; omicidio avvenuto a Napoli il 29 giugno 2002 con 19 colpi di arma da fuoco, 13 dei quali calibro 9X21 e sei calibro 365. Secondo la sentenza impugnata, l'omicidio era stato perpetrato nell'ambito di una contrapposizione per il controllo territoriale dello spaccio di droga tra i clan della camorra Formicola e Mazzarella; il movente dell'omicidio era scaturito in modo specifico - secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] - dal rifiuto di cedere ad uno dei partecipi del clan Formicola, [OSCURATO:PERSONA], un'arma e - secondo quanto riferito dagli altri collaboratori - per il mancato assoggettamento della vittima al clan Formicola nell'attività di spaccio di droga svolta nella stessa area di influenza del sodalizio. Gli elementi di prova utilizzati dai giudici di merito si incentrano sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva visto l'imputato poco prima dell'omicidio in una strada non distante da quella ove era stato perpetrato il delitto, unitamente al contenuto delle intercettazioni telefoniche contestuali all'omicidio su tale avvistamento, che hanno permesso di individuare l'imputato come uno degli autori dell'omicidio. Si sono poi aggiunte le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver ricevuto in due momenti distinti la confessione stragiudiziale del delitto da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA], mentre era con lui latitante in Spagna e le confidenze di identico contenuto dello stesso contenuto di [OSCURATO:PERSONA], elemento di alto livello nel clan, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di altri collaboratori avrebbero fornito ulteriori riscontri sul conflitto di camorra in atto in quell'area. 2.1 Con l'atto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente denuncia, al primo motivo, violazione degli artt. 575, 110, cod. pen. e art. 238-bis, 192, 546 lett. e), 533 cod. proc. pen. per motivazione contraddittoria sia internamente che esternamente con gli atti del procedimento rappresentati dalla sentenza irrevocabile della Corte d'assise d'appello di Napoli che ha deciso l'assoluzione dei coimputati, n. 39 del 2022, nella quale si legge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (intercettati al momento del delitto) e [OSCURATO:PERSONA] non sanno nulla dell'omicidio in questione. Denuncia, a questo proposito, travisamento della prova e motivazione apparente, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti e, pertanto, era stata dichiarata la loro estraneità al delitto con sentenza definitiva. Il corredo probatorio contro l'imputato si fonderebbe soltanto sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che è un dichiarante de relato, mentre in realtà il riscontro sarebbe costituito sempre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (autore della conversazione intercettata) e [OSCURATO:PERSONA] collaboratore di giustizia, che sono molto generiche, perché non è stato precisato il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel delitto, pertanto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero il carattere della necessaria precisione e della specificità; in particolare, il fatto che tali dichiarazioni siano state rese a distanza di 10 anni non autorizza il giudice a rinunciare alla necessaria specificità del narrato. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute solo riscontro alle dichiarazioni di Battaglia, come risulta alla fine di pagina 34 della sentenza, ma [OSCURATO:PERSONA] rende le sue dichiarazioni soltanto in appello dopo che i contenuti della sentenza di condanna all'ergastolo di [OSCURATO:PERSONA] erano circolati nell'ambiente criminale; inoltre, egli era entrato nel clan camorristico detto "Formicola" soltanto nel 2009, cioè a 7 anni di distanza dall'esecuzione dell'omicidio di cui al processo e anche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un chiamante in reità de relato le cui fonti sarebbero [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, sicché le sue dichiarazioni non permetterebbero di superare il necessario vaglio di attendibilità oggettiva, proprio perché generiche, come risulta a pagina 23 della sentenza impugnata. La Corte territoriale nella sentenza impugnata avrebbe dimostrato di non comprendere i particolari delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto costui si era limitato a indicare [OSCURATO:PERSONA] solo quale partecipe del clan; lo aveva indicato erroneamente partecipe anche del secondo omicidio, quello del fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], di cui non è stato mai indagato ne' accusato. Ancora inutilizzabile sarebbe la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva riferito di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] che a commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato l'imputato, atteso che non si sa da chi [OSCURATO:PERSONA] avesse appreso tale circostanza e quindi si tratta di una dichiarazione e di una chiamata in reità di terza mano e di fonte ignota, mancherebbe cioè un giudizio di resistenza e di conseguenza andrebbe annullata la sentenza impugnata. E' in definitiva impossibile verificare in concreto la convergenza delle prove dichiarative di Battaglia e di [OSCURATO:PERSONA] stante la genericità delle stesse né appare possibile per l'accusato smentire i suoi accusatori.A pagina 12 della sentenza impugnata, inoltre, le captazioni sul telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] non sono individualizzanti rispetto a [OSCURATO:PERSONA], mentre le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe udito [OSCURATO:PERSONA], l'altro fratello della vittima, al momento dell'omicidio del secondo fratello ([OSCURATO:PERSONA]) confidare alla madre [OSCURATO:PERSONA] che gli autori del fatto delittuoso erano gli stessi dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto due anni prima, sono basate su una fonte che non si conosce, sicché sarebbe una prova inutilizzabile per impossibilità di individuare la fonte originaria che era rimasta anonima, con la conseguenza che sarebbe impossibile effettuare il doppio giudizio di attendibilità. Inoltre, la sentenza non dà contezza del fatto che altri collaboratori come [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero accusato l'imputato, nonostante i loro rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A pagina 20 della sentenza, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], con una motivazione manifestamente illogica, non sarebbe stata ritenuta una prova contraria; stessa carenza motivazione vi sarebbe nei confronti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accusato [OSCURATO:PERSONA]. Su tali dichiarazioni, invece, la Corte napoletana avrebbe espresso una motivazione inadeguata, sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto interesse a divulgare il concorso del ricorrente nell'esecuzione del delitto. Inoltre, D'[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver ricevuto le confidenze sugli omicidi dei fratelli Petriccione proprio da [OSCURATO:PERSONA], ma anche in questo caso la Corte di merito non avrebbe attribuito il corretto peso al fatto che tali propalazioni non avevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA], atteso che secondo i giudici D'Amico non sarebbe stato attendibile. Da ultimo, vi sarebbe carenza di motivazione sul passaggio della motocicletta nei pressi del luogo del delitto e sulla correlazione tra tale presenza e l'omicidio, correlazione che non andrebbe oltre la congettura, com'è scritto a pagina 13 della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli n. 39 del 2022 nei confronti dei coimputati. 2.2. Col secondo motivo, l'atto di ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta premeditazione, alla luce di pag. 11 dell'atto di appello a firma dell'avvocato d'Antonio, non essendo dimostrata la predisposizione di mezzi e di persone, laddove ritiene sufficiente la premeditazione per il semplice uso di due mezzi ordinari di locomozione e delle necessarie imprescindibili pistole per eseguire il delitto. Né appare possibile stabilire - in base alle prove raccolte - l'intervallo di tempo trascorso tra l'insorgenza dei proposito criminoso e l'ipotizzato coinvolgimento del ricorrente nel delitto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai condannato per appartenenza al clan Formicola, sicché il suo ruolo potrebbe essere solo marginale. 3.1. Con l'atto di ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Antonio si denuncia, nel primo motivo, illogicità della motivazione con riferimento agli articoli 195, commi 4 e 7, e 194, comma 3, codice di rito e violazione dell'articolo 606 lettera c) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 195 comma 4 e 7 e 194 comma 3 cod. proc. pen. Sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anche l'atto di ricorso a firma dell'Avv. D'Antonio, denuncia che il teste di riferimento, [OSCURATO:PERSONA], aveva precisato di non essere in grado di indicare la persona che aveva dichiarato quanto da lui riferito; pertanto, si trattava soltanto di voci apprese nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio dopo l'omicidio; ricorre di conseguenza un caso di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 194, comma 3, e dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. L'ufficiale di polizia giudiziaria, contrariamente a quanto riferisce la sentenza, era sul luogo in un contesto processuale investigativo e le dichiarazioni rese erano dirette proprio all'ufficiale dell'agente di polizia giudiziaria. Pertanto, sussisteva un obbligo di documentazione che non era stato adempiuto in funzione del rifiuto del soggetto che si voleva escutere a sommarie informazioni testimoniali, essendo una dichiarazione diretta all'agente di polizia giudiziaria; di conseguenza, vi era un divieto di testimonianza. 