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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 46573/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053ZPQ5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAlà-Ed—avviso alle partia _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma ha applicato all'attuale ricorrente la pena richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto non è consentito.

2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901).

Deve, quindi, richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ricorribilità della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l'eventualità / che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è adeguata, perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure censurata dal ricorrente.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in 1.: favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053ZPQ5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAlà-Ed—avviso alle partia _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma ha applicato all'attuale ricorrente la pena richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto non è consentito. 2. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901). Deve, quindi, richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ricorribilità della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l'eventualità / che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è adeguata, perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure censurata dal ricorrente. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, indicata in dispositivo, in 1.: favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]