CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione alla qualifica del ricorrente, di formale amministratore della società, che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti per ingenti importi. alli nella qualità sottoscriveva le dichiarazioni fiscali con la registrazione dei crediti risultanti dalle fatture per operazioni inesistenti (ad esempio, per euro 945.000,00 di un cliente rumeno) con cessione del credito per estinguere i debiti. Il ricorrente avrebbe, comunque, dovuto controllare l'operato della società di elaborazione dei dati, e ne aveva anche le possibilità in quanto esperto in materia commerciale anche con aziende estere. Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a • riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de