3.2. Col secondo motivo, denuncia nullità della sentenza per violazione dell'articolo 111 Cost. e dell'art. 268, comma 7, codice di rito, nonché vizio di motivazione con riferimento all'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., per non aver assunto la prova consistente nella nomina di un perito informatico, per verificare se una determinata registrazione fosse o meno utilizzabile per deterioramento o fosse possibile un versamento del suo contenuto in altro nastro. Inoltre, la sentenza è viziata per non aver acquisito i processi verbali di intercettazione e comunicazioni telefoniche sull'utenza 081/5591.648 per accertare i nomi dei componenti della Sezione di polizia giudiziaria operante nella Squadra mobile di Napoli, che avevano provveduto all'ascolto originario delle conversazioni. Il consulente Schettino, a pagina 4 del verbale d'udienza del 15 giugno 2021, aveva riferito che tali registrazioni non erano state scaricate bene e i dati non erano stati riportati completamente nella cassetta; quindi, vi era un errore di salvataggio. Andava accolta allora la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la nomina di un perito, per accertare se vi era stata solo una problematica originaria di corretto versamento dei dati nella cassetta "Dat" oppure si era verificata una problematica attinente al deterioramento della cassetta. La difesa aveva chiesto altresì l'acquisizione dei brogliacci delle intercettazioni, dai quali si desumeva cartolarmente che l'ascolto originario delle conversazioni era stato fatto proprio dall'Isp. Procacci della Squadra mobile di Napoli, che aveva proceduto alle operazioni e che poi era stato ascoltato, essendovi un danneggiamento irreversibile del supporto informatico e, pertanto, la difesa riteneva l'audizione del teste Procacci insufficiente all'utilizzo del contenuto del dato intercettivo. 3.3. Col terzo motivo, denuncia vizio di motivazione in relazione all'articolo 188 cod. proc. pen., con riferimento al verbale di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 23 luglio 2002 e alla contestazione ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen. contenuta a pagg. 29-32 del verbale di udienza del 13.7.2021, nonché nullità della sentenza nella parte corrispondente. Durante le indagini preliminari, erano state utilizzate tecniche non conformi al codice, perché a [OSCURATO:PERSONA] erano state lette le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tutte le intercettazioni accluse al fascicolo processuale. Al contrario, sussiste il vizio denunciato perché il teste Sartori, sentito durante l'udienza aveva negato le dichiarazioni rese in precedenza nella fase delle indagini preliminari e si è dimostrato quindi che le modalità utilizzate nella fase delle indagini avevano influito in maniera effettiva sulle dichiarazioni rese in quel momento. Secondo il ricorrente, la Corte d'assise d'appello non avrebbe analizzato il contenuto delle dichiarazioni negatorie rese nell'istruttoria dibattimentale e avrebbe dovuto ritenere che il teste era stato coartato, pertanto vi sarebbe violazione dell'articolo 188 del codice di rito. 3.4. Col quarto motivo, denuncia nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine agli articoli 192, 194, 195 cod. proc. pen., nonché all'art.575 cod. pen. 533 e 238-bis cod. proc. pen. Con distinti motivi di identico contenuto, con riferimento all'e dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese all'udienza dei 14 Aprile 2021, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 novembre 2022 dinanzi alla Corte d'assise d'appello, alla nota informativa del 28 settembre 2022 relativa all'arresto di Battaglia effettuato in Spagna il 9 dicembre 2003, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di udienza del 19 maggio 2021, alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dei 10 novembre 2022, il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 195 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni rese dal teste Antonio, all'udienza del 10 novembre 2022 e del teste ascoltato all'udienza del 13 dicembre 2023; vi sarebbe, infine, omessa valutazione della prova con riferimento alla deposizione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 novembre 2021. Anche l'atto di ricorso a firma dell'Avv. D'Antonio denuncia omessa valutazione della prova, con riferimento alla sentenza di assoluzione irrevocabile emessa dalla Corte d'assise di appello il 21 Aprile 2022 e per omessa ed erronea valutazione della prova, con riferimento alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] all'udienza il 13 luglio 2020. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], mentre in una fase iniziale aveva riferito che l'unica fonte delle sue informazioni era [OSCURATO:PERSONA], solo in una fase successiva, aveva aggiunto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] a tale dichiarazione. Tale fatto è rilevante soprattutto nella parte in cui richiama la sua presenza in Spagna presso l'abitazione concessa, a suo dire, dall'imputato che frequentava assiduamente quel luogo, e andava rilevato che era un'abitazione dove era presente anche altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il quale invece - come era poi emerso in dibattimento - aveva smentito tale dato in modo assoluto. Vi era stata, quindi, un'integrazione della fonte di conoscenza da parte di Battaglia, facendo permanere problematiche in termini di spontaneità del propalato, tanto da inficiarne l'attendibilità e, poiché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] vengono valutate in modo corretto„ il ricorrente denuncia che la sintesi fatta dalla sentenza non è rapportabile al contenuto del verbale d'udienza, perché il collaboratore di giustizia aveva invece reso delle dichiarazioni altalenanti, generiche e contrastanti con quelle rese nella fase delle indagini preliminari La Corte avrebbe dovuto vagliare il problema dell'inattendibilità del narrato, essendovi un contrasto con la deposizione nella fase delle indagini preliminari che risultava dagli interrogatori in data 5 dicembre 2012 e 25 novembre 2014, come da contestazioni effettuate ai sensi dell'articolo 503 codice di rito, da pagina 26 a pagina 39 del verbale dell'udienza del 14 Aprile 2021, rispetto a quanto rappresentato nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale nel verbale del 14 Aprile 2021. Vi era poi un contrasto fra la versione fornita nelle indagini preliminari, dalla quale risulta che il mandante fosse [OSCURATO:PERSONA] e gli esecutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quella successiva, perché nell'istruttoria dibattimentale gli esecutori venivano indicati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non era stato specificato il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA]; In particolare, a pagina 46 e pagina 50 e 51 dell'atto di appello veniva evidenziato il contrasto nella descrizione dei ruoli ricoperti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, mentre la Corte ha travisato la censura difensiva, ritenendo che la stessa si risolvesse unicamente nel fatto che non era stato menzionato [OSCURATO:PERSONA]. Vi era stata poi un'erronea indicazione degli anni 2000-2001 in luogo degli anni 2001-2002, da parte di [OSCURATO:PERSONA], circa le date dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] e della gestione della piazza di spaccio da parte dei [OSCURATO:PERSONA], indicandosi mentre la Corte d'assise d'appello ha solo giustificato questa imprecisione come un errore di cui lo stesso collaboratore di giustizia avrebbe dato atto; in tal caso, vi è una assenza grafica di motivazione e quindi un travisamento della prova. Inoltre, dall'istruttoria dibattimentale risulta che il movente dell'omicidio era consistito non nel rifiuto di cedere le armi a [OSCURATO:PERSONA], bensì nel rifiuto di cedere le armi a [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal verbale di interrogatorio del 25 novembre 2014 e dal verbale d'udienza del 14 Aprile 2021 (pagina 18 rigo 11); mentre alle pagine 22, 29 e 30 del verbale udienza del 14 Aprile 2021 risulta che egli si sarebbe rifiutato di cedere le armi a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]; in questo modo, la Corte d'assise di appello di Napoli non avrebbe considerato l'elemento probatorio nella sua interezza. Denuncia altresì travisamento e omessa valutazione della prova con riferimento alla testimonianza degli ispettori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 novembre 2022, relativa all'arresto di Battaglia, effettuato in Spagna il 9 dicembre 2003, perché nella sentenza a pagina 20 è scritto che non avrebbero saputo indicare se fossero stati fatti accertamenti in ordine alla casa in cui viveva il collaboratore in territorio spagnolo„ atteso che la presenza di Battaglia in Spagna e la frequentazione di Battaglia con [OSCURATO:PERSONA] in t:erritorio spagnolo erano state oggetto di specifica contestazione alla pagina 36 dell'atto di appello e, a pagina 45, si evidenziava