CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:0 A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso non risulta manifestamente infondato, né appare sotto altro aspetto inammissibile, in relazione al secondo, assorbente, motivo, che pone il tema dell'esatta tipizzazione del profilo di pericolosità sociale ex art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, sulla cui base fu emesso il foglio di via trasgredito, non adeguatamente risultante dal testo della decisione; Considerato che vada per l'effetto dichiarata, a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato, per decorso del termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157, e 160 ultimo comma, cod. pen., previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23