quindi la mancata motivazione sul momento in cui il collaboratore di giustizia Battaglia si sarebbe incontrato con [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva chiesto dove Battaglia avesse conosciuto [OSCURATO:PERSONA] e Battaglia aveva risposto che [OSCURATO:PERSONA] era venuto a trovarlo nella casa dove lui era latitante, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano spesso insieme, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva negato la circostanza di aver conosciuto il Battaglia nell'abitazione concessagli nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Vi è, pertanto, un vuoto motivazionale per mancata valutazione del contenuto dell'annotazione relativa alla latitanza in Spagna dove era avvenuto appunto l'arresto di Battaglia, mediante l'intercettazione della moglie di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva raggiunto in Spagna; non sarebbe stata valutata, inoltre, la dichiarazione degli ispettori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in raffronto alle dichiarazioni sopraindicate di Battaglia e alle specificazioni fatte da [OSCURATO:PERSONA], anche perché Battaglia era stato arrestato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè due soggetti distinti dall'imputato e da [OSCURATO:PERSONA]. Vi è, inoltre, carenza di motivazione sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], compare di nozze di [OSCURATO:PERSONA], non avesse avuto conoscenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio: fatto giustificato dalla sentenza con il carattere riservato delle notizie che non dovevano essere divulgate, sicché vi sarebbe una illogica contraddizione, perché Battaglia si era incontrato con lEsposito in Spagna e la diversità di epoca e di luogo di conoscenza dei fatti veniva giustificato col diverso ruolo ricoperto dai due collaboratori all'interno del clan. In definitiva, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e d'[OSCURATO:PERSONA] avevano fornito delle dichiarazioni contrastanti con quelle di [OSCURATO:PERSONA] in particolare Migliaccio aveva riferito di essere una persona vicinissima - dal punto di vista criminale - a [OSCURATO:PERSONA] e di avere una conoscenza totalizzante degli episodi avvenuti in quel contesto criminale, soprattutto sui fatti o mi cid ia ri. Ciò tanto da aver partecipato a suo dire all'omicidio del secondo fratello, pertanto vi sarebbe una omessa valutazione delle dichiarazioni di Migliaccio. Stessa carenza di motivazione vi è in ordine alle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] che non ha dichiarato quale autore dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], per come aveva evidenziato la difesa nell'atto di appello a pagina 63 e 64. Inoltre, vi sarebbe una violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 10 novembre 2022, in relazione alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 13 dicembre 2022, atteso che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato di aver mai riferito a [OSCURATO:PERSONA] quanto dichiarato dallo stesso e, su tale punto, la Corte d'assise d'appello avrebbe soltanto argomentato sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una dichiarazione espressiva dell'omertà connaturata al contesto culturale di provenienza, rifiutando ogni collaborazione con la giustizia, mentre tale dichiarazione e tale argomento non sarebbero sufficienti a dimostrare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva reso una dichiarazione per la quale, in data 3 Aprile 2021, aveva specificato un episodio che è stato analizzato dalla Corte d'assise d'appello a pagina 25 della sentenza in cui il [OSCURATO:PERSONA] racconta che avutasi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], era stato convocato [OSCURATO:PERSONA] che aveva reso dichiarazioni utili all'accusa, perché aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] di sparare a un suo cenno. [OSCURATO:PERSONA] si era presentato a questo incontro con [OSCURATO:PERSONA] e col cognato di quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] aveva sbattuto la sentenza sul lettino da estetista con il [OSCURATO:PERSONA] che aveva negato di aver reso queste dichiarazioni; quindi [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di presentarsi in Corte d'appello per disconoscere le stesse dichiarazioni e denunciare il personale della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Sta di fatto che tale argomentazione non tiene conto della circostanza che da un lato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] vi era una sentenza di tipo assolutorio proprio sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, La Corte d'assise d'appello non avrebbe potuto ipotizzare uno stato di intimidazione di [OSCURATO:PERSONA] per non essersi presentato a testimoniare. La Corte d'assise di appello avrebbe, quindi, dovuto valutare che la chiamata di [OSCURATO:PERSONA] era de relato e priva di precisione e specificità, che la causale del delitto era stata smentita dagli altri collaboratori, infine, era stata indicata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio, il quale invece era detenuto all'epoca. In ogni caso, vi è un problema di cui all'articolo 195 cod. proc. pen., perché il teste di riferimento, che è anch'egli de relato, aveva smentito il fatto riferito da [OSCURATO:PERSONA], cioè la confidenza avuta dal teste di riferimento, quindi si era verificato un fatto di cui la Corte non avrebbe tenuto conto, in quanto [OSCURATO:PERSONA], chiamato all'udienza del 13 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 195 cod. proc. pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere; in definitiva, vi è una chiamata de relato non riscontrata dalla presunta fonte di conoscenza rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e non confermata neanche dall'ulteriore fonte di conoscenza individuata in [OSCURATO:PERSONA], che si era avvalso della facoltà di non rispondere. A pagina 28 della sentenza impugnata della Corte d'assise d'appello, risulta che il collaboratore di giustizia aveva integrato la fonte di conoscenza (non più solo incentrata soltanto su [OSCURATO:PERSONA]) con quella di [OSCURATO:PERSONA], ma vi era una mancanza di motivazione, perché il collaboratore di giustizia sentito negli anni 2012 e 2014, cioè quando avrebbe dovuto avere una percezione più pregnante dei fatti e avrebbe quindi dovuto ricordare meglio il contenuto della confessione di [OSCURATO:PERSONA], che doveva essere l'esecutore del reato, non lo aveva riferito, e poi era intervenuta una sentenza assolutoria irrevocabile proprio nei confronti [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla deposizione all'udienza del 10 novembre 2021, del teste di difesa, [OSCURATO:PERSONA], la Corte non avrebbe motivato sul relativo contenuto, perché il teste aveva riferito le frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA], escludendo di averlo mai visto insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte d'assise d'appello avrebbe preso in esame solo il profilo della possibilità di affittare un immobile senza contratto lavorativo in Spagna, per salvare la coerenza delle dichiarazioni di Battaglia. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state analizzate per di più le dichiarazioni della polizia giudiziaria che aveva effettuato l'arresto dell'imputato in Spagna e non sarebbero state specificate le indicazioni sull'immobile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Vi sarebbe poi un errore di valutazione della prova con riferimento alla sentenza di assoluzione emessa dalla Corte assise di Napoli il 21 Aprile 2022, circa la prova del fatto in esso accertato, valutabile ai sensi degli articoli 187, 192 comma 3 cod. proc. pen. Innanzitutto, non viene fornita alcuna descrizione della fase di ideazione, programmazione ed esecuzione dell'omicidio e, soprattutto, non si considera che la telefonata a cui aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta dopo l'omicidio; inoltre, nelle intercettazioni non si faceva alcun riferimento al fatto criminoso del passaggio di motociclette. Non si dice che i soggetti fossero armati, pertanto il dato probatorio sta nel fatto che i motorini visti dalla signora Sartori avevano percorso la strada con soggetti che non erano armati. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva aggiunto il dettaglio delle armi per risultare maggiormente persuasiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia che la stessa avesse effettivamente visto l'imputato e gli altri in possesso di armi a bordo dei ciclomotori, atteso che la sentenza irrevocabile esclude tale dato. Vi sarebbe stato per di più un travisamento delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 13 luglio 2021, perché in sentenza si è precisato che la Sartori aveva detto di non aver visto [OSCURATO:PERSONA] che impugnava armi, anche se lo aveva visto in altre occasioni armato e poi aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di aver visto una pistola impugnata dagli stessi soggetti mentre erano a bodo dei ciclomotori per incutergli maggiore timore; inoltre le ore 22:00 non costituiva l'orario in cui la Sartori si era recata a casa di [OSCURATO:PERSONA], ma solo l'orario in cui la stessa aveva chiamato il fratello Demetrio; quindi era l'orario vicino al passaggio delle motociclette e la motivazione della sentenza è viziata laddove afferma che la versione di [OSCURATO:PERSONA] era stata corretta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva indicato le 23:30 come orario in cui aveva accompagnato la moglie a casa di [OSCURATO:PERSONA] (detto Scorpione), ma tale orario era diverso dall'orario in cui la moglie avrebbe avvistato i motorini e telefonato al fratello di lei,, [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, durante l'istruttoria dibattimentale [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato di aver effettuato una chiamata a [OSCURATO:PERSONA], suo fratello, alle ore 22:00, momento in cui la stessa avrebbe avvistato i motorini sotto la propria abitazione; Borrelli aveva confermato invece le dichiarazioni rese in precedenza, dalle quali si evidenziava che alle 23:30 si erano recati a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, la teste aveva dichiarato di essersi recata da [OSCURATO:PERSONA] non alle 22, perché le 22 era l'orario della telefonata a Demetrio, quindi saebbe dimostrato che gli stessi si erano recati a casa di [OSCURATO:PERSONA] alle 23:30, mentre la telefonata con Demetrio sarebbe avvenuta alle 22:00, fatto che farebbe venir meno l'elemento della indiziarietà della telefonata e del suo contenuto. Da pagina 69 fino a pagina 71 sono riportate anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che confermano che la sorella prima di recarsi da [OSCURATO:PERSONA], insieme al cognato Pasquale (marito di [OSCURATO:PERSONA]), aveva detto a lui di aver visto "Francuccio che girava armato per [OSCURATO:PERSONA]". Demetrio aveva anche aggiunto di aver visto di persona quattro ore prima Ferruccio che girava a [OSCURATO:PERSONA] con un ciclomotore, guidato da una persona che non sapeva riconoscere, di conseguenza l'avvistamento di "Francuccio" era troppo antecedente rispetto all'orario dell'omicidio per assumere valenza indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che stava accompagnando quest'ultimo. Analoghe critiche muove il ricorrente sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] che non sarebbe in contrasto con la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], così come ritenuto dalla Corte di merito per qualificare le dichiarazioni del Petriccione come non sincere, anche perché in contrasto con le risultanze dei colloqui in carcere intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] i suoi familiari intercettati a seguito delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato messo a conoscenza di particolari dell'omicidio del fratello Massimo da fonti qualificate, identificate non solo sulla base di voci correnti e pertanto avrebbe poi scelto deliberatamente di tenere un atteggiamento reticente, affermando di non ricordare nulla dei gravissimi fatti della famiglia. 3.5. Infine, denuncia il ricorrente l'omessa valutazione dei motivi di gravame della difesa sulle dichiarazioni rese all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa le notizie che circolavano nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio per le quali [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trasferito in Spagna. Denuncia, infine, la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 577 comma 1, n. 3, aggravato della premeditazione e vizio di motivazione corrispondente, così ricalcando i motivi analoghi di ricorso svolti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione su tale aggravante, per aver commesso il fatto attraverso le condizioni di cui all'articolo 416-bis cod. pen., derivante dalla partecipazione al clan Formicola, nonché al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza, conservando e consolidando il controllo del territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e zone limitrofe. In particolare, mancherebbe la descrizione delle modalità di esecuzione del reato, atteso che, mentre la sentenza parla di un controllo mediante ronda del quartiere a bordo di due motorini, evocando in questo modo la forza intimidatrice delle azioni tipica della mafia, questa deduzione sarebbe in antitesi con la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che aveva detto di aver assistito soltanto ad un unico accesso di detti ciclomotori. 3.6. Con ulteriore motivo (contenuto allo stesso punto 5 dell'atto di ricorso), denuncia vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. derivante dalla partecipazione al clan Formicola, nonché al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza, conservando e consolidando il controllo nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e zone limitrofe. La difesa nell'atto di appello censurava il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, rappresentando come non fossero chiare né le modalità dell'azione né il movente ed i ruoli assunti dagli attuali imputati, atteso che la figura di [OSCURATO:PERSONA] non era stata riportata all'interno del clan, in base a dati oggettivi diversi da quelli inerenti tale omicidio, infatti, mancavano condanne a suo carico o elementi indiziari che lo collega:ssero al sodalizio. La Corte di merito, invece, ha motivato la sussistenza dell'aggravante, escludendo che alla base dell'omicidio vi fosse un movente personale, ma i giudici non avrebbero descritto le modalità di esecuzione del delitto. 3.7. Infine, l'Avv. D'Antonio censura la sentenza per mancanza di motivazione con riferimento al diniego di attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio praticato e alla ritenuta recidiva: aspetti che erano stati oggetto di specifici motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato. 1.1. L'AMPIA E [OSCURATO:PERSONA] Rileva il Collegio che le sentenze di merito abbiano esposto in modo coerente e adeguato le ragioni della responsabilità dell'imputato, incentrate su un nucleo consistente di prove che resiste alle censure esposte nei due al:ti di ricorso. Le numerose questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio trovano anche implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta in sentenza, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688).1.2. [OSCURATO:PERSONA] In risposta ai motivi indicati sopra sub 2.1., 3.4., 3.5., va subito precisato infatti che, contrariamente a quanto si legge nei due atti di ricorso e a quanto esposto oralmente in udienza dai difensori, la prova principale valorizzata dai giudici di merito non consiste nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], bensì nelle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], suffragate dalla deposizione del marito [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (acquisite al fascicolo del dibattimento di comune accordo delle parti, come viene dato atto a pag. 25 della sentenza) e dal contenuto della deposizione dell'Isp. Procacci della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli sul contenuto delle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestualmente all'omicidio, quindi dal significato inequivoco di dette intercettazioni. Elementi di prova ritenuti dai giudicanti di merito di forte pregnanza per la rilevata presenza nelle adiacenze del luogo in cui è avvenuto l'omicidio dell'imputato con atteggiamento tale che aveva destato la forte preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA], al punto da telefonare subito in tarda sera al fratello Demetrio e da recarsi in piena notte a casa di [OSCURATO:PERSONA] per metterli in guardia di una possibile aggressione in corso da parte del gruppo di sicari appartenenti al clan Formicola. Le dichiarazioni di Borrelli sulla confessione stragiudiziale ricevuta dall'imputato e sulla confidenza in ordine alla responsabilità dello stesso nell'omicidio fatta da [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] sul conflitto tra i clan della camorra e sull'appartenenza dell'imputato al gruppo di fuoco del clan Formicola sono state valutate come convergenti nella stessa direzione e rafforzative in modo significativo del nucleo centrale dell'impianto probatorio, costituito già dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dell'isp. Procacci, al punto che la posizione dell'imputato è stata legittimamente valutata in modo differente da quelle giudicate con sentenza definitiva con riguardo agli altri complici dello stesso delitto, per i quali le prove erano solo in parte le stesse, come ha evidenziato la stessa sentenza impugnata alle pagg. 34 e 35, soprattutto perché Battaglia aveva udito proprio dall'imputato la diretta confessione stragiudiziale dell'omicidio, oltre ad essere destinatario delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'esecuzione del delitto. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] Sui rilievi contenuti nei motivi di ricorso esposti ai n. 2.1. e 3.1. va precisato che le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], assumono una valenza assolutamente marginale, rispetto al nucleo centrale delle prove della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; i rilievi difensivi appaiono comunque ictu °cui/ infondati, avendo la sentenza impugnata a pag. 14 precisato che il contesto nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva detto alla madre la frase sull'identificazione degli autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) appena avvenuto (nel 2004) negli autori dell'omicidio di quest'ultimo (nel 2002) non era di tipo investigativo. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] e la madre solo per informarli dell'accaduto e non per sentirli a verbale sui fatti appena avvenuti, né l'agente aveva rivolto domande a [OSCURATO:PERSONA] in quella occasione, essendo soltanto presente nei locali dell'ufficio di polizia. Il ricorrente, tuttavia, non ha nemmeno dimostrato che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ad atti di indagine sull'omicidio dei due fratelli Petriccione. La Corte poi ha argomentato che tali dichiarazioni erano utilizzabili, perché non erano state rese nell'ambito di un contesto investigativo, bensì al di fuori e a margine di esso; quindi, non era un dialogo tra il teste e l'agente di polizia giudiziaria e si versava in una delle ipotesi dell'articolo 195, comma 4, del codice di rito. Si devei pertanto, respingere il rilievo sulla dedotta inutílizzabilità della prova, non essendovi un contesto investigativo in cui tali dichiarazioni erano state rese (madre e figlio erano stati convocati solo per venire ufficialmente informati dalla Polizia di quanto purtroppo era appena accaduto al loro stretto congiunto) e non avendo l'agente Maria/[OSCURATO:PERSONA] rivolto alcuna domanda ad [OSCURATO:PERSONA] che aveva detto tale frase rivolta soltanto alla madre, Il ricorrente ha contestato anche il valore probatorio di tali dichiarazioni stante la mancanza di riferimenti alla fonte dalla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto tale asserzione e la negazione opposta durante l'esame di un ricordo preciso su quanto percepito da MarialVni. Su tale profilo, si deve convenire che il rilievo può apparire fondato per i contenuti della deposizione esposti in sentenza. Ciononostante, è evidente che anche espungendo tale elemento di prova il quadro probatorio non viene indebolito in modo apprezzabile, perché è fondato su molteplici e precisi elementi tutti coerenti con la testimonianza fondamentale di [OSCURATO:PERSONA] e tutti convergenti sulla responsabilità dell'imputato quale uno degli esecutori dell'omicidio. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] In ordine ai rilievi del ricorso indicati sopra al punto 3.3., la sentenza impugnata ha adeguatamente valutato il contenuto della deposizione della teste circa il fatto di aver visto dal balcone di casa in tarda sera del 28.6.2002 l'imputato con altre tre persone ([OSCURATO:PERSONA], detto "Francuccio", [OSCURATO:PERSONA], detto "Totore o pazz", e [OSCURATO:PERSONA]) percorrere la strada a bordo di due motorini e di essersi allarmata della possibile preparazione di un'azione omicida ai danni di qualche appartenente al clan Mazzarella nel quartiere, tanto da avvisare per telefono e poi di persona le persone a lei più vicine per preservarne l'incolumità. Sul fatto che le stesse fossero armate, la Corte, con una valutazione di merito (a pag. 29) insindacabile in questa sede, ha spiegato in modo ineccepibile che appare più credibile la versione emersa dalla conversazione per telefono tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nell'immediatezza dell'avvistamento e non quella poi ridimensionata in sede di dibattimento dalla stessa Sartori, perché altrimenti non vi sarebbe stato motivo di allarmarsi al punto da telefonare al fratello Demetrio e da uscire in piena notte per avvisare con fare concitato [OSCURATO:PERSONA]. Circa l'orario di tale avvistamento il Collegio evidenzia che la sentenza impugnata non scrive all'undicesima riga di pag. 30 quanto riportato erroneamente in modo virgolettato dall'avv. D'Antonio alla dodicesima riga di pag. 111 "[OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici attraversarono [OSCURATO:PERSONA] poche ore prima dell'uccisione del Petriccione e non due ore prima del fatto omicidiario", atteso che la sentenza scrive "attraversarono il [OSCURATO:PERSONA] poco prima dell'uccisione del Petriccione e non due ore prima del fatto omicidiario". Quindi, l'atto di ricorso parte da una lettura errata della sentenza impugnata, stante l'aggiunta in ricorso delle parole "poche ore" (al posto di quelle "poco prima") come se appartenessero alla sentenza impugnata, parole che fanno oggettivamente cambiare significato al testo della stessa; sicché la principale denuncia di travisamento e illogicità nella ricostruzione dei fatti appare già per questo motivo infondata, atteso che l'avvistamento dell'imputato armato nelle strade del quartiere è stato collocato dai giudici di merito in un periodo di tempo non molto antecedente al momento della telefonata intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che coincide con quella dell'omicidio, cioè proprio alle ore 00,04 del 29 giugno 2002, orario in cui sono state avvisate le forze dell'ordine della sparatoria nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] è rimasto ucciso. Appare altresì immune dalle censure del ricorrente la parte della motivazione della sentenza impugnata circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse cercato di ridimensionare la gravità dell'avvistamento, tentando di spiegare in dibattimento di non aver visto effettivamente il gruppo dei quattro soggetti armati di pistola a bordo dei motorini, ma di aver inventato tale circostanza spinta da un intento protettivo verso il fratello [OSCURATO:PERSONA] e verso [OSCURATO:PERSONA] per indurli a prendere il massimo delle precauzioni. Anche la collocazione dell'orario di tale avvistamento alle ore 22,00 e non alle 23,3C) - per come precisato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva detto di aver accompagnato la moglie [OSCURATO:PERSONA] a quell'ora a casa del [OSCURATO:PERSONA] - era da considerarsi frutto del successivo clima di intimidazione creato dal clan Formicola e percepito dalla stessa teste, per come hanno spiegato in modo plausibile i giudici di merito, a pag. 29 della sentenza impugnata. A proposito del clima di intimidazione creato dal clan su detto omicidio, va considerato in modo specifico quanto spiegato a pag. 25 dalla Corte di merito sulle pressioni subite da [OSCURATO:PERSONA] (riferite da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), affinché lo stesso modificasse le dichiarazioni che aveva reso nel corso delle indagini, sicché tutte le suddette censure del ricorrente sulle divergenze di orario e sull'assenza di armi impugnate dal gruppo del quale faceva parte [OSCURATO:PERSONA] la sera Oel 28 giugno 2002, trovano nella sentenza impugnata delle precise risposte, che permettono di escludere una ricostruzione arbitraria dei fatti da parte dei giudici di merito. Nel corso di intercettazione telefonica svolta nel procedimento n. 540.526/02/44, infatti, era risultato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di farsi prestare 20 C da [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) o qualcun altro per comprargli dell'hashish e [OSCURATO:PERSONA] aveva esclamato, alle ore 00,04 del 29 giugno 2002, che c'era Francuccio, tutti questi qua sopra le motociclette con le cose in mano. Impronta aveva risposto: "Salvatore non parlare per telefono" e, proprio allo stesso orario suindicato, era pervenuta alla sala operativa della Questura di Napoli la segnalazione dell'esplosione di colpi di arma da fuoco in via [OSCURATO:PERSONA]. Il succedersi di tali avvenimenti in modo ineccepibile comproverebbe, per i giudici di merito, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi complici avevano attraversato a tarda sera il corso [OSCURATO:PERSONA] (ove erano stati visti da [OSCURATO:PERSONA]) poco prima dell'uccisione di Petriccione, perché via [OSCURATO:PERSONA] (dove è avvenuto l'omicidio) dista dal corso [OSCURATO:PERSONA] circa 300 metri, come emerge dall'estratto di Google-Maps acquisito agli atti del procedimento. Alle ore 00:19, vi era già prova della concitazione degli stessi soggetti in quei luoghi, perché subito dopo che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva detto a [OSCURATO:PERSONA]: "non ti permettere di scendere non ti permettere di scendere proprio, ha detto vattene al paese della zia di Demetrio, me ne sto andando, sta un bordello". Gli elementi valorizzati dai giudici di merito sono precisi e concordanti e resistono alle critiche del ricorrente fondate su ricostruzioni alternative dei fatti, come tali, inammissibili in questa sede. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'ISP. [OSCURATO:PERSONA] Quanto al motivo di ricorso deil'Avv.to D'Antonio indicato sopra al punto 3.2., le censure sulla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale e sulla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni sono infondate, perché è evidente, per come hanno precisato in sentenza i giudici di merito, che, in un primo momento, le conversazioni intercettate erano state memorizzate e riversate nel supporto tanto da poter essere ascoltate e poi testualmente ritrascritte con un'operazione che necessariamente postula l'iniziale memorizzazione e solo nella fase del riversamento e successivo salvataggio si era verificato un imprecisato problema tecnico, sicché non appaiono conferenti le ipotizzate forme di inutilizzabilità dell'intercettazione e della successiva dichiarazione del teste Isp. Procacci, che aveva proceduto all'ascolto da detto supporto e alla relativa trascrizione sui brogliacci, atteso che la sentenza ha evidenziato che, in primo grado, il teste aveva espressamente chiarito che all'epoca la cassetta era funzionante. Sono state pertanto regolarmente effettuate le registrazioni delle conversazioni intercettate sul previsto supporto e sono stati redatti regolarmente i brogliacci facenti parte del verbale. Di conseguenza è meramente esplorativa la richiesta di una perizia tecnica per approfondire le cause del cattivo funzionamento del medesimo supporto, atteso che la prova intercettiva è costituita dal supporto stesso e, stante la chiara deposizione dell'Isp. Procacci che aveva effettuato le relative operazioni di ascolto e la redazione dei brogliacci del verbale, non si profila in alcun modo un'ipotesi di inutilizzabilità della medesima prova. A questo proposito giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 n. 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696) ha precisato che in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta; infatti, l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabiltà e la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.). Il contenuto della deposizione del Procacci è stato preciso e completo, ed attribuisce ulteriore conferma all'importante deposizione di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, la allegazione di possibili danni ai dati informatici tanto da renderli inaffidabili e, quindi, inutilizzabili, consiste in una quaestio facti insindacabile nel giudizio di legittimità non essendo stata nemmeno proiettata l'eventuale discrasia tra il contenuto della bobina danneggiata e il tenore dei brogliacci che erano stati regolarmente redatti.1.6. [OSCURATO:PERSONA] I rilievi sul valore probatorio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (indicati sopra al punto 2.1. e 3.4.) sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso, nel 2003, da [OSCURATO:PERSONA] (alla presenza di [OSCURATO:PERSONA]) che a commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (detto 'u pescivendolo), dedito allo spaccio di droga, erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori materiali e [OSCURATO:PERSONA] quale mandante. Correttamente la Corte di merito ha evidenziato che il fatto che solo in un secondo momento il collaboratore si sia ricordato della presenza di Marigliano alla conversazione con Formicola non è in grado di ridimensionare la credibilità intrinseca ed estrinseca ed il valore probatorio della sua deposizione, trattandosi di aspetto che non smentisce nemmeno in parte il contenuto della deposizione iniziale, tenuto conto soprattutto che al Marigliano non era stato attribuito un ruolo attivo nella conversazione, essendo stato descritto come solo presente al colloquio tra Battaglia e Formicola. Precisano i giudici di appello a pag. 30 della sentenza impugnata che nell'indagine svolta col procedimento n. 540526/02/44 relativa al clan camorristico "Mazzarella", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano intercettati per la partecipazione a tale organizzazione criminale. All'esito del processo [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna, mentre Sartori era stato assolto, e si era dato atto in sentenza che nel maggio 2002 era in corso un conflitto tra il clan Mazzarella e il clan Formicola per il controllo delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti intorno a via Taverna del Ferro nel rione cosiddetto del Bronx, dove si erano verificate azioni di fuoco ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto indicato a pag. 4 della sentenza impugnata come dedito allo spaccio nell'interesse del clan Mazzarella) riconducibili a tale contrapposizione. Nel corso del processo erano state acquisite le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che avevano concordemente riferito che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pensavano di essere in pericolo,, per cui avevano lasciato Napoli, temendo di essere vittime predestinate di un agguato ad opera del clan Formicola, mentre quella stessa notte invece era stata portata a termine l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA]. A tale eliminazione era seguito, pochi mesi dopo, un tentativo di vendetta da parte del fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo era uscito dal carcere. Successivamente, due anni dopo, è stata effettuata l'uccisione dell'altro fratello, [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di episodi legati dalla logica di prevenire ulteriori tentativi di vendetta da parte della famiglia dei Petriccione, detti tutti "i pescivendoli". Per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto 18 marzo 2004, erano stati dichiarati responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli che era stata acquisita agli atti, essendo divenuta definitiva. Tale sentenza aveva fondato l'impianto probatorio della decisione assunta proprio sulla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] alle quali si erano aggiunte quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di dichiarazioni con un contenuto coerente già per il profilo generale del contesto conflittuale tra i due clan riferito da Battaglia e da tutte le altre fonti probatorie. Infatti, la causale di detto omicidio è stata indicata nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] voleva vendicare la morte del fratello Massimo, ritenendo il clan Formicola responsabile della di lui morte e anche perché la vittima continuava l'attività di spaccio senza versare alcunché al suddetto gruppo camorristico. In questo contesto, era stata eseguita altresì l'esplosione di colpi di arma da fuoco sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed erano state avanzate delle minacce di morte con la scritta "o pescivendolo ti dobbiamo schiattare la testa", fatto avvenuto nel novembre 2003. La sentenza impugnata ha quindi ricostruito in modo convincente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], descrivendo la consecuzione degli episodi delittuosi sulla base di una pluralità di fonti tutte convergenti sulle dinamiche del conflitto tra i predetti clan camorristici. Le denunciate discrasie sul movente e sul ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA] indicato in dibattimento anche nella veste di esecutore non incidono in alcun modo sull'attendibilità del collaboratore Battaglia in ordine alla posizione dell'imputato, sia perché il movente costituisce un aspetto non essenziale alla ricostruzione dei profili di responsabilità penale per il fatto commesso e riguarda un profilo appreso in quel modo dalla relative fonti che non è incompatibile di per sé con la specificazione fatta da altri soggetti, sia perché l'aver indicato Silenzio come mandante e poi anche come (co)esecutore nulla toglie al ruolo di esecutore di [OSCURATO:PERSONA], sempre ribadito dal collaboratore nei termini sopra indicati. I giudici hanno concluso che [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati visti mezz'ora prima dell'omicidio girare armati a bordo di due motorini e a tale vista [OSCURATO:PERSONA] si era adoperata subito per avvisare il fratello Demetrio di tale pericolo, perché quest'ultimo poteva essere una delle vittime dell'azione di fuoco che stava per essere eseguita.[OSCURATO:PERSONA] subito dopo si era recata, accompagnata dal marito [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], per dirgli di non uscire di casa, perché era pericoloso avendo visto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i loro compagni girare in moto armati e aveva intuito il grave pericolo presente in quel momento. La donna ha collocato l'ora della visita a casa di [OSCURATO:PERSONA] verso le 22:00, ma tale versione dei fatti è stata poi precisata meglio dal marito [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato le 23:30 l'ora dell'accompagnamento della moglie a casa di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] forniscono un riscontro importante alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], perché [OSCURATO:PERSONA] ha detto di aver accompagnato la moglie a casa di [OSCURATO:PERSONA] alle 23:30 per dirgli di aver visto Francuccio e altre persone con le motociclette in giro per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che la Sartori gli aveva detto di aver visto "Francuccio" coi suoi compagni armati girare per [OSCURATO:PERSONA]. In una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, proprio nel minuto dell'omicidio in cui [OSCURATO:PERSONA] stava parlando con [OSCURATO:PERSONA], il primo aveva esclamato che "c'è Francuccio e tutti questi qua sopra le motociclette con le cose in mano" e [OSCURATO:PERSONA] risponde "Salvatore non parlare per telefono" questa conversazione telefonica fornisce una importante conferma della veridicità di quanto ha poi dichiarato [OSCURATO:PERSONA] su quanto era avvenuto poco prima dell'omicidio, con l'avviso portato da [OSCURATO:PERSONA] e dal marito [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che, appunto, annunciavano in modo allarmato la presenza di "Francuccio" in quella tarda serata sopra le motociclette con le "cose in mano", in quei luoghi. A conferma di quanto riferito da Battaglia nel giudizio espresso nella sentenza impugnata, hanno assunto un rilievo anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale l'imputato era stato 11 braccio destro di Silenzio e faceva parte del "gruppo di fuoco" dei Formicola, dedito cioè agli omicidi per conto del clan, tanto che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di quest'ultimo, gli aveva detto che l'attuale imputato aveva partecipato all'omicidio di "o' pescivendolo" (soprannome col quale venivano indicati i fratelli Petriccione) e temeva che, se fosse stato arrestato, facendo la bella vita in Spagna, potesse collaborare e rovinare il padre. Aveva saputo tale notizia il 4 maggio 2019, giorno del ferimento della piccola Noemi in piazza Garibaldi, in cui a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per gli omicidi dei due "pescivendoli" si erano riuniti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], per discutere delle sorti del clan. In quel periodo [OSCURATO:PERSONA] si trovava in Spagna. 21 /IL Il collaboratore ha anche aggiunto che al momento dell'omicidio del pescivendolo, [OSCURATO:PERSONA] era con [OSCURATO:PERSONA] e subito dopo [OSCURATO:PERSONA] si era rifugiato in Spagna, perché era in atto una guerra tra il clan Formicola e il clan degli Altamura di cui facevano parte "i pescivendoli", cioè i fratelli Petriccione. Ebbene, a conclusione dell'esame del compendio probatorio, la Corte d'assise d'appello di Napoli scrive che non è stato precisato con esattezza il ruolo svolto dall'imputato nell'omicidio, nel senso che non si sa chi fosse alla guida dei due motocicli e chi fosse invece sul sedile posteriore per esplodere i colpi di arma da fuoco; ma ha aggiunto come dato certo che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte del commando di fuoco la sera del 28 tra il 28 e il 29 giugno 2002, fatto che è stato ritenuto, in modo ineccepibile, sufficiente per affermare la penale responsabilità dell'imputato, atteso che l'impossibilità di precisare il ruolo esatto (se autista del ciclomotore o sparatore) non costituisce una circostanza che inficia di genericità la condotta di esecutore dell'omicidio ascritta all'imputato. La Corte ha analizzato e valutato con attenzione le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che non aveva indicato all'inizio anche [OSCURATO:PERSONA] come fonte del racconto sul delitto, perché il Battaglia si era ricordato solo in dibattimento della presenza di Marigliano nel 2003, al momento in cui aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la confidenza circa gli autori dell'omicidio. Sugli altri rilievi del ricorrente, in particolare quelli sulle testimonianze relative al periodo trascorso in Spagna da [OSCURATO:PERSONA] e sugli incontri con Battaglia in ricorso non viene dimostrata la capacità degli stessi di scardinare l'intero impianto probatorio, sicché tali considerazioni non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, essendo privi del carattere della decisività. Infatti, la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 1.7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In ordine ai motivi di ricorso indicati sopra ai punti 2.1. 3.3., la Corte ha spiegato, inoltre, che il fatto che con la sentenza della Corte d'assise d'appello del 21 Aprile 2022 (divenuta irrevocabile) siano stati assolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non inficia la valenza probatoria del compendio degli elementi in questo processo, perché in quella sede si è solo fatta applicazione dei principi della sentenza Aquilina, in tema di valutazione della chiamata in correità., 7,/ In tale processo, infatti, la Corte aveva ritenuto che Battaglia e D'Amico avessero un'unica fonte informativa in [OSCURATO:PERSONA] e che l'informatore dell'Esposito non fosse individuabile con certezza, per cui difettava l'autonomia genetica delle chiamate in correità. Nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, agli elementi suindicati si è aggiunta la confessione stragiudiziale dello stesso imputato in rapporti di confidenza con Battaglia quando si era ritrovato con lui in Spagna dove si era rifugiato, proprio per evitare la vendetta del clan Mazzarella. La stessa sentenza della terza Sezione della Corte d'assise d'appello aveva indicato espressamente, a pagina 10, che era diversa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisizione di più elementi di prova posto che le dichiarazioni di Battaglia erano state riscontrate da quelle di [OSCURATO:PERSONA] (sull'appartenenza dell'imputato al c.d. gruppo di fuoco del clan Formicola) sia da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in ordine al contenuto delle conversazioni intercettate al telefono nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano presenti nel processo a carico dei complici del ricorrente. Senza fondamento è l'ulteriore censura riguardante l'asserita violazione dell'art. 238-bis cod. pen. perché la norma mantiene integra l'autonomia di giudizio in capo al giudice procedente, pure a seguito dell'acquisizione di una sentenza irrevocabile agli atti, infatti, l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 16/03/2016, Rv. 266338 - 01). In particolare, sulla confessione extraprocessuale fatta da [OSCURATO:PERSONA] a Battaglia (v. pag. 26 sentenza di primo grado e pag. 16 e 28 della sentenza di appello) i giudici hanno spiegato ogni aspetto della peculiare posizione dell'imputato e la sentenza di appello risponde alle plurime contestazioni difensive, pur senza riprendere ogni dettaglio delle fasi della confidenza ricevuta da Battaglia da parte dell'imputato. A questo proposito i giudici di appello, aderendo alla posizione della sentenza di primo grado espressa in merito alla credibilità di Battaglia, hanno in modo ineccepibile evidenziato che egli non avrebbe avuto alcun interesse a calunniare il [OSCURATO:PERSONA], anzi la Corte ha spiegato che "la confidenza era da collocarsi nella comune latitanza in Spagna che aveva generato una maggiore confidenza tra i due 23 1/17 per la comune attività criminale svolta nel dan Formicola, che costituiva il principale argomento di conversazione tra i due"). Hanno aggiunto che [OSCURATO:PERSONA], prima di trasferirsi in Spagna, aveva abitato nel parco Vitale di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, dove abitava anche il Battaglia. L'imputato, come si è detto sopra, subito dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per evitare la vendetta del clan avversario, era fuggito in Spagna, dove aveva continuato a spacciare droga e si era così incontrato con [OSCURATO:PERSONA]. Proprio durante il soggiorno a Benidorm, il [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a quest'ultimo di essersi spostato in Spagna, in ragione del fatto di aver partecipato all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avendo paura della vendetta di [OSCURATO:PERSONA], anche se non aveva precisato al Battaglia quale fosse stato il suo ruolo nell'omicidio. Quest'ultimo aveva aggiunto di aver appreso anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato si era recato in Spagna dopo l'omicidio per paura di ritorsioni e nel 2003 Battaglia aveva parlato di questo omicidio con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] (il fratello di Msssimo) stava dando problemi, perché si voleva vendicare, avendo saputo che erano stati loro ad uccidere il fratello. Pertanto, aveva aggiunto Formicola, avrebbero dovuto sbarazzarsene dopo la scarcerazione, in quanto in quel momento era detenuto. Aveva saputo da entrambi che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità di armi che non aveva voluto cedere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nel 2004 mentre Battaglia era detenuto a Rebibbia, [OSCURATO:PERSONA] (che all'epoca era libero) lo aveva informato durante un colloquio in carcere che era stato ucciso [OSCURATO:PERSONA] (il fratello di Massimo) e gli aveva quindi detto queste parole: "ci siamo tolti un altro pensiero". Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era andato a colloquio sia da lui che dal cognato [OSCURATO:PERSONA], che al tempo era anch'egli detenuto a Rebibbia. Rileva la Corte, quindi, che il ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito è solidamente ancorato a dati convergenti sulla responsabilità dell'imputato, che si raccordano in modo coerente con la successione dei due omicidi dei fratelli Petriccione, il secondo dei quali ucciso nel 2004 proprio per prevenire i tentativi di vendetta conseguenti all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, sicché assume un sicuro riferimento probatorio della causale del primo omicidio la stessa sentenza di condanna (passata in giudicato) sugli autori del secondo omicidio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.1.8. I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], UMBERTO D'AMICO E [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di appello - come si è detto sopra - non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, alle pagg. 20-24, ha spiegato in modo ineccepibile le ragioni per le quali non tutti i collaboratori erano stati posti a conoscenza del ruolo avuto da ogni sodale nei singoli omicidi e, in particolare, in quello di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era entrato nel clan solo successivamente all'omicidio, quindi, aveva appreso solo alcune circostanze di tale delitto; [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che tra gli appartenenti al clan non si parlava di singoli omicidi, per paura di essere intercettati; pertanto si manteneva un certo riserbo; [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricoperto un ruolo che gli permettesse di approfondire i ruoli di singoli associati negli omicidi commessi dal clan. D'[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la propria fonte solo in [OSCURATO:PERSONA] che per sua scelta gli aveva parlato soltanto dell'omicidio di Salvatore, fratello di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2004. Pertanto, nel giudizio espresso in sentenza il contrasto segnalato dalla difesa tra quanto affermato da Battaglia e il narrato di altri collaboratori non è idoneo a privare di credibilità l'apporto conoscitivo del predetto Battaglia. Sul punto la motivazione è logica teffettiva e non travisante. Si deve, quindi, ribadire il principio (ex plurimis: Sez. 1, n. 16202 del 28/09/1978, Valente, Rv. 140673) per il quale nel sistema della libertà della prova e dei libero convincimento del giudice, cui è ispirato il vigente ordinamento processuale penale, anche un singolo elemento come la deposizione di un testimone può costituire valida base di prova per la formazione di un sicuro convincimento di responsabilità, pur se non sorretta o anche se contraddetta da altre deposizioni testimoniali. E' sufficiente, perché la conclusione così enunciata dal giudice di merito si renda insindacabile, che di essa sia data un'adeguata spiegazione, come è avvenuto nel caso in esame, con motivazione che, rivelando l'avvenuta disamina di tutti gli aspetti probatori influenti per la decisione, è esauriente ed immune da vizi logici o giuridici di ragionamento. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SANCHEZ Con riferimento al motivo di ricorso esposto al punto 3.4., la sentenza impugnata ha spiegato in modo logico e sufficiente la compatibilità delle dichiarazioni di Battaglia con quelle rese dal teste della difesa, Sanchez, amico dell'imputato, sicché non appare ammissibile in questa sede la censura difensiva perché è basata solo su una mera probabilità di conoscenza del teste della difesa di ogni soggetto frequentato dall'imputato e sulla possibilità effettiva dell'imputato di entrare nella disponibilità di un altro alloggio in Spagna, dove si sarebbe incontrato con Battaglia: aspetti che involgono esclusivamente valutazioni di mero fatto. 1.10. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] In ordine alle censure contenute nel ricorso al suindicato punto 3.3., va precisato che esse non appaiono rilevanti né fondate con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e contestate ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen. nel verbale di udienza del 13.7.202:L alle pagg. 29-32, per essere stato il dichiarante preventivamente reso edotto del contenuto delle pregresse dichiarazioni rese dagli altri testi, trattandosi di modalità effettuata per sollecitare il ricordo preciso su singole circostanze, che non influisce sulla libertà di autodeterminazione del soggetto sentito come teste nel processo o quale persona informata dei fatti nella fase delle indagini preliminari, né è idonea ad alterare di per sé la capacità di ricordare autonomamente e di valutare i fatti, pertanto la stessa non inficia la validità delle sue dichiarazioni. Come è stato spiegato a pag. 15 della sentenza impugnata, si tratta solo di un aspetto che può essere tenuto in considerazione dal giudice di merito per la valutazione dell'attendibilità del dichiarante, unitamente a tutte le altre circostanze che le parti processuali evidenziano (ex plurimis, Sez. 2, n. 35160 del 1/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283849-01, Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013 (dep. 2014), Calì, Rv. 259036-01; Sez. 6, n. 21784 del 10/03/2010, Cocchi, Rv. 247107-01; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236100-01; Sez. 4, n. 49491 del 29/10/2003, Branda, Rv. 226726-01). In ogni caso, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non hanno inciso in modo determinante sul convincimento dì colpevolezza dei giudici di merito, che - come si è detto - si è formato essenzialmente sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato un'importante conferma nelle stesse intercettazioni, sulle quali ha deposto il teste Procacci, e nelle dichiarazioni del marito della Sartori (Borrelli) e di [OSCURATO:PERSONA]; né è prova che il giudice di primo 26 A/1 grado, a pag. 15, ha evidenziato che egli (quale appartenente al clan Mazzarella) è apparso poco collaborativo e più volte reticente, tanto da non essere poi nemmeno menzionato tra le prove significative, a pag. 34 della sentenza di appello. 1.11. [OSCURATO:PERSONA] SALVATORE Anche i rilievi esposti al suindicato punto 3.4. sull'ipotizzato stato di intimidazione di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, perché qualunque considerazione è assorbita dal fatto che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da detto teste erano state acquisite col consenso di tutte le parti, come ne ha dato atto la sentenza impugnata a pag. 25, stante la sua sopravvenuta irreperibilità. 1.12. PREMEDITAZIONE Il motivo dei due atti di ricorso (esposto sopra ai punti 2.2. e 3.5.) sulla premeditazione è infondato, atteso che i giudici hanno spiegato che la causale dell'omicidio - sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]= - inerisce ad una decisione precisa del clan Formicola nel quale il [OSCURATO:PERSONA] ha mostrato di essere pienamente inserito come membro del c.d. "gruppo di fuoco" che effettuava gli omicidi e le azioni violente per conto del clan, infatti i giudici hanno spiegato in sentenza che la vittima continuava a spacciare droga senza volersi assoggettare ai voleri del clan Formicola che esercitava una influenza criminale sulla medesima area e senza volere cedere le armi che deteneva. Si tratta, quindi, di un delitto pianificato ed eseguito mediante le attente ricerche su strada della vittima da parte del gruppo di fuoco al quale [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte. La stessa dinamica dell'omicidio descritta nella sentenza impugnata, sulla base dei rilievi effettuati sul luogo del fatto, per l'utilizzo di due armi diverse di grosso calibro, dalle quali sono stati esplosi 19 colpi, e le fasi di ricerca della vittima da parte di quattro uomini a bordo di due motorini toglie ogni dubbio alla meticolosa fase di preparazione ed al tempo intercorso tra il momento della decisione omicida presa dal sodalizio camorristico e l'esecuzione del delitto, come evidenziato nella sentenza impugnata in modo non manifestamente illogico. 1.13. SULL'[OSCURATO:PERSONA]. 416-B15.1 COD. PEN. In relazione al motivo esposto sopra al sub. 3.6., la sentenza impugnata a pagg. 35-36 spiega in modo ineccepibile che nel delitto commesso è stato utilizzato un metodo tipico della mafia, con modalità che, per il luogo dell'omicidio (la pubblica via) e il consistente numero dei colpi sparati, evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, essendo espressione della professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati che controllano un determinato territorio e con l'obiettiva finalità dì avvantaggiare il clan camorristico dei Formicola.Su questo profilo la sentenza ha fatto corretta applicazione dei criteri espressi dalla giurisprudenza che permettono di riconoscere l'aggravante, che deve solo essere rappresentata dall'imputato ai sensi dell'art. 59, cornma 2, cod. pen., indipendentemente dalla effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio. Infatti, la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109). 1.14. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In relazione al motivo di ricorso esposto sopra al sub. 3.7., giova premettere che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio è stato determinato dai giudici di merito rispettivamente a pag. 45 della sentenza di primo grado ed alle pagg. 35-37 della sentenza di appello, con un'attenta valutazione delle modalità e della gravità del fatto commesso di rilevante allarme sociale, con riferimento al fatto di costituire uno dei reati-fine dell'associazione camorristica, che si è avvantaggiata dalla sua esecuzione. A questo proposito, la difesa aveva prospettato nell'atto di appello un ruolo indeterminato e minus valente del [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, non sarebbe stato considerato che per 20 anni l'imputato si era trasferito in Spagna. In realtà, i giudici avevano correttamente superato la parziale indeterminatezza di informazioni sul ruolo specifico dell'imputato nell'esecuzione del delitto, tra le due alternative dell'essere impegnato a guidare uno dei due motorini o di essere stato uno dei due soggetti che avevano esploso contro la vittima 19 colpi di grosso calibro con due pistole, dopo averla raggiunta seduti sul sellino dei ciclomotori, atteso che in entrambi i ruoli egli avrebbe fornito un contributo essenziale all'esecuzione dell'efferato omicidio. La sentenza impugnata, a questo proposito, ha evidenziato la tipicità e l'importanza di entrambe le condotte nella fase esecutive dell'omicidio. Ha spiegato, altresì, la consistenza delle ritenute circostanze aggravanti per le specifiche motivazioni a delinquere che hanno favorito il clan Formicola nel controllo del territorio ove operava la vittima nell'attività di spaccio di droga, nonché la rilevanza della recidiva per le pregresse condanne per delitti di armi e rapina commessi rispettivamente nel 1989 e nel 1993 (e non per un solo precedente, come indicato nell'atto di appello). E' stata, infine, ritualmente disattesa dai giudici di merito la richiesta di concessione di attenuanti generiche, stante la totale assenza di resipiscenza, per il grave fatto di sangue sicché, sotto tali profili, la sentenza impugnata è esente dai vizi
Sentenza Cassazione n. 17066/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris